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sabato 22 dicembre 2012

È discriminatorio il bando per il concorso per infermieri, che impone il requisito della cittadinanza comunitaria

Immigrazione ed eguaglianza nell'accesso alle professioni. È discriminatorio il bando per il concorso per infermieri, che impone il requisito della cittadinanza comunitaria. Il giudice del lavoro di Milano obbliga le Asl a riaprire i termini per consentire la partecipazione alle selezioni dei candidati extra UE regolarmente soggiornanti

 

 

È una bella notizia quella della sentenza del tribunale di Milano in materia d'immigrazione ed uguaglianza nell'accesso alle professioni, ma invita a far riflettere anche sullo stato del livello di discriminazioni cui sono sottoposti gli stranieri non comunitari ma regolarmente soggiornanti. Così Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" nel commentare la  decisione della corte di merito del capoluogo lombardo che ha ritenuto discriminatorio il comportamento di due Asl che hanno bandito il concorso per infermieri e operatori socio-sanitari indicando come requisito la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice non è più possibile reiterare il divieto di accesso per nazionalità in alcuni settori della sanità pubblica.

In tal senso, giova precisare che il Nostro Paese ha recepito la convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), rendendo così inapplicabile la legislazione interna confliggente.

E così non può non ritenersi discriminatorio nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti il requisito imposto dai due enti relativamente al bando per l'accesso a posti di lavoro a tempo indeterminato.

In conseguenza di tanto, il giudice del lavoro ha ordinato alle Asl di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla prove selettive ed il provvedimento dev'essere  pubblicato sul sito internet dell'azienda sanitaria.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 20 dicembre 2012

Giustizia: il 40% delle cause civili è targato Giudice di pace


 

Giustizia: il 40 per cento delle cause civili è targato Giudice di pace. Flussi crescenti in entrata nelle Corti d'Appello. Italiani continuano ad avere scarsa fiducia nell'amministrazione della giustizia uno dei problemi di cui soffre il sistema italiano che continua ad allontanarsi dalle migliori pratiche adottate nei paesi europei.

 

 

Arrivano dall'Istat a seguito della  pubblicazione dell'annuario statistico italiano i dati sullo stato della giustizia in Italia che dimostrano la sfiducia degli italiani nel sistema giudiziario.

Un dato rilevante che emerge è relativo ai processi civili di primo grado che risultano essere attivati per una cifra prossima al 40 %, nel solo 2010, innanzi al giudice di pace.

Per quanto riguarda il trend, per questi procedimenti, sia sopravvenuti sia pendenti, è da rilevare una lieve flessione, rispettivamente dell'1,5 e dell'1 per cento, e un aumento dell'1,4 per cento di quelli conclusi, ma a parere di Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", la tendenza sarà verso una decrescita ancor maggiore stante l'aumento dei costi di giustizia registratosi nel corso degli anni che rende ancor più difficoltoso l'accesso ai tribunali e quindi anche ai giudici di pace.

Al  contrario, per ciò che riguarda il grado di appello presso i tribunali, si scopre un aumento delle nuove cause che segnano un +3,7 %, quelle esaurite -0,4 per cento e mentre per quelle pendenti addirittura un +15 %.

Analogamente anche per i procedimenti nelle Corti d'Appello, si rilevano aumenti sia in entrata (+ 5,3 %), sia per quelli conclusi (+ 2,7 %) che quelli rimasti pendenti sino alla fine dell'anno (+ 4 %). Sorprendentemente, ma anche a conferma di quanto accade da qualche anno, si evidenzia nel 2011 una diminuzione dei protesti, che passano da 1.450.032 a 1.385.416 (-4,5 per cento), per un ammontare totale di circa 3,7 miliardi di euro (erano quattro l'anno precedente) e un importo medio unitario di circa 2.659 euro. Ma a parere dello "Sportello dei Diritti", questo dato non vuol dire che diminuiscano le situazioni di sofferenza che invece risultano essere in aumento, ma solo che gli italiani preferiscono sempre più forme di pagamento alternative ad assegni e cambiali, quali carte di credito, pagamenti elettronici, bonifici online e così via.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", anche dalla fotografia che scaturisce dai numeri sulla giustizia italiana, arriva la conferma di una tra le più arretrate d'Europa a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari ed al mediocre trattamento subito dai cittadini costretti a pagare sempre più per accedervi e spesso a lunghe e snervanti attese in aule d'udienza pollaio.

