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venerdì 27 aprile 2012
Consumatori. Cassazione: le banche debbono rimborsare risparmiatori per investimenti a rischio in caso di mancanza di adeguate informazioni alla clientela
Lavoro: licenziabile il lavoratore che fuma gli spinelli
In particolare, nel caso di specie, analizzando la posizioni del lavoratore la Cassazione, ha ritenuto di respingere le motivazioni di merito che aveva previsto la reintegra, secondo cui la maxi inchiesta nella quale era finito l’uomo era solo affar suo, dato, anche se non si trattava di detenzioni di droghe pesanti.
Peraltro, i giudici del Palazzaccio hanno applicato a questo caso i principi generali sul rapporto fiduciario che deve sussistere fra lavoratori e azienda. Nella sentenza si legge «per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare».
Lecce, 27 aprile 2012
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Redazione del CorrieredelWeb.it
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sabato 14 aprile 2012
Corte Europea dei diritti dell'Uomo: l'incesto resta un reato.
La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso di un 36enne di Lipsia che ha dovuto espiare tre anni e un mese di carcere per una relazione con la sorella, con la quale ha avuto quattro figli. I dati epidemiologici sulla percentuale di casi d'incesto potrebbero essere allarmanti a causa della copertura messa in atto dall'intera famiglia
La Corte Europea dei diritti umani ha confermato la sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ritiene l'incesto lesivo del diritto fondamentale alla protezione della famiglia. Un divieto di incesto che la corte costituzionale tedesca aveva già confermato nel febbraio del 2008 e riguardava la storia d'amore tra Patrick e Susan che aveva suscitato scalpore in tutta la Germania.
Il 36enne originario di Lipsia era stato punito dalla legge per avere avuto una relazione incestuosa con la sorella. E l'incesto in Germania è punito per legge. Tanto che Patrick S. si è già fatto oltre tre anni di prigione.
La storia di Patrick è quella di un uomo che a tre anni viene consegnato in un istituto per minorenni, dopo essere stato abusato sessualmente da suo padre. A sette anni il piccolo Patrick viene adottato da una famiglia. A 24 anni il primo contatto con la sua famiglia naturale, in Sassonia. E' in quel momento che il giovane conosce sua sorella, di 8 anni più giovane di lui.
Dopo la morte della madre, i due fratelli cominciano a frequentarsi a tal punto che i loro incontri si fanno via via sempre più intimi, fino a diventare una vera e propria relazione amorosa. Nel 2001 la coppia ha il loro primo figlio e nel giro di quattro anni, i figli diventano quattro. Due di essi soffrono di una leggera disabilità.
La prima condanna arriva nel febbraio del 2002.Patrick S. è condannato a un anno di carcere con la condizionale a seguito di una denuncia presentata da suo nonno. Nel corso degli anni successivi si susseguono altre sentenze penali nei confronti di Patrick sulla base del paragrafo 173, comma 2 del codice penale tedesco che vieta le relazioni sessuali tra consanguinei. Nelle relazioni tra fratelli il codice penale prevede una pena fino a due anni di detenzione.
Patrick S. ha dovuto così espiare la sua condanna passando in prigione tre anni e un mese. Il procedimento penale contro la sorella, che soffre di un leggero ritardo mentale, è stato abbandonato.
In Italia i dati epidemiologici esatti sull'incidenza dell'incesto sono difficili da ottenere anche a causa dei tentativi di copertura messi in atto dall'intera famiglia. L'incesto si verifica più comunemente fra padri, patrigni, zii e fratelli più anziani e figlie o figliastre, nipoti e sorelle. L'incidenza più alta della scoperta di comportamenti incestuosi nelle famiglie con basso livello socioeconomico può essere spiegata con la maggiore possibilità di contatto di tali famiglie con assistenti sociali e personale sanitario: sono invece le famiglie economicamente più stabili che tengono nascosto il problema. Il comportamento incestuoso è stato associato ad alcolismo, sovraffollamento, maggiore promiscuità fisica e isolamento rurale.
Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", sottolinea come anche il Codice penale italiano, prevede per l'incesto la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è la reclusione da 2 a 8 anni nel caso di relazione incestuosa". Il "pubblico scandalo" che è richiesto per la punibilità dell'incesto "va ravvisato nella reazione morale della coscienza pubblica, accompagnata da senso di disgusto e sdegno contro il turpe fatto". Il "pubblico scandalo" può essere desunto dalla notorietà, dalla gravidanza e dalla filiazione incestuosa, ma anche dagli effetti materiali o da confessione. La pena prevista per tale reato con la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 CP sulle norme contro la violenza sessuale è stata aumentata da 5 a 10 anni: costituiscono, infatti, nell'ambito di tale legge, circostanze aggravanti, fra le altre, la violenza compiuta nei confronti di una persona che non ha compiuto i 14 anni o nei confronti di una persona che non ha compiuto i 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (pena aumentata da 6 a 12 anni di reclusione). Il senso innovativo, importante di tale modifica legislativa è, tuttavia, riconoscere l'incesto come un reato contro la persona e non contro la morale, come nella precedente legislazione.la punizione con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Lecce, 14 aprile 2012
Giovanni D'AGATA
mercoledì 4 aprile 2012
Cassazione: immigrati in regola con il permesso di soggiorno hanno il diritto alla pensione di invalidità
Cassazione: immigrati in regola con il permesso di soggiorno hanno il diritto alla pensione di invalidità
Buone notizie per gli immigrati in regola con il permesso di soggiorno, crescono i loro diritti.
Agli immigrati in regola con il permesso di soggiorno soggiornanti in Italia spetta, come ai cittadini italiani, il diritto a ricevere la pensione di invalidità civile nel caso in cui abbiano subito una elevata riduzione della capacità lavorativa e versino in disagiate condizioni di reddito, senza che per ottenere il beneficio sia richiesta la permanenza nel nostro Paese da almeno cinque anni. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza numero 4110/2012 dando ragione a una immigrata contro l'Inps che non voleva darle l'assegno.
L'importo gli era stato riconosciuto ma solo per il periodo successivo alla data in cui gli era stata riconosciuta la cittadinanza italiana. Per il periodo precedente, i giudici di merito le avevano negato avevano ogni diritto. La donna che, prima del 2009 era comunque in possesso di regolare permesso di soggiorno si è rivolta così alla Suprema Corte che le ha dato ragione rinviando il caso la corte d'appello di Genova e facendo notare che già nel 2008 la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che "al legislatore e' consentito subordinare non irragionevolmente l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata". Se quindi gli immigrati sono regolari spiega Piazza Cavour, non si possono discriminare "stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona riconosciuti invece ai cittadini". Bocciata anche la tesi dell'Inps è secondo cui per ottenere diritto all'invalidità sarebbe stata necessaria una permanenza in Italia dell'immigrato per almeno cinque anni.
Lecce, 4 aprile 2012
Giovanni D'AGATA
domenica 1 aprile 2012
Baristi senza scrupoli fanno ubriacare minori? Multa e rischio chiusura per la Cassazione
Baristi senza scrupoli fanno ubriacare minori? Multa e rischio chiusura per la Cassazione
Commercianti senza scrupoli, pur di fare cassa non esitano a vendere alcol a ragazzi di 14 anni? Ora sono a rischio chiusura, per sospensione dell'esercizio, i locali pubblici che, nonostante i divieti, vendono bevande alcoliche ai minori. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza n. 11214 da parte della quinta sezione penale della Suprema Corte.
I giudici di piazza Cavour sottolineano che oltre alla multa, che puo' arrivare fino alla condanna alla reclusione per un anno, il gestore che infrange la legge deve essere sempre condannato alla pena accessoria della chiusura per un determinato periodo di tempo, a seconda della gravita' del fatto. E la condanna accessoria, rileva la Cassazione, scatta anche nei casi meno gravi.
Per questi motivi la Suprema Corte – con la sentenza – ha respinto il ricorso della proprietaria di un bar di Villafranca (Piemonte). La donna, Giovanna L., aveva venduto il 15 giugno del 2009 bevande alcoliche a due ragazzini minori di sedici anni. Cosi' il Giudice di Pace di Pinerolo l'aveva condannata, il quattro marzo del 2011, a 600 euro di ammenda e alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio per tre mesi.
Proprio contro questo aspetto della condanna, Giovanna L., ha protestato in Cassazione sostenendo che la sospensione non scatta se la pena è inferiore all'arresto per un anno, come recita l'art. 35 del codice penale. Ma i supremi giudici hanno spiegato che nel caso di vendita di alcol ai minori quella previsione non vale e, anzi, si "impone l'irrogazione della sanzione per il reato contravvenzionale in esame".
La norma richiamata dalla Corte dispone in particolare che "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio".
E' notizia di oggi che il titolare di un supermercato di Tuglie in provincia di Lecce è finito nei guai, perché ritenuto responsabile di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni.
