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sabato 28 ottobre 2017

Normativa. Legge sovraindebitamento, Prodeitalia: auspicabile e doverosa l’eliminazione del divieto di falcidiabilità dei debiti per IVA


Obiettivo 'fresh start' per permettere al debitore di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nel tessuto sociale

Sono passati cinque anni dall'entrata in vigore della Legge 3/2012 che regola il sovraindebitamento e introduce nell'ordinamento giuridico italiano la procedura di esdebitazione, un istituto ancora poco conosciuto che però interessa un'ampia platea: dalle imprese non fallibili, ai lavoratori autonomi, ai semplici consumatori e famiglie che si sono indebitate, ad esempio, a causa di un imprevisto, per la malattia di un familiare o per la perdita del lavoro.

Delle criticità e dei possibili sviluppi della Legge 3/2012 si è discusso nel corso del convegno dal titolo  Legge sul sovraindebitamento: salva-suicidi o ammazza imprese? La consapevolezza della parte debole e la tutela del credito per le Imprese, che si è svolto a Roma, presso la sede del CNEL, organizzato dall'Osservatorio Impresa e Consumatori, in collaborazione con Prodeitalia.

L'incontro ha offerto la possibilità di riflettere su alcune criticità della Legge 3/2012. "Una di queste - fa notare l'Avvocato Francesca Scoppetta, ideatrice del Progetto Prodeitalia - è il divieto di falcidiabilità dell'IVA previsto nell'ambito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con questa scelta le piccole imprese, artigiani e famiglie che si sono indebitate proprio a causa dei tributi non pagati vengono abbandonati, generando una grave forma di ingiustizia se si pensa che il criterio di falcidiabilità, invece, è previsto per molte grandi aziende Spa. E' auspicabile e doveroso, dunque, prevedere l'eliminazione del divieto di falcidiabilità dei debiti per IVA".

I lavori del convegno successivamente si sono concentrati su altri temi critici come, ad esempio, una mancata comunicazione che fornisca una corretta divulgazione della norma, questo problema si unisce anche ad una scarsa formazione e cultura finanziaria degli italiani. La comunicazione su questi temi, infatti, dovrebbe essere finalizzata a far conoscere la legge e nello stesso tempo a formare il cittadino.

Un altro elemento di discussione è stato l'Organismo di Composizione della Crisi le cui funzioni sono delegate a curatori fallimentari perché, ad oggi, manca ancora una classe professionale adeguata, in grado di occuparsi di finanza creativa, mediazione e negoziazione assistita.

"La Legge 3/2012 nondimeno ha il grande pregio di voler riabilitare il soggetto debitore nel tessuto economico, l'istituto è stato creato affinché il debitore da una situazione passiva, torni ad essere attivo e quindi un soggetto economicamente produttivo.  - Ha concluso l'Avvocato Scoppetta - E' innegabile che la micro-economia abbia delle ricadute sulla macro-economia: una famiglia con debiti influenza anche l'economia dello Stato, una piccola impresa in difficoltà produrrà una serie di meccanismi negativi che impediranno il buon funzionamento degli ingranaggi dell'economia. Da una recente indagine condotta dal nostro Osservatorio Prodeitalia tra gli imprenditori assistiti, i casi di sovraindebitamento 'incolpevole' del debitore sono circa il 60%, dati in aumento in questi ultimi due anni che testimoniano l'urgenza di far conoscere la Legge".

"L'Osservatorio Imprese e Consumatori è ispirato al bene comune, in una prospettiva di continuo dialogo tra le parti. E' quindi naturale - ha spiegato Antonio Persici, Presidente Oic - che il nostro Osservatorio promuova occasioni di approfondimento su temi quali il sovraindebitamento che sono di stretta attualità, coinvolgendo i massimi esperti. Vogliamo portare poi le nostre istanze all'attenzione delle Istituzioni, come già fatto per altre tematiche, per creare regole nuove e giuste per tutti, nel rispetto di quella "democrazia delle competenze" in cui crediamo molto. Il successo di questo Convegno ci conferma che siamo sulla giusta strada".

