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mercoledì 26 settembre 2012
Regolarizzazione e sanatoria: il Governo su assistenza immigrati e cittadinanza stranieri
Il ministro per la Cooperazione Internazionale e per l’integrazione, Andrea Riccardi, spiega come questa sanatoria 2012 sia l’ultima possibilità per l’assistenza agli immigrati, prima che arrivi il pugno duro da Bruxelles. Secondo i dati del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, fino a questo momento le domande totali arrivate dal 15 Settembre sono state 7448 e le provincie in testa per il numero di moduli consegnati sono Roma, con 1161, Milano, con 1133 e Napoli, con 1047. Seguono alcune città del nord, come Brescia, Bergamo, Bologna, Torino e Verona, ma anche del centro e del sud come Latina e Salerno. India e Bangladesh sono i Paesi di provenienza dei lavoratori da cui è giunta la maggior parte delle richieste, seguiti da egiziani, ucraini, cinesi, marocchini, pakistani, filippini, tunisini e singalesi.
La sanatoria per l’assistenza agli immigrati non riguarda solo colf e badanti, che continuano a rimanere i settori lavorativi con più domande di regolarizzazione, ma anche gli altri ambiti produttivi, dal commercio ai servizi e dall’edilizia all’agricoltura, che impiegano migliaia di immigrati irregolari.
Altra questione delicata è la concessione della cittadinanza agli stranieri, difficile da ottenere a causa dei sempre più lunghi iter burocratici. Lo Ius Soli, secondo il quale si concede la cittadinanza agli stranieri nati in Italia è ancora un miraggio per molti. Nonostante i nativi di seconda generazione siano cresciuti in Italia, abbiano frequentato le scuole, svolto attività e siano culturalmente e socialmente inseriti nella società italiana, non hanno diritto alla cittadinanza, ma al rinnovo annuale del permesso di soggiorno, pagando cifre talvolta ingenti. In Italia, sulla cittadinanza agli stranieri vige la Bossi-Fini, una legge restrittiva sulla permanenza degli stranieri sul suolo italiano. Ma sotto questo argomento qualcosa si sta muovendo in ambito politico, dal momento che molti esponenti auspicano un necessario ed impellente rinnovamento.
venerdì 21 settembre 2012
Nuova normativa per il calcolo del mutuo online: da ora maggiore visibilità in rete
Secondo il nuovo decreto sulle liberalizzazioni gli istituti di credito devono proporre ai propri clienti almeno due diverse polizze di compagnie assicurative, che però non devono avere alcun legame o rapporto con la banca che eroga il mutuo.
Questo sistema è stato modificato per venire incontro ai consumatori e tutelarli: in passato il richiedente di un mutuo, infatti, veniva spesso penalizzato proprio a causa delle polizze assicurative che venivano offerte dalle compagnie assicurative connesse, in un modo o nell’altro, alla banca erogatrice del mutuo.
Da alcuni studi recenti emerge, inoltre, anche un aumento dei tassi d’interesse applicati dalle banche a coloro che desiderano accendere un mutuo. Rispetto a un anno fa i tassi sono più onerosi. Chi ha accesso un nuovo mutuo nel maggio 2012, secondo quanto calcolato dall’Ufficio Studi di Confartigianato, ha pagato un tasso medio del 4,12%, con un aumento di 103 punti base rispetto ad un anno fa. Nonostante ciò le richieste di mutuo rimangono stabili e sono tantissimi gli italiani che perseguono il sogno di una casa di proprietà. Per orientarsi nella scelta del mutuo giusto e a misura di famiglia sono sempre di più, infatti, le piattaforme per il calcolo del mutuo online che consentono di trovare, tra le diverse proposte finanziarie, quella maggiormente indicata alle proprie tasche ed esigenze.
giovedì 20 settembre 2012
Straniero gay in Italia ha diritto allo stato di rifugiato se perseguitato nel paese d'origine
Straniero gay in Italia ha diritto allo stato di rifugiato se perseguitato nel paese d'origine. Scatta la protezione umanitaria quando legge del paese d'origine punisce l'omosessualità con la persecuzione
Lo ha deciso la Cassazione che, con l'ordinanza 15981 del 20 settembre 2012, ha accolto il ricorso contro la decisone della Corte d'appello di Trieste che ha ritenuto irrilevante, al fine del riconoscimento della protezione, che l'ordinamento giuridico del Senegal ritenesse l'omosessualità un reato «perché non è possibile inferire la situazione individuale di perseguitato da quella generale di un paese». Secondo la Suprema Corte il clandestino senegalese gay, scappato dal paese perchè l'omosessualità è ritenuta un reato, ha diritto allo stato di rifugiato politico o la concessione della protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno, per non comprometterne la libertà personale, in base alla carta dei diritti dell'Unione Europea. Nonostante la Corte di merito avesse deciso diversamente, la sesta sezione civile ha ribaltato categoricamente il giudizio, ritenendo invece legittima tale richiesta.
