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lunedì 26 marzo 2012

Responsabilita' civile degli Enti. Il Comune risponde dei danni per l'incidente durante la festa in piazza

Responsabilità civile degli Enti. Il Comune risponde dei danni per
l'incidente durante la festa in piazza

Ancora più cautele per i comuni. Per Giovanni D'Agata, componente del
Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei
Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti
<http://www.sportellodeidiritti.org/> ", sono molteplici, infatti, le
sentenze che attribuiscono un sempre più stringente dovere di vigilanza in
capo alle singole realtà municipali sulla sicurezza dei cittadini e quindi
il diritto al risarcimento dei danni per tutti i soggetti lesi dal mancato
rispetto degli obblighi stabiliti.

Da segnalare in tal senso la recente sentenza n. 3951 del 13.03.2012, della
terza sezione civile della Corte di Cassazione, secondo cui non costituisce
una scriminante per l'amministrazione comunale l'aver affidato
l'organizzazione di una festa in piazza ad un'associazione e comunque non
direttamente dal comune.

In capo all'ente, permane, infatti, l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza
degli spettatori e può essere condannato in caso di danni subiti da terzi.
Né una semplice ordinanza di limitazione del traffico può limitare questa
responsabilità.

Secondo i giudici di legittimità, il municipio è sempre responsabile della
sicurezza in occasione di eventi culturali che si svolgono in piazza.

Per tali ragioni, spetta al giudice accertare se il comune ha ottemperato
all'osservanza di tutte le norme sulla sicurezza nel caso di crollo di un
palco per concerti e del ferimento di qualcuno tra gli spettatori.

Lecce, 26 marzo 2012


Giovanni D'AGATA

domenica 25 marzo 2012

Lavoro: secondo la Cassazione i precari dei call center vanno assunti

Lavoro: secondo la Cassazione i precari dei call center vanno assunti

 

Buone notizie per i lavoratori, esasperati dalle condizioni di lavoro alienanti e dai continui soprusi cui sono sottoposti.

I precari che lavorano nei call center devono essere assunti. Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza n. 4476 del 21 marzo 2012 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte.

I giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso di un azienda della società di call center hanno, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello. La società non voleva riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con una dipendente. Secondo gli ermellini "Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.". In sostanza, "una volta accertato nel concreto atteggiarsi del rapporto il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento nell'organizzazione aziendale, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che non poteva assumere rilevanza contraria la non continuita' della prestazione e neppure la mancata osservanza di un preciso orario".

I giudici d'Appello avevano ritenuto che, nonostante il nomen juris attribuito dalle parti al rapporto con dapprima contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di continuità per oltre sei anni, in base alle risultanze istruttorie sussistevano i requisiti essenziali della subordinazione, con la conseguenza che, essendo comunque nulli i termini apposti ai contratti perché privi della indicazione del motivo che giustificasse l'assunzione, doveva ritenersi costituito un unico rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine. Peraltro, rilevano i giudici del Palazzaccio che corretto è il ragionamento logico giuridico seguito dai giudici di merito che avevano altresì evidenziato che la lavoratrice doveva coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali e quindi era pienamente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima; che esisteva un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e quindi inconciliabile con il rapporto autonomo. La lavoratrice, inoltre, era sottoposta "non tanto a generiche direttive, ma a istruzioni specifiche, sia nell'ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali, sia con puntuali ordini di servizio, o a seguito di interventi dell'assistente di sala". I giudici di piazza Cavour sottolineano altresì che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione neanche il "nomen juris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti, il quale pur costituendo un elemento dal quale non si può prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo. Il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente rispetto al nomen juris adoperato in sede di conclusione del contratto al comportamento delle parti nell'attuazione del rapporto stesso.

Lecce, 25 marzo 2012                                                                                                                                                                                                   

Giovanni D'AGATA

 



sabato 24 marzo 2012

Art 18. Illegittimo licenziamento del lavoratore che rifiuta di lavorare a seguito di trasferimento dequalificante

 

Il lavoratore si rifiuta di andare al lavoro a causa del trasferimento che lo dequalifica e viene licenziato? Deve essere reintegrato! Menomale che c'è (questo) articolo 18

 

Mentre il governo sta tentando di compiere un vero e proprio attentato ai diritti dei lavoratori ed il mondo del lavoro, ma per la verità tutta la società civile ed il mondo politico che tiene alla tutela dei diritti raggiunti a seguito di battaglie epocali, si sta mobilitando, ecco una significativa decisione della Corte di Cassazione che arriva proprio in data di ieri e qualifica in maniera inequivocabile l'importanza dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella forma in cui è in vigore attualmente.

