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martedì 18 giugno 2013

Condominio: al via le nuove norme, scheda pratica dell'Aduc

Oggi 18/6/2013 entra in vigore la cosiddetta "riforma" del condominio disciplinata dalla Legge 220/2012 che interviene, modificandoli, sul codice civile e sulle norme attuative dello stesso. Una legge approvata in "fretta e furia" dalla Commissione Giustizia del Senato, perché i tempi della legislatura volgevano al termine e migliorare il testo (cosa che gli stessi relatori ritenevano fortemente auspicabile) avrebbe significato non cambiare nulla. Queste, in sintesi, sono state le parole dette a novembre dai senatori chiamati a decidere sull'approvazione della legge (http://leg16.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/293041.pdf). Se questo è riformismo...

Al di là delle condizioni nelle quali è maturata l'approvazione della legge n. 220, sono molte le novita' introdotte nel codice civile, alcune delle quali in verità rappresentate solamente dal recepimento del lavoro della giurisprudenza.

Tra le piu' importanti:
- la disciplina riguarda anche i "super-condomini",  finora presi in considerazione solo dalla giurisprudenza;
- l'obbligo di avere un amministratore scatta se i condomini sono piu' di otto (in precedenza questo limite era di quattro);
- la carica dell'amministratore si proroga di anno in anno, a meno che non intervenga una revoca;
- i condomini possono pretendere che l'amministratore abbia una polizza assicurativa e che persegua i condomini morosi entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto annuale definitivo;
- l'amministratore puo' agire verso i condomini morosi (con un decreto ingiuntivo) di sua iniziativa, anche senza autorizzazione degli altri condomini;
- nasce l'obbligo di tenere un conto corrente condominiale (i cui estratti conto possono essere consultati dai condomini in qualsiasi momento),  una contabilita' trasparente ed una serie di registri;
- su richiesta dei condomini e' possibile avere un sito web del condominio;
- chi vuole puo' staccarsi dall'impianto di climatizzazione centralizzata (riscaldamento o raffreddamento) se non vi sono aggravi per gli altri condomini;
- i creditori del condominio non possono rivolgersi ai condomini in regola con i pagamenti senza prima tentare di riscuotere i loro crediti, con le dovute procedure esecutive di legge,  dai condomini morosi;
- cresce a 200 euro la sanzione per chi viola il regolamento di condominio (anche se poi non è chiaro chi potrà irrogarla....);
- il regolamento di condominio votato dall'assemblea non puo' vietare la tenuta di animali domestici;
- cambiano, infine, alcune maggioranze per le votazioni in assemblea.

Ma questa riforma e' anche, lo ripetiamo, soprattutto un'occasione mancata: nessun effettivo miglioramento per le questioni relative ai creditori dei condominii e molta confusione sulla così detta anagrafe condominiale. Per non parlare della formazione degli amministratori e della mancanza di norme transitorie che, vista l'importanza e la consistenza delle modifiche, sarebbe stato meglio inserire. Modificare per la semplice necessità di poter affermare d'aver fatto alle volte è peggio dell'immobilismo…

Qui, per gli approfondimenti, la nostra nuova scheda pratica
http://sosonline.aduc.it/scheda/condominio+guida_21395.php

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori



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Redazione del CorrieredelWeb.it


lunedì 17 giugno 2013

Contatori condominiali. Nuova legge condominio vieta distacco per tutti se un condomino non paga



