CorrieredelWeb.it Arredo&Design Arte&Cultura Cinema&Teatro Eco-Sostenibilità Editoria Fiere&Sagre Formazione&Lavoro Fotografia


IltuoComunicatoStampa ICTechnology Marketing&Comunicazione MilanoNotizie Mostre Musica Normativa TuttoDonna Salute Turismo




Ultime news sulla Normativa

Cerca nel blog

sabato 18 luglio 2015

Legalizzazione cannabis. Italia (Governo) piccola piccola...

, 18 Luglio 2015. Sono tanti i commenti e le prese di posizione di fronte alla proposta di legge di oltre duecento deputati per la legalizzazione della cannabis (1), a prima firma dell'on. Benedetto Della Vedova. Il gioco delle parti della nostra politica si e' rispecchiata anche in questo caso, soprattutto per i contrari che, oltre a dire che fa male farsi uno spinello (...), non dicono altro.

Ci ha colpito invece quanto ha detto (2) il nostro ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che sembra venuto fuori da un contesto politico dei primi anni 70 del secolo scorso: per lavarsi le mani e non prendere posizione, l'ha buttata sul sovranazionale ("non credo esista una via nazionale"). E anche se non dice esplicitamente, il suo riferimento e' agli accordi internazionali in materia, accordi che vincolano pressocche' tutto il mondo a considerare le droghe oggi illegali come il male dell'umanita'.

Tralasciamo il fatto che se di male dell'umanita' si debba parlare, e' sicuro che piu' delle droghe questo male sia nel mercato clandestino controlalte dalle piu' agguerrite e pericolose mafie criminali del mondo, italiane in testa. Non lo diciamo noi con uno sparuto gruppo di "fattoni", ma piu' di mezzo mondo, anche a livelli tipo il presidente Usa o, per restare "in casa", il nostro dipartimento antimafia. Tralasciamo anche il fatto che una specifica sessione Onu si occupera' a breve della vicenda e, all'ordine del giorno, c'e' proprio lo stravolgimento dell'attuale impostazione. Tralasciamo che, vigenti le attuali normative internazionali a cui si riferisce il ministro Orlando, in mezza Europa, in tanti Stati Usa, e in tanti altri Stati nel mondo si sta facendo quello su cui il nostro ministro non prende posizione. Tralasciamo e tralasciamo... un elenco senza fine...

Sta di fatto che ad una non impossibile apertura che il ministro e il Governo avrebbe potuto fare inmerito, e' stato preferito porre paletti, lavarsi le mani, ostacolare di fatto... cioe' sottolineare che il nostro Governo non ha una spina dorsale per valutare un modo diverso di affrontare i giganteschi e drammatici problemi sanitari e di sicurezza che imperversano grazie all'attuale assetto proibizionista in merito (assetto, tra l'altro, rimesso in discussione anche dal nostra massimo organo costituzionale, la Consulta). Peccato. Chi si era creato delle aspettative su questo ministero, non solo in merito (3), si deve ricredere. Siamo in presenza di una Italia piccola piccola. Con ministri altrettanto piccoli piccoli. Ministri che non vedono oltre il loro naso e senza prospettiva.

Ministri riverenti all'ordine costituito anche quando questo fa acqua da tutte le parti. Ministri che -come tanti altri in Europa e nel mondo- potrebbero impugnare il futuro e operare per essere protagonisti nella sua costruzione; ma che invece, seduti sulla loro poltroncina, con la loro cartellina in mano mentre aspettano il loro turno di manifestare o meno (rispetto all'aria che tira) il proprio "yes", vedono e sentono molto meno di quanto un qualunque umano della strada percepisce e capisce.

(1) http://droghe.aduc.it/notizia/legalizzazione+cannabis+217+firme+pdl+intergruppo_131393.php
(2) http://www.aduc.it/notizia/legalizzazione+cannabis+no+ministro+della+giustizia_131405.php
(3) vedi la situazione drammatica delle carceri

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

venerdì 17 luglio 2015

Revenge porn: come difenderti e farti risarcire da un ex che pubblica tue foto osè


La penalista Alessia Sorgato, specializzata in vittimologia e punto di riferimento giuridico della "Casa dei Diritti" del Comune di Milano, spiega come ci si può difendere da chi usa la rete  per pubblicare foto o messaggi compromettenti di terzi, arrecando danni morali che si ripercuotono a livello sociale e psicologico

 