Progetto Prodeitalia
Nasce allo scopo di offrire un aiuto a chi per motivi di salute, economici, organizzativi o di varia natura, non riesce più a onorare i propri debiti. Sulla base della legge 3/2012 che regola il sovraindebitamento e introduce nell'ordinamento giuridico italiano la procedura di esdebitazione, Prodeitalia assiste e aiuta le aziende e i cittadini che, almeno in una prima fase, hanno la necessità di essere guidati. I professionisti che hanno aderito al Progetto offrono le proprie competenze fornendo una prima consulenza gratuita sugli strumenti che la legge mette a disposizione. Recentemente Prodeitalia ha anche istituito un numero verde 800 964 022 proprio per spiegare ai cittadini come funziona la Legge 'Salva suicidi'.

OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori
Rappresenta il punto di incontro tra il mondo delle imprese e la tutela del consumatore, il suo scopo primario è di definire ed aggiornare le buone pratiche per migliorare, in ogni comparto, la collaborazione tra imprese e consumatori. Ha inoltre il compito di strutturare percorsi formativi, con particolare riferimento al comparto della gestione e tutela del credito e del Contact Center, nonché di proporre ogni strumento utile per riconciliare imprese e consumatori creando regole giuste perché favorevoli ad entrambe le parti. OIC comprende 8 Associazioni di Consumatori (Assountenti, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsuamtori, Konsumer Italia, Lega Consumatori, URTV).

mercoledì 2 marzo 2016

Da oggi è possibile esdebitarsi, cioè cancellare i propri debiti, grazie alla nuova procedura introdotta dalla legge n°3/2012.

Come? Vediamolo assieme nei dettagli.


PREMESSE
Condizione fondamentale è che i debiti contratti siano di un importo tale da non consentire chi li ha contratti di poterli estinguere con il proprio patrimonio: deve quindi sussistere una situazione di SOVRAINDEBITAMENTO. Data l'ampia  determinazione del termine, rientrano nella procedura un numero elevato di casistiche: impossibilità di pagare rate del mutuo, del finanziamento, ecc...


A CHI È RISERVATA LA PROCEDURA
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Lavoratori autonomi;
– Imprenditori agricoli;
– Consumatori
– Fondazioni e associazioni;


L'O.C.C. - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI
L'accesso alla procedura avviene interpellando l'Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) situato nel distretto del Tribunale dove il richiedente ha sede o residenza. Gli O.C.C. avranno luogo presso Comuni, Province, Regioni, Ordini Professionali, Camere Commercio.


COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROCEDIMENTI
1. Accordo con i creditori
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione dei beni


ACCORDO CON I CREDITORI
Procedimento richiesto per debiti contratti inerenti ad attività di impresa o professionale, avviato con l'ausilio dell'Organismo Composizione Crisi consegnando un piano di ristrutturazione del debito c/o il Tribunale.
Per i tributi è prevista una rateizzazione, per il pagamento dei crediti privilegiati è previsto un pagamento parziale.
Vengono verificate le condizioni; successivamente il Tribunale:
- stabilisce l'udienza dei creditori;
- predispone la pubblicazione della proposta e decreto;
- determina il non inizio e/o proseguimento delle azioni esecutive;
- sancisce l'omologazione della proposta del debitore qualora venga ottenuto il consenso dei creditori che costituiscono il 60% almeno del totale dei crediti.


PIANO DEL CONSUMATORE
Procedimento rivolto ai consumatori che hanno debiti per scopi differenti all'esercizio imprenditoriale. Diversamente dall'Accordo con i Creditori (vedi sopra) bastala la delibera positiva del Tribunale sulla realizzazione del procedimento - non è necessario il consenso dei creditori.
È necessario una relazione oculata da allegare al Piano da parte dell'Organismo Composizione Crisi, che comprenda:
- cause di indebitamento;
- motivazioni nell'impossibilità di adempiere;
- diligenza del consumatore nel portare avanti gli obblighi assunti;
- rapporto sulla solvibilità negli ultimi 5 anni del consumatore;
- atti impugnati dai creditori;
- vantaggi rispetto alla liquidazione dei beni del Piano
Il Tribunale dovrà valutare il meritevolezza e assenza di colpa nell'assumere obblighi troppo gracosi in relazione alla capacità di rimborso del consumatore, poichè il Piano non sarà portato all'attenzione dei creditori.
Il pagamento dei debiti avverrà in qualsiasi modalità anche attraverso la cessione di crediti futuri purchè essi siano quantificabili (redditi da locazione, da pensione, da lavoro dipendente, ecc...). il Piano convalidato è obbligatorio per tutti i creditori.