Firenze, 17 giugno 2013. Con la nuova legge sul condominio (22/2012) che entra in vigore il 18 giugno, i gestori di servizi idrici dovranno continuare ad erogare l'acqua a tutto il condominio anche se un utente non ha pagato la bolletta. .Almeno fino a quando, siano risultati vani tutti i tentativi di legge per la riscossione dal singolo debitore, perche' solo in quel caso debitore diventa tutto il condominio.
E' una nuova norma che coinvolge diverse citta' che hanno ancora contatori condominiali per specifiche utenze (Publiaqua a Firenze per l'acqua, per esempio), con gestori che fino ad oggi hanno ignorato una sentenza di Cassazione a sezioni unite che si era espressa in merito (n.9148/2008). In alcuni casi, alcuni di questi gestori non solo ignoravano questa sentenza ma sostenevano gia' nei mesi scorsi, quando la nuova legge sul condominio non era in vigore, che invece lo fosse e che dava loro la possibilita' di staccare il servizio a tutto un condomìnio anche se un solo condomino non pagava.
Ma non e' proprio cosi'. Sono gli effetti dell'art.18 di detta legge (1) che recepisce quanto sentenziato dalla Cassazione modificando l'art.63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che dice: "....I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini....", Il creditore, quindi, potrebbe agire contro i condomìni che hanno pagato solo dopo che ha fatto tutti gli atti di legge (inclusi quelli esecutivi e pignoramenti) nei confronti del condòmino che non ha pagato la propria bolletta. Importante sara' che l'eventuale ditta letturista dei singoli contatori e che poi paga al fornitore in base al contatore condominiale, abbia versato al fornitore le quote raccolte tra chi ha pagato; importante perche' ci risulta che molte di queste aziende letturiste paghino al fornitore solo quando hanno raccolto i soldi delle bollette di tutti i condòmini, trattenendo, nel caso di una o piu' morosita', nelle proprie casse i soldi gia' raccolti, per versarli solo quando tutti abbiano pagato.


(1) Art. 18 1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:  «Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».


COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it

venerdì 14 giugno 2013

L'Anas risarcisce il conducente dei danni subiti per un incidente causato dalla strada scivolosa e bagnata

L'Anas risarcisce il conducente dei danni subiti per un incidente causato dalla strada scivolosa e bagnata. La società custode della strada risponde anche se ha adottato tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo

 

Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione civile resa in data 13 giugno 2013, la numero  14856, lo "Sportello dei Diritti" ritorna sulla questione del diritto al risarcimento dei danni subiti per responsabilità del custode della strada o dell'ente proprietario. Nel caso in questione i giudici di legittimità hanno confermato l'orientamento più recente e maggioritario secondo cui deve  risarcire  i danni provocati al conducente dell'autovettura che subisce un sinistro a causa del manto stradale viscido e scivoloso ribadendo che la responsabilità dell'ente o della società custode sussiste anche se se sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo.

Nel caso di specie i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell'Anas che aveva impugnato la sentenza di secondo grado del Tribunale che a sua volta aveva confermato l'esito di una sentenza del giudice di pace che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del conducente che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente, avvenuto a causa di un tratto stradale particolarmente bagnato e viscido.

Sottolineano gli ermellini che: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa dì agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno".

Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, peraltro, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada, "essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere".

Anche la sentenza che abbiamo portato all'attenzione, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", evidenzia ulteriori importanti profili risarcitori per tutte le vittime di incidenti stradali dovuti a responsabilità dell'ente proprietario o custode della strada cui è demandata una maggiore attenzione per la più ampia tutela di tutti gli utenti anche in ragione di decisioni di tale tipo che stanno divenendo l'orientamento maggioritario delle corti nel Nostro Paese.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 5 giugno 2013

Malasanità: il congiunto ha diritto al risarcimento del danno morale per la diagnosi errata

Ha diritto al risarcimento del danno morale autonomamente il coniuge del paziente rimasto vittima della vittima di malasanità anche a causa della depressione che rende complicata la vita affettiva

Il fatto illecito dei sanitari sul paziente, danneggiato da un intervento a seguito della diagnosi errata di cancro, ha una sua potenzialità lesiva anche sullo stretto congiunto

 

È un principio sacrosanto, quello rilevato dalla sentenza 14040/13 della terza sezione civile della Cassazione pubblicata il 4 giugno, secondo cui anche chi vive accanto a una persona che è stata vittima di un caso di malasanità ha diritto all'autonomo risarcimento del danno morale, laddove l'illecito perpetrato a carico di chi ha subito un intervento inutilmente invasivo, frutto di una sbagliata diagnosi di cancro, risulta avere una sua indipendente potenzialità lesiva anche nei confronti di chi è costretto a convivere con chi è convinto di essere a un passo dalla morte per via dell'errore dei medici. Il danno psichico consistente nello stato depressivo può ben avere rilievo tale da doversi ritenere gravemente invalidante.

Nel caso di specie è stato accolto uno dei motivi del ricorso incidentale proposto da una coppia di coniugi. Secondo gli ermellini è errata la decisione della Corte d'appello che aveva negato i danni morali anche alla moglie del paziente vittima di un intervento «superfluamente distruttivo».