Tutto ciò contribuisce ad alimentare la scarsa fiducia degli italiani nel sistema giustizia per la quale, la migliore cura possibile, lo diciamo da anni come "




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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 9 dicembre 2012

Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali


Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali a soggetti risultati irreperibili. Il commento dell'avvocato Villani

 

Lo "Sportello dei Diritti", da sempre attento ai diritti dei contribuenti, ritiene opportuno riportare all'attenzione, una significativa e recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 258 del 19 novembre scorso, sfuggita ai più, sulla notificazione delle cartelle esattoriali ed in particolare nel non raro caso di notifica per irreperibilità del soggetto destinatario, attraverso un pregevole ed importante commento del tributarista avvocato Maurizio Villani che ripercorre, attraverso un ampio excursus, la materia della notificazione di tali atti in caso di irreperibilità del contribuente.

Di seguito, Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che condivide pienamente l'assunto secondo cui l'intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura specifica per la notifica di cartelle esattoriali, prevista in casi di irreperibilità, che era estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell'atto è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212).

La diversità della disciplina sussistente prima dell'intervento della Corte Costituzionale di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente irreperibile") non è apparsa alla Consulta riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

 

Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente

 

La Corte Costituzionale, con l'importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR 29 settembre, n. 600".

Per comprendere l'importanza della suddetta sentenza,




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 28 novembre 2012

Se il pedone cade nella buca durante la festa paesana, il Comune deve risarcirgli i danni

La responsabilità per danni da "insidia" da parte degli enti secondo le molteplici decisioni della giurisprudenza, specie quelle più recenti per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", sta assumendo sempre più un carattere essenzialmente oggettivo, tant'è che con un'ulteriore ed interessante decisione la sentenza 19154 del 6 novembre 2012 la Suprema Corte ha ritenuto obbligato un comune al risarcimento dei danni patiti da un pedone che era caduto nella buca durante la festa nella piazza del paese.

Con la sentenza in questione gli ermellini hanno ritenuto valide le determinazione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni causati a un bambino che era caduto a causa di una profonda buca determinata dalla pessima manutenzione della piazza, durante i festeggiamenti per il Capodanno.

I giudici della terza sezione civile hanno precisato in tal senso che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 Cc) prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode (in questo caso il Comune, nda) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento verificatosi».

In tal senso, i giudici del Palazzaccio hanno ribadito che la verifica di tale responsabilità prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, eccettuato il caso di evento fortuito. «Evento che si verifica nei seguenti casi: quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente».

Per tali ragioni, in tutti gli altri casi, sussiste sempre la responsabilità dell'ente proprietario o concessionario del bene demaniale che, in quanto "custode", è obbligato a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di fruibilità ed evitare che altri possano apportare cambiamenti.

 




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lunedì 26 novembre 2012

Molestie e sms. Il giovane magliese multato con 50 euro dal Tribunale per l'sms ritenuto offensivo

 

 

Molestie e sms. Il giovane magliese multato con 50 euro dal Tribunale per l'sms ritenuto offensivo ma la Cassazione rinvia per un nuovo esame del caso

 

Ferisce più la penna che la spada: un proverbio ritornato di moda con l'avvento delle nuove tecnologie che hanno visto sostituire la classica biro e il taccuino con gli sms, i messaggi di posta elettronica ed i social network.

È chiaro che un'offesa può costare cara, anche 50 euro, secondo le motivazioni addotte dal Tribunale di Lecce che nel febbraio 2011 aveva condannato ad una multa per molestie un giovane magliese di 26 anni reo di aver inviato alla propria ex che lo aveva da poco lasciato nell'aprile del 2008, un sms ritenuto offensivo dal giudice di merito per "petulanza" e "biasimevole motivo costituito dalla gelosia e dalla volontà di infliggere alla ex fidanzata una punizione per avere interrotto la relazione sentimentale con lui".

Il giovane ha quindi proposto ricorso in Cassazione argomentando che si trattava non di un messaggio offensivo, bensì di un semplice scherzo tra amici.

La prima sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso rinviando la causa ad altro giudice dello stesso Tribunale per un nuove esame del caso.

