Con la nuova direttiva giocattoli che entrerà in vigore in data 20 luglio 2011 giro di vite anche della Cassazione sulle disposizioni rilevanti per il settore penale
La Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione sulle disposizioni rilevanti per il settore penale derivanti dal d.lgs. 54/2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" le differenze tra il nuovo decreto e il precedente (decreto leg.vo n. 313 del 27 settembre 1991, che recepiva la direttiva 88/378/CEE) sono ampie e numerose. Ma non si tratta solo di differenze "quantitative". Basti pensare che la parte che il nuovo decreto dedica ai giochi "gustativi" ed "olfattivi" è totalmente assente nel vecchio testo.
Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, reca l' "Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli" (G.U. n. 96 del 27 aprile 2011).
Il testo, composto di trentacinque articoli e di cinque allegati, non entrerà in vigore dopo il consueto periodo di vacatio legis, ma quasi del tutto in data 20 luglio 2011, in base alla previsione dell'art. 33.1
Il nuovo decreto legislativo reca, infatti, norme di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE, recepita con il vigente D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 che, per espressa previsione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 54 del 2011, e' abrogato a decorrere dal 20 luglio 2011.
La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi.
Tra le principali novità relative all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala la particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 - REACH) e l'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.
Le proprietà chimiche che debbono possedere i giocattoli venduti nell'Unione europea sono descritte nell'allegato II della direttiva.
La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico–meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori.
Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall'età.
Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori.
Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall'alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.
Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell'introduzione di nuove definizioni specifiche.
Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva "giocattoli" e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
Lecce, 1 luglio 2011 Giovanni D'AGATA
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