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lunedì 30 agosto 2010

Immediata espulsione per lo straniero accusato di maltrattamenti

   Immediata espulsione per lo straniero accusato di maltrattamenti 

    Una sentenza che farà discutere, secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale"Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, per il "pugno di ferro" con cui il Consiglio di Stato con la decisione 6002 del 27 agosto 2010 si è occupato del rapporto tra violenza sulle donne straniere ed espulsione dei cittadini extracomunitari indagati di tali reati, in particolare di quelli "contro la famiglia".

    Sinteticamente si potrebbe dire che secondo la suprema corte amministrativa è  soggetto ad espulsione immediata, e cioè senza obbligo per l'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento, l'extracomunitario indagato di reati contro la famiglia.

     Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di un immigrato contro il provvedimento con il quale il questore della provincia di Cuneo aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Per l'uomo, resosi colpevole di vari reati, tra i quali la detenzione di armi e maltrattamenti in famiglia, era scattata l'espulsione immediata. L'uomo si era rivolto al Consiglio di Stato affermando l'illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione di avvio dello stesso.

    Il giudice, respingendo le pretese dell'immigrato, ha invece affermato che "in tali situazioni, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 della legge 1423 del 1956, data la gravità dell'azione commessa, l'amministrazione può legittimamente operare senza dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento a suo carico, potendosi giustificare un giudizio prognostico di possibile pericolosità sociale nei confronti del cittadino extracomunitario".

    Lecce, 30 agosto 2010            

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.                        


venerdì 27 agosto 2010

Sindrome dei Balcani: Ministero condannato a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione da uranio impoverito.

Uranio impoverito, condannato il ministero a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione. 

Il Tar della Campania con la sentenza 17232 depositata il 5 agosto scorso ha condannato il ministero della Difesa a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione da uranio impoverito.

Il militare colpito da un tumore dopo essere stato esposto all'uranio impoverito durante missioni all'estero deve essere risarcito dalla pubblica amministrazione anche del danno biologico.

Il Giudice, ha accolto la domanda di risarcimento di un militare che aveva sviluppato un tumore alla tiroide dopo aver operato in Kosovo tra il 2000 e il 2002. L'uomo aveva presentato una fitta documentazione medico legale che provava la dipendenza della sua patologia dall'esposizione all'uranio impoverito durante la sua permanenza nei Balcani, una sostanza radioattiva contenuta negli armamenti utilizzati dalle forze NATO durante la guerra in Kosovo del 1999. Il soldato aveva ricevuto l'equo indennizzo per infermità da causa di servizio, ma non il risarcimento per il danno biologico patito. La decisione del Tar partenopeo si inserisce nella delicata vicenda della cosiddetta "sindrome dei Balcani", che ha visto decine di soldati impegnati nel conflitto NATO ammalarsi di patologie tumorali legate all'esposizione alle radiazioni. I giudici campani, dopo aver ribadito che la domanda di risarcimento rientrava pienamente nella giurisdizione amministrativa, in quanto la responsabilità dell'amministrazione era "correlata alla violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti", hanno condannato il Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico sofferto dal militare.

Gli interessati ed i loro eredi potranno rivolgersi al sottoscritto Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori che per il tramite di esperti provvederà a fornire tutte le delucidazioni in ordine alla documentazione che occorre approntare per introdurre eventuale giudizio davanti alle Sezioni Giurisdizionali preposte.

La stessa documentazione sarà esaminata e valutata in via assolutamente gratuita da un esperti e consulenti in materia.

    Lecce, 27 agosto 2010    

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.



giovedì 26 agosto 2010

Tar Lazio: bocciatura illegittima se al Consiglio di classe non partecipano tutti i professori

Tar Lazio: illegittima la bocciatura se al Consiglio di classe non partecipano tutti i professori 

 Una sentenza del Tar del Lazio che sicuramente farà discutere secondo Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

Il Tar con la sentenza 31634 del 25 agosto ha decretato che la bocciatura di uno studente è illegittima e può essere annullata se uno o più professori non hanno partecipato agli scrutini.

Il Giudice di merito, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio. Il genitore dello studente impugnava la decisione dei professori, in quanto risultava che, durante gli scrutini di fine anno, il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato al Consiglio di classe. I giudici romani gli hanno dato ragione e hanno annullato la bocciatura del ragazzo, dal momento che "il Consiglio di classe, nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola".

Sicuramente una buona notizia per gli alunni con poca voglia di studiare.