In particolare, nella fattispecie l'intervento di asportazione di un banale neo alla gamba si era trasformato in un calvario per l'incolpevole paziente: gli era stato diagnosticato un melanoma e soltanto la biopsia aveva smentito la diagnosi sbagliata, con la lieta novella che risulta comunicata con un notevole ritardo, tanto che il paziente si era convinto che gli era stata riferita una pietosa bugia per lasciarlo morire in pace. A causa di tanto e quindi del fatto che pensava gli restasse poco da campare, l'uomo era fatalmente caduto in depressione.

È ingiustificata, quindi da parte dei giudici di secondo grado il mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale anche nei confronti della moglie motivando sulla circostanza che i congiunti potrebbero far valere i danni cosiddetti "riflessi" soltanto di fronte a lesioni seriamente invalidanti della persona cara. Per i giudici del Palazzaccio però anche la depressione può essere causa di conseguenze molto serie. E soprattutto non può essere escluso che anche la moglie del paziente dato per spacciato non possa aver patito sofferenze gravi, tanto da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive.

La Suprema Corte ritenendo valide le doglianze del ricorso incidentale ha deciso di rinviare la causa nuovamente nel merito ad altra Corte, che dovrà anche quantificare il risarcimento a carico della Regione che risponde per il policlinico universitario citato per danni.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della decisione in questione si aprono importanti profili di tutela per tutti i familiari che si trovano nelle medesime condizioni. Come "Sportello dei Diritti" avevamo infatti avviato azioni in tal senso per il risarcimento dei danni anche per i prossimi congiunti e la sentenza in questione rafforza il convincimento che la strada di agire anche per costoro è quella giusta.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 31 maggio 2013

Passibile di condanna per lesioni personali e omessa custodia il padrone del cane che morde l'ospite

A nulla vale la circostanza che il pastore tedesco reagisca all'involontario pestone sulla zampa durante una festa. L'animale doveva almeno avere la museruola

 

Padroni degli animali attenti perché anche secondo la Cassazione può essere condannato per lesioni personali gravi e omessa custodia il proprietario del cane di grossa taglia che, lasciato incustodito, aggredisce e morde un terzo. A nulla rileva l'accidentalità del fatto che ha causato la reazione dell'animale, in quanto sarebbe stato facilmente evitabile se fosse stato custodito in un luogo non accessibile a terzi o almeno munito di museruola.

È una sentenza della Corte di cassazione penale la numero 23352 del 30 maggio 2013 a stabilirlo  nel rigettare il ricorso di un giovane condannato per i reati di lesioni personali gravi e omessa custodia, dal Giudice di Pace di Belluno che lo aveva dichiarato colpevole per aver lasciato libero e incustodito senza museruola il proprio cane pastore tedesco che aveva aggredito e morsicato un ospite provocando gravi lesioni personali.

Nella fattispecie il 27enne proprietario dell'animale domestico, lo aveva lasciato libero e senza museruola nel corso di una festa tenutasi nel giardino di casa in presenza di molti ospiti: il cane aveva aggredito un invitato a seguito di una pestata involontaria della zampa da parte di un altro dei presenti.

In tal senso, per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che l'episodio sia stato generato da un fatto accidenta: è al contrario importante dal punto di vista penale, la circostanza che l'animale non sia stato custodito in un luogo non accessibile agli ospiti o, quanto, meno sia stato munito di museruola. «La norma prudenziale che impone la custodia di un animale, ancor più, quando trattasi di un cane di razza di grossa taglia e tendenzialmente pericoloso, è stata, dunque, violata dal proprietario, e di conseguenza alcuna censura può muoversi alla sentenza impugnata».

Una sentenza che per Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", da una parte dovrebbe portare ad elevare il livello d'attenzione di chiunque possiede un "fido" e dall'altra pone interessanti profili risarcitori per le vittime di aggressioni da parte di ogni tipo di animale domestico lasciato incustodito.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

domenica 12 maggio 2013

Tasse e balzelli. Tarsu ridotta per i campeggi

Il Comune deve ricalcolare la Tarsu intimata al campeggio con la cartella esattoriale. I bungalow devono essere equiparati alle civili abitazioni e i comuni non possono pretendere aumenti ingiustificati

 

I comuni le inventano tutte pur di "far cassa". E la giustizia, anche quella tributaria può censurare gli eccessi delle amministrazioni comunali che a volte pretendono più di quanto la legge consenta d'imporre.