Tutto è cominciato nella serata dello scorso 17 marzo, quando una pattuglia dei militari dell'Arma era stata allertata, intorno alle 22,30, da una telefonata che segnalava lo stato di ebbrezza di un 14enne, cin preda ad un malore dopo aver abusato di birre, acquistate nell'esercizio dell'uomo. In quell'occasione, i carabinieri avevano eseguito alcune verifiche per risalire al responsabile giungendo, senza esitazioni, al nome del titolare dell'esercizio, ora deferito in stato di libertà.
Giovanni D'AGATA
lunedì 26 marzo 2012
Responsabilita' civile degli Enti. Il Comune risponde dei danni per l'incidente durante la festa in piazza
l'incidente durante la festa in piazza
Ancora più cautele per i comuni. Per Giovanni D'Agata, componente del
Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei
Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti
<http://www.sportellodeidiritti.org/> ", sono molteplici, infatti, le
sentenze che attribuiscono un sempre più stringente dovere di vigilanza in
capo alle singole realtà municipali sulla sicurezza dei cittadini e quindi
il diritto al risarcimento dei danni per tutti i soggetti lesi dal mancato
rispetto degli obblighi stabiliti.
Da segnalare in tal senso la recente sentenza n. 3951 del 13.03.2012, della
terza sezione civile della Corte di Cassazione, secondo cui non costituisce
una scriminante per l'amministrazione comunale l'aver affidato
l'organizzazione di una festa in piazza ad un'associazione e comunque non
direttamente dal comune.
In capo all'ente, permane, infatti, l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza
degli spettatori e può essere condannato in caso di danni subiti da terzi.
Né una semplice ordinanza di limitazione del traffico può limitare questa
responsabilità.
Secondo i giudici di legittimità, il municipio è sempre responsabile della
sicurezza in occasione di eventi culturali che si svolgono in piazza.
Per tali ragioni, spetta al giudice accertare se il comune ha ottemperato
all'osservanza di tutte le norme sulla sicurezza nel caso di crollo di un
palco per concerti e del ferimento di qualcuno tra gli spettatori.
Lecce, 26 marzo 2012
Giovanni D'AGATA
domenica 25 marzo 2012
Lavoro: secondo la Cassazione i precari dei call center vanno assunti
Lavoro: secondo la Cassazione i precari dei call center vanno assunti
Buone notizie per i lavoratori, esasperati dalle condizioni di lavoro alienanti e dai continui soprusi cui sono sottoposti.
I precari che lavorano nei call center devono essere assunti. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza n. 4476 del 21 marzo 2012 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte.
I giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso di un azienda della società di call center hanno, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello. La società non voleva riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con una dipendente. Secondo gli ermellini "Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.". In sostanza, "una volta accertato nel concreto atteggiarsi del rapporto il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento nell'organizzazione aziendale, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che non poteva assumere rilevanza contraria la non continuita' della prestazione e neppure la mancata osservanza di un preciso orario".
I giudici d'Appello avevano ritenuto che, nonostante il nomen juris attribuito dalle parti al rapporto con dapprima contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di continuità per oltre sei anni, in base alle risultanze istruttorie sussistevano i requisiti essenziali della subordinazione, con la conseguenza che, essendo comunque nulli i termini apposti ai contratti perché privi della indicazione del motivo che giustificasse l'assunzione, doveva ritenersi costituito un unico rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine. Peraltro, rilevano i giudici del Palazzaccio che corretto è il ragionamento logico giuridico seguito dai giudici di merito che avevano altresì evidenziato che la lavoratrice doveva coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali e quindi era pienamente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima; che esisteva un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e quindi inconciliabile con il rapporto autonomo. La lavoratrice, inoltre, era sottoposta "non tanto a generiche direttive, ma a istruzioni specifiche, sia nell'ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali, sia con puntuali ordini di servizio, o a seguito di interventi dell'assistente di sala". I giudici di piazza Cavour sottolineano altresì che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione neanche il "nomen juris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti, il quale pur costituendo un elemento dal quale non si può prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo. Il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente rispetto al nomen juris adoperato in sede di conclusione del contratto al comportamento delle parti nell'attuazione del rapporto stesso.
Lecce, 25 marzo 2012
Giovanni D'AGATA
sabato 24 marzo 2012
Art 18. Illegittimo licenziamento del lavoratore che rifiuta di lavorare a seguito di trasferimento dequalificante
Il lavoratore si rifiuta di andare al lavoro a causa del trasferimento che lo dequalifica e viene licenziato? Deve essere reintegrato! Menomale che c'è (questo) articolo 18
Mentre il governo sta tentando di compiere un vero e proprio attentato ai diritti dei lavoratori ed il mondo del lavoro, ma per la verità tutta la società civile ed il mondo politico che tiene alla tutela dei diritti raggiunti a seguito di battaglie epocali, si sta mobilitando, ecco una significativa decisione della Corte di Cassazione che arriva proprio in data di ieri e qualifica in maniera inequivocabile l'importanza dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella forma in cui è in vigore attualmente.
Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza del 23 marzo 2012 rubricata al numero 4709 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte.
I giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso di un azienda hanno, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che aveva rifiutato di eseguire la prestazione a seguito di un trasferimento in altra sede che era constato in un'autentica dequalificazione ai suoi danni.
L'azienda è stata così condannata alla reintegra del lavoratore che si era messo comunque a disposizione dell'impresa restando nella propria abitazione in attesa che la stessa procedesse a trovargli un posto adeguato rispetto alle mansioni che aveva espletato prima del trasferimento.
Secondo gli ermellini, sono due le ipotesi principali da considerarsi in caso di trasferimento e mutamento di mansioni. Ed infatti, se dopo il trasferimento intimato dall'azienda le mansioni del dipendente non cambiano radicalmente, allora il dipendente è tenuto a non rifiutare del tutto l'esecuzione della prestazione ma può limitarsi ad evitare di porre in essere quella parte di attività che ritiene non del tutto rispondente alla sua qualifica. Nel caso in cui, invece, la dequalificazione è totale perché il dipendente sarebbe costretto ad effettuare mansioni inferiori che con le incombenze precedenti hanno poco o nulla a che fare, allora lo stesso può rifiutarsi di eseguirle in attesa che il datore gli offra prestazioni adeguate alle precedenti. Nel caso in cui dovesse essere licenziato per tale motivo, tale recesso è da considerarsi illegittimo con la conseguenza, ovvia a norma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori della condanna alla reintegra e come nel caso di specie anche alle spese processuali.
In base ad un orientamento costante, sostiene la Corte, infatti, che è da escludersi la configurabilità di una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che, in effetti, non devono per forza essere ottemperati in ogni caso fino al contrario accertamento in giudizio. Peraltro, rilevano i giudici del Palazzaccio che non conta che l'azienda abbia dedotto a sua discolpa l'esigenza organizzativa determinata dall'introduzione delle «nuove tecnologie». Nella circostanza giova alla difesa del lavoratore aver addotto che, dopo il licenziamento, lo stesso era stato sostituito solo a distanza di ben diciotto mesi da un altro dipendente assunto secondo un contratto part-time.
Lecce, 24 marzo 2012
Giovanni D'AGATA
giovedì 22 marzo 2012
TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011
TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011
Si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell'intera quota del 6,91%, previa specifica diffida. Inutile aspettare. L'art. 12, c. 10 della legge 122/2010 riconduce la materia all'art. 2120 del C.P.C.. Chiedi il modello e ricorri con Anief.
Il Trattamento di Fine Rapporto, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell'istituto, per i lavoratori pubblici, è soggetto - dal 1 gennaio 2011 - alla stessa modalità di finanziamento previsto, per i lavoratori privati dallo specifico articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto).
Il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell'amministrazione. L'interpretazione fornita dall'INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d'impiego ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo, al solo scopo di alleggerire il peso dell'accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%). A questa conclusione sono giunti i giudici del Tar Calabria che con sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l'illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento sull'indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1 gennaio 2011, e hanno condannato l'amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La remissione alla Corte costituzionale disposta dai giudici con l'ordinanza successiva n. 89/12, invece, riguarda altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.
Anief, pertanto, a differenza di altri sindacati, ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all'amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all'interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell'intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta. S'invitano docenti e ata a scaricare il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso, a inviarne copia alla mail tfr@anief.net insieme a eventuali risposte dell'amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto.
Il modello di diffida da inviarelunedì 9 gennaio 2012
Strisce blu, multa nulla se non vi è il parcheggio libero
Tribunale di Roma: Strisce blu. Illegittima la multa se l'amministrazione comunale non prova che nell'area c'è anche una zona dedicata alla libera sosta o se vi siano peculiari condizioni di traffico che legittimano il controllo del tempo di sosta
Questa volta arriva da un giudice togato la decisione che ricalca quanto Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sostiene sul tema assai odioso delle aree a pagamento, meglio note come "strisce blu".
Secondo il Tribunale di Roma con la sentenza 8596/11 della tredicesima sezione civile, nella causa di appello proposta da un automobilista avverso una precedente decisione di un giudice di pace che aveva respinto il ricorso avverso una sanzione amministrativa elevata per aver omesso di pagare il ticket in un'area di sosta a pagamento, la multa può essere annullata se il Comune non dimostra in sede di causa che nella zona delimitata dalle "strisce blu" sussistono particolari condizioni di traffico che legittimano l'installazione di dispositivi in grado di controllare il tempo di sosta nella zona.
