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giovedì 17 luglio 2014

Doppio cognome. Che vergogna... ma si puo' fare da se'

Firenze, 17 Luglio 2014. Con qualche escamotage di coloro che sono esperti degli "agguati" parlamentari, la legge che doveva portare all'approvazione definitiva della possibilita' di attribuire ai propri figli il/i cognome/i desiderato/i e' naufragata. Responsabili principali -pare- alcuni deputati dell'opposizione di destra e altri di maggioranza (Pd).
Ci sono alcuni temi che nel nostro Parlamento non riescono mai ad andare a termine, non importa se approvati o bocciati, ma proprio a terminare il loro iter. Quello del doppio cognome e' tra questi; altri -storici- sono comunque legati alla voglia del potere di voler condizionare la sfera della vita privata degli individui, condizionamento basato su impostazioni autoritarie, violente e maschiliste; destra o sinistra, poco importa: la tipica mentalita' fascista italiana e' trasversale rispetto a come i singoli deputati si collocano nell'emiciclo o si ingraziano il capo-partito per farsi includere nelle liste di coloro che devono essere nominati nell'istituzione parlamentare.
Oltre al senso di vergogna e di schifo che in genere -e ancora- mi prende in casi del genere, con un guizzo di vita, liberta' e ribellione riesco a non farmi sopraffare ed invitare alla lotta chiunque non abbia voglia di continuare a farsi mettere i piedi in testa. Sto parlando di vita vissuta, quella per cui oggi mia figlia di otto anni, porta il cognome della mamma e il cognome del babbo, pur essendo mia figlia a tutti gli effetti genetici e legali.
Il "trucco" e' questo. Quando nasce il bimbo, il padre (1), pur magari presente al parto e partecipandovi per quanto possibile, non deve riconoscere il figlio come proprio, per cui al bimbo viene messo il cognome della mamma. Dopo alcuni mesi il babbo, col consenso della mamma, puo' presentare richiesta al proprio Comune (in genere c'e' un ufficio apposito con altrettanta apposita modulistica, in web si trova tutto) di riconoscimento del bimbo e aggiunta del proprio cognome a quello della mamma. Il Comune istruisce la pratica e la comunica al tribunale dei minori per l'apposito nullaosta. Tempo un annetto il bimbo ha il doppio cognome, ed essendo un figlio nato fuori del matrimonio, grazie ad una recente legge, non esiste piu' che i cosiddetti figli naturali siano di serie B rispetto agli altri, soprattutto per i rapporti economici e parentali. Occorre ricordarsi, per semplificarsi la vita, di cambiargli anche il codice fiscale che, automaticamente, gli viene dato alla nascita,
in modo che contenga tutti gli elementi del nome e dei due cognomi. Costo dell'operazione, pressoche' zero, a parte il tempo per stargli dietro e andare nei vari uffici. Poi quando il bimbo avra' diciotto anni, decidera' da se' cosa fare dei propri dati anagrafici.
Certo sarebbe meglio non dover sottostare a questa "tortura" burocratica, ma per non farsi mettere i piedi in testa e -almeno nel proprio intimo- non farsi sconfiggere da questi fascisti, quanto descritto puo' essere utile.

(1) che non deve essere sposato con la mamma, altrimenti l'attribuzione del cognome paterno unico e' automatica... ci si puo' sposare anche dopo, volendo.

Vincenzo Donvito, presidente Aduc




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Redazione del CorrieredelWeb.it


A Lampedusa dal 20 al 27 luglio il quarto campo sui diritti umani di Amnesty International


Si svolgera' da domenica 20 a domenica 27 luglio a Lampedusa il campo estivo sui diritti umani di Amnesty International Italia, giunto alla quarta edizione.
Per una settimana, i circa 60 partecipanti prenderanno parte a seminari, incontri con la popolazione e iniziative pubbliche sul tema della difesa dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati e lanciare, da un luogo-simbolo come Lampedusa, l'appello della campagna europea di Amnesty International "Sos Europa", che chiede all'Unione europea (Ue) e ai suoi stati membri di dare priorita' alle persone prima che alle frontiere, attraverso il rafforzamento delle attivita' di ricerca e soccorso in mare, di cui l'operazione "Mare nostrum" e' un positivo esempio, avendo salvato oltre 50.000 persone dall'ottobre 2013.

Venerdi' 25 i partecipanti al campo prenderanno parte alla prima "Veleggiata per i diritti umani", una regata organizzata insieme alla Lega navale italiana – sezione di Lampedusa e Linosa: derive, tavole a vela, cabinati e catamarani con le insegne di Amnesty International partiranno da Cala Pisana alle 10 per farvi ritorno, dopo un passaggio di fronte all'isola e alla spiaggia dei Conigli. Seguiranno le premiazioni.

