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martedì 30 aprile 2013

E' reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat

 

Risponde del reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat anche se l'ignaro titolare compare solo con il "nickname" e viene diffuso il suo numero di cellulare

La Cassazione interpreta estensivamente l'articolo 494 del Codice penale anche perché non vi sono norme incriminatrici aggiornate ai tempi: sussiste il reato se lo pseudonimo nel sito hard danneggia la parte offesa, molestata e offesa via cellulare

 

Ancora una volta la tecnologia e lo sconfinato mondo di internet nel mirino della giurisprudenza. Si rivela per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", infatti, un precedente interessante la sentenza della quinta sezione penale della Cassazione numero 18826/13, pubblicata il 29 aprile, che mette sotto la lente d'ingrandimento la prassi ormai diffusissima di creare falsi pseudonimi a carico di ignari cittadini da utilizzare nelle chat, specie per quelle a contenuto erotico.

Secondo la Suprema Corte è passibile di condanna penale anche per il reato di sostituzione di persona, oltre che di ingiurie e molestie, chi crea un falso profilo in una chat erotica assegnando un nickname all'ignaro titolare, il quale viene bersagliato da molestie e ingiurie dopo la diffusione in rete del numero del suo cellulare. In tal senso, infatti, devono essere inquadrate le circostanze che portano agli approcci delle persone che contattano l'utenza convinti di rivolgersi a una persona interessata a incontri a sfondo sessuale. Gli ermellini, peraltro, evidenziano come l'ordinamento sia carente di norme adeguati ai tempi e non al passo con la continua evoluzione della tecnologia.

Nel caso di specie, una dipendente in causa con l'ex datrice di lavoro è stata condannata anche a  5 mila euro di euro di danni, oltre alle spese processuali, per aver creato un profilo chat riconducibile a quest'ultima nel canale telematico erotico riservato agli incontri. La persona offesa, era  stata  infatti oggetto continuo di   messaggi e telefonate a sfondo sessuale.

Per i giudici del Palazzaccio, a rendere operante il reato di sostituzione di persona è sufficiente aver creato un nickname che contiene le iniziali di nome e cognome della malcapitata, seguita dall'inequivocabile suffisso "sex". Per carità, si tratta sempre di uno pseudonimo, ma nella rete costituisce comunque un contrassegno identificativo che individua una specifica persona fisica. Peraltro, la diffusione del numero di cellulare della parte offesa è assolutamente indicativo: e oltrre ai messaggi giungono anche MMS con immagini piuttosto esplicite. È inequivocabile, per la Corte la configurabilità dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione dell'articolo 494 del Codice Penale: il falso profilo formalmente riconducibile alla detestata ex titolare è stato realizzato certamente per procurarle dei danni, esponendola alle molestie e alle ingiurie, con circostanze che ledono l'immagine e la dignità della parte offesa. Non passa inosservato il fatto che anche gli autori dei messaggi si sono ritrovati invischiati nelle indagini giudiziarie mentre credevano di contattare una persona disponibile agli incontri.

Esemplare anche la pena che è risultata superiore al minimo edittale per la durata delle molestie e per la particolare «capacità inventiva» dimostrata dall'agente.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

Separazione e divorzio: i figli possono incontrare su Skype il genitore non affidatario

Skype può sostituire il diritto di visita se i figli hanno difficoltà a incontrare il genitore non affidatario. In attesa del divorzio la videochat può favorire il riavvicinamento allo scambio emotivo tra i minori refrattari e la madre lontana. L'impulso dalla Corte Europea di Strasburgo

 

Sicuramente una decisione che aprirà un ampio dibattito, non solo giurisprudenziale, l'ordinanza  depositata il 16 aprile scorso del Tribunale di Milano in tema di diritto di visita dei genitori sui figli. Perché per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dopo il provvedimento reso dal giudice della nona sezione civile Olindo Canali, le nuove tecnologie apriranno un fronte amplissimo sulle questioni che riguardano la delicata materia nelle controversie matrimoniali, se nell'ambito della causa di divorzio, all'esito di un rapporto molto conflittuale è stata concessa la possibilità di utilizzare Skype, la famosa applicazione di videoconferenza su scala globale, quando i figli minori hanno difficoltà emotive a incontrare il genitore non affidatario.