Gli ermellini hanno evidenziato come la repressione penale dell'omosessualità comporta necessariamente l'impedimento a tutti i cittadini omosessuali di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva, integrando la privazione di un diritto fondamentale. Nella stessa decisione, i giudici di piazza Cavour hanno precisato che "laddove si è chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione. Per questo le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità: ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale".
Pertanto, la Suprema corte ha rimandato bacchettandola alla Corte d'appello di Trieste, gli atti al fine di acquisire le prove necessarie per verificare o meno la condizione di omosessualità del ricorrente. Inoltre ha ordinato di accertare quale sia, la situazione sociale del paese, per ciò che concerne l'omofobia e i gravi atti discriminatori e persecutori contro gli omosessuali denunciati dai mezzi di informazione e da siti istituzionali e di organizzazioni non governative, avendo i giudici di merito ignorato completamente la situazione sociale del paese. Tutto ciò «nel rispetto del criterio direttivo della legislazione comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale».
Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", i giudici della Suprema Corte hanno dimostrando grande sensibilità' nell'applicazione delle norme.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
mercoledì 12 settembre 2012
Coppie di fatto omosessuali. La cassa previdenziale non può rifiutare l'iscrizione del compagno del bancario gay
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martedì 11 settembre 2012
Cassazione penale: condannata maestra che fece scrivere cento volte «sono un deficiente» all'alunno vivace
Condannata dalla cassazione penale la maestra che fece scrivere cento volte «sono un deficiente» all'alunno vivace.
Il comportamento vessatorio ed umiliante della docente determina abuso del mezzo di correzione tanto da poter causare disturbi psico-fisici al giovane
È da tempo che la giurisprudenza ha dimostrato con le sue decisioni come siano mutati i tempi anche per ciò che concerne la disciplina scolastica ed il comportamento che devono tenere gli insegnanti in materia di educazione e disciplina degli studenti. È lontanissima l'epoca in cui si tollerava e forse anche approvavano quei maestri che utilizzavano la verga o facevano scrivere sulla lavagna all'alunno somaro o ancor peggio lo facevano piangere per le ginocchia emaciate per essere state poggiate sui ceci dopo che aveva fatto qualche mascalzonata. Erano tempi diversi, ma anche allora si poteva comprendere come questi comportamenti potessero essere forieri di danni psichici ai futuri uomini e donne. Come detto, però nel corso degli anni sono mutate le modalità di esercizio del potere disciplinare ed educativo così come di pari passo la giurisprudenza ha sanzionato tutti quei comportamenti senz'altro eccessivi di quegli insegnanti che proprio non hanno voluto o che ancora non vogliono comprendere che dai loro comportamenti potessero derivare conseguenze pregiudizievoli per i propri alunni.
A tal proposito Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", segnala un'importante sentenza della Suprema Corte che ha emanato un verdetto di condanna per il reato di abuso del mezzo di correzione nei confronti della maestra che obbligò un alunno vivace a scrivere cento volte «sono un deficiente». La sesta sezione penale della Cassazione penale con la sentenza 34492 del 10 settembre 2012 ha ulteriormente chiarito come il comportamento umiliante e palesemente vessatorio dell'insegnante può essere causa di disturbi psico-fisici al giovane. Nel caso di specie, la decisione che ha confermato quella della Corte d'appello di Palermo ha stabilito la colpevolezza di un'insegnante di una scuola media statale a seguito dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di uno scolaro di undici anni, cui era stato ordinato di scrivere per cento volte la frase umiliante e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così determinando un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia.
Nel motivare la sentenza i giudici del Palazzaccio hanno affermato testualmente che «la fattispecie prevista dall'articolo 571 Cp (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Costituzione, del diritto di famiglia (introdotto dalla legge n. 151/1975), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176/1991), a cominciare dalla reinterpretazione del termine "correzione" nel senso di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per tale dovendo intendersi un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino all'età di 18 anni, secondo la definizione della predetta Convenzione Onu)». E continuando: «Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono».
Per tali motivi, nella fattispecie l'abuso del mezzo di correzione è da considerarsi come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (di educazione, istruzione, cura, custodia e così via), potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, ossia di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta. Pertanto, secondo gli ermellini - che hanno deciso nel merito la vicenda rideterminando la pena in quindici giorni di reclusione, dopo aver escluso un'aggravante - costituisce abuso punibile a norma dell'articolo 571 del codice penale anche la condotta dolosa che umilia, svaluta, denigra e violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuta con soggettiva intenzione educativa o di disciplina.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
domenica 2 settembre 2012
Cassazione. Illegittimo condono TARSU degli enti locali
Mentre alcuni comuni tra cui il comune di Lecce avvia le procedure per consentire il condono della TARSU per i periodi di imposta successivi al 2002 arriva come un fulmine la sentenza della Corte di Cassazione n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012 che ha bocciato i condoni degli enti locali per i periodi di imposta successivi al 2002, proprio come intende fare il Comune di Lecce.
