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sabato 6 settembre 2014

Ordinanze anti - prostituzione e privacy. La multa fatta a chi va a “lucciole” va notificata nel domicilio eletto

Il danno all'immagine va risarcito solo se provato anche se la multa all'automobilista che va a "lucciole" è recapitata presso casa e la notizia ha fatto il giro del paese. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali, doveva notificare l'atto nel domicilio eletto data la delicatezza della questione.

Si discute da tempo degli effetti delle ordinanze anti-prostituzione dei sindaci sceriffi e sui rischi connessi con la privacy di chi si trova a "passare" dalle parti frequentate dalle "lucciole".Questa volta la Cassazione con la sentenza 18812/14, pubblicata il 5 settembre dalla sesta sezione civile, interviene sul problema della notifica della sanzione amministrativa all'automobilista che si sarebbe fermato sulla pubblica via per far salire a bordo dell'auto una di esse.

Il caso è particolare perchè il verbale era stato notificato all'anziana madre del multato che vive in un paesino e non nel domicilio eletto dal trasgressore. Per i giudici di legittimità, l'amministrazione comunale che è titolare del trattamento dei dati personali, viola sicuramente la privacy dell'uomo beccato a far salire la donna che "per comportamenti ed atteggiamenti era dedita all'attività di prostituzione". Costui però non riesce ad ottenere il risarcimento poiché non ha prova nella causa il danno-conseguenza, sul piano della reputazione nella terra d'origine come della sua vita familiare, come invece risulta sempre necessario nell'area delle lesioni che hanno natura non patrimoniale.Nella fattispecie è stato accolto il ricorso dell'ente locale solo perché il danneggiato è venuto meno all'onere della prova: i giudici del Palazzaccio negano il risarcimento equitativo riconosciuto nella non irrilevante somma di 5 mila euro da parte del giudice del merito.

La violazione della privacy del multato, intanto, sussiste ed è evidente: l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'amministrazione locale del comune di Montecatini Terme in provincia di Pistoia è risultata essere stata notificata in un plico aperto alla mamma del multato in un piccolo paese del Sud, dove il trasgressore risulta residente e non presso il domicilio eletto nel procedimento amministrativo presso lo studio di un legale. Secondo l'interessato la notizia aveva fatto il giro dell'intera cittadina, anche grazie ai messi comunali del piccolo comune in provincia di Salerno che avevano materialmente effettuato l'incombente, e che avrebbero contribuito a mettere in giro la "notizia". Il tutto mentre pendeva la causa di separazione, laddove la violazione della privacy, secondo l'uomo, potrebbe avere effetti negativi anche sul suo diritto di visita al figlio.

Dopo una complessa motivazione circa gli obblighi e le facoltà dell'ente che effettua la notifica dell'ordinanza-ingiunzione in stretta correlazione con quanto stabilito dal Codice della Privacy, i giudici di legittimità rilevano che la notificazione al domicilio legale eletto presso l'avvocato non era obbligatoria in questo caso per il Comune: per la delicatezza della procedura e del suo contenuto, però, l'amministrazione avrebbe dovuto tentare questa via prima di ricorrere ai messi comunali, in modo da mettersi nella condizione di aver «adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» che tuttavia non viene riconosciuto perché il cittadino non avrebbe provato minimamente in corso di causa riesce il patema d'animo e la lesione all'immagine che sarebbero scaturiti dall'illecito trattamento dei dati personali, che pure si è realizzato.



In galera per un sacco della spazzatura. E' successo in Svizzera.

Un 44enne bernese è finito in cella per aver depositato un sacco da 17 litri sotto un albero