E da segnalare, in tal senso, la recentissima sentenza della seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, numero 177/2/13 depositata il 7 maggio scorso, su ricorso redatto dall'avvocato Maurizio Villani, che in tema di TARSU ha stabilito l'importante principio che le strutture fisse abitative dei campeggi (per esempio i bungalow) devono essere tassate con l'aliquota unica delle civili abitazioni pari ad € 2,30, che logicamente è molto più bassa rispetto alle tariffe previste genericamente per i campeggi pari ad € 3,30.

In questo modo, un campeggio nella arcinota località turistica di Gallipoli pagherà una TARSU sensibilmente inferiore rispetto a quella imposta dal Comune.

Giovanni D'Agata, fondatore e presidente dello "Sportello dei Diritti" rileva che la sentenza è particolarmente importante, anche a livello nazionale, per far comprendere ai Comuni che le strutture fisse abitative devono sempre essere tassate come le civili abitazioni e non devono subire un ingiustificato aumento soltanto perché inserite in strutture alberghiere o campeggi.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


martedì 30 aprile 2013

E' reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat

 

Risponde del reato di sostituzione di persona chi crea un falso profilo per la chat anche se l'ignaro titolare compare solo con il "nickname" e viene diffuso il suo numero di cellulare

La Cassazione interpreta estensivamente l'articolo 494 del Codice penale anche perché non vi sono norme incriminatrici aggiornate ai tempi: sussiste il reato se lo pseudonimo nel sito hard danneggia la parte offesa, molestata e offesa via cellulare

 

Ancora una volta la tecnologia e lo sconfinato mondo di internet nel mirino della giurisprudenza. Si rivela per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", infatti, un precedente interessante la sentenza della quinta sezione penale della Cassazione numero 18826/13, pubblicata il 29 aprile, che mette sotto la lente d'ingrandimento la prassi ormai diffusissima di creare falsi pseudonimi a carico di ignari cittadini da utilizzare nelle chat, specie per quelle a contenuto erotico.

Secondo la Suprema Corte è passibile di condanna penale anche per il reato di sostituzione di persona, oltre che di ingiurie e molestie, chi crea un falso profilo in una chat erotica assegnando un nickname all'ignaro titolare, il quale viene bersagliato da molestie e ingiurie dopo la diffusione in rete del numero del suo cellulare. In tal senso, infatti, devono essere inquadrate le circostanze che portano agli approcci delle persone che contattano l'utenza convinti di rivolgersi a una persona interessata a incontri a sfondo sessuale. Gli ermellini, peraltro, evidenziano come l'ordinamento sia carente di norme adeguati ai tempi e non al passo con la continua evoluzione della tecnologia.

Nel caso di specie, una dipendente in causa con l'ex datrice di lavoro è stata condannata anche a  5 mila euro di euro di danni, oltre alle spese processuali, per aver creato un profilo chat riconducibile a quest'ultima nel canale telematico erotico riservato agli incontri. La persona offesa, era  stata  infatti oggetto continuo di   messaggi e telefonate a sfondo sessuale.

Per i giudici del Palazzaccio, a rendere operante il reato di sostituzione di persona è sufficiente aver creato un nickname che contiene le iniziali di nome e cognome della malcapitata, seguita dall'inequivocabile suffisso "sex". Per carità, si tratta sempre di uno pseudonimo, ma nella rete costituisce comunque un contrassegno identificativo che individua una specifica persona fisica. Peraltro, la diffusione del numero di cellulare della parte offesa è assolutamente indicativo: e oltrre ai messaggi giungono anche MMS con immagini piuttosto esplicite. È inequivocabile, per la Corte la configurabilità dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione dell'articolo 494 del Codice Penale: il falso profilo formalmente riconducibile alla detestata ex titolare è stato realizzato certamente per procurarle dei danni, esponendola alle molestie e alle ingiurie, con circostanze che ledono l'immagine e la dignità della parte offesa. Non passa inosservato il fatto che anche gli autori dei messaggi si sono ritrovati invischiati nelle indagini giudiziarie mentre credevano di contattare una persona disponibile agli incontri.

