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mercoledì 12 settembre 2012
Coppie di fatto omosessuali. La cassa previdenziale non può rifiutare l'iscrizione del compagno del bancario gay
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martedì 11 settembre 2012
Cassazione penale: condannata maestra che fece scrivere cento volte «sono un deficiente» all'alunno vivace
Condannata dalla cassazione penale la maestra che fece scrivere cento volte «sono un deficiente» all'alunno vivace.
Il comportamento vessatorio ed umiliante della docente determina abuso del mezzo di correzione tanto da poter causare disturbi psico-fisici al giovane
È da tempo che la giurisprudenza ha dimostrato con le sue decisioni come siano mutati i tempi anche per ciò che concerne la disciplina scolastica ed il comportamento che devono tenere gli insegnanti in materia di educazione e disciplina degli studenti. È lontanissima l'epoca in cui si tollerava e forse anche approvavano quei maestri che utilizzavano la verga o facevano scrivere sulla lavagna all'alunno somaro o ancor peggio lo facevano piangere per le ginocchia emaciate per essere state poggiate sui ceci dopo che aveva fatto qualche mascalzonata. Erano tempi diversi, ma anche allora si poteva comprendere come questi comportamenti potessero essere forieri di danni psichici ai futuri uomini e donne. Come detto, però nel corso degli anni sono mutate le modalità di esercizio del potere disciplinare ed educativo così come di pari passo la giurisprudenza ha sanzionato tutti quei comportamenti senz'altro eccessivi di quegli insegnanti che proprio non hanno voluto o che ancora non vogliono comprendere che dai loro comportamenti potessero derivare conseguenze pregiudizievoli per i propri alunni.
A tal proposito Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", segnala un'importante sentenza della Suprema Corte che ha emanato un verdetto di condanna per il reato di abuso del mezzo di correzione nei confronti della maestra che obbligò un alunno vivace a scrivere cento volte «sono un deficiente». La sesta sezione penale della Cassazione penale con la sentenza 34492 del 10 settembre 2012 ha ulteriormente chiarito come il comportamento umiliante e palesemente vessatorio dell'insegnante può essere causa di disturbi psico-fisici al giovane. Nel caso di specie, la decisione che ha confermato quella della Corte d'appello di Palermo ha stabilito la colpevolezza di un'insegnante di una scuola media statale a seguito dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di uno scolaro di undici anni, cui era stato ordinato di scrivere per cento volte la frase umiliante e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così determinando un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia.
Nel motivare la sentenza i giudici del Palazzaccio hanno affermato testualmente che «la fattispecie prevista dall'articolo 571 Cp (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Costituzione, del diritto di famiglia (introdotto dalla legge n. 151/1975), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176/1991), a cominciare dalla reinterpretazione del termine "correzione" nel senso di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per tale dovendo intendersi un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino all'età di 18 anni, secondo la definizione della predetta Convenzione Onu)». E continuando: «Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono».
Per tali motivi, nella fattispecie l'abuso del mezzo di correzione è da considerarsi come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (di educazione, istruzione, cura, custodia e così via), potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, ossia di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta. Pertanto, secondo gli ermellini - che hanno deciso nel merito la vicenda rideterminando la pena in quindici giorni di reclusione, dopo aver escluso un'aggravante - costituisce abuso punibile a norma dell'articolo 571 del codice penale anche la condotta dolosa che umilia, svaluta, denigra e violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuta con soggettiva intenzione educativa o di disciplina.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
domenica 2 settembre 2012
Cassazione. Illegittimo condono TARSU degli enti locali
Mentre alcuni comuni tra cui il comune di Lecce avvia le procedure per consentire il condono della TARSU per i periodi di imposta successivi al 2002 arriva come un fulmine la sentenza della Corte di Cassazione n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012 che ha bocciato i condoni degli enti locali per i periodi di imposta successivi al 2002, proprio come intende fare il Comune di Lecce.
Il valore dell'importante segnalazione giunta a Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", dall'avvocato Maurizio Villani, noto tributarista, è dato dal fatto che i contribuenti rischiano di fare un condono inutile, autodenunciandosi e perdendo le cause, come è avvenuto nel caso di specie, dove un contribuente di Roma, pur avendo aderito al condono del Comune di Roma del 2009, ha perso la causa perché la Corte di Cassazione ha ritenuto, d'ufficio, il condono medesimo illegittimo perché fatto con sette anni di ritardo, in quanto gli enti locali possono fare i condoni solo per i periodi di imposta riferiti fino al 2002 e non oltre.