Un 44enne bernese è finito in carcere per aver depositato un sacco della spazzatura sotto un albero. Il fatto, diciamo pure il fattaccio, è avvenuto una domenica sera, nel centro di Bienne. L'uomo doveva partire il mattino dopo per Saas Fee, per fare da guida ai non vedenti durante un campo di allenamento di Swiss Paraolympics. Per non lasciare la spazzatura a marcire in casa, visto che sarebbe stato assente per due settimane, quella domenica sera ha lasciato un sacco da 17 litri all'esterno di casa sua, sotto un albero. Da notare che il suo immobile non dispone di un container, per cui quello del 44enne è stato un gesto normalissimo e regolare. Il sacco però è stato notato dalle autorità bernesi che, frugando nell'immondizia, sono subito riuscite a rintracciare il colpevole. Al suo ritorno da Saas Fee, il 44enne ha quindi trovato una multa di 150 franchi in bucalettere. Lui ha presentato ricorso, ma, a causa del soggiorno a Saas Fee, l'opposizione è arrivata troppo tardi. L'uomo ha insistito, cercando di far valere le proprie ragioni, ma ogni suo tentativo è stato vano. Il 44enne si ostinava a non pagare la multa e alla fine questa è stata convertita in giorni di due giorni di carcere che  ha scontato settimana scorsa, al penitenziario regionale di Bienne. In una cella, racconta, prevista per coloro che scontano le pene più pesanti, con solo pane e acqua come colazione. Il 44enne aggiunge che dei detenuti gli hanno proposto cocaina ed eroina. Insomma, è una storia assurda anche se l'uomo è  il direttore di Bienne-Sky-Zone-Attitude, una società che si occupa di progettare cestini della spazzatura. Ora il 44enne ha imparato a rispettare le norme sui rifiuti.



venerdì 5 settembre 2014

Viaggio aereo. Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di ritardo?

 Importante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di diritti dei viaggiatori e compensazione. L'orario di arrivo effettivo di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell'aereo. Solo in tale momento si può infatti determinare la portata del ritardo ai fini di un'eventuale compensazione pecuniaria

Con un importante sentenza in materia di diritti dei passeggeri, la Corte di giustizia stabilisce a quale momento corrisponda l'orario di arrivo effettivo di un aereo ai fini dell'indennizzabilità o meno del ritardo..La decisione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", prende spunto dal  ritardo di un volo della compagnia aerea Germanwings da Salisburgo (Austria) a Colonia/Bonn (Germania) consente alla Mentre il velivolo in questione era decollato con un ritardo di 3 ore e 10 minuti, le ruote del medesimo avrebbero toccato la pista dell'aeroporto di Colonia/Bonn con un ritardo di 2 ore e 58 minuti. Nel momento in cui l'aereo ha raggiunto la posizione di parcheggio, il ritardo era di 3 ore e 3 minuti. I portelloni si sono aperti poco dopo.Uno dei passeggeri ha fatto valere che la destinazione finale era stata raggiunta con un ritardo di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto e pertanto di avere diritto, in virtù di un noto precedente della Corte, ad una compensazione pecuniaria di 250 euro. Per la Germanwings, l'orario di arrivo effettivo è quello in cui le ruote del velivolo hanno toccato la pista dell'aeroporto di Colonia/Bonn, di modo che il ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto sarebbe stato solo di 2 ore e 58 minuti e non sarebbe quindi dovuta alcuna compensazione pecuniaria.Il giudice austriaco (Landesgericht, Salisburgo) investito della controversia tra il passeggero e la compagnia tedesca ha dunque rivolto il quesito alla Corte di giustizia per stabilire a quale momento corrisponda l'orario di arrivo effettivo dell'aereo e quindi per decidere se il cittadino abbia o meno diritto ad una compensazione.Nella sentenza resa in data di ieri 4 settembre, i giudici europei considerano che la nozione di «orario di arrivo effettivo» non può essere definita contrattualmente, ma dev'essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell'Unione.In tal senso, la Corte rileva che, durante il volo, i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate. In simili condizioni, i passeggeri non possono occuparsi in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali. Se siffatti disagi devono essere ritenuti inevitabili fintantoché il volo non eccede la durata prevista, ciò non vale in caso di ritardo, tenuto conto in particolare del fatto che i passeggeri non possono impiegare il «tempo perso» per realizzare gli obiettivi che li hanno condotti a scegliere proprio quel volo. Ne risulta che la nozione di «orario di arrivo effettivo» dev'essere intesa come corrispondente al momento in cui ha termine una siffatta situazione di costrizione.Orbene, la situazione dei passeggeri di un volo non cambia sostanzialmente né quando le ruote dell'aereo toccano la pista di atterraggio, né quando l'aereo raggiunge la posizione di parcheggio, dato che essi continuano ad essere soggetti, nello spazio chiuso in cui si trovano, a diverse limitazioni. È solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo e in cui è dato a tale scopo l'ordine di aprire i portelloni dell'aereo che i passeggeri cessano di subire tali costrizioni e possono in linea di massima riprendere le loro attività abituali.La Corte conclude dichiarando che l'«orario di arrivo» utilizzato per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone dell'aereo, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.