LIQUIDAZIONE DEI BENI
Procedimento conseguente alla non realizzazione dell'Accordo e del Piano. Nello specifico:
- accordo invalidato per fatto attribuibile al creditore;
- conclusione dell'omologazione del Tribunale per atti in frode alla legge a carico del debitore;


DOCUMENTI DA DEPOSITARE
1) elenco dei creditori e somme dovute;
2) elenco dei beni del debitore;
3) elenco eventuali atti di disposizione (ultimi 5 anni);
4) dichiarazione dei redditi (ultimi 3 anni);
5) dichiarazione di fattibilità del piano secondo Organismo Composizione Crisi;
6) certificato stato di famiglia;
7) elenco attuali spese correnti indispensabili per sostentamento debitore e sua famiglia;


CASISTICA: ANALISI PRONUNCE DEI TRIBUNALI E VANTAGGI DELLA PROCEDURA.
Abbiamo cercato di semplificare le procedure sopra descritte, ma all'atto pratico riconosciamo la complessità nella loro predisposizione.
Prima di rivolgersi all'Organismo Composizione Crisi suggeriamo l'assistenza da parte di un avvocato.
I vantaggi economici ottenuti servendosi della procedura sono importanti, come pure lo è quello "esistenziale" di poter ridurre i debiti fino alla quasi cancellazione e ripartire da zero!
Questo grazie alla Legge 3/2012 e al decreto attuativo DM 202/2014.

Caso di Omologazione. Tribunale di Pistoia decreto del 28/2/14 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie il consumatore aveva un'esposizione debitoria di € 43.290,00 con i seguenti creditori:
– € 764,00 utenze non pagate;
– € 2.569,00 scoperto di c/c;
– € 39.950,00 contratto finanziamento;
L’attivo era composto da un reddito da lavoro dipendente di € 1.100,00 fino al 2008, poi veniva licenziato nel 2009 e percepiva indennità di mobilità.
Nel 2013 con il compimento del sessantacinquesimo anno percepiva pensione di invalidità.
A fronte di un debito di € 43.290,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 12.000,00 inizialmente pagando rate da € 15,00 e con il percepimento della pensione € 200,00 fino all’estinzione, da attribuire in maniera proporzionale ad ogni creditore.

Caso di non omologazione. Tribunale di Ravenna decreto del 17/12/2014 provvedimento rigetto piano del consumatore per aver assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempiere.
Nel caso di specie il ricorrente nell’aprile del 2006 aveva acceso un mutuo di € 185.000,00 per l’acquisto di un immobile, pagando una rata di circa € 1.000,00.
in seguito il debitore aveva ricorso a diversi finanziamenti personali, nello specifico:
- in data 11/9/07 stipulava un prestito con FIDITALIA di € 34.000,00 con rimborso rateale di 96 mensilità pari ciascuna ad € 463,00.
- in data 31/3/09 sottoscriveva altro finanziamento con AGOS per un importo di € 29.000,00 con rimborso rateale di € 409,00 mensili.
- in data 30/4/09 altro contratto di prestito con COMPASS di € 17.500,00.
Alla luce di quanto sopra appare eccessivo il ricorso continuativo e temporalmente ravvicinato a più fonti di finanziamento, anche per la disponibilità reddituale.
A Tale riguardo l’art. 12 bis Legge 3/2012 prevede quale causa ostativa all’omologazione del piano del consumatore quando ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il Giudice rigetta l’istanza di ammissione alla procedura.


CONCLUSIONI
Con questo articolo abbiamo sottolineato gli indubbi vantaggi della procedura. Non tutti i debitori hanno i requisiti necessari (vedi caso di non omologazione), per cui lo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni può fornire assistenza per valutare se sussistono le condizioni necessarie per presentare domanda. Contattaci per qualsiasi informazione in merito alla nuova procedura introdotta dalla Legge 3/2012 in caso di sovraindebitamento!

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