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mercoledì 15 settembre 2010

Patente a punti: nessuna multa per chi non indica il conducente in pendenza di ricorso alla sanzione principale


Patente a punti: nessuna multa per chi non indica il conducente in pendenza di ricorso alla sanzione principale 

 Lecce, 15 settembre 2010.    Per buona pace di migliaia di automobilisti ingiustificatamente multati, Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" mette in evidenza la nota del Ministero dell'Interno in risposta a un quesito della Prefettura di Bologna che di fatto pone fine all'annosa questione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

    Secondo la nota del Ministero, infatti, in caso di violazione che comporta la decurtazione di punti, se l'interessato ricorre avverso il verbale principale, l'organo di polizia stradale, fino alla definizione della vertenza, non può pretendere che siano comunicati i dati del conducente

    In tal caso, infatti, il termine di 60 giorni per la indicazione del nominativo del conducente cui applicare la decurtazione dei punti della patente, posto a carico del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, decorre, quindi, solo dopo la definizione del giudizio di opposizione e sempre che il ricorso sia stato respinto.

    Il parere del ministero, esprime, peraltro il principio secondo cui la presentazione del ricorso rientra tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione.

    Tale interpretazione estensiva, prende evidentemente spunto dalla nota sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale in cui veniva affermato che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi», pur facendo presente la decisione contraria della Cassazione n. 17348/07, ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta.

    La nota ministeriale si conclude sottolineando che in caso di esito sfavorevole del ricorso alla sanzione principale l'organo di polizia dovrebbe notificare al proprietario un nuovo modulo con l'invito alla comunicazione dei dati.

    Dalla notifica di quest'ultimo invito dovrebbero poi ri-decorrere i 60 giorni a disposizione per indicare il conducente.

    Secondo il parere del ministero, quindi, il ricorso sospenderebbe anche il verbale per omessa comunicazione dei dati dell'effettivo conducente. Quindi il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione non è tenuto a rispettare il termine dei 60 giorni per comunicare chi era alla guida al momento dell'infrazione: dovrà ottemperare solo dopo che la sua opposizione sarà stata eventualmente respinta e solo se non lo farà in questa fase sarà punibile anche con la sanzione supplementare pecuniaria normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all'infrazione commessa.

    La prassi sinora diffusa tra gli organi di polizia era quella di applicare direttamente l'articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, secondo cui il proprietario che «omette senza giustificato e documentato motivo» di fornire i dati del conducente dev'essere sanzionato con la multa supplementare. Non è raro infatti, che chi propone ricorso dimentichi di comunicare i dati o dia per scontato di non doverlo fare in quanto il ricorso dovrebbe sospendere il pagamento della multa, salvo nel caso di ricorso giurisdizionale nel quale il gdp non disponga la sospensione.

    In tal caso l'organo di polizia sarebbe onerato a notificare il secondo verbale, quello per omessa indicazione.

   

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

martedì 14 settembre 2010

Patente: illegittima la decurtazione cumulativa dei punti

Illegittima la decurtazione cumulativa dei punti della patente 

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" ritiene opportuno segnalare la sentenza n° 17400 del Tar della Campania depositata ieri che, accogliendo il ricorso di un automobilista napoletano contro la revisione della patente per esaurimento dei punti ha sancito che "La comunicazione cumulativa di più decurtazioni dei punti della patente relative a diverse violazioni nel tempo è illegittima, anche perché lede il diritto dell'automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto".

In particolare l'automobilista aveva impugnato il provvedimento con cui gli veniva comunicata la decurtazione dei punti conseguenti a diverse infrazioni seriali. I giudici del gravame gli hanno dato ragione e hanno annullato il provvedimento, illegittimo "in quanto determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d. lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada."

    Lecce, 14 settembre 2010                      

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del

Anche le casalinghe hanno diritto al risarcimento del cosiddetto "danno patrimoniale" se ricorrono all'assistenza di una colf.

Anche la casalinga che a seguito di un incidente stradale sia divenuta invalida ha diritto al riconoscimento del danno patrimoniale se costretta ad assumere una assistente domiciliare o colf. 

    Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" ritiene opportuno segnalare la sentenza relativa alla causa iscritta nel registro degli affari contenziosi con il n. 1462/2006 della Corte d'Appello di Roma in materia di diritti delle casalinghe e comunque di tutti quei soggetti che si occupano di lavori domestici.