La soluzione prescelta dal tribunale è proprio quella di una videochat la settimana per sette volte in via sperimentale. Ciò in attesa che si concluda il processo relativo al divorzio nel quale le figlie che hanno difficoltà a rapportarsi con la madre, peraltro, lontana, sono collocati presso il padre. La donna, nel frattempo, è rientrata nel villaggio d'origine situato in Francia. Ed, in tal senso, Skype può essere lo strumento per favorire il "rapido riavvicinamento" allo scambio emotivo tra la madre lontana e i minori che hanno serie difficoltà a incontrarsi con la madre dal vivo.

L'ordinanza in questione, fra l'altro, fa espresso riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha specificato che «le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui». L'Italia, infatti, è stata sanzionata da Strasburgo che ha puntualizzato come i provvedimenti dell'autorità non solo non devono essere costituiti da «misure stereotipate ed automatiche» ma soprattutto "devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui" (Cfr Sent. Corte Europea Dir. Dell'Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013).

Il giudice del Tribunale meneghino è intervenuto, quindi, puntualmente anche per predisporre gli obblighi a carico dei genitori per assicurare il collegamento Skype, le volte in cui dovrà essere garantita la connessione e le modalità, imponendo oneri ad entrambi i genitori anche in termini di collaborazione.

Ovviamente tale nuova modalità di approccio dovrà essere monitorata dai servizi sociali del Comune di Milano anche per giungere gradualmente ad un incontro "dal vivo" con la madre.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

sabato 20 aprile 2013

Diritti civili: Corte di Strasburgo, stop alla schedatura degli innocenti

Diritti civili: Corte di Strasburgo, stop alla schedatura degli innocenti. Detenere le impronte digitali di una persona non condannata viola il diritto alla privacy. Il fatto: un cittadino francese assolto perché innocente chiese alle autorità di rimuovere i suoi dati sensibili dall'archivio telematico nazionale

 

Detenere le impronte digitali di una persona non condannata per un reato viola il suo diritto al rispetto della vita privata. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con una sentenza di condanna emessa il 18 u.s. nei confronti della Francia, che teoricamente può essere applicata a tutti i 47 Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa e quindi anche all'Italia.

Il caso riguarda un cittadino francese oggetto di due diverse indagini sul furto di libri a cui sono state prelevate le impronte digitali nel 2004 e poi nel 2005. La prima indagine si è conclusa con un'assoluzione, la seconda con un non luogo a procedere. Quando l'uomo ha chiesto alle autorità di rimuovere le sue impronte digitali dal database nazionale, queste hanno acconsentito solo per quelle prelevate nel 2004.

Motivazioni che hanno indotto Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a ripetere un fermo e chiaro invito alla moderazione nell'uso di questi strumenti, in quanto è troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Ciò per evitare gravi ripercussioni per i diritti individuali in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi di persone non autorizzate o comunque di abuso delle informazioni memorizzate. La tecnica delle impronte digitali, inoltre, non solo non è sicura ma, sfidata com'è anche dalle tecnologie della falsificazione, diviene pericolosa, rendendo possibile la disseminazione delle impronte all'insaputa dell'interessato, in occasioni e luoghi che questi non ha mai frequentato. Senza contare, inoltre, che solo nelle apparenze le impronte digitali possono essere definite uno strumento neutrale. Hanno un forte valore simbolico: chi le raccoglie sembra quasi che si impadronisca del corpo altrui.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 18 aprile 2013

La coltivazione di cannabis non costituisce reato. Duro colpo alla criminalità organizzata

La coltivazione di cannabis non costituisce reato. Duro colpo alla criminalità  organizzata. Un'altra  interpretazione  discordante dall'orientamento delle Sezioni unite. La condotta non mette in pericolo la sicurezza pubblica, che è il bene tutelato dalla norma incriminatrice

 

Imputati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. È quanto emerge dalla sentenza 1176/13, pubblicata dal tribunale di Ferrara che stabilisce" Vanno esenti da censure, all'esito del rito abbreviato, i due giovani arrestati perché coltivano in casa quattro piantine di canapa fra i quaranta e i sessanta centimetri ciascuna. Se infatti il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è rappresentato dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, non possono risultare irrilevanti elementi come il numero delle piante, la destinazione a uso personale dello stupefacente e il luogo di detenzione della sostanza in un appartamento, dunque luogo non accessibile al pubblico.