Esemplare anche la pena che è risultata superiore al minimo edittale per la durata delle molestie e per la particolare «capacità inventiva» dimostrata dall'agente.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

Separazione e divorzio: i figli possono incontrare su Skype il genitore non affidatario

Skype può sostituire il diritto di visita se i figli hanno difficoltà a incontrare il genitore non affidatario. In attesa del divorzio la videochat può favorire il riavvicinamento allo scambio emotivo tra i minori refrattari e la madre lontana. L'impulso dalla Corte Europea di Strasburgo

 

Sicuramente una decisione che aprirà un ampio dibattito, non solo giurisprudenziale, l'ordinanza  depositata il 16 aprile scorso del Tribunale di Milano in tema di diritto di visita dei genitori sui figli. Perché per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dopo il provvedimento reso dal giudice della nona sezione civile Olindo Canali, le nuove tecnologie apriranno un fronte amplissimo sulle questioni che riguardano la delicata materia nelle controversie matrimoniali, se nell'ambito della causa di divorzio, all'esito di un rapporto molto conflittuale è stata concessa la possibilità di utilizzare Skype, la famosa applicazione di videoconferenza su scala globale, quando i figli minori hanno difficoltà emotive a incontrare il genitore non affidatario.

La soluzione prescelta dal tribunale è proprio quella di una videochat la settimana per sette volte in via sperimentale. Ciò in attesa che si concluda il processo relativo al divorzio nel quale le figlie che hanno difficoltà a rapportarsi con la madre, peraltro, lontana, sono collocati presso il padre. La donna, nel frattempo, è rientrata nel villaggio d'origine situato in Francia. Ed, in tal senso, Skype può essere lo strumento per favorire il "rapido riavvicinamento" allo scambio emotivo tra la madre lontana e i minori che hanno serie difficoltà a incontrarsi con la madre dal vivo.

L'ordinanza in questione, fra l'altro, fa espresso riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha specificato che «le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui». L'Italia, infatti, è stata sanzionata da Strasburgo che ha puntualizzato come i provvedimenti dell'autorità non solo non devono essere costituiti da «misure stereotipate ed automatiche» ma soprattutto "devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui" (Cfr Sent. Corte Europea Dir. Dell'Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013).

Il giudice del Tribunale meneghino è intervenuto, quindi, puntualmente anche per predisporre gli obblighi a carico dei genitori per assicurare il collegamento Skype, le volte in cui dovrà essere garantita la connessione e le modalità, imponendo oneri ad entrambi i genitori anche in termini di collaborazione.

Ovviamente tale nuova modalità di approccio dovrà essere monitorata dai servizi sociali del Comune di Milano anche per giungere gradualmente ad un incontro "dal vivo" con la madre.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it

sabato 20 aprile 2013

Diritti civili: Corte di Strasburgo, stop alla schedatura degli innocenti

Diritti civili: Corte di Strasburgo, stop alla schedatura degli innocenti. Detenere le impronte digitali di una persona non condannata viola il diritto alla privacy. Il fatto: un cittadino francese assolto perché innocente chiese alle autorità di rimuovere i suoi dati sensibili dall'archivio telematico nazionale

 

Detenere le impronte digitali di una persona non condannata per un reato viola il suo diritto al rispetto della vita privata. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con una sentenza di condanna emessa il 18 u.s. nei confronti della Francia, che teoricamente può essere applicata a tutti i 47 Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa e quindi anche all'Italia.

Il caso riguarda un cittadino francese oggetto di due diverse indagini sul furto di libri a cui sono state prelevate le impronte digitali nel 2004 e poi nel 2005. La prima indagine si è conclusa con un'assoluzione, la seconda con un non luogo a procedere. Quando l'uomo ha chiesto alle autorità di rimuovere le sue impronte digitali dal database nazionale, queste hanno acconsentito solo per quelle prelevate nel 2004.

Motivazioni che hanno indotto Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", a ripetere un fermo e chiaro invito alla moderazione nell'uso di questi strumenti, in quanto è troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Ciò per evitare gravi ripercussioni per i diritti individuali in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi di persone non autorizzate o comunque di abuso delle informazioni memorizzate. La tecnica delle impronte digitali, inoltre, non solo non è sicura ma, sfidata com'è anche dalle tecnologie della falsificazione, diviene pericolosa, rendendo possibile la disseminazione delle impronte all'insaputa dell'interessato, in occasioni e luoghi che questi non ha mai frequentato. Senza contare, inoltre, che solo nelle apparenze le impronte digitali possono essere definite uno strumento neutrale. Hanno un forte valore simbolico: chi le raccoglie sembra quasi che si impadronisca del corpo altrui.

