Non passa giorno che non si legga una condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia europea per la lentezza di un numero troppo elevato di processi anche perché spesso i cittadini dopo aver ottenuto parzialmente giustizia attraverso la "legge Pinto" che ha previsto la possibilità dell'equa riparazione nel caso in cui si è stati lesi dalle lungaggini del processo, riescono ad ottenere le somme riconosciute a titolo d'indennizzo solo dopo ulteriori travagli giurisdizionali.
Ecco perché in data odierna Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" segnala la sentenza n. 9541/10 della quarta sezione del Consiglio di Stato che stabilisce un importante principio di diritto secondo cui è ben ammissibile il giudizio di ottemperanza promosso contro l'Amministrazione dal cittadino che non ha ancora ottenuto il pagamento dell'equa riparazione disposta dalla Corte d'Appello in base all'articolo 3 della legge 89/2001 meglio nota come "legge Pinto" contro l'irragionevole durata dal processo.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che il decreto di condanna a carico dello Stato fondato sulla suddetta legge contro la lentezza della Giustizia costituisce un provvedimento che ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, dunque, assume efficacia di giudicato, costituendo, quindi un valido titolo nel giudizio di ottemperanza contro l'Amministrazione per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento della somma di denaro disposta dal giudice. Tale rimedio risulta esperibile in modo non soltanto alternativo ma anche congiunto al processo di esecuzione davanti al giudice civile, fermo restando che è impossibile ottenere due volte il pagamento della stessa somma.
I giudici di Palazzo Spada nel caso di specie hanno accolto i ricorsi dei cittadini per l'ottemperanza respingendo le doglianze della P.A. che aveva ritenuto di avere comunque attivato tre delle tredici procedure di pagamento in questione anche perché, sempre secondo i giudici, solo il versamento effettivo dell'importo liquidato estingue il debito dello Stato: per adempiere l'Amministrazione ha sessanta giorni di tempo che decorrono dalla ricezione della comunicazione in via amministrativa oppure dalla data, se precedente, della notifica della stessa sentenza del Consiglio di Stato.
Lo "Sportello dei Diritti" rimane a disposizione di tutti i cittadini vittime delle lungaggini processuali che spesso sono fonti di ulteriori danni che comunque il legislatore ha ritenuto indennizzabili.
Lecce, 03 gennaio 2011
Giovanni D'AGATA
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