La vicenda riguardava due ragazzi che avevano comprato semi e attrezzature in negozio dopo essersi documentati tramite internet su come coltivarli. I due giovani, arrestati dai carabinieri due settimane fa in seguito a una perquisizione domiciliare in cui erano state rinvenute quattro piantine di marijuana e otto grammi di sostanza stupefacente non erano spacciatori ed avevano una vita normale. Erano solo consumatori di cannabis stanchi di procurarsela in strada. È per questo che il Giudice monocratico ha assolto gli imputati: perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Pertanto risulta dunque disatteso l'orientamento delle Sezioni unite penali secondo cui ogni coltivazione di cannabis costituisce reato, al di là dell'utilizzo.

Secondo il giudice del merito le argomentazioni non  sono «aderenti alla realtà che si sperimenta quotidianamente nei palazzi di giustizia». Con tutta la droga che gira in Italia, fa capire il magistrato, non sono le quattro piantine coltivate in casa da due giovani non collegati ai clan che fanno aumentare in modo apprezzabile la quantità in circolazione. Paradossalmente il consumatore che produce cannabis in proprio per il consumo personale «evita di contribuire all'incremento dei traffici legati alla criminalità organizzata». Inoltre il concetto di coltivazione, secondo il giudice del merito, deve essere interpretato in senso restrittivo e quella "domestica" deve essere assimilata alla semplice detenzione di stupefacenti.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", un'altra storica decisione in materia in materia di consumo di cannabis e derivati che dovrebbe persuadere il legislatore ad una modifica della  disciplina  troppo severa di fronte  ad un  fenomeno di massa che in questi anni  con le leggi vigenti ha foraggiato le mafie  che hanno trovato terreno fertile nel mercato  illegale.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

lunedì 15 aprile 2013

Dare del «Terrone» può comportare una condanna per ingiuria aggravata dal razzismo


Dare del «Terrone» può comportare una condanna per ingiuria aggravata dal razzismo. Condannato non solo ad una multa, ma anche a risarcire i danni alla parte offesa per un importo di 4mila euro se l'offesa ha «finalità di discriminazione» sulle origini meridionali della persona offesa. Il caso a seguito di una banale lite per motivi vicinato

 

L'orgoglio meridionale potrà sentirsi risollevato alla lettura della sentenza n. 67/2013, pubblicata il 29 marzo dal tribunale di Varese (giudice monocratico Davide Alvigini).

Dare del «Terrone di m.!» può costare caro al reo nei confronti dei vicini di origine meridionale e non potrebbe essere diversamente, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", quando quest'ingiuria viene espressa con un vero e proprio odio razziale. Non si tratta, infatti, solo di beccarsi una multa che nel caso affrontato è stata inflitta nell'importo di 400 euro con pena sospesa perché l'imputato risultava incensurato, ma il giudice può riconoscere il danno alle parti civili oltre al pagamento delle spese processuali.

Vi è da sottolineare, infatti, che il reato d'ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale, in casi del genere può risultare "appesantito" dall'aggravante stabilita dall'articolo 3 della legge 133/93 per avere commesso il fatto per «finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale».

Nel caso di specie, infatti, un anziano residente di un paese non lontano dal lago Maggiore è stato riconosciuto colpevole del reato d'ingiuria con l'aggravante di cui sopra e condannato al risarcimento equitativo di mille euro per ciascuna delle due donne offese, oltre altri 2mila euro di spese processuali.

La questione è arrivata al tribunale a seguito di una lite scaturita da divergenze relative ad un parcheggio che ha fatto emergere i rancori esistenti con la famiglia di origine meridionale che abitano al piano terra. In particolare, l'anziano inquilino del piano superiore è solito parcheggiare la propria auto in modo da impedire l'uscita al veicolo delle vicine. A seguito delle lamentele delle donne avrebbe risposto con una serie d'improperi e di insulti contro i meridionali («solo dei terroni possono parcheggiare in quel modo… siete una categoria di m.») alla presenza di alcuni ospiti delle persone offese.

