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sabato 23 febbraio 2013

Clamoroso dalla Cassazione. “Class action” nel processo tributario

Clamoroso dalla Cassazione. Arriva con la sentenza della sezione tributaria di ieri venerdì 22/02/2013 n. 4490, la possibilità della "class action" nel processo tributario. A Lecce si aprono importanti prospettive per il ricorso cumulativo contro gli avvisi di accertamento degli estimi catastali con un abbattimento delle spese legali

 

Proprio quando migliaia di cittadini leccesi si stavano avviando ad inondare la Commissione Tributaria provinciale di ricorsi avvero i famigerati avvisi di accertamento per il riclassamento degli estimi catastali, procedimento attivato dalla locale Agenzia del Territorio su input dall'amministrazione comunale, con un conseguente aggravio di oneri e tributi per tutti i proprietari d'immobili, si apre più di uno spiraglio per una difesa di gruppo con un'importante e recentissima decisione della Corte di Cassazione.

La sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 4490 di venerdì 22 febbraio 2013, infatti, di fatto consente la possibilità di proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione identica, con conseguente abbattimento delle spese legali a carico dei ricorrenti.

A segnalare a Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", l'importante statuizione in favore dei contribuenti è stato il noto tributarista avv. Maurizio Villani che si è già attivato per la predisposizione per la prima "class action" tributaria contro la rivalutazione degli estimi catastali nel comune di Lecce.

Dalla prossima settimana, quindi, ci si potrà rivolgere allo staff dello "Sportello dei Diritti", per avere informazioni circa l'esperibilità dell'azione da parte dei singoli contribuenti.

Di seguito, quindi, riportiamo l'intervento dell'avv. Villani alla luce della nuova sentenza della Cassazione.

Lecce, 23 febbraio 2013

                                                                                                                Giovanni D'Agata

 

 

Ricorsi contro gli estimi catastali. È ammesso il ricorso cumulativo




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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 17 febbraio 2013

Multe: non è reato di istigazione alla corruzione offrire 10 euro agli agenti della stradale per evitare la sanzione

Multe: non è reato di istigazione alla corruzione offrire 10 euro agli agenti della stradale per evitare la sanzione.

 

Per l'automobilista che cerca di convincere due agenti della polizia stradale a non multarlo per una violazione al codice della strada non c' è corruzione. Lo  ha deciso la Sesta Sezione Penale della Corte con la sentenza n.7505/2013 che Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta ,secondo cui la "palese irrisorietà" della somma offerta agli agenti della stradale era tale da non essere idonea a corromperli. In appello i giudici di merito lo avevano condannato per istigazione alla corruzione. La vicenda è finita però davanti alla corte di cassazione che ha ribaltando il verdetto ed ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste". Nella sentenza si legge che "l'esibizione di una somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilita' pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell'istigazione, al fine di poter fare loro omettere e quindi in concreto impedire - la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorieta', puo' semmai configurare il reato di oltraggio, per l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa".

Semmai si sarebbe potuto parlare di oltraggio ma non certo di istigazione alla corruzione.

Il caso si riferisce  ad un automobilista che, fermato per un controllo di routine, al momento in cui era stato richiesto di esibire la carta di circolazione, lo aveva fatto inserendo dentro una banconota da 10 euro. L'automobilista rivolgendosi agli agenti aveva anche proferito "lassate stare e pigliatevi nu cafe".

Dato che la cosa era stata ripetuta con una certa insistenza gli agenti decidevano di denunciarlo. In primo grado veniva assolto mentre i giudici di merito della corte d'appello ritenevano di dover punire quella condotta ai sensi dell'articolo 322 del codice penale dato che l'imputato, in quel modo, avrebbe voluto evitare la contravvenzione.

Di diverso avviso i supremi giudici della corte di cassazione che hanno abbracciato la tesi del della difesa secondo cui quel gesto, fatto da una persona "semplice", al massimo poteva essere interpretato come "segno di disprezzo degli agenti" ma non come istigazione alla corruzione.