giovedì 4 settembre 2014

E' legittimo il licenziamento per le assenze “tattiche” se la malattia è sempre agganciata ai giorni di riposo

Il recesso è valido anche senza il superamento del periodo di comporto: inadeguata la prestazione per la mancata presenza «a macchia di leopardo» che crea malcontento fra i colleghi

Occhio alle assenze dal lavoro per quei furbetti che si "ammalano" sempre prima o dopo le festività o le ferie. Una cattiva abitudine, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", che non ha mai cessato di essere presente all'interno del nostro panorama lavorativo e che spesso crea disagi fra tutti gli altri colleghi più ligi ai propri doveri. E', infatti, legittimo per la Cassazione il licenziamento per l'assenteista "tattico", che guarda caso si ammala sempre prima o dopo i giorni di riposo. E ciò vale anche se non si è superato il periodo di comporto. In questi casi, il provvedimento del datore è adottato per giustificato motivo soggettivo di fronte alla complessiva inadeguatezza della prestazione assicurata dal dipendente, a causa della mancata presenza in servizio per un paio di giorni al mese, che crea malcontento fra i colleghi costretti alle sostituzioni.A stabilirlo la sentenza 18678/14, depositata il 4 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione che ha rilevato come quei periodi di assenza a colpa di due o tre giorni, anche più volte nello stesso mese, penalizzano l'organizzazione aziendale: il malcostume del forfait «a macchia di leopardo», strategicamente agganciato alle feste comandate rende il dipendente non più proficuamente utilizzabile da parte del datore. Non va scordato, inoltre, che l'assenteista è abituato a comunicare la malattia soltanto all'ultimo momento e spesso in vista di turni notturni o festivi, il che crea ancora più tensioni in azienda per la necessità di coprire i buchi: la sua condotta, dunque, integra i presupposti richiesti dal recesso ex articolo 3 della legge 604/66, secondo cui «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Il licenziamento è stabilito dal datore per ragioni tecniche: non è importante la malattia in sè, ma la quantità di assenze che, pure incolpevoli, danno luogo a uno scarso rendimento del dipendente e finiscono col danneggiare la produzione aziendale per via degli scompensi organizzativi.



Per la Cassazione deve essere condannato penalmente chi maltratta i cani

 L'articolo 544 ter del codice penale chiaro: chiunque cagiona lesioni «per crudeltà» è passibile del carcere. All'imputato che scaraventò per le scale l'animale che non voleva farsi lavare è confermata la condanna in appello

Da anni, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti",  sosteniamo che chi maltratta gli animali merita pene esemplari e finanche il carcere. Anche la Cassazione penale con la sentenza 36715, depositata ieri 3 settembre afferma che dev'essere punito con la reclusione chi con comportamenti crudeli, cagiona lesioni alle povere bestiole.Gli ermellini della dalla terza sezione penale, con la sentenza in discussione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d'appello di Messina a scontare due mesi e dieci giorni di carcere perché aveva causato con calci delle lesioni al cane di una signora, facendolo precipitare dalle scale, oltre a rivolgere minacce alla padrona, usando l'espressione: «Sei una psicopatica, ammazzerò il tuo cane e poi anche te».Inutile il ricorso in Cassazione del condannato avverso la sentenza in questione, nonostante  affermasse che il giudice di secondo grado avesse accolto la versione fornita dalla donna, piuttosto che tenere conto dell'altro racconto della madre, presente durante l'episodio contestato.Per i giudici di piazza Cavour il ricorso è risultato inammissibile in quanto la circostanza che la madre della persona offesa non avesse riferito della minaccia rivolta dall'imputato all'indirizzo della figlia non è rilevante, «sia perché la donna non è stata esaminata in dibattimento, essendo state le sue dichiarazioni, al pari della querela dell'offesa, acquisite con il consenso delle parti ai sensi dell'articolo 493, comma 3, Cpp, e sia perché nelle dichiarazioni acquisite, gli avvenimenti vennero descritti, sia pur sommariamente, in termini analoghi alla versione resa della figlia». Inoltre, «è stata ritenuta perfettamente comprensibile la circostanza che nell'immediatezza, le due donne non ritennero di esternare al veterinario, cui si erano rivolte, l'increscioso episodio avvenuto tra le mura domestiche e dissero che il cane era caduto dalle scale».Risulta, peraltro, infondato il motivo di ricorso con cui l'imputato aveva lamentato che la reazione del ricorrente fosse stata indotta dalla necessità di sottrarsi al morso del cane, il quale avrebbe attaccato l'imputato intento a sottoporre l'animale a un «normale trattamento igienico». Sul punto, il giudice dell'appello ha correttamente ritenuto che l'imputato, «preavvisato peraltro della reazione che, per paura, l'animale avrebbe avuto in conseguenza del trattamento igienico imposto con prepotenza, per essere stato l'animale prelevato come fosse "un sacco di patate", non si limitò a liberarsi del cagnolino ma, alla preannunciata e dunque prevedibile reazione del cane, lo scaraventò per le scale e, scagliandosi su di esso, lo colpì a calci, come concordemente riferito dai testi, tanto che il veterinario riscontrò un trauma articolare, che altrimenti non avrebbe avuto ragione di determinarsi. L'articolo 544 ter Cp, punisce, come una delle modalità della condotta, «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, sicché l'ambito di rilevanza penale del reato, che è a forma libera, è circoscritto alle sole lesioni di animali realizzate per crudeltà o senza necessità».



