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giovedì 24 gennaio 2013

Multa nulla se la prefettura non prova che il segnale dell'autovelox è visibile

La multa dev'essere annullata se la prefettura non prova che il segnale dell'autovelox è visibile

La mancata indicazione nel verbale di tale circostanza impedisce l'inversione della prova né la P.A. ha fornito documentazione che provi l'esistenza del cartello

 

Un'altra sentenza in materia di autovelox e trasparenza nel procedimento di accertamento delle infrazioni e che Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene che valga la pena di segnalare è la numero 21/2012 del Giudice di Pace di Fornovo di Taro (Parma) che ha annullato una multa elevata con l'autovelox se lo stesso non risulta segnalato in modo adeguato. Da rilevarsi che il giudice onorario abbia rilevato che il verbale in questione non contiene nulla in merito alla presenza del segnale che deve essere necessariamente installato, né  la prefettura è riuscita a dimostrarne l'esistenza con ciò non riuscendo a confutare la motivazione dell'automobilista che sosteneva che la cartellonistica mancava o che comunque non era visibile.

Nel caso di specie è stato, quindi, accolto il ricorso del presunto trasgressore che si era opposto ad una sanzione amministrativa elevata per il presunta violazione dell'articolo 142, comma 8, del Codice della Strada che è rivolta ai trasgressori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, ossia coloro che non rallentano nei centri abitati, nei pressi delle scuole oppure di notte o in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

Il giudice di Pace ha ritenuto valida la motivazione secondo cui non risultava visibile sul tratto di strada in cui fu elevata l'infrazione il segnale che dovrebbe precedere la strumentazione elettronica di rilevamento della velocità dei veicoli. Tanto da far ritenere che l'apparecchio non sia per nulla segnalato. In tal senso il verbale di contestazione non dice niente sull'apprestamento delle garanzie in favore del conducente del veicolo. Ciò vuol dire che non si determina l'inversione della prova a carico del trasgressore. Al contrario, la prefettura, non fornisce alcuna documentazione in grado di offrire una prova contraria alla tesi del presunto trasgressore.

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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