Rileva il giudice che l'aggravante a sfondo razzista è operante perché l'agente esprime «in maniera inequivocabile» un sentimento di «grave pregiudizio e un giudizio di disvalore» nei confronti della categoria dei cittadini italiani del Mezzogiorno intesa come popolazione distinta per origini e tradizioni. Inoltre, è da ritenersi esclusa l'esimente della provocazione di cui all'articolo 599, comma secondo del codice penale laddove non risulta accertata l'illegittimità del posteggio rispetto al veicolo "incriminato" né che il reo si sia rivolto alla polizia municipale per farlo rimuovere.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


sabato 13 aprile 2013

Estimi catastali. Dopo la prima ordinanza di sospensiva arrivano le ulteriori da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Lecce

Estimi catastali. Dopo la prima ordinanza di sospensiva arrivano le ulteriori da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Lecce. Alla luce di queste prime decisioni lo "Sportello dei Diritti" invita l'Agenzia del Territorio a interrompere la notifica degli avvisi di accertamento in attesa del merito.

Lunedì 15 ore 11.30 conferenza stampa dello "Sportello dei Diritti" e dell'avv. Maurizio Villani  

 

Arrivano le prime ordinanze di sospensione (che alleghiamo al presente comunicato) degli accertamenti relative alle procedure di rilassamento degli estimi catastali avviate dall'Agenzia del Territorio su input dell'amministrazione comunale leccese e notificate in massa a migliaia di cittadini proprietari di immobili che di fatto preannunciavano un vero e proprio salasso per tantissimi leccesi in un momento di crisi economica.

Questione, che vale la pena di ricordare, è balzata come notizia delle cronache nazionali per l'incredibile numero di accertamenti attivati e per i devastanti effetti economici preannunziati per tutti i  proprietari d'immobili colpiti dalla revisione.

La novità odierna delle due nuove ordinanze di oggi della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione Prima – che hanno accolto le istanze di sospensione degli estimi catastali su ricorso dell'avv. Maurizio Villani, è una lettura del merito del ricorso nonostante la "valutazione sommaria" che ha comunque anticipato la fondatezza dei ricorsi presentati sulle motivazioni addotte, nonché la valutazione di un pregiudizio in capo ai ricorrenti insito nel fatto che un eventuale pagamento dell'IMU alla luce dei nuovi parametri derivanti dalle nuove rendite possa costituire un fatto irrimediabile per il contribuente.

Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", alla luce delle ordinanze di sospensione di ieri ed oggi, sufficientemente motivate anche nel merito, auspica che l'Agenzia del Territorio sospenda le ulteriori notifiche degli avvisi di accertamento, che tante preoccupazioni stanno dando ai cittadini leccesi, in attesa delle decisioni definitive.

Ad ogni modo, lo "Sportello dei Diritti", con la consulenza dell'avv. Villani sta continuando a depositare i ricorsi collettivi a tutela dei contribuenti e anticipa all'opinione pubblica una conferenza stampa prevista lunedì 15 aprile p.v. alle ore 11.30 presso lo studio legale dell'avv. Francesco D'Agata in via G. D'Annunzio n. 37 per conoscere i dettagli e lo stato della vicenda.




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lunedì 25 marzo 2013

Multe e autovelox. Annullato il verbale non immediatamente contestato elevato sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta

Multe e autovelox. Annullato il verbale non immediatamente contestato elevato sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta. Non è applicabile il decreto prefettizio che individua la via come arteria «a scorrimento» se è carente di anche uno solo dei requisiti previsti dal Codice della Strada

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Terni che ha annullato il verbale contestato in maniera differita a seguito di rilevazione a mezzo autovelox nel caso in cui la strada risulta carente di uno dei requisiti indicati dal Codice della Strada per la legittimità dei controlli remoti, e tra questi in particolare la banchina o le uscite dagli di sosta prescritti dall'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

Con la sentenza 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Terni ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato su una del Alfonsine del capoluogo di provincia Umbro ed aveva ricevuto la contestazione successiva del verbale.