Ad evidenziarlo è Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", a seguito della lettura della sentenza del 23 marzo 2012 rubricata al numero 4709 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte.

I giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso di un azienda hanno, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che aveva rifiutato di eseguire la prestazione a seguito di un trasferimento in altra sede che era constato in un'autentica dequalificazione ai suoi danni.

L'azienda è stata così condannata alla reintegra del lavoratore che si era messo comunque a disposizione dell'impresa restando nella propria abitazione in attesa che la stessa procedesse a trovargli un posto adeguato rispetto alle mansioni che aveva espletato prima del trasferimento.

Secondo gli ermellini, sono due le ipotesi principali da considerarsi in caso di trasferimento e mutamento di mansioni. Ed infatti, se dopo il trasferimento intimato dall'azienda le mansioni del dipendente non cambiano radicalmente, allora il dipendente è tenuto a non rifiutare del tutto l'esecuzione della prestazione ma può limitarsi ad evitare di porre in essere quella parte di attività che ritiene non del tutto rispondente alla sua qualifica. Nel caso in cui, invece, la dequalificazione è totale perché il dipendente sarebbe costretto ad effettuare mansioni inferiori che con le incombenze precedenti hanno poco o nulla a che fare, allora lo stesso può rifiutarsi di eseguirle in attesa che il datore gli offra prestazioni adeguate alle precedenti. Nel caso in cui dovesse essere licenziato per tale motivo, tale recesso è da considerarsi illegittimo con la conseguenza, ovvia a norma dell'articolo 18 dello     Statuto dei Lavoratori della condanna alla reintegra e come nel caso di specie anche alle spese processuali.

In base ad un orientamento costante, sostiene la Corte, infatti, che è da escludersi la configurabilità di una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che, in effetti, non devono per forza essere ottemperati in ogni caso fino al contrario accertamento in giudizio. Peraltro, rilevano i giudici del Palazzaccio che non conta che l'azienda abbia dedotto a sua discolpa l'esigenza organizzativa determinata dall'introduzione delle «nuove tecnologie». Nella circostanza giova alla difesa del lavoratore aver addotto che, dopo il licenziamento, lo stesso era stato sostituito solo a distanza di ben diciotto mesi da un altro dipendente assunto secondo un contratto part-time.

Lecce, 24 marzo 2012                                                                                                                                                                                                   

 

Giovanni D'AGATA


giovedì 22 marzo 2012

TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011

TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011

Si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell'intera quota del 6,91%, previa specifica diffida. Inutile aspettare. L'art. 12, c. 10 della legge 122/2010 riconduce la materia all'art. 2120 del C.P.C.. Chiedi il modello e ricorri con Anief.

Il Trattamento di Fine Rapporto, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell'istituto, per i lavoratori pubblici, è soggetto - dal 1 gennaio 2011 - alla stessa modalità di finanziamento previsto, per i lavoratori privati dallo specifico articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto).

Il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell'amministrazione. L'interpretazione fornita dall'INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d'impiego ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo, al solo scopo di alleggerire il peso dell'accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%). A questa conclusione sono giunti i giudici del Tar Calabria che con sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l'illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento sull'indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1 gennaio 2011, e hanno condannato l'amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La remissione alla Corte costituzionale disposta dai giudici con l'ordinanza successiva n. 89/12, invece, riguarda altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.

Anief, pertanto, a differenza di altri sindacati, ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all'amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all'interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell'intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta. S'invitano docenti e ata a scaricare il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso, a inviarne copia alla mail tfr@anief.net insieme a eventuali risposte dell'amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto.

Il modello di diffida da inviare

lunedì 9 gennaio 2012

Strisce blu, multa nulla se non vi è il parcheggio libero

 

Tribunale di Roma: Strisce blu. Illegittima la multa se l'amministrazione comunale non prova che nell'area c'è anche una zona dedicata alla libera sosta o se vi siano peculiari condizioni di traffico che legittimano il controllo del tempo di sosta

 

 

Questa volta arriva da un giudice togato la decisione che ricalca quanto Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sostiene sul tema assai odioso delle aree a pagamento, meglio note come "strisce blu".

Secondo il Tribunale di Roma con la sentenza 8596/11 della tredicesima sezione civile, nella causa di appello proposta da un automobilista avverso una precedente decisione di un giudice di pace che aveva respinto il ricorso avverso una sanzione amministrativa elevata per aver omesso di pagare il ticket in un'area di sosta a pagamento, la multa può essere annullata se il Comune non dimostra in sede di causa che nella zona delimitata dalle "strisce blu" sussistono particolari condizioni di traffico che legittimano l'installazione di dispositivi in grado di controllare il tempo di sosta nella zona.