"In un caso che ho recentemente concluso," – spiega l'avv. Sorgato – "il responsabile della pubblicazione di foto osè della mia cliente – odiosa forma di diffamazione oggi nota come revenge porn -  è stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione, senza condizionale, con l'obbligo di rifondere alla vittima 5mila euro. Quanto accaduto è la prova concreta dell'efficienza di un meccanismo articolato, che permette alle vittime di tali degradanti soprusi non solo di interrompere l'attività diffamante del loro carnefice, ma di essere risarcite per quanto subito. Purtroppo anche rispetto a questo tema si ignorano ancora molti aspetti, che possono determinare la "passività" di chi subisce a vantaggio di chi pensa di potersi vendicare in questo modo assolutamente subdolo. In termini giuridici, caricare in internet  un file contenente un'immagine attinente la vita privata di qualcuno è un reato che prevede gravi sanzioni. La V sezione penale della Cassazione, specializzata in questa materia, risponde invariabilmente che condividere un'immagine di terzi, senza autorizzazione della persona ritratta, con  altri utenti della rete implica diffonderla ad un numero imprecisato di destinatari, potenzialmente a tutti gli abitanti del pianeta. Se l'immagine stessa, o i contenuti che la accompagnano (commenti, didascalie) sono quindi offensivi ("tali da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima"), la pubblicazione in rete integra gli estremi del reato di cui all'art. 595 c.p. - ossia diffamazione (sentenza 12 ottobre 2004, n. 42643 e più recentemente sentenza 19 giugno 2008, n. 30664 e 5 novembre 2014, n. 5695). Non solo: le potenzialità diffusive del web sono tali da determinare la maggior pubblicità dell'offesa, il che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (sentenza 16 gennaio 2015 n. 6785). Non è necessario provare che chi ha immesso in rete certi contenuti volesse ingiuriare: è sufficiente che consapevolmente abbia fatto uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive ( sentenza 4 novembre 2014, n. 7715). In questa fattispecie rientra a pieno titolo la così detta revenge porn, ossia la pubblicazione (anche tramite social network) di immagini ritraenti un soggetto in atti sessuali, carpite eventualmente anche con il suo consenso ma diffuse senza la sua autorizzazione,  magari accompagnate anche da commenti volgari . È un comportamento adottato da molti stalker, che oltre a perseguitare le loro vittime, le infastidiscono e minacciano diffondendo immagini che le ritraggono realmente (mentre scattate quando la relazione era in essere e la donna consenziente) oppure che appartengono ad altre persone, ma che attribuiscono volontà e intenzioni false alla molestata, per esempio presentandola come prostituta (in tal caso appare il numero di telefono).

Il rimedio è querelare immediatamente, eventualmente contro ignoti: ci penserà la Polizia Postale ad identificare il responsabile".




--
www.CorrieredelWeb.it

Trenitalia. Impianto di climatizzazione guasto? I diritti del passeggero

Roma, 17 Luglio 2015. Se si guasta l'impianto di climatizzazione sul treno il viaggio puo' diventare "infernale", soprattutto in periodi di caldo intenso come questo. In tal caso quali sono i diritti dei passeggeri? Per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity, se non è possibile offrire una nuova adeguata sistemazione, si ha diritto ad un bonus pari al 25% del costo del biglietto. il cliente lo puo' richiedere presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio, a partire da 3 giorni e fino a 12 mesi successivi al giorno in cui si è verificato il disservizio, previa consegna del biglietto originario. Il bonus e' spendibile entro 12 mesi. E' bene segnalare il guasto al personale di bordo (1).

(1) Per ulteriori informazioni si veda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php



Primo Mastrantoni, segretario Aduc

giovedì 16 luglio 2015

Diritto all'oblio. Lo stato dell'arte un anno dopo la sentenza Google Spain

E' passato ormai un anno e più dalla tanto discussa sentenza della Corte di Giustizia UE sul caso Google Spain (causa C-131/12).

In breve la vicenda.
La vicenda che ha occasionato la pronuncia in via pregiudiziale della Corte è quella del sig. Gonzalez, cittadino spagnolo che ha chiesto di poter deindicizzare la notizia apparsa 16 anni prima su La Vanguardia, relativa ad un annuncio volto alla vendita all'asta della sua casa per debiti previdenziali. A suo dire, infatti, tale episodio del passato, del tutto scollegato dal contesto attuale, minava la sua web reputation, alterando la propria identità ed immagine. In tale contesto la Corte ha accolto la domanda del ricorrente ed ha così declinato un "nuovo" aspetto del diritto alla riservatezza di cui alla Direttiva 95/46/C (art. 12 e 14) in materia di tutela di Privacy. In parole semplici: se una pubblicazione è lecita, avvenuta cioè nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati (con il consenso dell'interessato, ovvero con le prerogative giornalistiche del diritto di cronaca, ecc…), anche se è aggiornata, può comunque esser cancellata se, essendo trascorso un notevole lasso di tempo, risulti obsoleta.

I risvolti pratici della sentenza.
All'indomani della sentenza il Garante della Privacy è stato investito, dunque, da numerose richieste di cancellazione di pagine web e da richieste di loro deindicizzazione.
I gestori dei quotidiani on line, in particolare, sono stati investiti con richieste di eliminazione dei contenuti delle notizie di cronaca (legittimamente pubblicate ab origine) perché ormai non più di attualità, ed i motori di ricerca sono stati presi di mira, invece, perché colpevoli di riportare a galla (e a volte sin troppo a galla) verità passate e scomode.