Nel caso di specie, anche sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 09/01/2007, è stato accolto l'appello del trasgressore che aveva parcheggiato la propria auto senza aver ottemperato al pagamento della tariffa indicata nella zona di sosta, con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria di 39 euro oltre alle spese di notifica e così per un totale di 45 euro oltre alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da parte del comune di Roma rimasto contumace.
La ratio della decisione dev'essere individuata nella circostanza secondo cui quando l'ente locale istituisce parcheggi custoditi oppure aree con parcometri, gestiti direttamente dall'amministrazione o meno, deve comunque provare nel corso del giudizio nel quale si dibatte sulla sosta senza titolo di pagamento, che nella stessa zona o nelle immediate vicinanze è possibile anche il posteggio libero da dispositivi di controllo come stabilisce inequivocabilmente l'articolo 7, comma 8, del codice della strada e comunque ha l'onere d'indicare il provvedimento in base al quale la strada che è stata teatro della violazione delle norme CdS risulti individuata come appartenente a un'area pedonale, alla zona a traffico limitato oppure a un'area ad alta rilevanza urbanistica con peculiari esigenze di traffico veicolare.
Nel caso de quo in particolare, l'amministrazione capitolina non ha provato tali circostanze in quanto è rimasta estranea al giudizio. Ne discende, quindi, che il verbale deve essere considerato illegittimo e perciò annullato.
Lecce, 09 gennaio 2012
Giovanni D'Agata
domenica 18 dicembre 2011
Multe: quando Autovelox sbaglia.
Multe: quando l'Autovelox sbaglia. Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un'autovettura berlina scambiata per autoveicolo con rimorchio ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso
Sono anni che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt'altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell'iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo.
Così Giovanni D'Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di "Italia dei Valori" e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sull'ultima, ma non la più risibile, segnalazione in merito ad una multa per superamento del limite di velocità elevata sull'autostrada con il famigerato Autovelox.
Questa volta, la Polstrada ha sanzionato un'autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall'art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l'appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.
Me v'è di più, nel verbale citato che avrebbe comportato peraltro la decurtazione dei punti dalla patente di guida, il proprietario dell'autoveicolo avrebbe superato un limite che non viene neanche riportato in alcun punto dell'atto di contestazione.
È evidente, dunque, che il verbale de quo risulti palesemente viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un'infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello "Sportello dei Diritti" un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada, predisposto a titolo gratuito dal sottoscritto, confidando nell'inevitabile ravvedimento dell'organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Vibo Valentia.
Lecce, 18 dicembre 2011
Giovanni D'AGATA
mercoledì 14 dicembre 2011
Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta
Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta
Una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari è stata approvata mercoledì dal Parlamento europeo. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali "senza zucchero aggiunto".
Il Parlamento, riporta Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha approvato alcune modifiche a una normativa del 2001 con 585 voti a favore, 33 contrari e un'astensione. Il relatore Andrés Perelló Rodriguez (S&D, ES), ha dichiarato: "La nostra priorità era di offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando. Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nella messa al bando dell'aggiunta di zucchero in prodotti venduti come succhi di frutta e per chiarire la presenza di zuccheri o dolcificanti in bevande simili".
Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà avere un nome che ne rifletta il contenuto, sostengono i deputati nel testo approvato. Per esempio, una miscela con il 90% di mela e il 10% di succo di fragola dovrà essere chiamata "mela e succo di fragola", mentre attualmente può essere etichettata semplicemente "succo di fragola". Un nome generico come "succo misto" potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.
I deputati sanno che i consumatori - in particolare i diabetici, i genitori e le persone a dieta - vogliono indicazioni chiare sulla differenza tra 'succo' e 'nettare' e sulla presenza di edulcoranti.
In futuro, i succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione. I 'nettari', invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta d'acqua, potranno averne. Le etichette "senza aggiunta di zucchero" non saranno consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio la saccarina, per evitare la potenziale confusione.
Molti prodotti venduti come "succo d'arancia" contengono fino al 10% succo di mandarino, che contribuisce al colore e al gusto. Questa pratica è comune in Brasile e negli Stati Uniti, che detengono una grossa quota del mercato europeo. Per mantenere condizioni di parità, tutti i succhi d'arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell'UE, dovranno essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel nome del prodotto.
Le regole sono state già concordate, in colloqui informali, tra Parlamento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigore. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale.
Lecce, 14 dicembre 2011
Giovanni D'AGATA
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