Immigrazione. Ha diritto al ricongiungimento l'immigrato anche se si «distacca» dalla famiglia per dissapori

L'art. 29 D.lgs. n. 286/98 salvaguarda il diritto alla vita affettiva in funzione della quale l'espulsione non dev'essere effettuata

Ha diritto al ricongiungimento alla propria famiglia l'immigrato, anche se in passato ha avuto dissapori con un parente e per questo si sia distaccato. A stabilirlo la Cassazione con l'ordinanza n. 18608, pubblicata ieri 3 settembre dalla sesta sezione civile che per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", evidenzia la preminenza dei legami familiari rispetto alla posizione irregolare dello straniero.Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un cittadino originario del Senegal avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Cagliari per non aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.In prima istanza il giudice di pace di Cagliari aveva rigettato l'opposizione dello straniero che comunque ha deciso di ricorrere alla Suprema Corte.Secondo gli ermellini, né l'autorità amministrativa né il giudice di pace avrebbero tenuto conto dei legami familiari e dell'inserimento sociale del ricorrente, giunto in Italia per ricongiungersi al padre, con cui in passato aveva avuto alcuni dissapori. Non vi è dubbio che l'immigrato era intenzionato a «conservare l'unità del suo nucleo familiare», considerato che aveva instaurato anche una stabile relazione con una ragazza italiana e non aveva precedenti penali.I giudici di Piazza Cavour hanno così ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del senegalese. L'articolo 13, comma 2 bis, del D.lgs. n. 286/98 prevede che «nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».La norma, introdotta dal D.lgs. n. 5/08, di attuazione della direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare, tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero tutte le volte che esso non contrasti con prioritari interessi pubblici (e infatti non trova applicazione nel caso di espulsione per pericolosità sociale ai sensi della lett. c) dell'articolo 13, comma 2, cit.). In funzione di tale diritto, continua la Corte di legittimità, l'espulsione dev'essere evitata «ancorché sarebbe consentita sul mero presupposto della posizione irregolare dello straniero».Nell'ordinanza impugnata, invece, manca del tutto una valutazione dei profili inerenti al diritto alla vita privata familiare del ricorrente. Il Giudice di pace, infatti, si era limitato a motivare con riferimento alla «non dimostrata titolarità, da parte del ricorrente, di un documento valido per l'espatrio, di una stabile dimora ove essere rintracciato, di un lavoro che gli garantisse un reddito certo, e ciò al solo fine di giustificare il suo immediato accompagnamento alla frontiera».




Strisce blu. Nullo il verbale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento


Duro colpo per quelle amministrazioni comunali che pensano di far cassa facile con le "strisce blu", le famigerate aree a pagamento che hanno letteralmente invaso le aree urbane. Con l'importante ordinanza numero 18575 pubblicata in data di ieri 3 settembre dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sarà più semplice per gli automobilisti ottenere l'annullamento della multa per non avere corrisposto il prezzo del "grattino" nelle zone di sosta a pagamento. Spetta al Comune dover provare l'esistenza di aree a libera sosta nelle vicinanze e non al "multato". Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna sanzionata per aver parcheggiato nell'area a pagamento senza esporre il tagliando.Ribaltata la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso della cittadina che lamentato l'inesistenza di zone gratuite contigue a quelle a pagamento.Per gli ermellini è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regolamentano la sosta nell'area. In particolare, per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", esponendo un nuovo principio che senza dubbio farà discutere perchè renderà più semplice l'annullamento delle multe per l'omessa esposizione del ticket, i giudici di Piazza Cavour hanno espressamente affermato che «nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art.7 comma 8 C.d.S.».