Esiste o no il diritto all'oblio?
Ad oggi – e la sentenza Google Spain non cambia questa realtà - non è stato codificato, né in ambito nazionale né comunitario, alcun diritto all'oblio, pur non essendone mancati i tentativi, poi però naufragati. Secondo il contesto normativo attuale, pertanto, i dati lecitamente trattati, per finalità e scopi legittimi, non si cancellano ma si aggiornano.
La Corte Europea, infatti, non ha individuato un diritto generalizzato alla cancellazione di dati, pur avendone, in concreto ammessa la possibilità. Il giudice (o il Garante) o comunque l'interprete dovrà effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco ed apprezzare quale meriti una maggior tutela.
Per capire se si ha "diritto" alla cancellazione dal web di un contenuto che, pur legittimamente pubblicato, è da ritenersi obsoleto, occorrerà effettuare alcune valutazioni.

Differenze fra l'archivio web di un quotidiano e i risultati dei motori di ricerca.
 In primo luogo occorre tener ben distinta la tematica della permanenza della notizia sul sito del giornale e nel relativo archivio, da quella – del tutto indipendente ed autonoma – relativa alla permanenza del link alla notizia medesima, nell'elenco dei risultati del motore di ricerca.
Orbene, la Corte di Giustizia, si è occupata di quest'ultima tematica. Nella nota sentenza, infatti, si chiarisce come le finalità, i limiti ed i presupposti del diverso trattamento dei dati siano totalmente diversi (così come, del resto, anche la capacità di incidere o ledere la riservatezza dei soggetti interessati). Il contemperamento degli interessi contrapposti dunque, risentirà inevitabilmente delle distinte finalità economiche del motore di ricerca, che non è quotidiano on line.
La portata interpretativa degli artt. 12 e 14 della Direttiva 95/46/C fatta dalla Corte UE, infatti, riguarda esclusivamente (ed espressamente) il contemperamento degli interessi propri del trattamento dati da parte del motore di ricerca, che ha sul piatto della bilancia da un lato interessi economici di Google e dall'altro notevoli potenzialità lesive per il cittadino.
        Contrariamente, infatti, alle finalità che rendono ex lege lecite le pubblicazioni dei quotidiani on line – così come il loro passaggio e permanenza in archivio - di notizie di cronaca giudiziaria, Google opera con altre logiche. La propria missione economica si realizza attraverso la messa in relazione di zone del web, formulando risultati alle ricerche dei natanti, selezionandoli con il meccanismo dell'indicizzazione. Con la conseguenza che, dall'elenco siffatto, così come anche dalla posizione in cui i vari risultati appaiono, si trarrà un'idea piuttosto che un'altra del soggetto/oggetto della ricerca.
        Dall'elenco dei risultati si creerà in automatico un profilo dello stesso, con connotazioni positive,
negative, neutre, ma comunque connotazioni "scelte" dal motore di ricerca e posizionate dal medesimo secondo un ordine ben preciso. Il profilo – l'insieme dei risultati selezionati -, allora, costituirà, esso stesso, un unicum suscettibile di autonoma valutazione rispetto ai singoli risultati che lo compongono. Il profilo potrà o meno rappresentare il soggetto, e, se conterrà link lontani nel tempo, o li conterrà in posizione troppo dominante, potrà distorcere l'identità reale o violare il suo diritto ad una corretta rappresentazione del sé ecc... Tutto ciò a prescindere dalle singole pagine web (e dalla loro legittima permanenza in Internet) cui Google rinvia.
Il profilo distorto, se del caso, potrà essere "corretto" mediante la cancellazione dall'elenco dei risultati di quei link a pagine non più rappresentative dell'attuale identità e ciò a prescindere dalla legittimità delle pagine richiamate, che va valutata in piena autonomia rispetto alle logiche dell'indicizzazione e in base al bilanciamento degli interessi propri di quel preciso trattamento.
Molto diverso è invece il bilanciamento degli interessi in gioco di fronte alla richiesta di cancellazione delle notizie di cronaca (vere e legittimamente pubblicate) dal web e dagli archivi storici dei giornali on line.
Nei suoi deliberata, la Corte si premura di chiarire come l'interpretazione pregiudiziale resa, si limiti a prevedere un diritto alla cancellazione solo in quei casi in cui non vi siano ulteriori interessi in gioco prevalenti quali la rilevanza pubblica della notizia ed il conseguente interesse della cittadinanza a conoscere tramite motore di ricerca quella data informazione (cif. Sentenza Google Spain, ultimo capoverso).

Qual è il lasso di tempo per poter ritenere obsoleto – e da cancellare - un contenuto sul web?
Nella sentenza la Corte di Giustizia, pur non fissando un rigido criterio temporale valido a priori per poter ritenere una pubblicazione "obsoleta" e "da dimenticare" (rectius, il rinvio ad una pubblicazione), ne traccia, di fatto ed in concreto, gli estremi.
La vicenda che ha occasionato la pronuncia in via pregiudiziale riguardava fatti di 16 anni prima. La vicenda, oltre che assai risalente nel tempo risultava poi del tutto scollegata dal presente, non solo per il 16 anni trascorsi (che in sé per sé sono tanti), ma rappresentava un "brandello morto" del passato con nessun riverbero nel presente. In altre parole, nel caso preso in considerazione dalla Corte, vi era una cesura drastica e netta passato-presente.