Sarà questo il primo caso in Italia di applicazione pratica degli importanti principi della Corte di Cassazione, la cui sentenza, peraltro, del 30 maggio 2012 è stata depositata in cancelleria il 20 luglio 2012 (come risulta in allegato), prima della delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 56 del 01 agosto 2012, di cui il Consiglio stesso ignorava totalmente l'esistenza.
Di seguito, riportiamo integralmente l'intervento dell'avvocato Villani ed alleghiamo la sentenza in questione per comprendere nel dettaglio l'importanza di quanto segnalatoci che riteniamo abbia rilevanza non solo per il comune di Lecce ma anche per tutti gli altri enti locali che abbiano avviato procedure simili.
Lecce, 02 settembre 2012
Giovanni D'AGATA
Il condono TARSU del Comune di Lecce è illegittimo.
Il Consiglio Comunale di Lecce con la deliberazione n. 56 del 01 agosto 2012 ha approvato il regolamento per la definizione agevolata della TARSU riferita esclusivamente agli anni dal 2006 al 2011.
Il suddetto regolamento è stato adottato in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27-12-2002 (condoni fiscali fino all'anno 2002).
In sostanza, per la sanatoria della TARSU è prevista soltanto l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, per i casi di omessa, infedele o inesatta dichiarazione, e per i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati entro il 31-12-2011.
Per le controversie tributarie pendenti alla data del 31-12-2011 per le quali non siano intervenute sentenze definitive, si possono pagare cifre ridotte nonché si può chiedere la sospensione dei giudizi oggetto dell'atto di definizione agevolata (art. 7 del regolamento citato).
Le domande di condono, a pena di decadenza, devono essere presentate dallo 01-09-2012 ed entro e non oltre il 31-10-2012, ed in ogni caso la dichiarazione contenuta nell'istanza di condono equivale all'autodenuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93.
A questo punto, occorre precisare che, prima della delibera del Consiglio Comunale del 01 agosto 2012, la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l'importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.
La Cassazione ha osservato che l'art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi:
a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l'entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002);
b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato <<sine die>>, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002. Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell'intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).
Ne discende che l'esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell'ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa,. entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell'atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).
Di conseguenza, applicando i suddetti corretti principi, la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (principio di diritto nell'interesse della legge), ha determinato l'illegittimità per carenza di potere del regolamento del condono del Comune di Roma del 2009 e ha dato torto ad un contribuente che si era avvalso di quel condono riferito ad un tributo locale, perché il Comune di Roma non poteva dopo sette anni dal 2002 deliberare alcun condono.
Nella stessa situazione si trova oggi il Comune di Lecce, che non solo prevede un condono a dieci anni di distanza dal 2002, peraltro riferito agli anni dal 2006 al 2011, ma approva un regolamento dopo la pubblicazione della succitata importante sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2012.
Infine, faccio presente che il mio intervento, come esperto del settore, lungi da avere riflessi politici, è di natura esclusivamente informativa, in modo che gli organi competenti ne siano a conoscenza e si assumano le rispettive responsabilità, anche nei confronti della Corte dei Conti.
La Cassazione è il massimo organo di legittimità nell'interpretazione della legge ed il Comune di Lecce ne deve necessariamente tenere conto, perché nell'emanare un regolamento si deve sempre rispettare scrupolosamente la legge ordinaria, senza chiedersi <<cui prodest>>.
Oltretutto, anche i contribuenti devono sapere che in futuro i giudici, anche d'ufficio, possono disapplicare e ritenere illegittimo il condono (come ha fatto la Cassazione nel caso di specie) per cui la loro autodenuncia non comporterà alcun beneficio sanzionatorio.
Lecce, 27 agosto 2012
Avv. Maurizio Villani
mercoledì 29 agosto 2012
Reato di falso per chi parcheggia l'auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi
Commette reato di falso chi parcheggia l'auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi. Solo il falso grossolano non è punibile nel caso in cui non sia immediatamente riconoscibile
Tempi duri per i "furbetti" dei parcheggi. L'odiosa prassi di chi falsifica o fotocopia il permesso per la sosta dei disabili per parcheggiare la propria auto negli spazi a pagamento è stata infatti censurata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte.
A sottolinearlo è Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" che porta in evidenza la recentissima sentenza 33214 del 23 agosto 2012 che ha stabilito rientra nell'ipotesi del reato di "falso in autorizzazione amministrativa" chi falsifica a regola d'arte il tagliando di parcheggio invalidi stabilendo che ai fini della prova è rilevante l'accertamento del falso da parte di una persona qualificata.