Parteciperanno al campo di Lampedusa anche Hussain Majid e Said Islam Yaccub, testimoni provenienti dal campo europeo di Amnesty International di Sofia (Bulgaria) e dal "Siciliambiente" film festival di San Vito Lo Capo.

Gli stati membri dell'Ue spendono ogni anno milioni di euro per proteggere le loro frontiere con recinzioni, sistemi di sorveglianza sofisticati e pattugliamento. Tra il 2007 e il 2013 l'Ue ha speso quasi due miliardi per proteggere le sue frontiere ma solo 700 milioni di euro per proteggere i richiedenti asilo e i rifugiati.
L'Ue e gli stati membri stanno inoltre finanziando e cooperando con i paesi vicini, come la Turchia, il Marocco e la Libia, per creare una zona cuscinetto in grado di fermare migranti e rifugiati prima ancora che raggiungano i confini dell'Europa. Allo stesso tempo stanno chiudendo un occhio sulle violazioni dei diritti umani che migranti e rifugiati soffrono in questi paesi.

A fronte di sempre maggiori ostacoli per raggiungere l'Europa via terra, rifugiati e migranti prendono rotte marittime piu' pericolose verso la Grecia e l'Italia. Ogni anno centinaia di persone muoiono nel tentativo di raggiungere le sponde dell'Europa.

Solo nei primi sei mesi del 2014, piu' di 200 persone in fuga dalla guerra e dalla persecuzione hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo e del Mar Egeo; altre centinaia mancano all'appello e si teme siano morte.  

Ulteriori informazioni
Hussain Majid, nigeriano, 21 anni, ha studiato amministrazione e gestione aziendale. Ancora minorenne, nel 2009, a seguito del conflitto religioso in atto in Nigeria, ha lasciato il suo paese, attraversando il Niger e arrivando in Libia un anno dopo. Dopo mesi di maltrattamenti subiti dalle bande che lo tenevano in ostaggio, ha raggiunto Tripoli da dove il conflitto lo ha costretto nuovamente alla fuga. E' approdato a Lampedusa nell'estate del 2011. Vive attualmente a Roma.

Said Islam Yaccub, 16 anni, originario del Camerun, e' arrivato in Libia insieme alla madre, nel 2005, quando aveva poco piu' di otto anni. Nel 2010 e' stato preso da una squadra giovanile di calcio ma alla fine del campionato e' rimasto intrappolato nel conflitto libico. Milizie fedeli al colonnello Gheddafi lo hanno fatto salire, insieme a molte altre persone, su un'imbarcazione che dopo due giorni di viaggio e' approdata a Lampedusa. Da allora Said, che vive a Palermo in un centro per minori non accompagnati, non ha mai piu' avuto notizia di sua madre. Ha ripreso a giocare a calcio e studia in un istituto alberghiero.




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Andrea Pietrarota
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

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sociologo della comunicazione, giornalista e consulente di comunicazione integrata
direttore responsabile di AlternativaSostenibile e fondatore del CorrieredelWeb.it
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mercoledì 16 luglio 2014

Morosita' Incolpevole - Il Decreto del 14 luglio 2014 - Assoedilizia e Federlombarda Edilizia


     A s s o e d i l i z i a

                  e

    Federlombarda Edilizia
  Federazione Lombarda della Proprieta' Edilizia



INFORMANO


Il 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 14.05.2014, predisposto dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con quello dell'Economia, sulla morosità incolpevole.

Il Decreto introduce novità che fanno chiarezza sulla portata del D.L. n. 102/13 e relativa legge di conversione con modifiche n. 124/13,  consentendo di superare le non poche questioni poste da tale testo legislativo.

Dopo avere stabilito che per quest'anno il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, da ripartirsi tra regioni e province autonome, è pari a venti milioni di euro, il D.M. dà la definizione di 'morosità incolpevole' come  situazione 'sopravvenuta' di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare e ne indica in modo specifico le possibili cause: perdita di lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, la cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, la malattia grave o infortunio o decesso  di un componente del nucleo familiare che ha comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per rilevanti spese mediche o assistenziali.

Il contributo, che può essere concesso nella misura massima di euro ottomila, deve essere destinato a sanare la morosità incolpevole 'accertata'. Esso spetta ai soli richiedenti che abbiano i seguenti requisiti, da accertarsi da parte del Comune:  reddito I.S.E. non superiore ad euro trentacinquemila o reddito da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro ventiseimila, che siano destinatari di atti di intimazione di sfratto, che siano titolari di contratti di locazione ad uso abitativo regolarmente registrati e ivi risiedano da almeno un anno (sono escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), che abbiano cittadinanza italiana o in un Paese europeo o siano in possesso di titolo di soggiorno.

