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giovedì 15 novembre 2012

Multe: stop alla decurtazione dei punti della patente in caso di ricorso al verbale


Il ricorso al verbale al codice della strada fa sospendere anche le sanzioni accessorie della sospensione e decurtazione dei punti della patente di guida.

La sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto si estende anche alla questione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente

 

 

Interessante sentenza dell'11/10/2012 del giudice di pace di Verolanuova (Brescia) dott. Carlo Grimaldi, che fa il punto sull'annosa questione del rapporto tra gli effetti del ricorso avverso la sanzione principale e le conseguenze sulle sanzioni accessorie in materia del codice della Strada.

Accade, infatti, soventemente come sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" che i comandi di Polizia Stradale ai vari livelli provvedano ad emettere comunque la sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa comunicazione dei dati di chi era alla guida ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida anche quando il proprietario dell'auto o l'obbligato in solido abbiano presentato ricorso avverso la sanzione principale, per esempio quando è stato contestato il passaggio dell'incrocio con il semaforo rosso o l'eccessiva velocità e comunque tutte le volte in cui non c'è la contestazione immediata dell'infrazione mentre è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente

La sentenza in oggetto fa chiarezza sulla questione stabilendo che l'invalidazione della multa per eccesso di velocità coinvolge anche l'omessa comunicazione dei dati del conducente anche quando vi sia stata la sola sospensione della sanzione principale.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accolto il ricorso del proprietario del veicolo che aveva subito la contestazione per omessa comunicazione dei dati del conducente nonostante avesse già proposto ritualmente opposizione alla contestazione per eccesso di velocità che era stata accolta con sentenza che aveva annullato il provvedimento opposto.

Secondo il giudice la circostanza costituiva giustificato motivo all'omessa contestata comunicazione. In tal senso, è stato proprio la legge ha chiarire definitivamente il rapporto tra sanzione principale ed accessoria in pendenza di ricorso ed in particolare l'articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo 150/11 che in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che dispone: «L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie».

Nella fattispecie, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il giudice aveva disposto la sospensione dell'esecutività del verbale. Per tali ragioni, alla sospensione del provvedimento opposto doveva conseguire anche quella alle sanzioni accessorie e, tra queste, l'obbligo di comunicazione dei dati rilevato con il verbale opposto. <




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