 




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giovedì 18 aprile 2013

La coltivazione di cannabis non costituisce reato. Duro colpo alla criminalità organizzata

La coltivazione di cannabis non costituisce reato. Duro colpo alla criminalità  organizzata. Un'altra  interpretazione  discordante dall'orientamento delle Sezioni unite. La condotta non mette in pericolo la sicurezza pubblica, che è il bene tutelato dalla norma incriminatrice

 

Imputati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. È quanto emerge dalla sentenza 1176/13, pubblicata dal tribunale di Ferrara che stabilisce" Vanno esenti da censure, all'esito del rito abbreviato, i due giovani arrestati perché coltivano in casa quattro piantine di canapa fra i quaranta e i sessanta centimetri ciascuna. Se infatti il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è rappresentato dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, non possono risultare irrilevanti elementi come il numero delle piante, la destinazione a uso personale dello stupefacente e il luogo di detenzione della sostanza in un appartamento, dunque luogo non accessibile al pubblico.

La vicenda riguardava due ragazzi che avevano comprato semi e attrezzature in negozio dopo essersi documentati tramite internet su come coltivarli. I due giovani, arrestati dai carabinieri due settimane fa in seguito a una perquisizione domiciliare in cui erano state rinvenute quattro piantine di marijuana e otto grammi di sostanza stupefacente non erano spacciatori ed avevano una vita normale. Erano solo consumatori di cannabis stanchi di procurarsela in strada. È per questo che il Giudice monocratico ha assolto gli imputati: perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Pertanto risulta dunque disatteso l'orientamento delle Sezioni unite penali secondo cui ogni coltivazione di cannabis costituisce reato, al di là dell'utilizzo.

Secondo il giudice del merito le argomentazioni non  sono «aderenti alla realtà che si sperimenta quotidianamente nei palazzi di giustizia». Con tutta la droga che gira in Italia, fa capire il magistrato, non sono le quattro piantine coltivate in casa da due giovani non collegati ai clan che fanno aumentare in modo apprezzabile la quantità in circolazione. Paradossalmente il consumatore che produce cannabis in proprio per il consumo personale «evita di contribuire all'incremento dei traffici legati alla criminalità organizzata». Inoltre il concetto di coltivazione, secondo il giudice del merito, deve essere interpretato in senso restrittivo e quella "domestica" deve essere assimilata alla semplice detenzione di stupefacenti.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", un'altra storica decisione in materia in materia di consumo di cannabis e derivati che dovrebbe persuadere il legislatore ad una modifica della  disciplina  troppo severa di fronte  ad un  fenomeno di massa che in questi anni  con le leggi vigenti ha foraggiato le mafie  che hanno trovato terreno fertile nel mercato  illegale.

 




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lunedì 15 aprile 2013

Dare del «Terrone» può comportare una condanna per ingiuria aggravata dal razzismo


Dare del «Terrone» può comportare una condanna per ingiuria aggravata dal razzismo. Condannato non solo ad una multa, ma anche a risarcire i danni alla parte offesa per un importo di 4mila euro se l'offesa ha «finalità di discriminazione» sulle origini meridionali della persona offesa. Il caso a seguito di una banale lite per motivi vicinato

 

L'orgoglio meridionale potrà sentirsi risollevato alla lettura della sentenza n. 67/2013, pubblicata il 29 marzo dal tribunale di Varese (giudice monocratico Davide Alvigini).

Dare del «Terrone di m.!» può costare caro al reo nei confronti dei vicini di origine meridionale e non potrebbe essere diversamente, rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", quando quest'ingiuria viene espressa con un vero e proprio odio razziale. Non si tratta, infatti, solo di beccarsi una multa che nel caso affrontato è stata inflitta nell'importo di 400 euro con pena sospesa perché l'imputato risultava incensurato, ma il giudice può riconoscere il danno alle parti civili oltre al pagamento delle spese processuali.