    Lecce, 26 agosto 2010                                      

 

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.

 

mercoledì 25 agosto 2010

Tar Lazio: nessuna revisione patente per chi transita nella corsia preferenziale

Tar Lazio: nessuna revisione della patente per chi transita nella corsia preferenziale

    Il transito nella corsia riservata agli autobus e ai taxi non giustifica la revisione della patente. Una semplice infrazione, anche se grave, non basta a prescrivere la misura.

    Lo ha affermato il Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010, ha accolto il ricorso di un automobilista romano multato per aver transitato su una corsia preferenziale del centro. L'uomo avrebbe inoltre dovuto sottoporsi a un nuovo esame di idoneità presso la motorizzazione, per la revisione della patente. I giudici romani hanno accolto la sua tesi difensiva e annullato il provvedimento, dal momento che la revisione della patente può essere disposta solo qualora sorgano "dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità". Si tratta di un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. "Una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza," si legge infatti in sentenza "non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione."

    Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA,  chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati restituendo i punti decurtati e le patenti di guida.

    Va evidenziato, infatti, come l'aver conseguito la patente di guida costituisca una importante prerogativa dell'individuo e la perdita di tale qualità non può essere determinata da una previsione legislativa suscettibile di decurtare dei punti dalla patente di guida o determinare addirittura la sua revisione.

    Lecce, 25 agosto 2010 

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

martedì 24 agosto 2010

Beni confiscati a criminali: confiscabili anche quando il reato è prescritto.

Beni confiscati ad organizzazioni criminali: confiscabili anche quando il reato è prescritto. 

Pugno di ferro della Cassazione sulla confisca obbligatoria dei proventi della criminalità organizzata.

" La misura può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato, purchè il giudice accerti a monte la responsabilità penale dell'imputato ".

La sentenza n. 32273 del 24 agosto 2010 della seconda sezione penale della Cassazione  ha riaperto la possibilità di applicare la confisca obbligatoria anche se il reato si è già prescritto. I giudici hanno però fissato un importante paletto: è il Tribunale a dover accertare, prima di disporre il sequestro, che la responsabilità penale dell'imputato sia effettiva.

Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA,  l'importante decisione della Suprema Corte che fa dietrofront rispetto alla decisione delle Sezioni unite depositata soltanto due anni fa (8834), ha affermato il principio secondo cui "in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento, al fine dell'applicazione della confisca, non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2 c.p.), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato" (art. 240, comma 2 n° I c.p. e art. 12 sexies L. n° 356/'92)".

    Lecce, 24 agosto 2010                

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.

 

Tremonti-Ter: accedi agli sgravi fiscali

 La Tremonti-Ter è legge: come accedere agli sgravi fiscali



Non molto tempo fa vi abbiamo fatto sapere che è possibile ottenere sgravi fiscali per l'acquisto di toner e cartucce per stampanti. Ebbene il decreto è diventato legge e Eco Store vi spiega, ora, le procedure e i requisiti necessari per godere dell'agevolazione.

La "Detassazione sugli investimenti in macchinari" riguarda il 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature nuovi; inclusi nella lista, oltre a computer e stampanti, anche i toner e le cartucce per stampanti.

La circolare del 27 ottobre 2009 specifica che la detassazione sugli investimenti a seguito dell'acquisto di nuovi macchinari o nuove apparecchiature - quelli inclusi nella Tabella ATECO 2007, divisione 28 - opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto. Quindi lo sgravio sarà possibile anche se il bilancio annuale indicherà una perdita: una buona notizia soprattutto per le nuove attività imprenditoriali che devono ancora raggiungere il punto di pareggio.

Inoltre si ricorda che l'importo detraibile è pari al 50% del valore dell'investimento e non è prevista la "non cumulabilità" del beneficio con altre agevolazioni.
La circolare specifica poi la territorialità dell'accesso agli sgravi: l'agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal settore produttivo di appartenenza.

Periodo di applicazione
La detassazione prende in considerazione gli investimenti successivi al 1° luglio 2009, che corrisponde alla data di entrata in vigore del DL, e compresi entro il 30 giugno 2010.
La detassazione potrà essere inclusa nel modello Unico 2011, che si riferisce ai redditi conseguiti nell'anno di bilancio 2010.