Gli ermellini hanno, infatti, rilevato che "Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicchè può essere realizzato anche con una sola azione ovvero con una sola telefonata effettuata dopo la mezzanotte, ma di questo occorre dare una esaustiva motivazione, nel caso in esame del tutto omessa, anche con riferimento alle finalità di petulanza o di altro biasimevole motivo".

Una vicenda che per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" può far sorridere ma deve far riflettere sull'abuso dell'utilizzo delle moderne tecnologie che in non rari casi possono essere addirittura foriere di conseguenze di natura penale.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Sono illegittime le nuove rendite catastali a Lecce

Sono illegittime le nuove rendite catastali a Lecce. Il perché dal parere dell'avvocato Villani

 

L'ennesima batosta per i cittadini leccesi arriva dall'aumento delle rendite catastali di gran parte degli immobili presenti sul territorio ricompreso nel comune capoluogo che per Giovanni D'Agata fondatore dello "Sportello dei Diritti", comporterà notevoli aggravi sia in termini patrimoniali che per il pagamento di una serie di tasse ed imposte tra cui la famigerata IMU.

Sono stati, infatti, in tanti i cittadini che recatisi recentemente presso l'Agenzia del Territorio hanno potuto appurare un aumento della rendita dei propri immobili pari al 20 % in via automatica.

L'avvocato Villani, noto tributarista del foro di Lecce, con l'autorevole e significativo parere che pubblichiamo di seguito, ritiene tali aumenti del tutto illegittimi.

Proprio per tali ragioni, ricordiamo comunque, che tutte le notifiche relative alle revisioni catastali sono impugnabili alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica.

Se non ci sarà più di un passo indietro da parte del Comune e dell'Agenzia del Territorio, si prevedono, quindi, ricorsi a raffica presso la locale CTP per l'annullamento di tutte le revisioni effettuate nel mancato rispetto della normativa vigente.

Lecce, 25 novembre 2012

                                                                                                               Giovanni D'Agata

 

ILLEGITTIME LE NUOVE RENDITE CATASTALI A LECCE

In questi giorni, molti cittadini leccesi, nel richiedere le misure catastali, hanno scoperto presso l'Agenzia del Territorio che la rendita dei loro appartamenti è aumentata del 20%.

Oltretutto, la conferma di tale aumento è stata data dal Direttore dell'Agenzia Regionale del Territorio Fulvio Panetta.

Secondo me, la revisione automatica di aumento delle rendite catastali è totalmente illegittima perché non sono state assolutamente rispettate le particolari procedure previste dalla legge.

Infatti, il legislatore ha previsto le seguenti procedure.

1.      Il Comune può chiedere all'Agenzia del Territorio la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche e l'Agenzia del Territorio procede, prioritariamente, alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune (art. 3, comma 58, L. n. 662 del 23/12/1996).

2.      Il Comune può chiedere la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'ICI si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali; in questo caso, l'Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune, attiva il procedimento revisionale (art. 1, comma 335, L. n. 311 del 30/12/2004 – Legge Finanziaria 2005).

3.      In ogni caso, per la determinazione del classamento, l'Agenzia del Territorio deve sempre rispettare la procedura che consiste nel riscontrare con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo (artt. 61-62 e 64 della L. n. 1142/1949).

4.      Il Comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, può richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, l'Agenzia del Territorio provvede, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita ( art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 cit.).

In base alle suddette specifiche procedure, è facile constatare che il Comune di Lecce si è avvalso soltanto della possibilità di richiedere all'Agenzia del Territorio non la revisione delle tariffe catastali ma semplicemente la revisione di quello che tecnicamente viene denominato classamento.

Nonostante la specifica richiesta, l'Agenzia del Territorio di Lecce, con il riclassamento delle microzone uno e due, intende trasformare le attribuzioni che le sono consentite sul riclassamento in una vera e propria revisione automatica delle tariffe d'estimo (non autorizzata né dal Comune né dalle specifiche norme sopracitate), coinvolgendo, caso unico in Italia, il 95% del patrimonio immobiliare del territorio comunale.

In definitiva, l'Agenzia del Territorio di Lecce non può e non deve assolutamente aumentare automaticamente le rendite nella misura forfettaria del 20%, non solo perché tale procedura non è assolutamente prevista dalle sopracitate disposizioni di legge ma, soprattutto, perché l'iniziativa deve essere presa soltanto dal Comune di Lecce quando lo riterrà opportuno, alle condizioni tassativamente previste dal comma 336 della L. n. 311/2004 (citata al n. 4).

Infine, le nuove rendite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire l'omessa presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

Tutte le notifiche relative alle revisioni catastali sono impugnabili alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica.

Lecce, 24 novembre 2012

                                                                                              Avv. Maurizio Villani

 

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

                                                   Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 23 novembre 2012

Scatta dal 7 dicembre l'obbligo di annotazione della carta di circolazione con il nome dell'effettivo utilizzatore del veicolo

Sarà più semplice la notifica delle multe perché il libretto dovrà contenere l'indicazione del soggetto diverso dal proprietario che utilizza per oltre un mese il mezzo. Per i rimorchi, stop alla targa ripetitrice. Prevista targa ad hoc

 

Il governo dei tecnici è sempre più il governo degli strafalcioni. Non c'è materia, infatti, nella quale la normativa o la regolamentazione introdotta dall'esecutivo Monti non crei distorsioni ai sistemi vigenti o addirittura complichi in maniera non del tutto logica la vita quotidiana dei cittadini.

Questa volta, la norma incriminata è data dall'entrata in vigore del Dpr 28 settembre 2012 n. 198 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 273/12 che a partire dal 7 dicembre obbligherà gli utilizzatori di tutti i veicoli dotati di targa ad aggiornare il libretto di circolazione tutte le volte in cui sia previsto l'utilizzo del veicolo per periodi superiori a trenta giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari, L'unica consolazione è che sono esclusi i familiari, purché conviventi.

Le prescrizioni in questione riguarderanno, quindi, sia gli enti e le società che le persone fisiche.

Per quanto concerne i primi soggetti, anche se la trasformazione societaria non dà luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, e dunque non configura l'obbligo di annotazione al Pra, gli interessati hanno comunque l'obbligo di attivarsi presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine di chiedere l'aggiornamento della carta di circolazione indicando la nuova denominazione.

Per quanto riguarda le persone fisiche, gli uffici in questione sono tenuti su richiesta degli interessati a provvedere alla relativa annotazione nel caso in cui abbiano la temporanea disponibilità del veicolo per periodi superiori a trenta giorni, in forza di contratti o altri atti unilaterali o a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale in caso di comodato.

La nuova regolamentazione riguarda anche tutti i veicoli intestati a soggetti incapaci: in questo caso l'annotazione dovrà essere effettuata nei confronti del genitore esercente la potestà in caso di mezzo intestato a minore, mentre al tutore nel caso di interdetti o inabilitati.

Come detto, sono esclusi dall'obbligo soltanto i familiari conviventi a colui che è il materiale intestatario del veicolo.

Il regolamento in questione, peraltro, abolisce la cosiddetta targa ripetitrice per i rimorchi, che d'ora in poi saranno soggetti alla targatura ordinaria prevista per tutti gli altri veicoli.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" è chiaro che l'intento del ministero dei trasporti è quello di rendere più semplice la contestazione delle infrazioni al codice della strada agli effettivi responsabili, ma sarà davvero complicato stabilire le modalità di attuazione giacché la stessa autovettura può essere in uso a più soggetti o il libretto subire continue annotazioni, in astratto anche 12 all'anno se c'è una successione nell'utilizzo del mezzo fra più soggetti diversi dal proprietario con ciò potendosi determinare una farraginosità delle procedure che andranno sempre a danno dei cittadini anche perché le norme vigenti attribuivano la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni al codice della Strada.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Danni da voli cancellati e da treni in ritardo o soppressi. Ancora importanti sentenze della Corte di Giustizia UE a favore dei viaggiatori

Il termine per agire per il risarcimento dipende dalla legislazione nazionale. Per il bagaglio smarrito dev'essere risarcito anche il compagno di viaggio e non solo il titolare del tagliando identificativo. L'utente dev'essere sempre informato dei ritardi o della soppressione indipendentemente dal gestore della rete ferroviaria.

 

Per fortuna che c'è la Corte di Giustizia a chiarire quali siano i termini ed i modi per agire a tutela dei propri diritti nella delicata materia dei trasporti dei passeggeri quando la legge ed i giudici nazionali non si uniformano al diritto vigente nell'area comune. Così Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene opportuno passare in rassegna tre importanti decisioni pubblicate in data odierna dalla Corte.