    Con il principio di seguito sinteticamente espresso sulla base della decisione della corte di merito, infatti, anche le casalinghe hanno diritto al risarcimento del cosiddetto "danno patrimoniale" se in conseguenza di un incidente abbiano subito un'invalidità permanente tale da costringerle ad assumere o a ricorrere all'assistenza di una colf.

    I giudici del gravame, reinvestiti della questione a seguito del rimando della Suprema Corte che aveva cassato con rinvio la vicenda non riconoscendo alcun ristoro alla casalinga per mancanza di prove sul danno, ribaltavano la precedente decisione statuendo che "nel caso in esame, invero, il danno sussiste e consiste nella perdita della propria capacità di svolgere anche lavori domestici e, con valutazione prognostica, nella quasi sicura necessità che, in futuro, la parte danneggiata abbia la necessità di dover ricorrere a terzi per lo svolgimento di tali lavori o per integrare le carenze di cui fosse non in grado di provvedere autonomamente; basti considerare che ogni essere umano (e nella nostra società attuale, nonostante i progressi nei costumi e nelle abitudini domestiche, soprattutto le donne) ha necessità di compiere lavori di cura e assistenza domestica e familiare per quasi tutta la propria esistenza ed in caso di invalidità permanenti subisce una perdita, economicamente valutabile, che la costringe a fare a meno delle sue capacità di lavoro in ambito domestico e a dover ricorrere a terzi per l'espletamento di quel lavoro necessario che rimane comunque necessario e non diversamente sostituibile".

    La sentenza in esame prende certamente spunto da una precedente decisione della Corte di Cassazione Suprema, in particolare la n. 2639 del 2005, che aveva sostenuto che "la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa".

    Lecce, 14 settembre 2010  

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori

sabato 11 settembre 2010

Danni da vacanza rovinata ed inadempimento del tour operator

Danni da vacanza rovinata ed inadempimento del tour operator: l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore. 

   Buone notizie per i consumatori.

   Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno riportare l'attenzione dei viaggiatori che la Corte di Cassazione con la sentenza 19283, sezione Terza, del 10-09-2010 ha stabilito un punto fermo sui diritti dei passeggeri.

   In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno.

   L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

   Secondo Giovanni D'AGATA al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate – oltre naturalmente la sussistenza del danno subito – mentre da oggi sarà incluso nella responsabilità civile dell'organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incomberà ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell'evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità.

   Pertanto se sei stato vittima dei danni da vacanza rovinata, lo Sportello Dei Diritti offre ai cittadini danneggiati la tutela legale avviando le opportune iniziative, anche giudiziarie al fine di ottenere velocemente il risarcimento del danno senza dover sostenere alcuna spesa.

    Lecce, 11 settembre 2010         

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

venerdì 10 settembre 2010

Lavoro: il TAR di Puglia fa chiarezza in materia di concorsi pubblici e categorie protette

Il TAR di Puglia fa chiarezza in materia di concorsi pubblici e categorie protette: devono essere sempre riservati posti alle categorie protette anche se il bando non lo prevede

 

    La sezione leccese del T.A.R. di Puglia con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010 di seguito commentata, getta un importante luce in materia di concorsi pubblici e categorie protette.

    Secondo i giudici amministrativi, infatti, le quote di posti nei concorsi pubblici per i soggetti che sono inseriti nelle categorie cosiddette "protette", come gli invalidi civili o di guerra, devono essere applicate anche se non sono previste dal bando.

    Secondo la sentenza tale assunto deriva da specifiche riserve stabilite dalla legge e che in quanto tali operano in automatico.

    I Giudici del Tribunale amministrativo leccese hanno infatti accolto il ricorso di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, contro la graduatoria di un concorso per insegnanti di francese nelle scuole superiori il cui bando non prevedeva esplicitamente tale riserva.

    La corte ha motivato l'accoglimento disponendo che "la riserva di posti a determinate categorie c.d. "deboli", prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione".

    Secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, la sentenza nel chiarire l'operatività ex lege della riserva di determinate quote di posti destinati obbligatoriamente alle categorie protette" pone fine alla discriminazione in atto nei confronti dei soggetti beneficiari molto spesso "dimenticati" dalla Pubblica Amministrazione, imponendone di tenerne in debito conto in sede di redazione dei bandi di concorso.

