Ora, grazie ad un quesito formulato dal Comune di Lecce, il Ministero ha risposto con un atto ufficiale (una nota appunto, e non un comunicato stampa): in caso di sforamento del limite di tempo si è di fronte ad inadempimento contrattuale, e non a violazione del Codice della Strada. Pertanto, l'ente gestore delle strisce blu dovrà limitarsi ad esigere il pagamento della sosta residua - solo laddove espressamente prevista dalla delibera della Giunta comunale che ha istituito le strisce blu, è possibile che venga richiesta anche una penale.
Attenzione, però, questo principio vale esclusivamente per il parcheggio a tempo indeterminato, o comunque dove non sono fissati limiti massimi di sosta (ad esempio, per conseguire l'alternanza dei veicoli). In questo caso, se si viola il tempo massimo di sosta per ciascun veicolo (ad es., se la segnaletica riporta "Massimo 30 minuti"), la multa è legittima.
Nel caso invece non vi sia stata alcuna violazione del tempo massimo, ma solo l'omesso pagamento dell'intera tariffa, la multa potrà essere impugnata al Prefetto entro 60 giorni, oppure al Giudice di pace entro 30 giorni. Si consiglia anche di allegare la nota del Ministero (1).
Qui il nostro modulo e le istruzioni (2) per fare ricorso.
Chi invece ha già pagato la multa entro 60 giorni dalla notifica del verbale, non sarà più possibile fare ricorso.
Leggi anche la nota tecnica di approfondimento dell'Anci (3).
(1) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/Nota-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti.pdf
(2) http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
(3) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/NotaAnci.pdf
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