La giurisprudenza del Garante della Privacy e dei Tribunali.
Orbene, le numerose richieste di cancellazione pervenute al Garante della Privacy e nei tribunali, fondate su una falsa lettura della sentenza Google Spain, invece, riguardano spesso e volentieri pagine di cronaca, spesso giudiziaria, di pochi – a volte pochissimi - anni precedenti.
La giurisprudenza, sino ad oggi, comunitaria e nazionale, conscia della delicatezza della questione, si è mossa con estrema cautela nel difficile esercizio di bilanciamento fra interessi contrapposti che sottende la materia, salvaguardando il diritto di cronaca ed il diritto a conoscere gli accadimenti da parte del cittadino e rigettando ogni richiesta di epurazione.
D'altro canto ha garantito e fatto salvo il diritto alla verità e ad ottenere l'aggiornamento delle notizie a tutela degli interessati.
A tal proposito si riportano gli estremi delle pronuncie più significative: Tribunale di Bari sentenza del 27 settembre 2008; sentenza della Corte di Cassazione n. 5525/2012; Provvedimento del nostro Garante per la Protezione dei dati personali n. 542 del 20 novembre 2014.

In conclusione.
Ad oggi non esiste un generalizzato e codificato diritto all'oblio come esplicazione dei diritti di cui alle normative europee ed italiane in materia di Privacy.
Esiste, in presenza di contenuti appartenenti al passato, sia perché molto remoti, sia perché non più aventi alcun riflesso o alcun nesso funzionale col presente (neppure di tipo meramente archivistico o storico documentaristico), la possibilità di chiedere la rimozione del link contenuto nell'elenco dei risultati del motore di ricerca.
Non esiste, al momento, un indirizzo giurisprudenziale o amministrativo, volto a rimuovere le notizie – se vere e legittimamente pubblicate ab origine - contenute negli archivi on line dei giornali che, pur avendo il dovere di aggiornare i dati a richiesta degli interessati, hanno pieno diritto alla conservazione delle stesse e alla loro archiviazione anche a fini storici e documentaristici.
Di ciò ne possiamo solo andar fieri: cedendo ad improprie richieste censorie, si arriverebbe al paradosso di epurare Internet della proprie storie "scomode", e voltandosi in futuro, troveremmo un web che racconta il passato in modo fittizio, posticcio, ad intermittenza, a buchi, ritoccato, rileccato. La nostra storia, più o meno recente, apparirebbe come una vetrina, con le sole cose gradite agli interessati. Ci auguriamo che così non accada, perché segnerebbe la morte di Internet e minerebbe alla base la nostra memoria collettiva.
Ed è forse per questo che sono falliti sino ad oggi i tentativi di introdurre per legge un diritto all'oblio, che rischia di travolgere e stravolgere, in primis, la credibilità dell'intero World wide web.

Claudia Moretti, legale Aduc

UE: PROPOSTA L’OBBLIGATORIETA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI ORGANICI E IL DIVIETO DI INCENERIMENTO

La risoluzione Sirpa Pietikäinen, approvata dal parlamento europeo il 9 luglio scorso, prevede anche una drastica riduzione delle discariche e invita la Commissione a studiare la fattibilità della graduale sostituzione degli imballaggi alimentari con prodotti realizzati con materiali biodegradabili e compostabili

Roma, 16 luglio 2015  - Riunito in seduta plenaria il 9 luglio scorso, il Parlamento europeo con 394 voti a favore, 197 contro e  82 astenuti, ha votato la risoluzione (non vincolante) Sirpa Pietikäinen che prepara l'imminente pacchetto di azioni che la UE intende proporre sul tema dell'economia circolare.

La risoluzione affronta in maniera molto netta il tema della gestione dei rifiuti introducendo l'obbligo di raccolta differenziata della frazione organica entro il 2020 e il divieto totale di incenerimento dello stessa.

Una stretta severa anche per le discariche che, salvo rare eccezioni, dovranno essere proibite entro il 2030. La risoluzione sollecita inoltre la Commissione a verificare che la legislazione vigente in materia di rifiuti sia correttamente applicata in tutti gli Stati Membri, soprattutto per quanto concerne l'obbligo della raccolta differenziata, auspicando che per i rifiuti solidi urbani venga posto un obiettivo di riciclo/riuso pari al 70% e per gli imballaggi pari all'80%.

Sul tema degli imballaggi alimentari, in particolare, appare molto significativo l'invito rivolta alla Commissione affinché si accerti la fattibilità della sostituzione di quelli attualmente in uso con quelli compostabili secondo gli standard europei, ottenuti da fonti rinnovabili e perciò ambientalmente più sostenibili.