    Lecce, 10 settembre 2010

Il TAR di Puglia fa chiarezza in materia di concorsi pubblici e categorie protette: devono essere sempre riservati posti alle categorie protette anche se il bando non lo prevede

 

    La sezione leccese del T.A.R. di Puglia con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010 di seguito commentata, getta un importante luce in materia di concorsi pubblici e categorie protette.

    Secondo i giudici amministrativi, infatti, le quote di posti nei concorsi pubblici per i soggetti che sono inseriti nelle categorie cosiddette "protette", come gli invalidi civili o di guerra, devono essere applicate anche se non sono previste dal bando.

    Secondo la sentenza tale assunto deriva da specifiche riserve stabilite dalla legge e che in quanto tali operano in automatico.

    I Giudici del Tribunale amministrativo leccese hanno infatti accolto il ricorso di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, contro la graduatoria di un concorso per insegnanti di francese nelle scuole superiori il cui bando non prevedeva esplicitamente tale riserva.

    La corte ha motivato l'accoglimento disponendo che "la riserva di posti a determinate categorie c.d. "deboli", prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione".

    Secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, la sentenza nel chiarire l'operatività ex lege della riserva di determinate quote di posti destinati obbligatoriamente alle categorie protette" pone fine alla discriminazione in atto nei confronti dei soggetti beneficiari molto spesso "dimenticati" dalla Pubblica Amministrazione, imponendone di tenerne in debito conto in sede di redazione dei bandi di concorso.

    Lecce, 10 settembre 2010


Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. 

Ubriaco sul posto di lavoro, legittimo il licenziamento

Ubriaco sul posto di lavoro, legittimo il licenziamento.  

    Anche la Corte di Cassazione coglie l'allarme sociale del grave fenomeno dell'alcolismo sul posto di lavoro ed adotta la linea rigorosa contro chi è colto in stato di ebrezza sul luogo di lavoro.

    Con la sentenza n. 19361 di oggi i giudici di Piazza Cavour della sezione lavoro, infatti, hanno stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore colto in stato di ebrezza sul posto di lavoro..

    Nella circostanza il lavoratore licenziato per motivi disciplinari, è  stato trovato spesso ubriaco durante il lavoro; il cittadino si era rivolto senza successo al Tribunale di Siracusa per l'annullamento del provvedimento disciplinare.

    La Suprema Corte che ha respinto il ricorso ha sottolineato che "rientra nella giusta causa di licenziamento sorprendere il lavoratore svolgere le proprie mansioni in stato di ebrezza".

    Infatti la sostanza più usata e abusata su tutti i posti di lavoro resta l'alcol; l'avere problemi con l'alcol e la frequenza con cui ci si ubriaca possono determinare un aumento delle assenze dal lavoro per malattia, come anche ritardi o abbandoni del posto di lavoro.

    Occorre precisare che i problemi dovuti ad uso di alcolici possono essere causati non solo dal fatto di bere nel posto di lavoro, ma anche dal fatto di aver bevuto prima di iniziare a lavorare.

    L'aumento del rischio di infortunio non riguarda solo l'alcolista che si presenta già ubriaco sul posto di lavoro e come tale facilmente individuabile; ma riguarda pure chi ha la consuetudine di bere anche a basse dosi durante la pausa mensa.

    La ragione è da ricercare nel fatto che anche bevendo due bicchieri di vino - 0,5m/l, il rischio di incorrere in un infortunio raddoppia.

    Naturalmente, il rischio di essere vittima di infortunio aumenta in proporzione alla quantità assunta, cosicché la probabilità di restare vittima di infortunio con 1m/l (3 o 4 bicchieri di vino) aumenta di sei volte e raggiunge le 30 volte con 2m/l.

    Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale"Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, ritiene che la decisione costituisca un precedente importante anche in termini di dissuasione verso il fenomeno dell'uso di sostanze psicoattive nei luoghi di lavoro che risulta essere un problema spesso sottovalutato e sottostimato.

    Una percentuale compresa tra il 4 e il 20% di tutti gli incidenti che capitano sui luoghi di lavoro, 940.000 ogni anno secondo le denunce presentate all'INAIL, risulta alcol correlata.

    Ciò  significa che dei 940.000 infortuni segnalati, 37.000-188.000 trovano la loro causa nell'uso e abuso di alcol.

    Il 51% del totale degli infortuni avviene con modalità, mentre l'11% è  rappresentato da incidenti stradali..