Pertanto la decisione è stata quindi annullata senza rinvio.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 31 gennaio 2013

Non è reato il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti

Non è reato il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito con una sensazionale soluzione le Sezioni unite penali. La legge Fini Giovanardi ha fallito.

 

Nell'ipotesi di mandato all'acquisto sia in quella dell'acquisto comune il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti non può essere punito penalmente.

Lo hanno stabilito oggi le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che hanno respinto il ricorso della parte civile contro una sentenza del gup di Avellino, che il 28 giugno 2011, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un uomo perche il fatto non sussiste.

In particolare dopo l'introduzione della legge Fini-Giovanardi, nel 2006, era sorto un contrasto giurisprudenziale che oggi la Cassazione ha risolto adottando la soluzione nella pubblica udienza di oggi che  "Se a seguito della novella introdotta dalla legge n. 49 del 2006, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti sia o meno penalmente rilevante, nella duplice ipotesi di mandato all'acquisto o dell'acquisto comune". La vicenda riguardava un presunto spacciatore di Avellino, assolto dall'accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e da omicidio colposo per aver acquistato e consumato con un conoscente una dosa di eroina, in seguito alla quale quest'ultimo era morto.

Giovanni D'Agata, fondatore dello  "Sportello dei Diritti", è evidente che la legge Fini Giovanardi ha fallito nei suoi intenti di ultra proibizionismo e si rende necessario al contrario una revisione della normativa che prenda atto  che l'eccesso di rigore in pratiche assai diffuse specie tra i giovani e giovanissimi non porta ad alcun beneficio se non addirittura  ad una crescita esponenziale del fenomeno.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 24 gennaio 2013

Multa nulla se la prefettura non prova che il segnale dell'autovelox è visibile

La multa dev'essere annullata se la prefettura non prova che il segnale dell'autovelox è visibile

La mancata indicazione nel verbale di tale circostanza impedisce l'inversione della prova né la P.A. ha fornito documentazione che provi l'esistenza del cartello

 

Un'altra sentenza in materia di autovelox e trasparenza nel procedimento di accertamento delle infrazioni e che Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene che valga la pena di segnalare è la numero 21/2012 del Giudice di Pace di Fornovo di Taro (Parma) che ha annullato una multa elevata con l'autovelox se lo stesso non risulta segnalato in modo adeguato. Da rilevarsi che il giudice onorario abbia rilevato che il verbale in questione non contiene nulla in merito alla presenza del segnale che deve essere necessariamente installato, né  la prefettura è riuscita a dimostrarne l'esistenza con ciò non riuscendo a confutare la motivazione dell'automobilista che sosteneva che la cartellonistica mancava o che comunque non era visibile.

Nel caso di specie è stato, quindi, accolto il ricorso del presunto trasgressore che si era opposto ad una sanzione amministrativa elevata per il presunta violazione dell'articolo 142, comma 8, del Codice della Strada che è rivolta ai trasgressori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, ossia coloro che non rallentano nei centri abitati, nei pressi delle scuole oppure di notte o in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

Il giudice di Pace ha ritenuto valida la motivazione secondo cui non risultava visibile sul tratto di strada in cui fu elevata l'infrazione il segnale che dovrebbe precedere la strumentazione elettronica di rilevamento della velocità dei veicoli. Tanto da far ritenere che l'apparecchio non sia per nulla segnalato. In tal senso il verbale di contestazione non dice niente sull'apprestamento delle garanzie in favore del conducente del veicolo. Ciò vuol dire che non si determina l'inversione della prova a carico del trasgressore. Al contrario, la prefettura, non fornisce alcuna documentazione in grado di offrire una prova contraria alla tesi del presunto trasgressore.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 16 gennaio 2013

Ambiente e nuove discariche: i cittadini hanno diritto di sapere. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di giustizia UE

Importante sentenza della Corte di Corte di giustizia UE in materia di diritti di cittadinanza e apertura di discariche. La popolazione interessata non può essere estromessa dal procedimento di apertura della nuova discarica. Il segreto commerciale non può essere opposto per escludere l'accesso al titolo urbanistico-edilizio dell'impianto a forte impatto ambientale

 

I cittadini hanno il diritto di conoscere tutto l'iter che riguarda l'apertura di nuovi impianti a forte impatto ambientale e in particolar luogo le discariche. Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" è un principio sacrosanto che non può essere opposto neanche dalle autorità nazionali.