Secondo il giudice onorario la multa elevata per superamento del limite di velocità sul tratto in questione dev'essere annullata perché la strada cittadina è carente delle caratteristiche tassativamente richieste dal codice della strada per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l'infrazione, sia fermato nell'immediatezza dalle forze di polizia stradale.

In tal senso la legge vigente è assolutamente chiara: si può considerare «a scorrimento» soltanto la «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate». Ma la norma è anche più completa: «Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In tal senso l'articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all'autorità prefettizia d'inserire nell'apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l'articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.

Proprio per tali ragioni, se il Prefetto nonostante l'assenza dei requisiti richiesti va oltre i limiti prefissati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicarne, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, peraltro, sono carenti due specifici requisiti.

Ancora una volta, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", è il provvidenziale intervento dei giudici di Pace attraverso decisioni esemplari ad evidenziare come troppo spesso le P.A., spinte dalla necessità di recuperare quante più risorse è possibile, siano scarsamente attente alla legittimità della rilevazione delle infrazioni che per tali ragioni, come da tempo andiamo a sottolineare, sembrano più orientate al concetto di "far cassa" piuttosto che da primarie esigenze di sicurezza stradale che dovrebbero essere il faro guida delle amministrazioni anche locali.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


:Danni alla persona. Per il danno non patrimoniale arrivano le tabelle del Tribunale di Milano 2013

Danni alla persona. Per il danno non patrimoniale arrivano le tabelle del Tribunale di Milano 2013. Aumento i parametri anche per i giorni d'inabilità assoluta: nell'ottica della "personalizzazione" il range passa da 91-136 euro a 96-144 euro. Cambiano in melius anche i valori minimo e massimo per risarcire la perdita dei prossimi congiunti

 

Possiamo dire in anteprima che arriva finalmente il via libera alle tabelle 2013 del Tribunale di Milano per la determinazione del danno alla persona di natura "non patrimoniale". Ne dà notizia Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che ricorda come a seguito di autorevoli pronunce giurisprudenziali, a partire dalla sentenza 12408 del giugno 2011 della Corte di Cassazione, le stesse sono quelle genericamente utilizzate dai tribunali italiani per la liquidazione del danno "non patrimoniale", mettendo peraltro non del tutto la parola "fine" ad una vera e propria Babilonia a causa delle diverse valutazioni, per non dire sperequazioni, da parte della miriade di corti delle varie province italiane che utilizzavano parametri assai diversi ed anche non costantemente aggiornati come se le persone valessero più a Milano piuttosto che a Siracusa.

Con l'adeguamento delle nuove tabelle aumentano tutti i valori sia per quanto riguarda il valore monetario dei punti d'invalidità permanente che per quello dei giorni di inabilità assoluta che ora partono da un minimo di 96 euro, fino a 144 euro nell'ottica della "personalizzazione" del danno auspicata dalla stessa Suprema Corte. A tal proposito si ricorda che due anni fa il range era compreso tra 91 e 136 euro.

L'approvazione dei parametri è stato effettuato, come in precedenza, dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. In particolare, bisogna sottolineare che l'aggiornamento dei valori di liquidazione è stato effettuato in base agli indici Istat, sulla scorta di quanto accaduto gli anni scorsi.

In virtù di tale ratio, gli importi, sono stati aumentati del 5,6 % sui valori ricavati dalle variazioni del costo della vita fra il 2011 e il 2013 e arrotondati a un euro nella tabella sui danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica e alla decina di euro nella tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

Sul punto pubblichiamo in anteprima i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di:

- ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro;

- figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro;

- coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro;

- fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro;

- nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro.

Come già precisato il range individuato dall'Osservatorio meneghino permette ai danneggiati, ma soprattutto all'operatore del diritto che dovrà applicare i parametri al caso concreto, di prendere in esame tutte le circostanze variabili di ogni fattispecie, e nel caso della perdita del "prossimo congiunto" partendo in primo luogo dalla qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta; ma anche la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il rapporto di convivenza o meno di questi ultimi, e la qualità e l'intensità della relazione affettiva residua.