mercoledì 3 settembre 2014

Al Macfrut di Cesena il convegno sui Contratti di rete, la novità legislativa che rivoluzionerà il mondo agricolo


 

Al Macfrut il convegno di ConsulenzaAgricola.it

sui Contratti di rete, la novità legislativa che rivoluziona il mondo agricolo

 

Riflettori puntati sulla nuova normativa in agricoltura il 26 settembre al Macfrut di Cesena con il Convegno gratuito: "Impresa agricola: i contratti di rete e le novità su immobili ed energie rinnovabili", in particolare sui Contratti di rete, la novità assoluta che offre nuove prospettive di sviluppo alle imprese.

 

Se nel 2001 fu approvata la "Legge di Orientamento" una vera e propria "rivoluzione Copernicana" per il mondo agricolo che introduceva una serie di nuove opportunità e riqualificava la figura dell'imprenditore agricolo, nel 2014 il legislatore ha introdotto i Contratti di rete, una novità assoluta per il mondo agricolo che consente di aumentare la propria produzione anche sui terreni di proprietà di altre aziende agricole.

Si parla di una svolta storica che rivoluziona il modo di fare impresa e di organizzare le produzioni agricole. Il nuovo dettato normativo consente a due o più imprese agricole e non agricole, di stipulare un contratto di rete e associarsi al fine di conseguire degli obiettivi comuni, associarsi per coltivare i terreni ripartendo i prodotti ottenuti in base alle percentuali fissate nel contratto per colmare le carenze di una determinata produzione.

 

La società folivese ConsulenzaAgricola.it, del gruppo SEDI, specializzata in tutti gli aspetti normativi e fiscali per far si che l'agricoltore abbia un punto di riferimento in più sfruttare le possibilità date dalla ampia maglia legislativa italiana e europea, ha organizzato un importante Convegno aperto a tutti dal titolo: "Impresa agricola: i contratti di rete e le novità su immobili ed energie rinnovabili" che si svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 9,00 (Sala Verde) nell'ambito di Macfrut 2014 alla Fiera di Cesena (in collaborazione con la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna).


Relatori Gian Paolo Tosoni, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore e Maria Cristina D'Arienzo delle "Reti di Impresa" (Area Legale e Reti di Impresa Confagricoltura). Modera Luciano Mattarelli Direttore SEDI Srl ConsulenzaAgricola.it srl.


La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione OBBLIGATORIA www.consulenzaagricola.it. Termine d'iscrizione: 22 settembre 2014 (fino a esaurimento posti).

 

Al Convegno saranno trattati proprio questi argomenti che danno grandi opportunità al mondo agricolo. Verranno, infatti, illustrate le novità introdotte dai recenti decreti in materia di tassazione degli immobili e delle energie rinnovabili, ma soprattutto una particolare attenzione verrà posta alla nuova normativa sui contratti di rete novità assoluta che offre nuove prospettive di sviluppo alle imprese agricole

 

SCHEDA

Convegno: "Impresa agricola: i contratti di rete e le novità su immobili ed energie rinnovabili"

Quando: venerdì 26 settembre 2014

Dove: Sala Verde in occasione di Macfrut 2014 c/o Fiera di Cesena

Partecipazione: aperta a tutti previa iscrizione OBBLIGATORIA www.consulenzaagricola.it

Termine d'iscrizione: 22 settembre 2014 (fino ad esaurimento posti)

Orario: Ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti

 

Relazioni:

Gian Paolo Tosoni

(Editorialista Pubblicista de Il Sole 24 Ore ConsulenzaAgricola.it)

Maria Cristina D'Arienzo

(Reti di Impresa Area Legale e Reti di Impresa Confagricoltura)

Moderatore Luciano Mattarelli

(Direttore SEDI Srl ConsulenzaAgricola.it srl)

 

Informazioni:

ConsulenzaAgricola.it S.r.l.