    Lecce, 10 settembre 2010


Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

mercoledì 8 settembre 2010

Facebook e stalking. Cassazione: punibile la persecuzione con messaggi sul noto social network

Facebook e stalking. Per la cassazione è punibile la persecuzione con messaggi sul noto social network  
 

    Facebook, probabilmente il più noto social network del momento, sotto la lente della magistratura penale.

    Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto punibile per stalking la persecuzione attuata anche con video e massaggi inviati sui social network, con la sentenza n. 32404 del 30 agosto 2010.

    La sesta sezione penale della Suprema Corte con la statuizione in esame ha confermato la custodia cautelare pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza nei confronti di un uomo indagato per aver inviato una serie di filmati a luce rosse e fotografie alla ex e quindi per il reato di "atti persecutori" di cui all'art. 612-bis c.p., introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 meglio noto con il termine anglosassone "stalking". Secondo la sentenza l'uomo dopo aver avuto una relazione sentimentale con la donna aveva iniziato ad inviarle foto e video che li ritraevano durante i rapporti sessuali. Uno di questi era stato inviato anche al nuovo compagno di lei.

    A seguito dell'indagine era finito in carcere ed in seguito il Tribunale della Libertà lo aveva sottoposto agli arresti domiciliari. La Cassazione a cui aveva proposto ricorso contro tale decisione lo dichiarava inammissibile precisando che la persecuzione attraverso l'invio di video e messaggi tramite facebook è idonea a configurare il reato di stalking.

    Un'importante decisione ritiene Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" che indirettamente estende i profili del diritto alla privacy dei cittadini quale deterrente all'uso scorretto di taluni social network che impiegati impropriamente possono divenire delle armi improprie a servizio dei persecutori.

    Lecce, 08 settembre 2010  

 Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

martedì 7 settembre 2010

Carceri: Cassazione, trattamenti più umani nei confronti dei detenuti.

Carceri: Cassazione, trattamenti più umani nei confronti dei detenuti.

Secondo Giovanni D'Agata chiede che sia creata la figura istituzionale del garante per i diritti dei detenuti in ogni regione ove hanno sede istituti detentivi 

   Con la sentenza n. 30511/2010 la I sezione della Cassazione penale interviene su un tema doloroso e quantomai attuale: il problema dei trattamenti carcerari.

   In particolare, con la decisione in epigrafe la Suprema Corte facendo proprio un principio di diritto oltrechè umanitario stabilisce che non sono ammessi trattamenti contrari al senso di umanità nei confronti dei detenuti persuadendo le corti di merito ed in particolare il Tribunale di sorveglianza a non infliggere pene che superano l'umana tollerabilità, soprattutto a coloro che si trovano "in condizioni di salute non perfette".

   La statuizione fa presente come una sofferenza aggiuntiva sia inevitabile ogni qualvolta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute. Ma tale sofferenza può assumere rilievo se si dimostra presumibilmente "di entità tale da superare i limiti della umana tollerabilità".

   Sulla scia del principio enunciato la Corte ha accolto il ricorso di un detenuto che doveva scontare una pena di 5 anni di reclusione. L'uomo si era visto negare il differimento della pena che aveva chiesto in vista di un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un cancro al cervello. Il Tribunale di sorveglianza aveva negato ai domiciliari sostenendo che "il regime di detenzione non era incompatibile con la patologia" e che "il reato in espiazione impediva l'uscita dal carcere del detenuto". La questione è approdata in Cassazione la quale ha dato ragione al detenuto che aveva rivendicato il "diritto alla salute costituzionalmente garantito" chiedendo un trattamento detentivo "più umano".

   Alla luce della sentenza in commento e della tragica questione dell'affollamento delle carceri, secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" è giunto il momento di creare in ogni regione ove hanno sede gli istituti di detenzione la figura istituzionale del "Garante per i diritti dei detenuti" affinché siano costantemente tutelati i diritti umani delle persone soggette a pene detentive troppo spesso calpestati in conseguenza di istituti stracolmi ed inadeguati. Ciò anche al fine di tutelare le migliaia di agenti di polizia penitenziaria costretti a tour de force inimmaginabili in altri Paesi europei.

   In ogni caso lo "Sportello dei Diritti" continuerà a ricevere le denunce e si adopererà per la difesa dei diritti umani dei detenuti in ogni sede.

    Lecce, 07 settembre 2010   

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

sabato 4 settembre 2010

Estradizione in Italia e tutela diritti umani: i rapporti delle organizzazioni umanitarie non governative sulla tortura bloccano l'estradizione.