Nel caso di specie, anche sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 09/01/2007, è stato accolto l'appello del trasgressore che aveva parcheggiato la propria auto senza aver ottemperato al pagamento della tariffa indicata nella zona di sosta, con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria di 39 euro oltre alle spese di notifica e così per un totale di 45 euro oltre alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da parte del comune di Roma rimasto contumace.

La ratio della decisione dev'essere individuata nella circostanza secondo cui quando l'ente locale istituisce parcheggi custoditi oppure aree con parcometri, gestiti direttamente dall'amministrazione o meno, deve comunque provare nel corso del giudizio nel quale si dibatte sulla sosta senza titolo di pagamento, che nella stessa zona o nelle immediate vicinanze è possibile anche il posteggio libero da dispositivi di controllo come stabilisce inequivocabilmente l'articolo 7, comma 8, del codice della strada e comunque ha l'onere d'indicare il provvedimento in base al quale la strada che è stata teatro della violazione delle norme CdS risulti individuata come appartenente a un'area pedonale, alla zona a traffico limitato oppure a un'area ad alta rilevanza urbanistica con peculiari esigenze di traffico veicolare.

Nel caso de quo in particolare, l'amministrazione capitolina non ha provato tali circostanze in quanto è rimasta estranea al giudizio. Ne discende, quindi, che il verbale deve essere considerato illegittimo e perciò annullato.

Lecce, 09 gennaio 2012

                                                                                                                              Giovanni D'Agata




domenica 18 dicembre 2011

Multe: quando Autovelox sbaglia.

 

Multe: quando l'Autovelox sbaglia. Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un'autovettura berlina scambiata per autoveicolo con rimorchio ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso

 

Sono anni che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt'altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell'iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo.

Così Giovanni D'Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di "Italia dei Valori" e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sull'ultima, ma non la più risibile, segnalazione in merito ad una multa per superamento del limite di velocità elevata sull'autostrada con il famigerato Autovelox.

Questa volta, la Polstrada ha sanzionato un'autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall'art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l'appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.

Me v'è di più, nel verbale citato che avrebbe comportato peraltro la decurtazione dei punti dalla patente di guida, il proprietario dell'autoveicolo avrebbe superato un limite che non viene neanche riportato in alcun punto dell'atto di contestazione.

È evidente, dunque, che il verbale de quo risulti palesemente viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un'infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello "Sportello dei Diritti" un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada, predisposto a titolo gratuito dal sottoscritto, confidando nell'inevitabile ravvedimento dell'organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Vibo Valentia.

Lecce, 18 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA

 




mercoledì 14 dicembre 2011

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta

 

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell'etichettatura alimentare dei succhi di frutta

 

Una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari è stata approvata mercoledì dal Parlamento europeo. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali "senza zucchero aggiunto".

Il Parlamento, riporta Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha approvato alcune modifiche a una normativa del 2001 con 585 voti a favore, 33 contrari e un'astensione. Il relatore Andrés Perelló Rodriguez (S&D, ES), ha dichiarato: "La nostra priorità era di offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando. Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nella messa al bando dell'aggiunta di zucchero in prodotti venduti come succhi di frutta e per chiarire la presenza di zuccheri o dolcificanti in bevande simili".

Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà avere un nome che ne rifletta il contenuto, sostengono i deputati nel testo approvato. Per esempio, una miscela con il 90% di mela e il 10% di succo di fragola dovrà essere chiamata "mela e succo di fragola", mentre attualmente può essere etichettata semplicemente "succo di fragola". Un nome generico come "succo misto" potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.

I deputati sanno che i consumatori - in particolare i diabetici, i genitori e le persone a dieta - vogliono indicazioni chiare sulla differenza tra 'succo' e 'nettare' e sulla presenza di edulcoranti.

In futuro, i succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione. I 'nettari', invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta d'acqua, potranno averne. Le etichette "senza aggiunta di zucchero" non saranno consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio la saccarina, per evitare la potenziale confusione.

Molti prodotti venduti come "succo d'arancia" contengono fino al 10% succo di mandarino, che contribuisce al colore e al gusto. Questa pratica è comune in Brasile e negli Stati Uniti, che detengono una grossa quota del mercato europeo. Per mantenere condizioni di parità, tutti i succhi d'arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell'UE, dovranno essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel nome del prodotto.

Le regole sono state già concordate, in colloqui informali, tra Parlamento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigore. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale.

Lecce, 14 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA




domenica 11 dicembre 2011

Anche gli sputi finiscono in tribunale

La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: anche gli sputi finiscono in tribunale. Il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei

 

Proprio così anche gli sputi finiscono in cassazione.