Alla luce di tale importante novità che adegua la quantificabilità dei danni al costo della vita attuale, lo "Sportello dei Diritti" si augura che i tribunali applichino le nuove tabelle su tutto il territorio nazionale per evitare le frequenti sperequazioni e diseguaglianze che, nonostante il valore estremamente persuasivo delle decisioni della Corte di Cassazione in tal senso, persistono a verificarsi nel Nostro Paese. Allo stesso modo, continua costante l'impegno dell'associazione affinché tali ingiustizie non si verifichino e per consentire il massimo ristoro possibile a tutti i danneggiati.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 22 marzo 2013

Multe ingiuste: risarcito all'automobilista anche il danno patrimoniale

 

 

Risarcito dei danni patrimoniali e non, l'automobilista che ha subito la contestazione di multe ingiuste dagli ausiliari del traffico perché è in possesso dell'abbonamento alle strisce blu

Il giudice di pace di Reggio Emilia liquida in via equitativa i danni da stress e perdita di tempo per i verbali illegittimi elevate

 

I comuni e le municipalizzate alla ricerca esasperata di liquidità per rimpinguare le casse esauste e che multano a raffica i cittadini, dovranno stare attenti se il principio applicato in una sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia dovesse essere applicato genericamente.

Con la sentenza 152/13 il giudice onorario ha riconosciuto un risarcimento di 500 euro a seguito dell'accoglimento di un ricorso da parte di un cittadino multato dieci volte per aver sostato sugli spazi dedicati alla sosta a pagamento asseritamente senza titolo.

Risarciti in via equitativa sia i danni patrimoniali che non patrimoniali all'automobilista cui sono stati notificati dieci verbali, ritenuti illegittimi perché il proprietario del veicolo è risultato titolare di un regolare abbonamento mensile sottoscritto con la società di gestione dei parcheggi cittadini.

Nella fattispecie, infatti, il ricorrente aveva ricevuto la notifica delle multe in questione elevate in pochi mesi nonostante avesse sottoscritto un abbonamento con il consorzio che amministra la sosta a pagamento. Nonostante ciò gli ausiliari del traffico dipendenti della società consortile avevano proceduto ad elevare i verbali.

Nel motivare la decisione il giudice ha rilevato che le parti in causa hanno concluso un contratto per il parcheggio di autovettura in area pubblica non custodita: il tipo negoziale attuato e la relativa disciplina devono essere individuati nella locazione di uno spazio e, dunque, il locatore ha l'obbligo di garantire il pacifico godimento durante la locazione, impedendo molestie o turbative. Circostanza che, nel caso di specie evidentemente non è accaduta giacché gli ausiliari hanno elevato comunque , i verbali illegittimi.

La conseguenza, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", è la liquidazione del risarcimento per l'ansia ingiustamente subìta e per il tempo trascorso al comando della Municipale o alla sede operativa della municipalizzata che gestisce i parcheggi per farsi annullare i verbali, nonché la condanna alle spese di giudizio per la stessa società consortile.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

lunedì 18 marzo 2013

La Corte Costituzionale dice si all'indennità di accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno

La Corte Costituzionale dice si all'indennità di accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno

Incostituzionale una norma della finanziaria 2001 che la negava. Ok anche alla pensione di inabilità

 

Con una sentenza destinata a far scalpore la Corte costituzionale ha stabilito che l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a chi non è titolare della carta di soggiorno purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia.

La sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di un comma dell'articolo 80 della legge 388/2000 (legge finanziaria del 2001).

Secondo i giudici della Consulta che hanno esaminato la fattispecie, in ragione delle gravi condizioni di salute di portatori di handicap fortemente invalidanti, sono coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie.

Il ricorso al  giudice a quo che a sua volta aveva presentato questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta, era stato presentato dai genitori di un minore i quali avevano subìto il rigetto da parte dell'Inps della richiesta d'indennità di accompagnamento.

Nella motivazione adottata dai giudici costituzionale è stato rilevato che è priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo, che poggia su principi di ordine temporale o economico, nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.