A conferma di tanto arriva l'importante sentenza della grande sezione della Corte di giustizia europea pubblicata in data odierna, 15 gennaio, secondo la quale quando le autorità che decidono di realizzare una nuova discarica di rifiuti, non possono estromettere la popolazione interessata dall'iter procedimentale che conduce al provvedimento. In tal senso, la tutela del segreto commerciale non può essere opposta per negare sin dall'avvio l'accesso al titolo urbanistico edilizio che abilita all'insediamento dell'impianto.

Infatti, la Convenzione di Aarhus, ha stabilito che quando le istituzioni nazionali e locali avviano un procedimento in materia ambientale, ai soggetti interessati e quindi ai cittadini deve essere garantita la partecipazione sin dall'inizio e quindi quando tutte le alternative sono ancora praticabili e la loro presenza può avere un'influenza effettiva.

Nel caso di specie, la vicenda riguarda un impianto in Slovacchia ma è naturalmente applicabile in tutta l'UE con conseguenze che riguardano casi analoghi anche in Italia anche per ciò che concerne altri tipi di'impianti che hanno un impatto ambientale.

La decisione di assenso urbanistico edilizio all'insediamento della discarica costituisce una delle misure fondamentali per l'entrata in servizio dell'impianto. Ovviamente include informazioni sull'impatto ambientale del progetto e sulle condizioni imposte al gestore per garantire l'equilibrio dell'ecosistema e altre importanti notizie sulle caratteristiche dell'impianto.

Per farla breve, le istituzioni interessate non possono invocare la tutela della riservatezza di determinate informazioni commerciali o industriali per celare agli occhi dei cittadini il provvedimento che contiene l'assenso urbanistico edilizio alla realizzazione dell'impianto. Al contrario, però il rifiuto illegittimo può essere sanato in corso d'opera, purché tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale fase procedurale consenta ancora al pubblico di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale.

 




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venerdì 11 gennaio 2013

Cassazione: stop ai pregiudizi per figli coppie gay

Cassazione: stop ai pregiudizi per figli coppie gay. Il genitore omosessuale non perde l'affido del figlio che vive con lui e il compagno

 

Una coppia omosessuale può crescere un bambino senza per questo compromettere il suo equilibrio psico-fisico. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 601 dell'11 gennaio 2013, da il via libera ai figli cresciuti da coppie gay, quando non è a rischio il corretto sviluppo del minore.

Per la Corte, chi contesta una simile decisione del giudice senza "certezze scientifiche o dati di esperienza", ma solo avanzando "il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale", dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto famigliare.

Con la sentenza la Suprema  Corte respinge il ricorso di un immigrato di religione islamica che vive a Brescia.

L'uomo si era rivolto ai supremi giudici per contestare la decisione con la quale la Corte d'Appello bresciana, il 26 luglio 2011, aveva affidato in via esclusiva il figlio minore naturale, che lui aveva avuto dalla sua ex compagna, alla donna.