A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa  con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo di Avellino reo di aver lanciato degli sputi contro l'auto di un anziano. In primo grado il caso era stato deciso dal giudice di pace di Castel Baronia (Av) che lo aveva condannato. La condanna era stata poi annullata dal Tribunale con la motivazione che "il semplice sputo non e' idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato". Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Seconda sezione penale (Sentenza 45924/2011) ha accolto i ricorsi della parte civile e del Pubblico Ministero. Secondo i Supremi Giudici il tribunale che "non ha considerato che nella fattispecie trattavasi di diversi sputi" ed e' stato "confuso l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneita' della condotta".

Gli ermellini hanno chiarito nei dettagli quando gli sputi sono leciti e quando invece integrano il reato di deturpamento. Secondo i giudici di piazza Cavour il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo".

Lecce, 11 dicembre 2011                            

                                                      Giovanni D'AGATA

 





sabato 10 dicembre 2011

Adozione maggiorenne bielorussa. Terzo recepimento di sentenza italiana



Adozione maggiorenne bielorussa. Terzo recepimento di sentenza italiana

Anche il terzo recepimento di una sentenza italiana di adozione maggiorenne in Bielorussia ha ottenuto pieno successo.
 Shymanskaya Volha Valiantsinauna  nata a Bobriusk (Bielorussia) il 5 marzo 1992 ed adottata in data 22 giugno 2010 con sentenza del Tribunale di Bari n. 593/2010 da parte dei coniugi italiani Giacomo Vino e  Angela Gilda Antonaci  si chiama ora  Olga Vino ed ha come unici genitori i coniugi Vino.
 Abbiamo già parlato in altre occasioni dell'effetto legittimante che ha il recepimento da parte Bielorussa di una sentenza di adozione maggiorenne.
In virtù dell'effetto determinato dalla cooperazione di legislazioni appartenenti a Stati diversi, con l'integrazione che si realizza e si bilancia in ogni livello di operatività (di diritto privato e pubblico) è possibile trasformare una adozione di minor pregio giuridico (come quella relativa ai maggiorenni) in una adozione legittimante ed in grado di integrare l'adottato nel nuovo contesto sociale ed umano.
Bisogna anche aggiungere a tutto questo lo speciale privilegio di cui gode la disciplina delle adozioni per cui, un recepimento da parte di un altro Stato, trasforma anche una adozione di minor pregio giuridico in una legittimazione con ogni conseguenza  per entrambi gli ordinamenti degli  Stati coinvolti.
Per questo verrà registrato a breve a Minsk il Centro giuridico di diritto italiano, già comunque operante in via di fatto, e a cui si può già fare riferimento:
http://www.facebook.com/pages/Centro-giuridico-di-diritto-italiano-Minsk/175649519177345?sk=wall

Qui il nuovo documento di Olga Vino:
http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/20111210-Bielorussia-recepimento-Vino.pdf

Qui i passaggi precedenti della vicenda:
http://immigrazione.aduc.it/articolo/adozione+maggiorenne+bielorussa+nuovo_19713.php

Isabella Cusanno, legale Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Ufficio stampa: Tel.055290606




sabato 26 novembre 2011

Responsabilita' civile dei magistrati: la Corte Europea di giustizia ha condannato l'Italia.

 

Responsabilità civile dei magistrati: la Corte Europea di giustizia ha condannato l'Italia.

 

Secondo la sentenza n° C-379/10 del 24.11.2011 nella causa Commissione / Italia emessa dalla Corte Europea Di Giustizia, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile riportare per favorirne la divulgazione, la Corte europea ha condannato l'Italia perché la responsabilità civile dei magistrati non dovrebbe limitarsi solo ai casi di "dolo o colpa grave". È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo.

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati 1 è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

Sull'esclusione della responsabilità dello Stato

La Corte rileva anzitutto che la legge italiana esclude in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell'interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove.

Orbene, come la Corte ha già avuto modo di affermare 2, il diritto dell'Unione osta ad una siffatta esclusione generale della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado qualora tale violazione risulti dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove operata dall'organo medesimo.

Inoltre e in particolare, la Corte rileva che l'Italia non ha dimostrato che la normativa italiana venga interpretata dai giudici nazionali nel senso di porre un semplice limite alla responsabilità dello Stato e non nel senso di escluderla.

La Corte rammenta che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: la norma giuridica violata dev'essere preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione dev'essere sufficientemente caratterizzata e tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto.

La responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni. In tal senso, una «violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto» si realizza quando il giudice nazionale ha violato il diritto vigente in maniera manifesta 3. Il diritto nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione che implichi la responsabilità dello Stato ma non può, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi.