Sulla scia di altri precedenti, la Cassazione ha ribadito che integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso se il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale; a tal proposito dev'essere considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di eseguire copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
I giudici del Palazzaccio hanno inoltre rilevato che «il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile "ictu oculi" anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione».
Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un automobilista per il quale la falsità del permesso era stata accertata da persona qualificata dopo un attento esame che aveva evidenziato la non rifrangenza di un bollino apposto sull'atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
lunedì 27 agosto 2012
Nessun risarcimento al ferito che è trasportato su di un veicolo non indicato nel Cid
Innovativa sentenza in tema di risarcimento da incidenti stradali.
In tema di sinistri stradali, i terzi trasportati che riportano lesioni in seguito a un incidente stradale non hanno diritto al risarcimento dei danni se il Cid, sottoscritto dalla parti al momento del sinistro, non indica i nomi di tutti i passeggeri.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Perugina che, con una sentenza del 6 giugno 2012, ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dai parenti in qualità di terzi trasportati di un uomo tamponato su una strada provinciale.
Il Giudice di Pace adito nel motivare la sentenza ha evidenziato come " il secondo comma dell'art. 143 del D.lgs n. 209 del 2005 prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, compresi i danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte ".
Nella circostanza il conducente dell'altro veicolo aveva sottoscritto il Cid, assumendosi la responsabilità del sinistro, ma nel modello non erano stati indicate le lesioni e la presenza al momento del fatto storico dei passeggeri. Nelle more del giudizio inoltre non erano state acquisti valide testimonianze.
Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" invita gli automobilisti ed i danneggiati a prestare la massima attenzione nella compilazione del modello di constatazione amichevole anche se vi è da dire che molto spesso la conciliazione fra le parti sul luogo del sinistro avviene in maniera concitata.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
domenica 26 agosto 2012
Ubriaco in motorino? Ritiro della patente!
Anche per chi guida da ubriaco il motorino ritiro della patente esclusi i ciclisti
Non la fa franca chi viene sorpreso alla guida di un ciclomotore in stato di ebrezza tant'è anche per costui è previsto il ritiro della patente nei casi contemplati nel CdS. A nulla vale la circostanza della guida di quel tipo di motoveicolo il Codice della Strada non preveda la patente. A stabilirlo è la sentenza del 13 agosto 2012, n. 32439 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte in base al quale le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse quando si è alla guida di mezzo che non richiede la patente, non si applica quando si guida un veicolo che richiede una "abilitazione" come nel caso del motorino. Alla luce di tanto quanto statuito dalle sezioni unite resta valido per altri tipi di veicoli come le biciclette. Nel caso in questione la suprema corte, ha ha respinto il ricorso del conducente di un ciclomotore sorpreso alla guida mentre era un pò "alticcio". Nel ricorso aveva contestato la sospensione della patente, decisa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sulla base del rilievo che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale non è prevista la patente. Nel motivare la decisione gli ermellini evidenziamo "Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha un'idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore" . Inoltre i Giudici di Piazza Cavour tra le altre cose hanno sottolineato anche che "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale". Se ne desume quindi che il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile alla patente di guida.
Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", invita quindi i motociclisti e conducenti di motorini ad evitare di mettersi alla guida dopo avere assunto bevande alcoliche per evitare le pesanti sanzioni che sono previste nella generalità dei casi, non confidando furbescamente che la guida di un mezzo a due ruote possa esentarli dalle pesanti conseguenze previste per legislazione vigente.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
Il Comune deve risarcire l'automobilista per i danni causati alla macchina in caso di allagamento della strada se l'amministrazione non ha provveduto al sistema di deflusso dell'acqua
Il Comune deve risarcire l'automobilista per i danni causati alla macchina in caso di allagamento della strada se l'amministrazione non ha provveduto al sistema di deflusso dell'acqua
Quante auto sono rimaste impantanate a causa dell'acqua piovana cadute nelle vie della propria città? Tante, certamente tante, quelle che hanno riportato danni rilevanti ed in alcuni casi la morte dei trasportati a bordo? Ma a seguito della sentenza Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 4 giugno 2012, i comuni dovranno stare molto più attenti e provvedere ad installare sistemi adeguati per il deflusso e l'aspirazione delle acque se non vorranno riportare condanne pesanti come quella a carico del Comune di Castellaneta nel caso in questione.