Il valore dell'importante segnalazione giunta a Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dall'avvocato Maurizio Villani, noto tributarista, è dato dal fatto che i contribuenti rischiano di fare un condono inutile, autodenunciandosi e perdendo le cause, come è avvenuto nel caso di specie, dove un contribuente di Roma, pur avendo aderito al condono del Comune di Roma del 2009, ha perso la causa perché la Corte di Cassazione ha ritenuto, d'ufficio, il condono medesimo illegittimo perché fatto con sette anni di ritardo, in quanto gli enti locali possono fare i condoni solo per i periodi di imposta riferiti fino al 2002 e non oltre.
Sarà questo il primo caso in Italia di applicazione pratica degli importanti principi della Corte di Cassazione, la cui sentenza, peraltro, del 30 maggio 2012 è stata depositata in cancelleria il 20 luglio 2012 (come risulta in allegato), prima della delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 56 del 01 agosto 2012, di cui il Consiglio stesso ignorava totalmente l'esistenza.
Di seguito, riportiamo integralmente l'intervento dell'avvocato Villani ed alleghiamo la sentenza in questione per comprendere nel dettaglio l'importanza di quanto segnalatoci che riteniamo abbia rilevanza non solo per il comune di Lecce ma anche per tutti gli altri enti locali che abbiano avviato procedure simili.
Lecce, 02 settembre 2012
Giovanni D'AGATA
Il condono TARSU del Comune di Lecce è illegittimo.
Il Consiglio Comunale di Lecce con la deliberazione n. 56 del 01 agosto 2012 ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della TARSU riferita esclusivamente agli anni dal 2006 al 2011.
Il suddetto regolamento è stato adottato in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27-12-2002 (condoni fiscali fino all'anno 2002).
In sostanza, per la sanatoria della TARSU è prevista soltanto l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, per i casi di omessa, infedele o inesatta dichiarazione, e per i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati entro il 31-12-2011.
Per le controversie tributarie pendenti alla data del 31-12-2011 per le quali non siano intervenute sentenze definitive, si possono pagare cifre ridotte nonché si può chiedere la sospensione dei giudizi oggetto dell'atto di definizione agevolata (art. 7 del regolamento citato).
Le domande di condono, a pena di decadenza, devono essere presentate dallo 01-09-2012 ed entro e non oltre il 31-10-2012, ed in ogni caso la dichiarazione contenuta nell'istanza di condono equivale all'autodenuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93.
A questo punto, occorre precisare che, prima della delibera del Consiglio Comunale del 01 agosto 2012, la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l'importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.
La Cassazione ha osservato che l'art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi:
a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l'entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002);
b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato <<sine die>>, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002. Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell'intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).
Ne discende che l'esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell'ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa,. entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell'atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).
Di conseguenza, applicando i suddetti corretti principi, la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (principio di diritto nell'interesse della legge), ha determinato l'illegittimità per carenza di potere del regolamento del condono del Comune di Roma del 2009 e ha dato torto ad un contribuente che si era avvalso di quel condono riferito ad un tributo locale, perché il Comune di Roma non poteva dopo sette anni dal 2002 deliberare alcun condono.
Nella stessa situazione si trova oggi il Comune di Lecce, che non solo prevede un condono a dieci anni di distanza dal 2002, peraltro riferito agli anni dal 2006 al 2011, ma approva un regolamento dopo la pubblicazione della succitata importante sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2012.
Infine, faccio presente che il mio intervento, come esperto del settore, lungi da avere riflessi politici, è di natura esclusivamente informativa, in modo che gli organi competenti ne siano a conoscenza e si assumano le rispettive responsabilità, anche nei confronti della Corte dei Conti.
La Cassazione è il massimo organo di legittimità nell'interpretazione della legge ed il Comune di Lecce ne deve necessariamente tenere conto, perché nell'emanare un regolamento si deve sempre rispettare scrupolosamente la legge ordinaria, senza chiedersi <<cui prodest>>.
Oltretutto, anche i contribuenti devono sapere che in futuro i giudici, anche d'ufficio, possono disapplicare e ritenere illegittimo il condono (come ha fatto la Cassazione nel caso di specie) per cui la loro autodenuncia non comporterà alcun beneficio sanzionatorio.
Lecce, 27 agosto 2012
Avv. Maurizio Villani
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