Licenziamento illegittimo se la contestazione disciplinare viene fatta dopo 2 mesi
Sulla scia dell'orientamento prevalente, per non dire univoco, la Corte di Cassazione interviene sulla legittimità di un licenziamento comminato a distanza di due mesi dal fatto disciplinarmente rilevante.
Secondo la sentenza n. 3043/2011 della sezione lavoro della Cassazione che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" segnala, è illegittimo il licenziamento se la contestazione viene fatta dopo due mesi.
La Corte ha così rigettato il ricorso di una cooperativa che aveva licenziato un socio lavoratore (dipendente), con una telegramma, contestando all'uomo un fatto avvenuto ad agosto.
Il socio lavoratore era stato reintegrato dal Tribunale di Genova che aveva stabilito l'illegittimità del licenziamento.
Gli ermellini, ritenuta applicabile la disciplina della tutela reale anche al socio lavoratore della cooperativa hanno applicato il principio secondo cui una contestazione a due mesi di distanza "dal fatto è ingiustificata e dev'essere considerata tardiva", anche in considerazione che "la giurisprudenza di legittimità individua la ratio del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare (desumibile dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori) nell'obbligo di osservare le regole della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e ritiene che non sia consentito all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto; nel licenziamento l'immediatezza della contestazione si configura dunque quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro".
Lecce, 18 febbraio 2011
Giovanni D'AGATA
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