Secondo quanto deciso dalla corte collegiale che ha riformato la sentenza di primo grado che aveva visto soccombente una società proprietaria di un furgone che si era letteralmente impantanato sotto un cavalcavia a seguito di un forte temporale che aveva allagato la sede stradale, il comune deve risarcire i danni subiti dal proprietario dell'autovettura che a causa dell'allagamento della strada s'impantana con il mezzo. Sostengono i giudici sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, che l'ente locale risponde dei tratti dove sussiste una concreta possibilità di esercitare controllo e vigilanza in quanto la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia che trova fondamento nell'art. 2051 del codice civile é applicabile anche ai beni demaniali; a ciò discende che, affinché la P.A. possa essere considerata esente da responsabilità per i danni causati da tali beni, occorre avere riguardo non tanto alla loro estensione, quanto alla concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza su di essi, da valutarsi caso per caso.
Nel caso in questione la Corte di Appello di Taranto, ha stabilito che la società proprietaria del furgone ha diritto al risarcimento dei danni meccanici subiti dallo stesso a seguito dell'allagamento del sottopassaggio ferroviario di pertinenza comunale, osservando che la limitata estensione del piano sottostante al cavalcavia e la ubicazione dello stesso, collocato nelle vicinanze del centro cittadino del comune del tarantino, avrebbe dovuto prevedere un sistema di deflusso e di aspirazione dell'acqua sempre funzionante, in modo da evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada. Ne è conseguita anche la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Casi simili sono affrontati da anni dallo "Sportello dei Diritti" di cui Giovanni D'Agata è fondatore, che invita gli automobilisti a provvedere ad effettuare le richieste risarcitorie del caso ricordano che il termine di prescrizione per le azioni conseguenti è di cinque anni dal momento dell'evento.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
venerdì 24 agosto 2012
Spiare e perquisire il dipendente si può
Spiare e perquisire il dipendente si può. E' lecita anche la perquisizione corporale del lavoratore sospetto infedele ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione
Lo ha stabilito la corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n° 14197/12, depositata il 7 agosto, decidendo sulla legittimità dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente, ribadendo nella decisione i confini leciti della "curiosità" del datore di lavoro sospettoso o giustamente insospettito. Nel caso in questione la suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda decidendo sul ricorso respinto di un dipendente d'albergo siciliano con il vizio della mano lesta.
Secondo gli ermellini, evidenzia Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", al riguardo il dipendente può essere fatto seguire e controllare a distanza da un investigatore privato, ma solo se c'è il sospetto che stia commettendo reati. Il poliziotto privato invece non può spingersi o essere spinto a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame a distanza di come il dipendente svolge le sue mansioni. Non solo. La perquisizione personale cioè corporale del lavoratore sospetto infedele è lecita, ma non invece quella sulla sua auto o nella sua abitazione. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), ma non precludono il potere del datore di lavoro di ricorrere a personale esterno ma non guardie giurate per verificare l'onestà del dipendente rispetto all'utilizzo dei beni aziendali, ma senza approfittare del monitoraggio per quantificare o valutare la prestazione di lavoro. E anche nell'ambito dei controlli leciti, il lavoratore "mano lesta" può essere perquisito, ma la legittima curiosità non può arrivare nemmeno all'auto utilizzata dal dipendente. Che, dal canto suo, esce comunque da questo processo soccombente: la Cassazione ha stabilito che il licenziamento, nel caso specifico, era più che giustificato.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
martedì 21 agosto 2012
Quando compi gli anni scade la patente. Il rinnovo nel giorno della ricorrenza del compleanno
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domenica 19 agosto 2012
Alcol test obbligatori in tutte le auto
Se ne era sentito parlare in Francia l'anno passato, quando era in discussione un disegno di legge che aggravava le sanzioni per gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebrezza. La novità che aveva fatto accendere il dibattito nel paese transalpino non riguardava solo la stretta decisa dal governo per tentare di ridurre le continue stragi sulle strade determinate dall'assunzione di alcol, ma l'obbligo di portare in ogni autovettura un etilometro pena una sanzione di 10 euro per tutti gli automobilisti anche sobri, che non dimostrassero di averne uno in macchina.
Tale proposta, a dire il vero, non costituisce una novità assoluta, perché già dal gennaio 2010, tutti i nuovi autobus d'oltralpe sono stati dotati di apparecchi che misurano il tasso alcolemico e che impediscono ai piloti l'accensione del mezzo fino a quando la prova viene effettuata con esito negativo, nel senso che non vengono trovate tracce di alcol.