Com'è è noto, l'articolo ritenuto incostituzionale prevedeva che indennità di accompagnamento e pensione di inabilità possano essere concessi solo in presenza di determinate condizioni di reddito, alloggio e con un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni. Proprio per tali ragioni, sostiene la Corte, la norma si rivela fortemente restrittiva anche rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale, al contrario stabilisce che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Alla luce di questa straordinaria sentenza di civiltà, Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dichiara che l'associazione è pronta a coadiuvare e sostenere con i suoi esperti e collaboratori, tutti i cittadini extraUE e le famiglie che si trovano nelle condizioni per chiedere l'indennità di accompagnamento e la pensione d'inabilità,




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Il d.l. di marzo 2005 conferma la possibilità di prestito di cessione del quinto ai dipendenti privati



Grazie alle modifiche normative introdotte dal decreto legge nel marzo 2005 anche i dipendenti privati hanno la possibilità di accedere al prestito con cessione del quinto del proprio stipendio. Fino ad allora la possibilità di utilizzare la cessione del quinto come forma di finanziamento con rimborso in busta paga era solo un beneficio dei dipendenti pubblici. Sempre dal 2005 le modifiche normative al testo unico hanno previsto l’accesso al credito anche ai pensionati che possono, così, alla stregua dei dipendenti privati e pubblici, richiedere un prestito e ripagarlo mediante formula di rimborso dalla pensione ricevuta.

La cessione del quinto diventa così una valida alternativa di prestito per garantire a tutti nuova liquidità ad un tasso agevolato. Oltre al tasso fisso previsto dalla pratica di cessione del quinto, altri vantaggi riguardano l’importo della rata predeterminata e costante per tutta la durata del finanziamento, il rimborso diretto in busta paga o pensione, la possibilità di richiedere un prestito senza la necessità di presentare garanzie accessorie. Data la particolarità del prodotto, però, la concessione del prestito ai dipendenti privati è successiva alla presenza comprovata, da parte della società che elargisce il prestito, di alcuni requisiti fondamentali, legati essenzialmente alla propria persona o alla propria posizione lavorativa. Tra questi l’assunzione del richiedente con contratto a tempo indeterminato, l’esistenza di un minimo di anzianità di servizio già maturato, l’assolvimento degli obblighi di leva, la mancata sospensione dal lavoro, ancora, la sana costituzione fisica o comunque il non essere in stato di malattia, aspettativa o gravidanza. Per i pensionati, invece, è sufficiente essere titolari di una pensione (di anzianità, vecchiaia, invalidità), che verrà comunque analizzata in sede di consulenza prima di decidere per l’approvazione di un prestito in forma di cessione del quinto.

giovedì 7 marzo 2013

Multa se mandi un sms per strada mentre si cammina

 E' la proposta di legge presentata da un deputato in Nevada

 

Dal Nevada rimbalza la notizia vietato scrivere messaggini sul cellulare mentre si cammina a testa bassa sul proprio telefonino. E' quanto prevede una proposta di legge presentata dal deputato democratico americano Harvey Munfrod che ha presentato al Parlamento dello Stato del Nevada una proposta che consiste nel multare coloro che "messaggiano" mentre passeggiano.

Secondo il testo, sia che uno si trovi in una stradina di campagna, sia in una arteria affollata di citta', la Polizia locale puo' può interveniree dopo tre avvertimenti scatta una multa di 250 dollari.

Munfrod ha spiegato di aver avanzato questa proposta vedendo cosa accade all'uscita delle scuole: ''I ragazzi a cui è stato vietato di usare il cellulare per diverse

ore, si immergono immediatamente sui loro telefonini per mandarsi messaggi. Ma spesso lo fanno mentre attraversano la strada. E questo mette a rischio la loro vita. E' una piaga a cui bisogna porre la parola fine''.

Ovviamente la proposta di Munford prevede alcune eccezioni: e' permesso mandare sms se si tratta di comunicazioni urgenti di carattere medico, o se si segnalano crimini.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a chi non è capitato di camminare a testa bassa sul proprio telefonino tra le vie della propria città, rischiando, alle volte, di scontrarsi con qualcuno. Una pratica comune che nasconde i suoi rischi, soprattutto quando lo fanno mentre attraversano la strada mettendo a rischio la sicurezza personale.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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