L'uomo faceva anche presente che la sua ex era andata a vivere con una assistente sociale della comunità per tossicodipendenti nella quale, anni prima, era andata a disintossicarsi la madre del bambino conteso. Secondo il ricorrente era dannoso che il minore fosse educato in un contesto omosessuale.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" la capacità di crescere un figlio non è una prerogativa esclusiva della coppia eterosessuale, ma riguarda anche le coppie omosessuali e i single. Ciò che è veramente importante è che l'adozione venga disposta nell'esclusivo e prioritario interesse del minore. Una coppia omosessuale può crescere un bambino senza per questo compromettere il suo equilibrio psico-fisico. Infatti il genitore gay non perde per questo l'affido del minore.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 10 gennaio 2013

Manutenzione stradale e danni. Se il guard-rail non regge l'urto è colpevole di omicidio il responsabile manutenzione della strada

Manutenzione stradale e danni. Se il guard-rail non regge l'urto è colpevole di omicidio il responsabile manutenzione della strada.

Mancavano i bulloni di raccordo. Il funzionario risponde perché nel sopralluogo non lo notò

 

È colpevole di omicidio colposo il responsabile della manutenzione sulla superstrada se l'incidente è stato conseguenza del guard-rail che non ha retto all'urto. Lo ha stabilito la sentenza 48216/12 emessa dalla quarta sezione penale della Cassazione che ha ritenuto inevitabile la condanna per il funzionario che in un sopralluogo effettuato precedentemente sul tratto di strada entro cui successe il sinistro non aveva notato alcuna anomalia.

Il capo nucleo dell'ente che gestisce l'infrastruttura di collegamento non può eccepire che il cattivo stato delle barriere deve essergli segnalato dal capo cantoniere: è il responsabile della manutenzione che deve coordinare il personale addetto e ispezionare spesso i tronchi stradali che rientrano nella zona di sua competenza, in base all'articolo 10 del Dpr 1126/81.

Nel caso in questione il sinistro ebbe conseguenze fatali. Dopo un terribile testacoda l'automobilista perse la vita a causa delle temibili lamiere del guard-rail.

La perizia effettuata verificò che era stata l'assenza dei bulloni di collegamento fra le lame sovrapposte delle barriere a impedire la resistenza all'urto, che al contrario sarebbe stata garantita così evitando la morte del malcapitato. Peraltro, proprio quindici giorni prima il responsabile della manutenzione aveva provveduto ad ispezionare il tratto dove poi accadde l'incidente senza ritenere opportuno l'intervento di manutenzione, circostanza invece senz'altro visibile.

Anche se il reato è risultato prescritto, sono comunque salvaguardate le richieste civili.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", una significativa decisione che dovrebbe far innalzare la soglia di sicurezza da parte di tutti i manutentori e gestori delle strade proprio per evitare conseguenze fatali per gli utenti della strada e pesanti condanne.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 3 gennaio 2013

Lavoro e diritti. Ai sensi della legge 104 il dipendente pubblico ha diritto al trasferimento in ogni caso

Lavoro e diritti. Ai sensi della legge 104 il dipendente pubblico ha diritto al trasferimento anche se non è il solo a poter assistere il familiare disabile

Anche per le forze di polizia, il requisito della continuità ed esclusività stabilito nella 104 risulta essere abrogato. Non è valida la circolare del Dap non aggiornata

 

Un importante sentenza del Tar del Lazio la numero 10239/12 chiarisce il diritto al trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare ammalato in applicazione della nota legge 104.

Secondo la decisone della sezione prima quater, l'impiegato pubblico deve essere trasferito in una sede di servizio vicina a casa dall'amministrazione anche se non è l'unica persona che può aiutare il familiare disabile. In tal senso, il requisito della continuità ed esclusività assistenziale posto dall'articolo 33 della legge 104/92 deve ritenersi abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. b) della legge 183/10.

Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso del dipendente dell'amministrazione penitenziaria contro il "no" al trasferimento richiesto dalla Calabria alla Campania ai sensi della legge 104 del 1992 per poter stare più vicino a un parente che ha gravi problemi di salute.

Per ciò che concerne la competenza del Tar Lazio rileva l'impugnazione della circolare del Dap.

Non vale il rifiuto opposto dall'amministrazione fondato sul mero rilievo dell'inapplicabilità dell'articolo 33 della legge 104/92, in quanto la norma non sarebbe applicabile nei casi in cui la prestazione assistenziale potrebbe essere svolta da altri parenti e affini entro il terzo grado.

