IMPRESE E MEDIAZIONE
La mediazione (o conciliazione) è una tecnica di risoluzione alternativa delle controversie che rientra nel novero della cosiddette ADR (alternative dispute resolution) ed è caratterizzata dalla presenza di un terzo neutro ed imparziale, il mediatore appunto, che ha il compito di cercare di facilitare/ripristinare la comunicazione tra le parti in causa tentando di guidarle verso una definizione della controversia che sia "alternativa" rispetto ai tradizionali metodi aggiudicativi (es.: controversia risolta avanti al Giudice a mezzo di una chiara individuazione di obblighi e responsabilità in capo all'uno o all'altro soggetto)
Il d.lgs 28/2010 recentemente varato in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha previsto sin dalla sua entrata in vigore la possibilità facoltativa per tutti coloro che intendano agire in giudizio per la tutela di diritti disponibili di avvalersi dei servizi di organismi di mediazione qualificati.
A partire dal 21/03/2011, invece, secondo la lettera dell'art. 5, comma 2 del decreto, l'esperimento del tentativo di mediazione sarà invece condizione di procedibilità per le cause in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E' dunque evidente come tale riforma abbia una portata amplissima che coinvolge direttamente non solo i privati cittadini ma anche le imprese che possono essere coinvolte in molte delle tipologie di controversie elencate, in primo luogo quelle insorgenti dalle pattuzioni in materia di affitto d'azienda passando per gli istituti della locazione, del comodato, ed altri diritti reali, dei contratti bancari ed assicurativi.
L'obbligatorietà del tentativo di mediazione, tuttavia, lungi dall'essere interpretata come un'ulteriore differimento della lite, può e deve essere sfruttata come una grande risorsa da parte dell'impresa che ha la possibilità di ricavare vantaggi in termini di tempo, denaro, e non ultimi, vantaggi fiscali significativi dall'esperimento di questa via.
La mediazione consente infatti di risolvere, laddove possibile, la controversia in tempi brevi, spesso nell'arco di uno/due incontri da svolgersi obbligatoriamente nel periodo massimo di quattro mesi (art. 6 d.lgs cit.). Ciò costituisce un plus per l'impresa che ha la possibilità di veder risolti in tempi contenuti problematiche che spesso sono già presenti da tempo e che, per il timore di compromettere la propria immagine o i rapporti con clienti/fornitori non sono affrontati in sede di contenzioso ordinario se non quando hanno raggiunto un livello di patologia spesso irrisolvibile.
Un ulteriore pregio del procedimento di mediazione è quello di focalizzarsi sugli aspetti positivi del confronto tra le parti, cercando di stemperare i motivi di attrito e concentrandosi sulle soluzioni, al fine di salvaguardare i rapporti tra le parti, circostanza fondamentale per l'impresa nell'ottica del mantenimento di buoni rapporti commerciali.
I costi sono contenuti e prefissati, proporzionali al valore della causa, tali che la parte, e in particolar modo l'impresa, hanno la possibilità di conoscere con certezza fin dall'inizio del procedimento quali spese dovranno affrontare e quando, senza ulteriori aggravi.
Il decreto 28/2010 prevede inoltre, all'art. 17, una serie di incentivi fiscali quali l'esenzione dall'imposta di bollo, tasse e diritti per gli atti relativi al procedimento, l'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di conciliazione con valore inferiore a € 50.000,00 nonché un credito d'imposta fino ad un ammontare massimo di € 500,00.
Infine, la mediazione è un procedimento informale e creativo, attraverso il quale le parti hanno la possibilità di trovare soluzioni non strettamente giuridiche, ma più adatte alla risoluzione del caso concreto, cosa che in ambito aziendale si adatta maggiormente alle esigenze di flessibilità dell'impresa.
In caso di successo del tentativo di mediazione, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo valido per l'espropriazione forzata e l'esecuzione in forma specifica nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso contrario, sarà sempre possibile percorrere la via giudiziale ordinaria senza che alcun diritto sia pregiudicato. Durante l'esperimento del tentativo di mediazione, infatti, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi (art. 5 u.c.) e l'intero procedimento è tutelato da riservatezza, in quanto le dichiarazioni rese e le informazioni ricevute sono inutilizzabili in sede probatoria e non possono essere oggetto di testimonianza.
Avv. Giulia Aiudi
Studio Legale Di Lembo
avv.aiudi(chiocciola)pdlstudio.it
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