Marco Versari, Presidente di Assobioplastiche, ha così commentato: "La strada verso l'implementazione di un modello di sviluppo europeo che metta fine alla società del rifiuto e della dissipazione delle risorse naturali è stata ormai intrapresa. La risoluzione Sirpa Pietikäinen, anche se non vincolante, getta premesse molto importanti per il pacchetto di misure sull'economia circolare che la UE si appresta a varare; l'industria delle bioplastiche, con la sua capacità di innovazione a favore dell'ambiente,  è pronta a fare la sua parte, rilanciando la competitività del sistema Europa e creando nuova, importante occupazione".

***

Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti, in Italia ed all'estero, nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella gestione del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche. Assobioplastiche ha sede a Roma ed è attualmente presieduta da Marco Versari.


Pedofilia: Moige, “Ritardo dell’Italia su direttiva UE contro abusi sui minori fa il gioco dei criminali”

Pedofilia: "Ritardo dell'Italia su direttiva UE contro abusi sui minori fa il gioco dei criminali"

"La mancata comunicazione all'Unione Europea delle misure nazionali necessarie alla piena attuazione della direttiva contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile è un'inadempienza che favorisce  i pedofili e gli sfruttatori. Senza norme chiare, allineate con il resto d'Europa, il rischio è di essere complici di coloro che vogliono perpetrare questi crimini. Ci auguriamo che l'Italia agisca immediatamente e rispetti le nuove scadenze indicate dalla Commissione Europea. È necessario che venga fatta una volta per tutte chia rezza sui diversi aspetti della direttiva, come l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini (anche online) e l'impossibilità per le persone condannate per crimini sessuali contro i minorenni di svolgere professioni che comportano un contatto frequente con questi ultimi". La nota del Moige – Movimento Italiano Genitori Onlus.


mercoledì 15 luglio 2015

Nuove regole sulle crisi bancarie e la bufala del 'prelievo forzoso'

Firenze, 15 luglio 2015. Con i primi di luglio sono iniziate a diffondersi di nuovo le notizie sul presunto "prelievo forzoso". Ne ha parlato "il Giornale" di Alessandro Sallusti scrivendo in prima pagina "IL GOVERNO LEGALIZZA L'ESPROPRIO BANCARIO – Sì al "prelievo forzoso" dai conti correnti – Via libera alla legge voluta dall'Europa: il crac delle banche lo pagano i risparmiatori".
Non si contano in rete i post che ritirano fuori la questione usando ancora l'espressione "prelievo forzoso".
Già un anno fa abbiamo scritto un articolo sul tema (1), ma oggi dobbiamo riparlarne perché la bufala è collegata ad una cosa diversa, ovvero il recepimento di una Direttiva europea la quale, naturalmente, non autorizza nessun "prelievo forzoso" ma disciplina le crisi bancarie.
 
La questione nasce dalla crisi dei sub-prime del 2007-2008 che ha visto molte banche USA e diverse europee salvate con i soldi pubblici. Questo ha provocato un forte dibattito sulla correttezza dell'utilizzare soldi pubblici per banche che falliscono a causa di comportamenti speculativi dei loro manager.
Anche da questo dibattito è scaturita la Direttiva comunitaria, la n. 59 del 2014, che istituisce "un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento", come recita il titolo della direttiva.
La norma prevede l'istituzione di un autorità che si occupi della risoluzione della crisi. Tale autorità ha sia funzioni preventive, cioè di vigilanza, sia funzioni di risoluzione delle crisi.
L'elemento che più ha fatto discutere (questo già nel 2014, oggi qualcuno si "sveglia" perché l'Italia la sta recependo con colpevole ritardo) è la previsione che nel caso in cui si giunga ad una crisi bancaria dovranno pagarne le conseguenze inprimis gli azionisti, poi gli obbligazionisti ed anche i depositanti per la parte di deposito che eccede i centomila euro.
 
Questa Direttiva è stata recepita i primi di luglio con la c.d. Legge Comunitaria, ovvero un calderone con il quale il Parlamento delega il Governo a recepire una serie di Direttive comunitarie. Quindi, ancora i dettagli del recepimento non li conosciamo, ma la legge approvata stabilisce le linee guida.
L'autorità che si occuperà della risoluzione delle crisi bancarie, in Italia, sarà – ovviamente – la Banca d'Italia. Le banche dovranno presentare periodicamente dei piani di risanamento che tengano conto di scenari negativi che le porterebbero in situazione di crisi.
Qualora la Banca d'Italia valutasse i piani non sufficienti, potrebbe mettere in atto dei provvedimenti di risoluzione della crisi come:
- Cessione di ramo d'azienda;
- Trasferimento di ramo d'azienda a un ente-ponte;
- Trasferimento degli attivi deteriorati in una bad bank;
- Bail-in, cioè una riduzione del debito a carico di azionisti, obbligazionisti e depositanti.
 