Calcolo dell'importo detraibile
Innanzitutto bisogna calcolare esattamente il costo dell'investimento, ossia quanto effettivamente l'impresa ha speso per acquistare o realizzare il bene strumentale (art. 110 del Tuir). Questa cifra include gli oneri accessori di diretta imputazione, come le spese di trasporto e di installazione.
Possono essere conteggiati anche gli interessi maturati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 110, comma 1, del Tuir. Una volta calcolata la cifra, la metà della stessa sarà oggetto della detassazione.
Esempio:
Acquisto toner e cartucce per stampanti per il mio ufficio tra luglio 2009 e giugno 2010 per una cifra di 1.000 euro; la deduzione dell'imponibile verrà calcolata sulla metà della cifra, cioè 500 euro.

Decadenza del beneficio
Il beneficio ottenuto dalla detassazione decade nel caso in cui l'imprenditore ceda a terzi o destini i beni in oggetto a finalità estranee all'esercizio, prima del 1° gennaio 2011.

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Pubblicita' e minori: pratica commerciale scorretta la pubblicità di loghi e suonerie riservate ai maggiorenni ma rivolte ai teenager .

COMUNICATO STAMPA  

Pubblicità  e minori: è una pratica commerciale scorretta la pubblicità di loghi e suonerie riservate ai maggiorenni ma rivolte ai teenager . 

"Si intensifica la nostra attività contro la pubblicità ingannevole, anche grazie alle segnalazioni che ci vengono inoltrate dai cittadini, sempre più attenti a individuare quello che non quadra nelle promesse interessate dei produttori. Ci sono moltissimi casi in cui la pubblicità è assai più subdola e davvero capace di spingere all'acquisto di un prodotto, presentandolo con caratteristiche diverse da quelle reali. Se questo è il caso, è da considerare ingannevole e deve essere denunciata".

Esordisce così il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, che ritiene opportuno riportare l'attenzione sulla sentenza che ha sanzionato per pratica commerciale scorretta l'azienda che pubblicizza il download di loghi e suonerie, formalmente riservato ai maggiorenni, ma il cui target di riferimento è in realtà quello degli adolescenti.

Tale principio lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 29511 del 2 agosto 2010, respingendo il ricorso di una società contro la sanzione emessa nei suoi confronti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di un associazione a difesa dei consumatori. L'azienda, in collaborazione con alcune compagnie di telefonia mobile, pubblicizzava su un sito internet la possibilità di scaricare suonerie e altri contenuti multimediali sul proprio cellulare, senza evidenziare in maniera adeguata che si trattava di un servizio a pagamento a tempo indeterminato. L'attivazione era poi formalmente riservata ai maggiori di 18 anni, ma di fatto la grafica usata nel messaggio e la tipologia dei servizi offerti si rivolgevano ai minorenni. Agli occhi dell'Autorità l'avvertenza che il servizio era limitato ai maggiorenni non bastava a eliminare la natura ingannevole, e quindi illecita, del messaggio. I giudici romani hanno dato ragione all'organo di vigilanza e confermato la sanzione, "non potendosi escludere l'ingannevolezza del messaggio dalla circostanza che il servizio si rivolga formalmente solo a soggetti maggiorenni, per cui anche i messaggi pubblicitari sarebbero indirizzati esclusivamente a questi ultimi, qualora la grafica utilizzata nel messaggio e la tipologia di servizi offerti si rivolgano ontologicamente ai minori, costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni".

Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale"Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, invita a denunciare tutti i casi in cui ci si imbatte in una pubblicità con queste caratteristiche, rivolgendosi all'ente che ha il potere di condannare e bloccare le pubblicità ingannevoli: è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), o Antitrust.

    Lecce, 24 agosto 2010                                      


Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori. Distinti saluti.

venerdì 30 luglio 2010

Infortuni in itinere con motorino, niente indennizzo.

Infortuni in itinere, niente indennizzo se il lavoratore si reca sul posto di lavoro con il motorino 

   Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno riportare l'attenzione sulla sentenza della Suprema Corte n° 17752 del 29 luglio 2010 che in materia di infortunio sul lavoro, ha stabilito che non spetta indennizzo per infortunio in itinere al lavoratore che sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per esigenze familiari.

   La decisione in esame ha statuito che" Il lavoratore che si reca a lavoro usando un mezzo proprio per dimezzare i tempi di percorrenza e bilanciare così le sue esigenze lavorative con quelle familiari, quando invece potrebbe usare i mezzi pubblici, non ha diritto all'indennizzo per infortunio in itinere ".