Orbene, la Corte di giustizia rileva che la Commissione ha fornito sufficienti elementi volti a provare che la condizione della «colpa grave», prevista dalla legge italiana, come interpretata dalla Corte di Cassazione italiana, si risolve nell'imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente». Per contro, l'Italia non è stata in grado di provare che l'interpretazione di tale legge ad opera dei giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

In conclusione, la Corte rileva che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione.

Lecce, 26 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it
www.CorrieredelWeb.it

giovedì 17 novembre 2011

Gli incidenti stradali nel nuovo millennio

L'incidente mortale è uno dei peggiori incidenti che possa avvenire sulla strada. Purtroppo nel mondo di oggi è molto comune nella notte tra il sabato sera e la domenica mattina, dovuto più che altro all'alcool, alla droga e alla stanchezza di chi è alla guida.

In questi casi, come in qualsiasi altro caso di incidente stradale con danni alle persone, deve essere effettuato un risarcimento danno biologico ad opera dell'assicurazione del colpevole.

Ma quando il veicolo non è assicurato oppure è rubato? Si deve chiedere il giusto risarcimento danni al fondo per le vittime delle strada, specificando che è avvenuto un incidente con veicolo non assicurato.

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Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole.

Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole.

Nuove regole sulla distanza  degli Autovelox, sulle apparecchiature bidirezionali e privacy. La distanza della segnaletica della velocità rispetto agli autovelox fuori il centro abitato: per il Ministero è un chilometro. Mentre per il Garante della privacy stop alle immagini troppo larghe sui sistemi autovelox bidirezionali.

 

Giovanni D'Agata Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"segnala il recentissimo parere del 24.10.2011 del Ministero dei trasporti avente numero di protocollo 5234 che ha fornito, non solo agli operatori del settore, ma anche agli automobilisti che potranno avere maggiori garanzie del diritto di difesa, alcune delucidazioni sulla distanza al di fuori dei centri abitati del segnale di velocità massima consentita rispetto alla postazione di controllo della stessa a mezzo autovelox.

Con la nota ministeriale in commento, infatti, viene chiarito che fuori dal centro abitato la distanza minima di un chilometro dal segnale di velocità deve essere assicurata a tutti gli utenti che si approssimano al controllo autovelox a prescindere dal tratto di strada percorso. Peraltro, la disciplina semplificata dei segnali a validità zonale che permetterebbero di limitare l'uso della segnaletica verticale non può essere applicata, fuori dal centro urbano.

Come è noto, va specificato, che con l'entrata in vigore della legge 120/2010 i controlli della velocità effettuati in sede automatica, fuori dal centro abitato, devono essere segnalati e ben visibili ma anche distanti almeno un chilometro dall'inizio del limite di velocità.

Tale norma è contenuta nell'articolo 25 della citata disposizione legislativa che nella fattispecie attribuisce ad apposito decreto ministeriale la definizione delle «modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

Il chiarimento da parte del ministero è scaturito a seguito della richiesta del comune di Prato di tentare di semplificare l'apposizione della necessaria segnaletica stradale di limite di velocità anche su tutte le strade laterali di avvicinamento al controllo autovelox fisso, proponendo l'istituzione, fuori centro abitato, di un limite zonale senza cartelli ripetuti.

Il Ministero ed in particolare il Dipartimento per i trasporti terrestri ha respinto l'ipotesi avanzata dall'amministrazione comunale del comune toscano specificando che i segnali a validità zonale sono previsti dalla normativa solo in relazione al limite di velocità urbano e per le zone a traffico limitato.

L'amministrazione centrale ha, comunque, specificato che «se la richiesta si riferisce alla possibilità di utilizzo dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, si precisa che l'obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l'intersezione non sussiste qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell'intersezione».

Giovanni D'Agata si augura che tutte le amministrazioni comunali si adeguino a tali precise disposizioni regolamentari e invita le prefetture a vigilare sul corretto adempimento delle stesse anche perchè l'eventuale elusione di tali norme aprirebbe la possibilità di ricorsi amministrativi o innanzi al giudice di pace quand'anche le rilevazioni delle infrazioni per il superamento della velocità dovessero essere effettuate non in conformità delle disposizioni regolamentari o sulla scia del pare commentato.

Inoltre con il parere n. 24016 del 08.11.2011 il Garante della privacy ha fornito chiarimenti sui sistemi autovelox bidirezionali che fotografano i trasgressori su entrambe le corsi di marcia. Fuori gioco le immagini troppo larghe.

Lecce,  17 novembre 2011

                                                                                                                       Giovanni D'AGATA

 



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