La prima nella causa C-139/11 riguarda il termine per agire per il risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione dei voli. Secondo i giudici europei il termine per avviare le azioni dirette a ottenere la liquidazione della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto comunitario, è stabilito in virtù delle normative e dei regolamenti vigenti in ciascun paese dell'Unione secondo l'istituto della prescrizione della relativa azione. Ciò in relazione al fatto che il diritto UE non ha previsto un termine unico. Tocca, quindi, alla legislazione nazionale stabilire le modalità procedurali per le azioni necessarie a garantire la tutela dei diritti per i viaggiatori lesi dalla cancellazione dei voli. Specifica la Corte, però che le procedure interne, tuttavia, hanno l'obbligo di essere conformi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe. Va da sé, come già  stabilito da altre autorevoli sentenze che lo  "Sportello dei Diritti" ha già provveduto a segnalare, che la normativa europea prevede un regime autonomo di indennizzo, uniforme ed immediato, dei danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi ed alle cancellazioni di voli.

Un'altra interessante decisione pubblicata oggi è quella resa nella causa C-410/11, che fornisce utili dettagli su come agire in conseguenza dello smarrimento del bagaglio per colpa della compagnia aerea. Secondo la Corte di Giustizia, il viaggiatore può pretendere dal vettore un risarcimento anche per la perdita dei suoi effetti personali presenti in un bagaglio consegnato a nome di un altro viaggiatore, ad esempio un familiare. In virtù di tale principio, quindi, può ottenere un risarcimento non solo il passeggero che ha provveduto alla materiale consegna della valigia, ma anche il familiare che è salito sullo stesso volo e che ha inserito i propri effetti personali nella valigia del congiunto che risulta titolare del tagliando identificativo. Secondo un principio, anche logico, dev'essere tenuta in debita considerazione la circostanza che i passeggeri fanno parte dello stesso nucleo familiare avendo comprato i biglietti insieme o anche nel caso in cui si sono registrati nello stesso momento.

L'altra sentenza da segnalare è stata emessa nella causa C - 136/11, questa volta in tema di trasporto ferroviario. L'introduzione delle regole della libera concorrenza nelle ferrovie, accade di sovente che sulle stesse linee viaggino vettori di compagnie diverse. Per esempio in Italia Trenitalia e NTV sulla tratta Milano - Roma. Secondo la Corte di Giustizia i passeggeri dei diversi treni, devono essere sempre informati dei ritardi o della cancellazione dei convogli che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dalla società ferroviaria che le garantisce. Ogni impresa, spiegano i giudici europei ha l'obbligo di comunicare, in tempo reale, informazioni relative alle principali coincidenze. Il gestore della rete, d'altra parte, è tenuto a fornire alle imprese, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni gestiti dalle altre imprese, laddove i treni costituiscano le principali coincidenze.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


sabato 17 novembre 2012

I comuni non devono fare i condoni. Le conseguenze per i cittadini e per le casse dei comuni sarebbero devastanti

 

I comuni non devono fare i condoni. Le conseguenze per i cittadini e per le casse dei comuni sarebbero devastanti. Su questa scia, la scelta del comune di Lecce. Le ragioni (di legge e giurisprudenziali) spiegate dagli avvocati Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro

 

L'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ha previsto in maniera inequivocabile che a far data dall'entrata in vigore di tale norma, i comuni e gli altri enti locali non possano effettuare condoni. Nonostante ciò e nonostante la declaratoria di illegittimità da parte di numerose sentenze della Corte di Cassazione non da ultima l'importante sentenza n. 12679 del 30.05.2012, alcuni comuni tra cui quello di Lecce si ostinano a perseverare nella proposizione di condoni frutto di una cultura politica da prima repubblica, con l'intento di recuperare quanto più possibile, ma con la concreta possibilità, per non dire certezza, di conseguenze devastanti per i cittadini – contribuenti e per le casse comunali. Intanto perché è lecito chiedersi quanti contribuenti ne farebbero uso, poiché correrebbero il rischio di aderire ad un condono giuridicamente illegittimo, con il conseguente aggravio di spese successive (sanzioni e interessi). Ed inoltre, l'ente locale andrebbe a sballare completamente i loro bilanci prevedendo la riscossione di somme mai certe e sicuramente improbabili.

Venendo ai casi più recenti, il parere rilasciato al comune di Lecce da parte del Ministero delle Finanze, peraltro, palesemente erroneo, in quanto parere, non può rappresentare una parola definitiva sulla bontà della scelta politica e quindi amministrativa effettuata.