Quest'ultima opzione è stata quella che ha fatto scatenare la bufala del "prelievo forzoso". Non c'è nessun "prelievo forzoso". Semplicemente, se un cliente è così incauto da tenere oltre centomila euro totalmente liquidi, cioè non impiegati in titoli non emessi dalla stessa banca, in una banca che ha chiaramente dei gravissimi problemi (perché prima di arrivare al bail-in, come si è visto, ci sono molte procedure che finiscono sui media) allora ne subisce le conseguenze per la quota parte superiore a centomila euro. L'alternativa, ovviamente, era fare in modo che quei soldi fossero tirati fuori dallo Stato e quindi dalle tasche dei contribuenti.
Da evidenziare che tutti i piccoli depositanti, cioè quelli sotto centomila euro, sono garantiti (può essere utile ricordare alcune regole di funzionamento di questa garanzia che si possono leggere qui sotto forma di domande e risposte). Nessuna "pensionata" o "casalinga di Voghera" rischia di vedere sparire il proprio gruzzoletto depositato in banca. Mentre nella situazione attuale, per salvare un deposito di un "paperone" da qualche milione di euro si utilizzerebbero dei denari pubblici.
 
Non c'è quindi nessun "prelievo forzoso" nel recepimento di questa Direttiva. Semplicemente si sancisce il principio in base al quale chi investe in banche o deposita rilevanti cifre di denaro (superiori a centomila euro) deve valutare con attenzione la solvibilità della banca perché potrebbe, in caso di gravissime crisi, esserne chiamato a risponderne.
 
Il recepimento di questa direttiva potrebbe essere l'occasione per parlare di una questione più seria rispetto alla bufala dell'inesistente "prelievo forzoso", ovvero quella delle obbligazioni bancarie.
Con la Direttiva comunitaria, in corso di recepimento anche in Italia, è chiaro che il profilo di rischio di queste obbligazioni sia mutato. In particolare le obbligazioni così dette subordinate, anche quelle "LT2" Lower Tier 2, presentano oggi un profilo di rischio più alto di quello che era previsto in emissione.
E' il caso che gli investitori che hanno queste obbligazioni in portafoglio facciano un'analisi di questi strumenti, senza inutili allarmismi, ma anche valutando in modo oggettivo il profilo di rischio/rendimento e riducendo eventualmente la quota in portafoglio qualora si verifichi che il rapporto sia troppo sbilanciato verso il rischio.
L'argomento è molto rilevante e vi dedicheremo un prossimo articolo.

(1) http://www.aduc.it/articolo/bufala+dell+imminente+prelievo+forzoso+dai+conti_22395.php

Alessandro Pedone, responsabile Aduc Tutela del Risparmio

martedì 14 luglio 2015

R.c.auto, polizze gratuite per l'auto nuova: l'IVASS rileva le criticità per i consumatori e interviene

Firenze, 14 Luglio 2015. Lo scorso Marzo l'IVASS ha rilevato con un proprio comunicato stampa (1) gli effetti dannosi, in termini di mantenimento della classe di merito posseduta, nei casi di sottoscrizione delle polizze gratuite molto diffuse come promozione collegata all'acquisto di auto nuove.

In particolare l'IVASS rilevava due casi, che spesso coesistono
- quello della polizza gratuita NON intestata al proprietario del nuovo veicolo ma a "libro matricola", ovvero relativa ad un parco veicoli.
- quello della polizza gratuita a franchigia rilasciata a persona fino a quel momento assicurata con polizza bonus-malus.

In ambedue le eventualità con l'attivazione della polizza gratuita si determinava l'interruzione della storia assicurativa pregressa del soggetto e conseguente perdita della classe di merito con assegnazione, per un nuovo contratto successivo a quello gratuito, della classe massima di ingresso (14 od addirittura 18).
In più risultavano inaccessibili, a chi ne avesse avuto diritto, i benefici della Legge Bersani in merito al "passaggio" sul veicolo nuovo della classe di merito posseduta, per la propria auto, da altro componente convivente del nucleo familiare.

L'Ivass, rilevando quese anomalie, ha avviato un'indagine conclusasi con l'emanazione di disposizioni risolutive per i consumatori e vincolanti per le compagnie (2), nello spirito di "garantire il principio della continuità della storia assicurativa aquisita prima dell'accettazione dell'offerta".

Per le polizze gratuite già attive (a franchigia e/o a "libro matricola")
- alla scadenza l'impresa assicuratrice deve rilasciare un'attestato di rischio intestato al proprietario dell'auto con la classe di merito che questi aveva maturato prima di accettare l'offerta, aggiornata con i sinistri degli ultimi 5 anni (incluso l'anno gratuito);
- se la polizza è di durata inferiore all'anno al posto dell'attestato di rischio viene rilasciata una dichiarazione sostitutiva equivalente;
- se l'assicurato decide di sottoscrivere una nuova polizza con un'altra impresa (o anche con la stessa) con formula bonus-malus, dovrà venir assegnata la classe di merito maturata tenendo conto di quella posseduta prima di accettare la polizza gratuita, tenendo ovviamente conto degli eventuali sinistri provocati nel frattempo.
- se la polizza gratuita è la prima intestata all'assicurato e questo aveva le caratteristiche per fruire della Legge Bersani (estensione al secondo veicolo della stessa classe di un precedente), per la polizza attivata al termine del periodo gratuito l'impresa dovrà applicare la classe di merito tenendop conto di quella maturata sul veicolo posseduto dal componente del nucleo familiare, tenendo ovviamente conto degli eventuali sinistri provocati nel frattempo.
- se la polizza gratuita è la prima intestata all'assicurato che non aveva le caratteristiche per fruire della Legge Bersani, la nuova classe di merito di assegnazione -al termine del periodo di gratuità- sarà la 13, se nel frattempo non sono stati provocati sinistri (altrimenti rimane la 14).