Estradizione in Italia e tutela dei diritti umani: i rapporti delle organizzazioni umanitarie non governative sulla tortura bloccano l'estradizione.

 

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno riportare l'attenzione sulla sentenza n° 32685 di ieri della Cassazione sulll'utilizzo dei rapporti delle ong umanitarie per decidere se accogliere o meno la domanda di estradizione del cittadino straniero.

Via libera della cassazione all'utilizzo dei rapporti delle ong umanitarie per decidere sull'estradizione.

E' quanto ha stabilito la Suprema Corte, respingendo il ricorso del pm di Roma contro la sentenza con cui la Corte d'appello della capitale aveva negato l'estradizione di un cittadino turco..

I rapporti delle organizzazioni umanitarie non governative come Amnesty International possono infatti essere utilizzati dal giudice italiano per decidere se accogliere o meno la domanda di estradizione del cittadino straniero.

La Corte d'assise di Istanbul aveva emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto per reati legati al terrorismo. L'uomo era un membro attivo del PKK, partito autonomista curdo accusato di aver compiuto numerosi attentati e considerato dalle autorità turche alla stregua di un'organizzazione terroristica. I giudici capitolini avevano respinto la richiesta, ravvisando il concreto pericolo che l'imputato potesse subire tortura e atti persecutori una volta rientrato nel suo paese. La decisione si basava anche su una serie di rapporti e documenti prodotti da Amnesty International negli ultimi anni, che denunciavano, in modo affidabile, l'uso "di tortura e altri maltrattamenti e di eccessivo impiego della forza da parte delle forze dell'ordine". Non solo. Risultava che l'uomo in passato era stato vittima di tortura da parte dei funzionari turchi. I giudici della sesta sezione penale hanno confermato la sentenza d'appello e, sui rapporti delle ong, hanno richiamato una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2008 che ne ribadiva l'utilizzabilità. Si tratta insomma di una ragione "per ritenere che l'imputato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona".

    Lecce, 04/09/2010                      

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

venerdì 3 settembre 2010

Guida in stato di ebbrezza: per Cassazione il tasso alcolemico sotto 1,5 non fa scattare la confisca obbligatoria neppure in caso di incidente

Guida in stato di ebbrezza: secondo la Cassazione il tasso alcolemico sotto 1,5 non fa scattare la confisca obbligatoria neppure in caso di incidente 

   Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno segnalare la sentenza n. 32021 del 18 agosto scorso della Corte di cassazione penale che, respingendo il ricorso della Procura di Pordenone, ha sancito la non obbligatorietà della confisca della macchina dell'automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica e pur avendo provocato un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico.

   In queste circostanze, hanno spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta invece il fermo amministrativo che, secondo il Collegio, è una misura sufficiente.

   Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea dura contro i pirati della strada.

   Insomma dal Palazzaccio è arrivata un'interpretazione restrittiva dell'articolo 186 del codice della strada (il tasso alcolemico previsto dall'articolo modificato dall'ultima riforma è rimasto invariato). In particolare gli Ermellini hanno precisato che "ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell'autovettura". Dunque, "da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l'automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest'ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente. L'avere poi, il legislatore inserito l'eccezione "fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l'incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell'autovettura". 

    Lecce, 03/09/2010               

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

Revisione Direttiva 86/609/CE: ultima occasione per congedarci dalla cattiva scienza



COMUNICATO EQUIVITA 03/09/10


REVISIONE della direttiva 86/609, "Per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"

ULTIMA OCCASIONE PER CONGEDARCI dalla "CATTIVA SCIENZA"


Nel momento
storico in cui in molte parti del mondo viene avviato il "cambiamento epocale"  annunciato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche USA (NRC) sui metodi di sperimentazione biomedica in tossicologia ("la tossicologia si sta avvicinando ad un evento epocale, di quelli che hanno dato un nuovo corso alla storia della scienza, come la scoperta della penicillina, quella del DNA, la nascita del primo computer. Essa è in procinto di avvalersi delle rivoluzioni avvenute nella biologia e nella genetica […] le prove di tossicologia saranno trasferite da un sistema basato sullo studio dell'animale intero ad un sistema basato principalmente sui metodi in vitro, questi ultimi essendo in grado di valutare i cambiamenti nei processi biologici con l'osservazione di cellule, preferibilmente di origine umana" dal Rapporto NRC "Tossicologia del XXI secolo: una visione e una strategia", 2009);