Vi è da sottolineare, infatti, che il reato d'ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale, in casi del genere può risultare "appesantito" dall'aggravante stabilita dall'articolo 3 della legge 133/93 per avere commesso il fatto per «finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale».

Nel caso di specie, infatti, un anziano residente di un paese non lontano dal lago Maggiore è stato riconosciuto colpevole del reato d'ingiuria con l'aggravante di cui sopra e condannato al risarcimento equitativo di mille euro per ciascuna delle due donne offese, oltre altri 2mila euro di spese processuali.

La questione è arrivata al tribunale a seguito di una lite scaturita da divergenze relative ad un parcheggio che ha fatto emergere i rancori esistenti con la famiglia di origine meridionale che abitano al piano terra. In particolare, l'anziano inquilino del piano superiore è solito parcheggiare la propria auto in modo da impedire l'uscita al veicolo delle vicine. A seguito delle lamentele delle donne avrebbe risposto con una serie d'improperi e di insulti contro i meridionali («solo dei terroni possono parcheggiare in quel modo… siete una categoria di m.») alla presenza di alcuni ospiti delle persone offese.

Rileva il giudice che l'aggravante a sfondo razzista è operante perché l'agente esprime «in maniera inequivocabile» un sentimento di «grave pregiudizio e un giudizio di disvalore» nei confronti della categoria dei cittadini italiani del Mezzogiorno intesa come popolazione distinta per origini e tradizioni. Inoltre, è da ritenersi esclusa l'esimente della provocazione di cui all'articolo 599, comma secondo del codice penale laddove non risulta accertata l'illegittimità del posteggio rispetto al veicolo "incriminato" né che il reo si sia rivolto alla polizia municipale per farlo rimuovere.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


sabato 13 aprile 2013

Estimi catastali. Dopo la prima ordinanza di sospensiva arrivano le ulteriori da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Lecce

Estimi catastali. Dopo la prima ordinanza di sospensiva arrivano le ulteriori da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Lecce. Alla luce di queste prime decisioni lo "Sportello dei Diritti" invita l'Agenzia del Territorio a interrompere la notifica degli avvisi di accertamento in attesa del merito.

Lunedì 15 ore 11.30 conferenza stampa dello "Sportello dei Diritti" e dell'avv. Maurizio Villani  

 

Arrivano le prime ordinanze di sospensione (che alleghiamo al presente comunicato) degli accertamenti relative alle procedure di rilassamento degli estimi catastali avviate dall'Agenzia del Territorio su input dell'amministrazione comunale leccese e notificate in massa a migliaia di cittadini proprietari di immobili che di fatto preannunciavano un vero e proprio salasso per tantissimi leccesi in un momento di crisi economica.

Questione, che vale la pena di ricordare, è balzata come notizia delle cronache nazionali per l'incredibile numero di accertamenti attivati e per i devastanti effetti economici preannunziati per tutti i  proprietari d'immobili colpiti dalla revisione.

La novità odierna delle due nuove ordinanze di oggi della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione Prima – che hanno accolto le istanze di sospensione degli estimi catastali su ricorso dell'avv. Maurizio Villani, è una lettura del merito del ricorso nonostante la "valutazione sommaria" che ha comunque anticipato la fondatezza dei ricorsi presentati sulle motivazioni addotte, nonché la valutazione di un pregiudizio in capo ai ricorrenti insito nel fatto che un eventuale pagamento dell'IMU alla luce dei nuovi parametri derivanti dalle nuove rendite possa costituire un fatto irrimediabile per il contribuente.

Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", alla luce delle ordinanze di sospensione di ieri ed oggi, sufficientemente motivate anche nel merito, auspica che l'Agenzia del Territorio sospenda le ulteriori notifiche degli avvisi di accertamento, che tante preoccupazioni stanno dando ai cittadini leccesi, in attesa delle decisioni definitive.

Ad ogni modo, lo "Sportello dei Diritti", con la consulenza dell'avv. Villani sta continuando a depositare i ricorsi collettivi a tutela dei contribuenti e anticipa all'opinione pubblica una conferenza stampa prevista lunedì 15 aprile p.v. alle ore 11.30 presso lo studio legale dell'avv. Francesco D'Agata in via G. D'Annunzio n. 37 per conoscere i dettagli e lo stato della vicenda.




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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