Una recente sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1173 del 16/12/2025 (1) fornisce un importante chiarimento su un tema molto pratico e spesso controverso nei rapporti tra proprietari, inquilini e vicini di casa: la valenza contrattuale delle regole di "buon vicinato" e le conseguenze giuridiche del loro mancato rispetto.
Nel caso in esame, nel contratto di locazione tra le parti era inserita una clausola, all'art. 19, in base alla quale il conduttore si impegnava a:"osservare e far osservare dai suoi familiari e dipendenti le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile".
Secondo il giudice, la violazione reiterata di tale clausola – adeguatamente documentata attraverso fotografie, video e comunicazioni – integrava un grave inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione della locazione e il rilascio dell'immobile.
Questa pronuncia è importante perché sancisce che le regole di buon vicinato non sono mere formule: quando sono inserite esplicitamente nel contratto, diventano obblighi contrattuali esigibili, e non semplici richiami generici alla civile convivenza. Non rileva inoltre la conoscibilità del regolamento condominiale: l'obbligo nasce direttamente dal contratto di locazione, indipendentemente dal fatto che l'inquilino conoscesse o meno i dettagli del regolamento condominiale specifico. Servirà una violazione grave e documentata: non sarà sufficiente un semplice contrasto tra vicini o lamentele di poca entità. La giurisprudenza richiede che le condotte siano gravi, reiterate e adeguatamente provate.
Per i consumatori e gli inquilini, quindi, la civile convivenza non è solo un principio etico, ma anche un elemento giuridico con reali conseguenze contrattuali.
1 - https://www.aduc.it/generale/
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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