Sede: Via E. Forlanini 9 - 47122 Forlì

Mail:  info@consulenzaagricola.it

Tel: 0543 371075 Fax: 0543 36536

Mobile: 347 2380662 - 346 8467475


sabato 16 agosto 2014

Criminali sessuali, Stato responsabile in caso di recidiva. Una proposta di legge da importare

Lo Stato dovrebbe in futuro rispondere per i danni causati da un condannato per reati sessuali o violenti mentre gode della condizionale oppure si trova in regime di semilibertà. È quanto prevede un'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Natalie Rickli, approvata per 13 voti a 8 dalla commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale elevetico. La maggioranza della Commissione, indica una nota dei servizi parlamentari svizzeri, dopo una serie di casi eclatanti rileva che, "vi sia l'urgenza di approfondire la questione relativa alla responsabilità dell'ente pubblico e intende pertanto occuparsi più dettagliatamente del problema". Il dossier dovrà ancora essere esaminato dalla Commissione omologa del Consiglio degli Stati. Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di un'interessante proposta di civiltà giuridica che dovrebbe essere importata e recepita anche in Italia per determinare un maggiore impegno dello Stato nel contrasto ai crimini con sfondo sessuale.

Lecce, 16 agosto 2014

                                                                                                                                                                                           



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Redazione del CorrieredelWeb.it


domenica 10 agosto 2014

Multe: quando l’Autovelox sbaglia.



Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un'autovettura berlina scambiata per autocarro ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso

E' da tempo che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt'altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell'iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo. Tanto più dopo che la Cassazione lo scorso 7 agosto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale circa la necessità di taratura periodica.Così Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" sull'ultima tra le decine e decine di segnalazioni in merito a multe per superamento del limite di velocità elevata sulle nostre strade con il famigerato Autovelox ma che presentano anomalie più o meno evidenti.Questa volta, è stato il Comando di Polizia Municipale di Torchiarolo a prendere un abbaglio ed ha sanzionato un'autovettura berlina scambiandola per un autocarro, raddoppiando così la sanzione ivi prevista ed applicando erroneamente l'art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l'appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo ricompreso tra particolari categorie e chiedendo l'esorbitante importo di € 353.10 a fronte dell'importo previsto di € 168,00. .È evidente, dunque, che il verbale in questione risulti viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un'infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello "Sportello dei Diritti" un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada confidando nell'inevitabile ravvedimento dell'organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Brindisi.

Lecce, 10 agosto 2014

                                                                                                                                                                                     



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Redazione del CorrieredelWeb.it


venerdì 8 agosto 2014

Autovelox illegittimi? La questione sulla legittimità della periodica taratura al vaglio della Corte Costituzionale

La Corte di Cassazione rimette la questione d'ufficio e sospende la causa di un automobilista multato
Lo "Sportello dei Diritti" lo ribadisce da anni, nei suoi comunicati e nei migliaia di ricorsi a difesa dei cittadini: gli autovelox necessitano della taratura periodica per garantire la correttezza delle rilevazioni. Sul punto arriva una conferma che ha del clamoroso con un'ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione che rimette al vaglio della Corte costituzionale la questione sulla legittimità dell'esenzione dalla periodica taratura per gli autovelox.

Lo dice, infatti, chiaro e tondo l'ordinanza interlocutoria n. 17766, depositata ieri 7 agosto.Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte solleva d'ufficio la questione di legittimità della norma di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature rilevatrici delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodiche verifiche e trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Tutto nasce dal ricorso di due cittadini rispettivamente conduttrice e proprietario di un'automobile, che si erano visti respingere i precedenti ricorsi innanzi al giudice di pace di Mondovì, che aveva respinto l'opposizione a un ordinanza di rigetto del prefetto di Cuneo che a sua volta aveva rigettato un ricorso amministrativo avverso un verbale della polizia stradale per aver violato l'articolo 142 del Codice della Strada elevato con autovelox.


Anche il successivo appello innanzi al Tribunale di Torino aveva negato le istanze dei due ricorrenti che, imperterriti, avevano deciso di adire la Corte di Cassazione forti della convinzione circa l'illegittimità dell'originaria multa.Vi é da sottolineare che i giudici di legittimità con precedenti decisioni avevano nei fatti ritenuto che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell' osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, sesto comma del D.lgs. n. 285/1992, non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.Anche la Corte Costituzionale si era pronunciata in passato sulla questione (sentenza n. 277/2007).