Per le polizze gratuite già scadute, ovvero nei casi in sia stata persa la classe precedente con assegnazione della più alta, l'IVASS offre la possibilità di riottenere la classe e un rimborso dei premi pagati.
La compagnia che ha stipulato la polizza gratuita dovrà infatti inviare al contraente un nuovo attestato di rischio con la classe di merito assegnata PRIMA di accettare l'offerta gratuita contenente anche la storia pregressa di cinque anni relativamente ai sinistri (compreso l'anno gratuito). Per coloro che possono godere dei benefici della Legge Bersani viene assegnata la classe del familiare come detto sopra. Con tale attestato si potrà ottenere, dalla compagnia con cui ci si è assicurati dopo il periodo di gratuità, la correzione della classe di merito e il rimborso di parte del premio.

Concludendo la propria lettera di disposizioni l'IVASS, oltre a precisare che le imprese di assicurazione sono tenute ad attivare quanto sopra disposto, si raccomanda che vengano evitate, nel futuro, iniziative commerciali "inadeguate", in tal senso, alle esigenze del consumatore. Vedremo.

Per ogni informazione l'IVASS mette a disposizione un numero verde: 800-486661 attivo dal lunedi al venerdi ore 9-13:30.

(1) www.ivass.it/ivass_cms/docs/F30841/consigli_pratici_per_i_consumatori.pdf
(2) Lettera al mercato dell'IVASS prot.00037570/15 del 19/5/2015
Testo integrale: www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1433/lettera_%20polizze_%20gratis.pdf
Comunicazione/riassunto per i consumatori: www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2122/avvertenze_consumatori.pdf

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

Ecoreati: video di approfondimento sulla nuova legge 68/2015



Ecoreati: video di introduzione
alla Legge 22 maggio 2015 n.68.​

Gruppo Marazzato
Numerosissime sono state le richieste di approfondimento sulla nuova legge inerente ai delitti contro l'ambiente e alle conseguenze della sua entrata in vigore.

GM Academy apre quindi la trattazione del tema con questa nuova serie di 4 video con lo scopo di rispondere e fare chiarezza sui quesiti pervenuti nelle ultime settimane da parte di imprese e professionisti e per i quali vi ringraziamo fin d'ora.

Iscriviti al nostro canale Youtube

In questo primo incontro Marco Fontana, responsabile dell'ufficio legale di Gruppo Marazzato, introdurrà le principali caratteristiche della nuova legge:
  • Storia
  • Nuovo titolo VI bis del codice penale
  • Norme di coordinamento con il codice dell'ambiente
  • Modifica alla disciplina sanzionatoria legge 150/1992
  • Le 5 nuove figure delittuose
  • Rischi e criticità
Hai 5 minuti?
Clicca qui o sul filmato per visionare la video "pillola" di approfondimento.
Questo testo viene mostrato quando l'immagine è bloccata
Contattaci per maggiori informazioni

GM Academy - L'accademia formativa di Gruppo Marazzato

Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a Socio Unico P.IVA : 00468910070





venerdì 10 luglio 2015

Fotovoltaico, il GSE sospende l’efficacia del DTR

Continua il dialogo tra il GSE e le principali Associazioni degli operatori sul Documento tecnico di riferimento (DTR) che regola il mantenimento degli incentivi in Conto Energia.

 

In attesa che il confronto sul Dtr si concluda e in considerazione del fatto che la materia potrebbe trovare specifica regolamentazione nell'ambito del nuovo decreto FER, il GSE ritiene opportuno sospendere l'efficacia del DTR.

 

Pertanto gli operatori, relativamente a interventi su impianti incentivati e alle attinenti comunicazioni e obblighi, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito nei Decreti di riferimento e nella disciplina attuativa.



giovedì 9 luglio 2015

Decreto incentivi energia da fonti rinnovabili, Agrinsieme: restano irrisolte le questioni delle tariffe incentivanti e dell'uso dei sottoprodotti


 

 

 

 

Scanavino, a nome del coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, scrive al ministro Martina:

le modifiche apportate al nuovo testo sono del tutto insufficienti ad attivare gli investimenti necessari per dare futuro al settore agroenergetico.

 

            Agrinsieme torna sul decreto che dovrà ridefinire gli incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Dopo una prima lettera inviata al ministro delle Politiche agricole, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari scrive di nuovo a Maurizio Martina per esporre considerazioni e preoccupazioni rispetto all'ultima stesura del decreto. Due restano le principali questioni irrisolte: il livello degli incentivi e l'uso dei sottoprodotti.