I veri e propri bollettini da guerra che ogni settimana si registrano sulle nostre strade, nonostante l'inasprimento delle pene e delle sanzioni accessorie susseguitesi nel corso degli anni a seguito di provvedimenti sempre più restrittivi ci fanno ritenere, spiega Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", che a tali misure non sia seguito un aumento della consapevolezza da parte degli automobilisti italiani, specie tra i più giovani e i neopatentati che c'induce a rilanciare la proposta di obbligare a possedere all'interno di ogni autovettura che percorre le strade italiane un etilometro usa e getta in grado di farci accertare strumentalmente l'eventuale stato di ebrezza e di evitare di metterci alla guida in caso affermativo. Essere coscienti di non stare sobri può ragionevolmente indurci a non guidare se non altro per evitare le pesanti e giuste sanzioni cui soggiace chi viene sorpreso in stato di ebrezza.
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Redazione del CorrieredelWeb.it
lunedì 13 agosto 2012
Alcol e guida: pesante condanna per chi non riesce a soffiare nell'etilometro
Nel caso in questione, la IV sezione penale della Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 27940 del 12 luglio 2012 ha confermato la condanna per la sanzione più grave prevista dall'articolo 186 lettera c) del codice della strada che attualmente prevede l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo se lo stesso appartiene all'automobilista sorpreso in tale stato.
Sulle strade nostrane accade, infatti, soventemente che colui che si trova alla guida accetti di sottoporsi al controllo dell'etilometro salvo poi pentirsi quando viene sorpreso in stato di ebbrezza all'esito del primo soffio nell'alcol test, con conseguente comportamento inadeguato per l'effettuazione del secondo esame obbligatorio che dev'essere praticato a distanza temporale di almeno cinque minuti dal primo.
Nella fattispecie, in particolare, l'automobilista fermato dalla polizia in pesante stato di ebbrezza alla prima prova con l'etilometro, ma che non era riuscito a ripetere il controllo, era stato condannato in sede d'appello per la violazione del citato articolo 186 lettera c) ed aveva proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione.
Il collegio di piazza Cavour ha confermato la condanna inflitta in secondo grado.
"La guida sotto l'influenza dell'alcool", infatti, così recita il titolo dell'articolo in questione, attualmente prevede tre diverse ipotesi sanzionatorie proporzionali alla quantità di alcol assunto. Com'è noto, però è ancora possibile che gli agenti di polstrada accertino lo stato di alterazione in base ai sintomi rilevati. E questo non determina necessariamente l'individuazione della fattispecie sanzionatoria più leggera, peraltro attualmente depenalizzata.
La decisione in commento, spiega Giovanni D'Agata, è un'ulteriore conferma che mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è un pericolo per gli altri e per se stessi anche quando si è fortunati a non provocare incidenti.
Non resta che consigliare a quei gruppi di giovani che comunque non ne vogliono fare a meno, di procedere ad una turnazione nel mettersi alla guida individuando preventivamente chi dovrà essere il conducente per la serata che dovrà mantenersi completamente sobrio.
lunedì 6 agosto 2012
Crisi da sovraindebitamento. Manca ancora il regolamento attuativo del ministro della Giustizia. Avrebbe dovuto essere emanato entro il maggio scorso
Firenze, 6 agosto 2012. Con la legge n. 3/2012, i consumatori ed altri soggetti generalmente esclusi dalle procedure fallimentari, avrebbero dovuto avere a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento dei propri debiti.(1) Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette infatti di rivolgersi ad un organismo apposito e poi al proprio tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventa vincolante per i creditori. Il giudice può anche determinare una sospensione di ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti del debitore.
Un procedimento che potrebbe aiutare molte famiglie in tempi di crisi, compresi quei cittadini che a fronte di un peggioramento dell'economia -o addirittura della perdita del posto di lavoro- hanno difficoltà a far fronte al pagamento delle rate di finanziamenti e mutui.
Ebbene, questa procedura rimane ad oggi sulla carta in quanto il Ministero della Giustizia non ha emanato il regolamento per individuare gli organismi cui i cittadini devono rivolgersi per attivare la procedura. Cosa che avrebbe dovuto fare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro la fine del maggio scorso. Di questo regolamento non troviamo traccia, mentre molti consumatori ci scrivono denunciando l'inesistenza di questi appositi organismi.
Paradossalmente, lo stesso ministro della Giustizia aveva dato il proprio consenso a questa procedura quando era stata dapprima introdotta col decreto legge n. 212/2011.
Al ministro rivolgiamo quindi un invito a non violare oltremodo la norma da lei stessa voluta, rimediando con urgenza a questo inadempimento di legge.
(1) http://sosonline.aduc.it/scheda/sovraindebitamento+nuovo+procedimento_20038.php
Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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