Inoltre i richiedenti (o un componente del nucleo familiare) non devono essere titolari di diritti reali su immobili ubicati nella provincia di residenza fruibili e idonei alle esigenze del nucleo familiare.

La presenza di un ultrasettantenne, un minore, un invalido accertato almeno al settantaquattro per cento o persona in carico ai servizi sociali o alle ASL costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione del contributo.

Il D.M. coinvolge in modo inequivoco la Proprietà nell'erogazione del contributo: esso infatti viene concesso dal Comune agli inquilini destinatari di provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che o sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato o che, a causa della ridotta capacità economica, non siano in grado di versare il deposito cauzionale in sede di stipula di un nuovo contratto di locazione (in tal caso è previsto l'obbligo per i Comuni di stabilire le modalità affinchè il contributo venga erogato contestualmente alla consegna dell'alloggio) o, infine, agli inquilini per il ristoro, anche parziale, dei proprietari degli alloggi i quali siano disponibili a consentire il rinvio dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

I Comuni devono adottare misure atte a comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei richiedenti che abbiano i requisiti per accedere al contributo "per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto".

La comunicazione riguarda dunque i soli richiedenti cui il contributo sia assegnato, ai fini della programmazione della disponibilità della forza pubblica e senza facoltà di esame di singoli casi.

Non vi è dunque alcuna attribuzione ai Prefetti del potere di graduazione sfratti, nemmeno attraverso la graduazione dell'intervento della forza pubblica, che deve essere programmata in linea generale in funzione della disponibilità con riferimento a un dato periodo.

martedì 15 luglio 2014

Caccia, Lipu: occasione storica per abolire richiami vivi

Domani in Commissioni congiunte Ambiente e Industria del Senato si decide la sorte dei richiami vivi, con l'articolo 16 del Decreto sulla Pubblica amministrazione.
"Appello ai senatori: cancellate questa vergogna, come chiedono gli italiani
e consiglia l'Europa".

"I senatori possono oggi passare alla storia con un voto per l'Europa, il diritto alla migrazione, il rispetto degli animali. Non perdano questa straordinaria occasione".

Lo dichiara Fulvio Mamone Capria, presidente Lipu-BirdLife Italia - alla vigilia del voto al Senato, nelle Commissioni congiunte Ambiente e Industria, sulla conversione del Decreto n. 91 sulla Pubblica amministrazione, che contiene un articolo relativo ai richiami vivi.

"E' bene ricordarlo: i richiami vivi sono piccoli uccelli migratori la cui esistenza di natura, viaggio e libertà viene bruscamente interrotta da una rete che li cattura e da una gabbia di pochi centimetri che li tiene prigionieri per tutta la vita. Un abominio, contro natura e contro le regole del buon senso, che ha spinto 50mila italiani a firmare in poche settimane la petizione della Lipu e successivamente centinaia di migliaia di persone ad aderire alla richiesta di abolizione.

"Va inoltre sottolineato che la cattura dei piccoli uccelli è una pratica vietata dalla direttiva Comunitaria, ma che l'Italia ha continuato a svolgere per anni, catturando ufficialmente oltre 1 milione di merli, allodole, tordi, fino a quando l'Europa è intervenuta a chiedere un cambio di rotta.

"Il Governo, con la legge Europea votata alla Camera, aveva approvato un testo che però la Commissione europea aveva già visionato e bocciato, aprendo anzi contro l'Italia la procedura di infrazione 2006/2014. Il Decreto 91, domani in votazione in Commissione al Senato, corregge in parte l'errore di quella legge, ma è ancora insufficiente, perché, pur vietando le catture, ritiene ancora ammissibile l'uso dei richiami vivi da allevamento e lascia aperte le possibilità di nuove catture in deroga.

"Per questo abbiamo chiesto ai senatori di emendare il testo, con una proposta che abolisca del tutto la pratica e finalmente metta al riparo l'Italia da infrazioni, sanzioni e da non improbabili atti di bracconaggio.

"Domani c'è una grande chance, per l'Italia, di fare un passo avanti storico sulla strada della civiltà. I nostri senatori non perdano questa chance. Si iscrivano nel libro della storia dal lato buono della pagina: quello di chi ripudia la violenza sugli animali selvatici e rispetta la natura".

La Cassazione assolve un contribuente per gli omessi versamenti


La Corte di Cassazione – Sez. Terza Penale – con la sentenza n. 30574 dell'11 luglio 2014 ha assolto un contribuente per le omesse ritenute ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 per assoluta assenza dell'elemento psicologico del reato.

A darne notizia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" che riporta un interessante commento della decisione della Suprema Corte dell'avvocato Maurizio Villani.