nel momento
in cui le maggiori agenzie di controllo Usa lanciano un progetto quinquennale di tossicologia molecolare, applicando le indicazioni del NRC (protocollo d'intesa firmato al congresso annuale dell'Associazione Americana per l'Avanzamento delle Scienze);

nel momento
in cui le maggiori riviste scientifiche (in particolare "Nature") pubblicano articoli che contestano la sperimentazione animale quale metodo scientifico, definendola "cattiva scienza" (Nature, 10/11/2005);  

nel momento in cui il documento conclusivo del "VII Congresso mondiale sui metodi alternativi e l'uso degli animali nelle scienze biomediche" (Roma, agosto-settembre 2009) scrive: "Le nuove importanti innovazioni in materia di valutazioni di rischio si valgono, per verificare la sicurezza delle sostanze chimiche (inclusi farmaci, vaccini, additivi alimentari, pesticidi, cosmetici), dei nuovi strumenti forniti dalla genomica, dalle tecnologie informatiche e dai sistemi di sperimentazione ad alta prestazione […] Questo nuovo approccio, considerato l'avvio di un cambiamento di portata globale nella valutazione di rischio, determinerà una riduzione senza precedenti nell'uso degli animali da laboratorio nei prossimi dieci anni. Ma il cambiamento sarà tale da rendere, con ogni probabilità, il ricorso agli animali da laboratorio  del tutto superfluo nel giro dei prossimi 20 anni.[…]. I partecipanti concordano nel ritenere che sia possibile valutare i rischi e danni provocati dalle sostanze chimiche con i nuovi strumenti che ci offre la conoscenza del genoma, affiancati alle tecnologie informatiche ed ai sistemi di sperimentazione in vitro di seconda generazione. Il tutto senza fare ricorso agli animali da laboratorio. Herman Koeter, copresidente del Congresso, già direttore dell'EFSA, ha dichiarato: "Queste tecnologie sono capaci di raccogliere una quantità mai raggiunta prima d'informazioni sui possibili effetti avversi recati da una sostanza ai sistemi biologici. Sono anche in grado di generare una quantità di conoscenza di gran lunga maggiore di quella che fino ad oggi abbiamo saputo individuare e capire. Esse ci faranno considerare, in un futuro assai vicino, l'uso degli animali a fini sperimentali estremamente obsoleto";

nel momento in cui vi è la necessità e l'urgenza di testare 30.000 sostanze chimiche già immesse nell'ambiente per regolamentare il loro impiego (Regolamento REACH della UE);

nel momento in cui il progresso delle conoscenze scientifiche nel campo della genetica, della biologia, dell'informatica e in altre nuovissime branche della scienza ci consentono di tutelare l'ambiente e la nostra salute effettuando test:
                  a) molto più affidabili
                  b) di gran lunga più rapidi
                  c) enormemente più economici
                  d) capaci di raccogliere una quantità enorme di informazioni aggiuntive.

Il Parlamento Europeo, malgrado le nostre informazioni e le nostre ripetute istanze, ha scelto di adottare in prima lettura  (il 5.5.09) un "testo di compromesso" che, al fine dichiarato di "snellire la burocrazia", trascura ogni considerazione di logica, di etica, di rispetto del mandato ricevuto dai cittadini europei ad agire per il bene della comunità.

Esso non solo ha rilanciato il principio di base - ormai del tutto decaduto - della validità scientifica della sperimentazione animale, ma ha persino fatto in modo che l'Europa chiuda le porte ad ogni progresso scientifico altrove adottato, ad ogni revisione … ovvero, in questo caso, ad ogni effettiva tutela della salute umana e dell'ambiente. Esso infatti, a differenza del Regolamento REACH,  non obbliga ad utilizzare i test sostitutivi, neppure laddove esistono, e non fa nulla per facilitare l'approvazione di quelli nuovi. Ciò nonostante il Parlamento con la risoluzione del 22 maggio 2008 si fosse impegnato in senso esattamente opposto.
 
