CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

giovedì 17 maggio 2012

Eccesso di velocita': nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale

 

Eccesso di velocità: nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale che non riesce a provare la potestà sul tratto di strada indicato nel verbale

 

Lo "Sportello dei Diritti" conduce una campagna da anni contro gli strumenti di rilevazione delle infrazioni utilizzati solo per "far cassa" dalle amministrazioni comunali e non per le finalità di sicurezza cui dovrebbero essere demandati.

Una battaglia che tra alti e bassi dimostra però che molto spesso sono i comuni ad essere in difetto perché non applicano alla lettera leggi e regolamenti causando spesso abnormità e sanzioni illegittime che alcune volte hanno rasentato il ridicolo, con automobilisti sanzionati da due diversi comandi di polizia municipale alla stessa data, ora e luogo per errori probabilmente determinati dalla società appaltatrice del servizio autovelox, o tra gli altri il famigerato Fiat "Doblò", "sorpreso" ad oltre la velocità del suono. Ma da raccontarne di episodi altrettanto risibili ce ne sono centinaia e centinaia.

Questa volta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", segnala un'importante sentenza del Giudice di Pace di Camerino, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell'agro del comune.

Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il "feudo" di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all'accertamento.

Al contempo, per evitare l'annullamento del verbale, l'ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione.

Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell'articolo 142 comma 8 del codice della strada.

Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione.

Lo stesso giudice di merito ha rilevato che nel caso in questione trattasi di una zona extraurbana ed ha osservato in punto di diritto riportandosi alla giurisprudenza di legittimità che i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09).

È persuasiva, per Giovanni D'Agata, la considerazione secondo cui l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica.

Lecce, 17 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA





Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *