Conferme dalla Cassazione: la postazione di accertamento elettronico dell'autovelox va segnalato a tutti con congruo anticipo
Arrivano conferme dalla Suprema Corte in merito al corretto utilizzo dell'autovelox: già dal 2005 la legge 160/07 aveva ribadito la necessità dell'"avvistabilità" delle postazioni di rilevamento che ai fini della sicurezza stradale dovevano comunque essere "preannunciate" agli utenti della strada a pena d'invalidità delle sanzioni elevate in spregio a tale dettame legislativo.
La norma, a maggior ragione dev'essere rispettata anche quando gli enti accertatori, oseremmo dire furbescamente, installano le apparecchiature a ridosso delle intersezioni con altre strade e quindi devono essere indicate anche agli automobilisti provenienti da altre vie che s'immettono in quella sorvegliata. Così la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 680/11, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta.
Nella circostanza esaminata dai giudici di piazza Cavour è stato infatti, accolto con rinvio, il ricorso dell'automobilista multato sulla strada statale a ridosso dell'intersezione con quella provinciale.
Secondo gli ermellini, intanto non basta un solo segnale sull'arteria di collegamento oggetto di rilevamento elettronico della velocità dei veicoli, avendo il presunto trasgressore indicato sin dal ricorso introduttivo in opposizione a sanzione amministrativa di non aver incontrato alcuna segnalazione della postazione dell'autovelox. Né, al contrario il verbale di contestazione, che pcome è noto fa fede fino a querela di falso, aveva attestato la sussistenza della specifica segnaletica che invece, in base alla citata disposizione del 2007, deve essere garantita in modo specifico, e ad un'adeguata distanza, fra l'intersezione tra le strade (nella specie la provinciale e la statale) e la postazione di accertamento elettronico.
Non avendo dimostrato la presenza della segnaletica che preannuncia l'autovelox il cui onere della prova spetta all'ente accertatore, la sanzione al codice della strada per superamento del limite di velocità risulta evidentemente illegittima.
Lecce, 14 febbraio 2011
Giovanni D'AGATA
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