   E' quanto ha stabilito la Suprema Corte che, respingendo il ricorso di un lavoratore contro l'Inail per ottenere l'indennizzo per infortunio in itinere.

   L'uomo aveva fatto un incidente con il motorino mentre si recava dalla propria abitazione alla sede in cui lavorava.

   L'indennizzo gli era stato negato perché non vi era necessità da parte sua di usare un mezzo proprio, avrebbe infatti potuto prendere l'autobus che passava a breve distanza dalla sua abitazione. Il lavoratore sottolineava che l'autobus ci metteva più di 50 minuti ad arrivare, e, facendo molte ore di straordinario, era costretto a prendere il motorino per poter conciliare le esigenze lavorative con quelle della sua famiglia.

   La sezione lavoro ha respinto la sua tesi difensiva, richiamando molti precedenti giurisprudenziali per cui, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli spostamenti con un mezzo proprio del lavoratore devono essere necessari, e la valutazione deve prescindere dall'esigenza di bilanciare gli interessi lavorativi con quelli familiari.

   Infatti, "in materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità – perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non hanno carattere solidaristico a carico della collettività".

    Lecce, 30 luglio 2010                            

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 

Mobbing perinatale in crescita: è ormai vera emergenza

  Mobbing perinatale, fenomeno in crescita: è ormai vera emergenza 

    Mai come in questi ultimi tempi il fenomeno mobbing assume le caratteristiche di una realtà di fatto concreta ma che viene al tempo stesso  sconfessata come non esistente.

    Le aggressioni fisiche e verbali e il mobbing sul lavoro rivolto nei confronti dei lavoratori ed i recenti casi di suicidi - omicidi in un momento in cui i fatti di cronaca vedono tragicamente protagonisti numerosi lavoratori, è ormai vera emergenza in un Paese che, da questo punto di vista, fatica ad essere moderno ed europeo.

    I dati che emergono non hanno valore statistico, in quanto ricavati dalle notizie di stampa; difficile raccogliere cifre, sia per la mancanza di un reato specifico sia per l'autocensura ma che segnalano un fenomeno in crescita.

    Sul banco d'accusa c'è la societa' che con le grandi trasformazioni socio-culturali degli ultimi secoli, da una società agricola hanno condotto alla società industriale e post industriale, hanno prodotto diversi e vari cambiamenti nella politica, nell'economia, nella giustizia, nella sanità.

    Cambiamenti che a loro volta hanno portato alla modifica dello stile di vita, delle regole, dei ruoli, dei compiti e responsabilità svolti dall'uomo ed in particolare dalla donna nella famiglia che vive con difficolta' il doppio ruolo di madre e lavoratrice, causando nei nascituri forme di stanchezza ed esaurimento che si manifestano con disturbi che interessano sin dai primi mesi di vita, con l'alimentazione ed il sonno.

              Ecco che ancora sono le donne protagoniste e vittime nello stesso tempo del cosiddetto " mobbing perinatale ", ovvero l'insieme delle pressioni sociali e lavorative che spingono una donna a vivere la maternita' in situazioni di forte stress e stanchezza.

    Si fanno molte ricerche sulla cosiddetta depressione post-partum, ma vi sono molte situazioni di stress precedenti alla gravidanza e prodotte da elementi esterni e di natura sociale, quali problemi economici, situazioni tese in famiglia, ansia di perdere il lavoro.

    Molte future madri vivono situazioni di disagio provocate dalla famiglia o dalla situazione lavorativa.

    Hanno difficolta' ad affrontare la gravidanza e spesso, proprio lo stress, determina parti prematuri o comunque problemi di relazione tra la madre ed il neonato.

    In tale ottica, il sottoscritto Giovanni D'AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, ritiene prioritario rivolgere attenzione alle condizioni lavorative delle future mamme con il fine di preservare in primo luogo la dignita', la salute e la professionalita', ponendole al sicuro dal rischio che si possa procedere a tale pratica in loro danno.

    Lecce, 30 luglio 2010          Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 


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mercoledì 28 luglio 2010

Cassazione: stop all' indebito utilizzo della carta di credito

ancomat e carte di credito: secondo la Cassazione l'indebito utilizzo della carta di credito è reato consumato anche se la transazione non è andata a buon fine

 

Linea dura della Cassazione sull'indebito utilizzo della carta di credito. Infatti, il reato è consumato e non solo tentato anche nel caso in cui la transazione non sia andata a buon fine.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 27167 del 14 luglio, ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione e 400 euro di multa nei confronti di un uomo e una donna che avevano tentato di pagare con la carta di credito di un conoscente (anche se non ci erano riusciti perché il negoziante, dopo averli riconosciuti, aveva finto un errore nel pos).