Dispiace solo, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che l'arroganza degli amministratori leccesi sia tale da sentirsi così forti sino a trincerarsi dietro la debolissima valenza ai fini giustiziali di un semplice parere avente carattere amministrativo ed interno.

Per esplicare ulteriormente le ragioni che ci spingono a criticare ampiamente le procedure di tal tipo, segnaliamo di seguito l'inedito articolo a firma degli avvocati Villani Francesca Giorgia Romana Sannicandro che chiarisce in maniera puntuale perché i comuni non possono fare i condoni fiscali.

Lecce, 17 novembre 2012

                                                                                                        Giovanni D'Agata

 

I Comuni non devono fare i condoni fiscali

A) Normativa

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, è previsto che "con riferimento




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Sterilizzazione forzata: la Corte europea di giustizia ha ancora condannato la Slovacchia per la sterilizzazione di donne rom

Sterilizzazione forzata: la Corte europea  di giustizia ha ancora condannato la Slovacchia per la sterilizzazione di donne rom

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha emesso una nuova sentenza nel 2012, esattamente la terza, condannando la Slovacchia per la sterilizzazione forzata di donne rom. Tre donne rom avevano presentato una denuncia alla Corte europea nel 2004, sostenendo di essere state forzate a sterilizzarsi presso l'ospedale di Krompachy (regione di Kosice). Le due donne oggetto dell'ultimo verdetto dovranno essere risarcite per 28.500 e 27.000 euro, oltre alle spese di giudizio.

Nella decisione la corte ha nuovamente confermato che la sterilizzazione senza il consenso informato è un'ingerenza nei diritti umani fondamentali di una donna garantita dal Trattato europeo e altre leggi internazionali che la Slovacchia obbliga. La CEDU aveva già emesso due sentenze che confermano l'avvenuta sterilizzazione forzata di donne rom in Slovacchia. La prima è arrivata nel novembre 2011, la seconda nel luglio 2012. Gli indennizzi delle prime due cause sono stati di 31.000 e 30.000 euro.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" nella nuova Europa, il "genocidio" attuato attraverso la barbara pratica della sterilizzazione delle donne rom, grazie anche a queste sentenze sembra essere definitivamente archiviato. Anche in Italia la discriminazione verso i rom resta forte. Il pregiudizio causa ancora scuole separate, povertà allarmante, disoccupazione altissima, difficile accesso ai servizi sociali, proprio ora che con l'allargamento a Est i rom sono diventati 9 milioni, la più grande minoranza europea.

 




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Multe con autovelox automatici non possono essere elevate nei centri con meno 10mila abitanti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Multe con autovelox automatici non possono essere elevate nei centri con meno 10mila abitanti

 

Un recente parere del Ministero dei trasporti a mezzo di una circolare ha rilevato che non è possibile da parte dei comuni installare sistemi automatici per il controllo dell'eccesso di velocità sui tratti stradali che attraversano comuni con meno di 10mila abitanti senza il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

In conseguenza di tale rilievo, dovrebbero considerarsi nulli tutti i verbali contestati a mezzo rilevatori di velocità automatici installatati sulle vie dei piccoli comuni senza preventiva autorizzazione da parte del soggetto proprietario della strada.

È noto, spiega Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Codice della Strada "Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali  o  provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione  inferiore  a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla  osta  dell'ente  proprietario della strada".

 




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giovedì 15 novembre 2012

Multe con autovelox automatici non possono essere elevate nei centri con meno 10mila abitanti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Multe con autovelox automatici non possono essere elevate nei centri con meno 10mila abitanti

 

Un recente parere del Ministero dei trasporti a mezzo di una circolare ha rilevato che non è possibile da parte dei comuni installare sistemi automatici per il controllo dell'eccesso di velocità sui tratti stradali che attraversano comuni con meno di 10mila abitanti senza il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

In conseguenza di tale rilievo, dovrebbero considerarsi nulli tutti i verbali contestati a mezzo rilevatori di velocità automatici installatati sulle vie dei piccoli comuni senza preventiva autorizzazione da parte del soggetto proprietario della strada.

È noto, spiega Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Codice della Strada "Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali  o  provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione  inferiore  a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla  osta  dell'ente  proprietario della strada".

 




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