Pur non ritenendo fondata la questione, «ma solo per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione, la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione».Pertanto, in merito al caso in esame, la Corte di legittimità ha ritenuto di sollevare d'ufficio la questione di legittimità del citato articolo 45 ed ha disposto l' immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.


Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di una decisione che se non é clamorosa, poco ci vuole per gli effetti che comporta nell'immediato e che potrebbe comportare nel caso in cui fosse dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla necessità della taratura periodica di tutti gli apparecchi di misurazione elettronica della velocità in dotazione alle varie forze di polizia stradale.

In primo luogo, infatti, coloro che hanno proposto ricorso o lo proporranno in materia di autovelox  potranno chiedere al giudice di pace in primo grado, o al Tribunale in caso di appello, che sospenda la causa e gli effetti connessi al verbale (pagamento della sanzione e sanzioni accessorie), in attesa  della definitiva decisione della Consulta.

Ciò comporterà l'ovvia conseguenza che nelle more - e in tal senso potranno passare mesi o addirittura anni in attesa della sentenza del Giudice delle Leggi - potrà essere sospeso l'obbligo del pagamento delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie come la decurtazione dei punti e soprattutto la sospensione della patente di guida nei casi in cui é prevista.Ma la conseguenza più importante nelcaso in cui la Consulta dovesse dichiarare incostituzionale la norma, sta nel fatto che la maggior parte – se non tutti – i verbali effettuati con le apparecchiature per la rilevazione elettronica della velocità dovranno essere considerati nulli.


sabato 2 agosto 2014

Condominio. Le spese condominiali non possono essere calcolate in base al numero dei residenti


Condominio. Le spese condominiali non possono essere calcolate in base al numero dei residenti Acqua, luce e spese per l'ascensore, devono essere ripartite in virtù dei valori millesimali e al livello di piano. Anche i proprietari degli immobili non occupati devono pagare

Brutte sorprese per i condomini che hanno la casa sfitta e che credevano di non dover pagare nulla al condominio. Anche loro devono pagare le quote di acqua, spese per l'ascensore ed ogni altro onere. Per la seconda sezione della Cassazione civile con la sentenza 17557/14 risulta, infatti, illegittima la delibera che ripartisce gli esborsi in base al numero di persone che stabilmente abita le unità immobiliari di proprietà esclusiva. 

La natura dell'obbligazione del singolo condomino è difatti "propter rem", ossia trova fondamento nel solo diritto di comproprietà sulla cosa comune: il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dal pagamento delle spese.  

Con la decisione pubblicata l'1 agosto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", associazione da sempre attenta al rispetto dei diritti dei condomini, é stato accolto il ricorso di un condomino che aveva evidenziato l'erroneo metodo di calcolo dell'assemblea che aveva ripartito a maggioranza i costi non rispettando il tradizionale criterio dei valori millesimali (e nel caso dell'ascensore anche dal livello di piano). Il legislatore, rilevano i giudici di legittimità, guarda con favore all'installazione di singolo contatori, per evitare sprechi delle risorse idriche. 

Ma quando mancano i misuratori, non si può ricorrere a un criterio forfetario presuntivo di natura personale, com'è quello del numero dei residenti dell'immobile; anche perché ciò significa trasformare l'amministratore condominiale in "controllore", chiamandolo a vigilare su questioni che esulano dal suo mandato e invece toccano da vicino le relazioni personali e private di ciascun proprietario esclusivo. Impossibile trascurare, inoltre, che anche i locali non abitati possono consumare acqua, come nel caso di perdita dei tubi (senza trascurare eventuali pulizie e cura delle piante con relativa irrigazione). 

Esonerare dai pagamenti i proprietari esclusivi degli immobili vuoti equivale a far ricadere su tutti gli altri i costi del lavaggio delle parti comuni e dall'eventuale annaffiamento dei giardini comuni; va poi ricordato che la tariffa idrica comprende un minimo fisso per la disponibilità del servizio che deve comunque essere corrisposto al gestore al di là del consumo effettivo. Analogo discorso può essere svolto per l'ascensore: le spese per l'impianto devono essere suddivise in base al valore e all'altezza di ciascun piano dal suolo e dunque su base reale e non personale; risulta irrazionale la scelta di gravare i proprietari con un maggior numero di residenti sul presupposto di un più intenso uso dell'elevatore.

Lecce, 2 agosto 2014                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   



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