Contro la doppia condanna di merito la difesa aveva fatto ricorso in Cassazione chiedendo una riduzione della pena, dal momento che, aveva sostenuto, i suoi assistiti non avevano ottenuto alcun vantaggio dall'operazione illecita.

La tesi non ha convinto "Piazza Cavour". Infatti, confermando il verdetto, la seconda sezione penale ha ribadito che "l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all'art. 12 della legge n. 143 del 1991, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine".

    Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA è questa una sentenza sicuramente che serve da deterrente poiché inseguire i nuovi pirati dell'era informatica sembra una lotta impari e senza scampo per l'ignaro consumatore-medio, che più medio non è, in quanto nella gran parte dei casi sono frodati proprio i cittadini più accorti ed oculati, con ciò destando ancora più preoccupazione da parte di chi tenta di porre argine ad un fenomeno che anziché rallentare pare proprio inarrestabile.

    Lecce, 28 luglio 2010 

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 


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Redazione del CorrieredelWeb.it
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Corte giustizia europea: il ritardo del volo che supera le due ore equivale alla cancellazione e va risarcito

Corte di giustizia europea: il ritardo del volo che supera le due ore equivale alla cancellazione e va risarcito.

    Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del consumatore" di Italia dei Valori Giovanni D'AGATA, ritiene opportuno riportare l'attenzione dei viaggiatori in tempi di partenze che la Corte di Giustizia Europea con una recentissima sentenza ha stabilito un punto fermo sui diritti dei passeggeri e i conseguenti obblighi dei vettori.

    Un precedente regolamento europeo prevedeva un indennizzo per i passeggeri solo in caso di cancellazione del volo ma non in caso di ritardo.

    La Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima questa disparità di trattamento e fornendo un'interpretazione estensiva del regolamento, ha stabilito che sono risarcibili anche i ritardi.

    Per la Suprema Corte il ritardo prolungato del volo equivale alla cancellazione per cui ne derivano danni ai passeggeri che hanno diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti.

    In virtù della normativa dettata a tutela dei viaggiatori, prima della sentenza la compagnia aerea non era tenuta a corrispondere l'indennizzo qualora poteva dimostrare che la cancellazione del volo era dovuta a "circostanze eccezionali" che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

    Ebbene, in passato, le compagnie aeree, appellandosi a tale deroga normativa, sono riuscite spesso a sottrarsi ai propri obblighi risarcitori respingendo buona parte delle richieste risarcitorie.

    La Corte di Giustizia europea ha, tuttavia, affermato che le compagnie aeree, al fine di poter essere validamente esonerate dal pagamento del suddetto indennizzo, devono provare di aver fatto tutto il possibile, in termini tecnici ed economici, per scongiurare la cancellazione del volo.

    I giudici hanno precisato altresì nelle motivazioni della sentenza per evitare disguidi e malintesi che un guasto tecnico all'aereo non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" a meno che il problema derivi da eventi che, per la loro natura, sfuggono all'effettivo controllo da parte della compagnia aerea.

    Infine i passeggeri devono essere informati sui propri diritti.

    In caso di cancellazione, negato imbarco o ritardo superiore alle 2 ore, nell'aeroporto deve essere esposto un avviso che indichi dove rivolgersi per avere un testo che riporti chiaramente i diritti dei passeggeri e gli obblighi della compagnia.

    La compagnia deve anche fornire eventuali pasti e pernottamenti gratuiti e dare la possibilità di fare due telefonate.

    Secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA questa sentenza sicuramente non ci salverà dalla cancellazione dei voli, dalle code infinite al gate e dalle notti passate in aeroporto ma almeno le compagnie aeree non potranno più fare finta di nulla.

    Pertanto se sei stato vittima della cancellazione di un volo, lo Sportello Dei Diritti offre ai viaggiatori danneggiati la tutela legale avviando le opportune iniziative, anche giudiziarie al fine di ottenere velocemente il risarcimento del danno senza dover sostenere alcuna spesa.

    Lecce, 28 luglio 2010

Giovanni D'Agata Componente del dipartimento Nazionale " TUTELA DEL CONSUMATORE " di Italia Dei Valori.