            Più in dettaglio, si legge nella missiva a firma del coordinatore Dino Scanavino, "per quanto riguarda le tariffe incentivanti relative a impianti a biogas e biomasse, siamo ancora lontani dalla richiesta avanzata in precedenza dal nostro coordinamento. Ribadiamo pertanto l'assoluta necessità che per gli impianti a biomasse e biogas di potenza fino a 300 kWe, venga mantenuto il livello d'incentivazione stabilito dal decreto del 6 luglio 2012. Ci teniamo a ribadire che si tratta di impianti di piccola taglia che utilizzano prevalentemente sottoprodotti e che per le loro caratteristiche valorizzano la filiera corta, le risorse del territorio, le imprese agricole e forestali, attivando quindi lo sviluppo sostenibile e responsabile a scala locale".

"Riteniamo, inoltre, necessario preservare un adeguato livello di incentivazione per gli impianti a biomasse e biogas di potenza superiore se realizzati in forma associativa o cooperativa che utilizzano biomasse di provenienza nazionale -dice la lettera-. Occorre altresì una revisione del sistema di calcolo dell'incentivo per gli impianti a biomasse, ai quali a breve si applicherà la tariffa onnicomprensiva, in relazione all'andamento del mercato dell'energia".

"Altra questione di assoluto rilievo è quella relativa all'uso dei sottoprodotti e, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 23 del decreto che vanno in direzione opposta rispetto a quella da noi auspicata di un incremento della loro valorizzazione energetica. Nonostante ci risulta sia stato scongiurato nell'ultimo testo del decreto il pericolo di esclusione della sansa dalla Tabella 1A -spiega la missiva- le limitazioni ancora previste sui sottoprodotti, oltre a non trovare alcun fondamento giuridico, sono anche in contrasto con il lavoro che sta portando avanti, da alcuni mesi, il Ministero dell'Ambiente con il nuovo regolamento per la classificazione come sottoprodotti dei residui di produzione utilizzati nel settore energetico, volto ad ampliarne l'uso proprio nelle filiere del biogas e della combustione di biomasse.

Per tali ragioni, il coordinatore nazionale di Agrinsieme chiede al ministro Martina "di sostenere l'eliminazione delle sopra indicate disposizioni e, dunque, l'intero articolo 23" e, sempre rimanendo in tema sottoprodotti, "di sostenere le iniziative relative a impianti a biomasse e biogas alimentati esclusivamente con sottoprodotti, che hanno fatto richiesta di incentivo ai sensi del DM 6 luglio 2012 attraverso l'iscrizione al primo registro del 2012 ma che, ad oggi, rischiano di non riuscire a realizzare gli impianti nei termini previsti dalla normativa vigente. Questi impianti si troverebbero pertanto costretti ad accedere agli incentivi del nuovo decreto, con il rischio però di vedersi applicata una ulteriore decurtazione dell'incentivo nella misura del 15%. È questo il caso di molte iniziative collegate alla filiera olivicola che prevedono la realizzazione di impianti a biogas e a combustione con uso esclusivo di sansa". Ecco perché ora Scanavino chiede a Martina di "prevedere una proroga di almeno 18 mesi dei termini per la realizzazione di tali impianti e, quanto meno, di scongiurare la previsione della decurtazione dell'incentivo che renderebbe anti-economica la realizzazione di impianti connotati da una forte valenza ambientale".

Più in generale, per il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, "è evidente che le modifiche apportate al nuovo testo sono del tutto insufficienti ad attivare gli investimenti necessari per dare futuro al settore agroenergetico" e, quindi, sarebbe necessario l'intervento del Mipaaf presso il Ministero dello Sviluppo Economico "affinché siano introdotte -conclude la lettera di Agrinsieme- le necessarie modifiche".

 


DDL Concorrenza: assicuratori e consumatori ribadiscono l’importanza di una tabella unica nazionale dei risarcimenti per invalidità determinate da incidenti stradali

Roma, 9 luglio 2015 – I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su alcuni aspetti del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al settore assicurativo.

I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull'art. 7 del DDL, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona. L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall'approvazione delle tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l'altro, era già stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell'ambito del Forum ANIA-Consumatori, attraverso il documento "Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi."

"Da anni - ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese - assicuratori e consumatori concordano sulla necessità di sollecitare l'attuazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità."

"E' importante - ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente Adiconsum, Pietro Giordano - che l'iter normativo si concretizzi e si raggiunga l'obiettivo di una tabella unica nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l'attuale sistema determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto."

Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Disclaimer

Protected by Copyscape


Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista, insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.

Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore Responsabile: Andrea Pietrarota).

Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07/03/2001.

L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive.

Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.

Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Per contattare la redazione basta scrivere un messaggio nell'apposito modulo di contatto, posizionato in fondo a questa pagina.

Modulo di contatto

Nome

Email *

Messaggio *