A questo va aggiunta un'ulteriore rilevante considerazione: l'attuale testo per la Revisione della 86/609 ribalta le promesse iniziali di riduzione della sofferenza negli animali. Ecco solo alcuni dei peggioramenti proposti: possibilità di sperimentare più volte sullo stesso animale; maggiore permissività nello sperimentare senza anestesia e/o antidolorifici; nello sperimentare su primati (anche senza gravi motivazioni); e su cani e gatti randagi; libertà nella creazione di animali transgenici, ecc …
 
Noi tutti del movimento scientifico antivivisezionista e noi tutti cittadini europei che riteniamo nostro dovere agire per il bene collettivo, rifiutiamo di credere che l'Europa possa perdere questa preziosa occasione per fare un passo avanti nel campo della ricerca biomedica, nella quale è molto grande il ritardo accumulato
 
E' necessario che i nostri rappresentanti comprendano che i difensori della scienza e quelli dei diritti degli animali possano essere soddisfatti entrambi, ma soltanto respingendo la Proposta di Revisione e poi riprendendo il dibattito con le premesse che qui abbiamo fatto.

La decisione opposta comporterebbe:
.     immenso sperpero di denaro,
·      rischio per l'ambiente e per la salute di tutti i viventi e in particolare umana (malattie neurodegenerative, tumori, disfunzioni endocrine, sterilità, ecc. tutte patologie in spaventoso aumento per causa dell'inquinamento chimico)
·      ritardo irrecuperabile ed un impedimento insormontabile nell'attuazione di REACH,
·      scontento nella cittadinanza, sia tra coloro che rifiutano comunque la sperimentazione animale, sia tra tutti gli altri, che l'accettano a condizione che produca risultati affidabili,
·      problemi di ordine giuridico, dovuti anche al fatto che la sperimentazione animale non ha mai subito l'obbligatorio processo di "validazione" richiesto per ogni nuovo metodo d'indagine moderno.

CHIEDIAMO dunque AI DEPUTATI EUROPEI DI RIGETTARE IN SECONDA LETTURA, IL PROSSIMO 8 SETTEMBRE, IL TESTO PER LA REVISIONE DELLA 86/609 APPROVATO IN PRIMA LETTURA, e di tradurre al più presto in nuova legge i principi qui sopra esposti.

UNA NOSTRA LETTERA AD ESSI E' GIA' PARTITA.
 
 
Firmato:    COMITATO SCIENTIFICO EQUIVITA (Italia)                                                                                                            
               ANTIDOTE EUROPE (Francia)

 
                                                     Per informazioni:  Comitato Scientifico EQUIVITA (ITALIA)
                                                                                  Tel. + 39.06.3220720, + 39.335.8444949 -                                                                                   E-mail: equivita@equivita.it www.equivita.org
 



giovedì 2 settembre 2010

Cassazione: pugno di ferro contro chi raggira gli anziani

Cassazione: pugno di ferro contro chi raggira gli anziani 

    Anche la Corte di Cassazione coglie l'allarme sociale del grave fenomeno delle rapine ad anziani ed adotta la linea rigorosa contro chi raggira ed usa violenza contro gli anziani.

    Con la sentenza n. 3247/2010 i giudizi di Piazza Cavour della seconda sezione penale, infatti, hanno stabilito che è legittima la custodia cautelare relativamente al caso riguardante tre persone indagate per concorso in una rapina impropria ai danni di una anziana donna.

    Nella circostanza, i tre sottoposti ad indagine avrebbero rapinato in casa l'anziana signora e l'avrebbero strattonata con forza per un braccio per potersi dare alla fuga.

    Il gip di Roma aveva convalidato la custodia in carcere dei tre rapinatori che ricorrevano in Cassazione dove tra i motivi di ricorso e per cercare di alleggerire la loro posizione rilevavano anche l'assenza di precedenti penali.

    La Suprema Corte che ha respinto i ricorsi ha sottolineato che atti di questo genere non meritano nessuno sconto di pena dato che costituiscono un "grave allarme sociale".

    Ma non basta, secondo la Corte, "indipendentemente dalla presenza di precedenti a carico dei ricorrenti", è stato correttamente e legittimamente riscontrato "il pericolo di recidiva desumibile dalla gravità e dalle modalità del fatto che fanno pensare ad una preventiva organizzazione del piano (furto in abitazione ai danni di persona anziana e vulnerabile) con ripartizione dei ruoli".

    Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale"Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, ritiene che la decisione costituisca un precedente importante anche in termini di dissuasione verso questo deprecabile fenomeno che risulta in continua espansione come dimostrano le statistiche annuali in tema di criminalità.

    Lecce, 2 settembre 2010                                      

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. 

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