È importante precisare rileva Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" che secondo i giudici amministrativi l'applicazione della normativa è valida anche per gli appartenenti ai corpi di polizia, proprio in ragione dell'abrogazione del requisito della continuità ed esclusività assistenziale operata dalla novella introdotta con il citato art. 24, comma 1, lett. b) della legge 183/10 .

La conseguenza è sia l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento, sia della circolare del Dap, nella parte in cui non risulta aggiornata.




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Redazione del CorrieredelWeb.it


sabato 22 dicembre 2012

È discriminatorio il bando per il concorso per infermieri, che impone il requisito della cittadinanza comunitaria

Immigrazione ed eguaglianza nell'accesso alle professioni. È discriminatorio il bando per il concorso per infermieri, che impone il requisito della cittadinanza comunitaria. Il giudice del lavoro di Milano obbliga le Asl a riaprire i termini per consentire la partecipazione alle selezioni dei candidati extra UE regolarmente soggiornanti

 

 

È una bella notizia quella della sentenza del tribunale di Milano in materia d'immigrazione ed uguaglianza nell'accesso alle professioni, ma invita a far riflettere anche sullo stato del livello di discriminazioni cui sono sottoposti gli stranieri non comunitari ma regolarmente soggiornanti. Così Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" nel commentare la  decisione della corte di merito del capoluogo lombardo che ha ritenuto discriminatorio il comportamento di due Asl che hanno bandito il concorso per infermieri e operatori socio-sanitari indicando come requisito la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice non è più possibile reiterare il divieto di accesso per nazionalità in alcuni settori della sanità pubblica.

In tal senso, giova precisare che il Nostro Paese ha recepito la convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), rendendo così inapplicabile la legislazione interna confliggente.

E così non può non ritenersi discriminatorio nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti il requisito imposto dai due enti relativamente al bando per l'accesso a posti di lavoro a tempo indeterminato.

In conseguenza di tanto, il giudice del lavoro ha ordinato alle Asl di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla prove selettive ed il provvedimento dev'essere  pubblicato sul sito internet dell'azienda sanitaria.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


giovedì 20 dicembre 2012

Giustizia: il 40% delle cause civili è targato Giudice di pace


 

Giustizia: il 40 per cento delle cause civili è targato Giudice di pace. Flussi crescenti in entrata nelle Corti d'Appello. Italiani continuano ad avere scarsa fiducia nell'amministrazione della giustizia uno dei problemi di cui soffre il sistema italiano che continua ad allontanarsi dalle migliori pratiche adottate nei paesi europei.

 

 

Arrivano dall'Istat a seguito della  pubblicazione dell'annuario statistico italiano i dati sullo stato della giustizia in Italia che dimostrano la sfiducia degli italiani nel sistema giudiziario.

Un dato rilevante che emerge è relativo ai processi civili di primo grado che risultano essere attivati per una cifra prossima al 40 %, nel solo 2010, innanzi al giudice di pace.

Per quanto riguarda il trend, per questi procedimenti, sia sopravvenuti sia pendenti, è da rilevare una lieve flessione, rispettivamente dell'1,5 e dell'1 per cento, e un aumento dell'1,4 per cento di quelli conclusi, ma a parere di Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", la tendenza sarà verso una decrescita ancor maggiore stante l'aumento dei costi di giustizia registratosi nel corso degli anni che rende ancor più difficoltoso l'accesso ai tribunali e quindi anche ai giudici di pace.

Al  contrario, per ciò che riguarda il grado di appello presso i tribunali, si scopre un aumento delle nuove cause che segnano un +3,7 %, quelle esaurite -0,4 per cento e mentre per quelle pendenti addirittura un +15 %.