 


venerdì 23 luglio 2010

IMPRESE E MEDIAZIONE

 

IMPRESE E MEDIAZIONE

 

La mediazione (o conciliazione) è una tecnica di risoluzione alternativa delle controversie che rientra nel novero della cosiddette ADR (alternative dispute resolution) ed è caratterizzata dalla presenza di un terzo neutro ed imparziale, il mediatore appunto, che ha il compito di cercare di facilitare/ripristinare la comunicazione tra le parti in causa tentando di guidarle verso una definizione della controversia che sia "alternativa" rispetto ai tradizionali metodi aggiudicativi (es.: controversia risolta avanti al Giudice a mezzo di una chiara individuazione di obblighi e responsabilità in capo all'uno o all'altro soggetto)

 

Il d.lgs 28/2010 recentemente varato in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha previsto sin dalla sua entrata in vigore la possibilità facoltativa per tutti coloro che intendano agire in giudizio per la tutela di diritti disponibili di avvalersi dei servizi di organismi di mediazione qualificati.

 

A partire dal 21/03/2011, invece, secondo la lettera dell'art. 5, comma 2 del decreto, l'esperimento del tentativo di mediazione sarà invece condizione di procedibilità per le cause in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

 

E' dunque evidente come tale riforma abbia una portata amplissima che coinvolge direttamente non solo i privati cittadini ma anche le imprese che possono essere coinvolte in molte delle tipologie di controversie elencate, in primo luogo quelle insorgenti dalle pattuzioni in materia di affitto d'azienda passando per gli istituti della locazione, del comodato, ed altri diritti reali, dei contratti bancari ed assicurativi.

 

L'obbligatorietà del tentativo di mediazione, tuttavia, lungi dall'essere interpretata come un'ulteriore differimento della lite, può e deve essere sfruttata come una grande risorsa da parte dell'impresa che ha la possibilità di ricavare vantaggi in termini di tempo, denaro, e non ultimi, vantaggi fiscali significativi dall'esperimento di questa via.

 

La mediazione consente infatti di risolvere, laddove possibile, la controversia in tempi brevi, spesso nell'arco di uno/due incontri da svolgersi obbligatoriamente nel periodo massimo di quattro mesi (art. 6 d.lgs cit.). Ciò costituisce un plus per l'impresa che ha la possibilità di veder risolti in tempi contenuti problematiche che spesso sono già presenti da tempo e che, per il timore di compromettere la propria immagine o i rapporti con clienti/fornitori non sono affrontati in sede di contenzioso ordinario se non quando hanno raggiunto un livello di patologia spesso irrisolvibile.

 

Un ulteriore pregio del procedimento di mediazione è quello di focalizzarsi sugli aspetti positivi del confronto tra le parti, cercando di stemperare i motivi di attrito e concentrandosi sulle soluzioni, al fine di salvaguardare i rapporti tra le parti, circostanza fondamentale per l'impresa nell'ottica del mantenimento di buoni rapporti commerciali.  

 

I costi sono contenuti e prefissati, proporzionali al valore della causa, tali che la parte, e in particolar modo l'impresa, hanno la possibilità di conoscere con certezza fin dall'inizio del procedimento quali spese dovranno affrontare e quando, senza ulteriori aggravi.

 

Il decreto 28/2010 prevede inoltre, all'art. 17, una serie di incentivi fiscali quali l'esenzione dall'imposta di bollo, tasse e diritti per gli atti relativi al procedimento, l'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di conciliazione con valore inferiore a € 50.000,00 nonché un credito d'imposta fino ad un ammontare massimo di  € 500,00.

Infine, la mediazione è un procedimento informale e creativo, attraverso il quale le parti hanno la possibilità di trovare soluzioni non strettamente giuridiche, ma più adatte alla risoluzione del caso concreto, cosa che in ambito aziendale si adatta maggiormente alle esigenze di flessibilità dell'impresa.

 

In caso di successo del tentativo di mediazione, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo valido per l'espropriazione forzata e l'esecuzione in forma specifica nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso contrario, sarà sempre possibile percorrere la via giudiziale ordinaria senza che alcun diritto sia pregiudicato. Durante l'esperimento del tentativo di mediazione, infatti, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi (art. 5 u.c.) e l'intero procedimento è tutelato da riservatezza, in quanto le dichiarazioni rese e le informazioni ricevute sono inutilizzabili in sede probatoria e non possono essere oggetto di testimonianza.

 

Avv. Giulia Aiudi

Studio Legale Di Lembo

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