Il TAR di Puglia fa chiarezza in materia di concorsi pubblici e categorie protette: devono essere sempre riservati posti alle categorie protette anche se il bando non lo prevede
La sezione leccese del T.A.R. di Puglia con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010 di seguito commentata, getta un importante luce in materia di concorsi pubblici e categorie protette.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, le quote di posti nei concorsi pubblici per i soggetti che sono inseriti nelle categorie cosiddette "protette", come gli invalidi civili o di guerra, devono essere applicate anche se non sono previste dal bando.
Secondo la sentenza tale assunto deriva da specifiche riserve stabilite dalla legge e che in quanto tali operano in automatico.
I Giudici del Tribunale amministrativo leccese hanno infatti accolto il ricorso di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, contro la graduatoria di un concorso per insegnanti di francese nelle scuole superiori il cui bando non prevedeva esplicitamente tale riserva.
La corte ha motivato l'accoglimento disponendo che "la riserva di posti a determinate categorie c.d. "deboli", prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione".
Secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, la sentenza nel chiarire l'operatività ex lege della riserva di determinate quote di posti destinati obbligatoriamente alle categorie protette" pone fine alla discriminazione in atto nei confronti dei soggetti beneficiari molto spesso "dimenticati" dalla Pubblica Amministrazione, imponendone di tenerne in debito conto in sede di redazione dei bandi di concorso.
Lecce, 10 settembre 2010Il TAR di Puglia fa chiarezza in materia di concorsi pubblici e categorie protette: devono essere sempre riservati posti alle categorie protette anche se il bando non lo prevede
La sezione leccese del T.A.R. di Puglia con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010 di seguito commentata, getta un importante luce in materia di concorsi pubblici e categorie protette.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, le quote di posti nei concorsi pubblici per i soggetti che sono inseriti nelle categorie cosiddette "protette", come gli invalidi civili o di guerra, devono essere applicate anche se non sono previste dal bando.
Secondo la sentenza tale assunto deriva da specifiche riserve stabilite dalla legge e che in quanto tali operano in automatico.
I Giudici del Tribunale amministrativo leccese hanno infatti accolto il ricorso di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, contro la graduatoria di un concorso per insegnanti di francese nelle scuole superiori il cui bando non prevedeva esplicitamente tale riserva.
La corte ha motivato l'accoglimento disponendo che "la riserva di posti a determinate categorie c.d. "deboli", prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione".
Secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, la sentenza nel chiarire l'operatività ex lege della riserva di determinate quote di posti destinati obbligatoriamente alle categorie protette" pone fine alla discriminazione in atto nei confronti dei soggetti beneficiari molto spesso "dimenticati" dalla Pubblica Amministrazione, imponendone di tenerne in debito conto in sede di redazione dei bandi di concorso.
Lecce, 10 settembre 2010Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.
Nessun commento:
Posta un commento