Analogamente anche per i procedimenti nelle Corti d'Appello, si rilevano aumenti sia in entrata (+ 5,3 %), sia per quelli conclusi (+ 2,7 %) che quelli rimasti pendenti sino alla fine dell'anno (+ 4 %). Sorprendentemente, ma anche a conferma di quanto accade da qualche anno, si evidenzia nel 2011 una diminuzione dei protesti, che passano da 1.450.032 a 1.385.416 (-4,5 per cento), per un ammontare totale di circa 3,7 miliardi di euro (erano quattro l'anno precedente) e un importo medio unitario di circa 2.659 euro. Ma a parere dello "Sportello dei Diritti", questo dato non vuol dire che diminuiscano le situazioni di sofferenza che invece risultano essere in aumento, ma solo che gli italiani preferiscono sempre più forme di pagamento alternative ad assegni e cambiali, quali carte di credito, pagamenti elettronici, bonifici online e così via.

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", anche dalla fotografia che scaturisce dai numeri sulla giustizia italiana, arriva la conferma di una tra le più arretrate d'Europa a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari ed al mediocre trattamento subito dai cittadini costretti a pagare sempre più per accedervi e spesso a lunghe e snervanti attese in aule d'udienza pollaio.

Tutto ciò contribuisce ad alimentare la scarsa fiducia degli italiani nel sistema giustizia per la quale, la migliore cura possibile, lo diciamo da anni come "




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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 9 dicembre 2012

Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali


Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali a soggetti risultati irreperibili. Il commento dell'avvocato Villani

 

Lo "Sportello dei Diritti", da sempre attento ai diritti dei contribuenti, ritiene opportuno riportare all'attenzione, una significativa e recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 258 del 19 novembre scorso, sfuggita ai più, sulla notificazione delle cartelle esattoriali ed in particolare nel non raro caso di notifica per irreperibilità del soggetto destinatario, attraverso un pregevole ed importante commento del tributarista avvocato Maurizio Villani che ripercorre, attraverso un ampio excursus, la materia della notificazione di tali atti in caso di irreperibilità del contribuente.

Di seguito, Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che condivide pienamente l'assunto secondo cui l'intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura specifica per la notifica di cartelle esattoriali, prevista in casi di irreperibilità, che era estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell'atto è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212).

La diversità della disciplina sussistente prima dell'intervento della Corte Costituzionale di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente irreperibile") non è apparsa alla Consulta riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

 

Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente

 

La Corte Costituzionale, con l'importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR 29 settembre, n. 600".

Per comprendere l'importanza della suddetta sentenza,




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Redazione del CorrieredelWeb.it


mercoledì 28 novembre 2012

Se il pedone cade nella buca durante la festa paesana, il Comune deve risarcirgli i danni

La responsabilità per danni da "insidia" da parte degli enti secondo le molteplici decisioni della giurisprudenza, specie quelle più recenti per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", sta assumendo sempre più un carattere essenzialmente oggettivo, tant'è che con un'ulteriore ed interessante decisione la sentenza 19154 del 6 novembre 2012 la Suprema Corte ha ritenuto obbligato un comune al risarcimento dei danni patiti da un pedone che era caduto nella buca durante la festa nella piazza del paese.

Con la sentenza in questione gli ermellini hanno ritenuto valide le determinazione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni causati a un bambino che era caduto a causa di una profonda buca determinata dalla pessima manutenzione della piazza, durante i festeggiamenti per il Capodanno.

I giudici della terza sezione civile hanno precisato in tal senso che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 Cc) prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode (in questo caso il Comune, nda) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento verificatosi».

In tal senso, i giudici del Palazzaccio hanno ribadito che la verifica di tale responsabilità prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, eccettuato il caso di evento fortuito. «Evento che si verifica nei seguenti casi: quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente».

Per tali ragioni, in tutti gli altri casi, sussiste sempre la responsabilità dell'ente proprietario o concessionario del bene demaniale che, in quanto "custode", è obbligato a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di fruibilità ed evitare che altri possano apportare cambiamenti.

 




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