Evidenzia il noto tributarista, che in sostanza, il ricorrente, a seguito di contestazione dell'Agenzia delle Entrate con cui gli si chiedevano chiarimenti in relazione al modello 770/2005, essendosi accertato il mancato versamento delle ritenute relativo all'anno d'imposta 2004, non appena appresa l'irregolarità aveva provveduto al versamento, comprensivo di sanzioni e di interessi.

Quindi, si sarebbe semplicemente trattato di una dimenticanza non potendo parlarsi di dolo, nemmeno generico, del ricorrente.

Infatti, il ritardo sarebbe dipeso dal fatto che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa qualche mese dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2005, che aveva posticipato il termine per eseguire i versamenti fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, comminando una sanzione penale.

Quindi, è plausibile, in applicazione dell'art. 5 del codice penale, stante il breve periodo temporale intercorso tra l'entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti, che il ricorrente non fosse ancora a conoscenza delle innovazioni legislative o che non si fosse tempestivamente informato dal suo consulente fiscale, non commettendo con dolo il fatto ascrittogli.

La Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso versamento delle ritenute di cui all'art. 10-bis citato l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, depositata il 07/07/2010).

Non si tratta, tuttavia, di un dolo in "re ipsa", in quanto lo stesso deve essere sempre provato e, quando di tale prova manca un'adeguata e logica motivazione, il contribuente deve essere mandato assolto.

Questi principi sono importanti per contestare le relative imputazioni di reato.

Lecce, 15 luglio 2014                    


sabato 12 luglio 2014

Richiesta cittadinanza italiana alla Prefettura di Firenze: ci vogliono nove mesi per ottenere l'appuntamento per il deposito dell'istanza. E' legale?


Firenze, 12 Luglio 2014. Il sig. B. è un cittadino indiano che risiede regolarmente con la propria famiglia da molti anni in provincia di Firenze. Ha deciso di chiedere la naturalizzazione, avendone i requisiti ed avendo provveduto – faticosamente - alla raccolta dei certificati nel proprio paese d'origine.
Mi fa presente, tuttavia, che sul sito della Prefettura di Firenze, l'istanza (modulo + documenti) si deve presentare fisicamente allo sportello e che per farlo occorre prenotare on line un appuntamento. Non sono, infatti, ammessi depositi per raccomandata (verranno, si legge, debitamente rispediti al mittente), on line o altra via. Nel maggio scorso, il sistema gli ha "prenotato" un appuntamento per il marzo 2015.

Si tratta di un comportamento legale da parte della P.a.? E' vero che molti servizi pubblici sono resi dalle varie amministrazioni con ritardi, liste di attesa, ecc... Per una radiografia, ad esempio, ci vogliono mesi e mesi eppure il sentire comune lo ritiene un ritardo legittimo, dovuto alla carenza di risorse, personale, macchinari e quant'altro. Ma a mio avviso, però, nel caso della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza il ritardo è illegittimo e vi spiego perché.

In primo luogo, va considerato che l'istanza di naturalizzazione è, forse, fra le istanze che riguardano gli stranieri, una fra le meno complesse. Il modulo è scaricabile on line e di facile ed intuitiva comprensione (contrariamente ai kit postali previsti per molte procedure, che spesso danno agli stranieri qualche problema di compilazione). I documenti da allegare sono ben individuabili, e, anche se per ottenerli lo straniero deve recarsi nel proprio Paese di origine o delegare qualcuno in loco, si tratta comunque di reperirli, punto e basta. In poche parole, il deposito dell'istanza non è una attività che richiede necessariamente il personale – o il know how - della Prefettura, così come non lo richiede una richiesta di ricongiungimento familiare o il rilascio di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Dunque il ritardo nel deposito non è giustificabile per l'assenza di personale o di mezzi. Anzi, ben potrebbe il Ministero far depositare tutto quanto in modalità telematica e poi provvedere alle integrazioni documentali in un secondo momento, come accade in altre procedure amministrative che riguardano gli stranieri.

In secondo luogo, la normativa che riguarda la cittadinanza non prevede la procedura articolata per appuntamenti, ma dispone la possibilità di presentazione dell'istanza da parte di chi ritiene di averne i requisiti. Dunque non è pensabile che una mera disposizione organizzativa, tutta interna alla Prefettura di Firenze,  possa legittimamente impedire a quei soggetti che si ritengono titolati, di depositare l'istanza, come la legge invece prevede, senza condizioni se non quelle attinenti al merito dei requisiti.
La discrezionalità amministrativa che l'amministrazione si vanta di avere, attiene al merito del provvedimento finale di concessione, non certo può riguardare l'atto dovuto di ricezione dell'istanza stessa.

In terzo luogo, lo slittamento della data di presentazione ha un chiaro effetto elusivo della normativa specifica in materia di durata massima del procedimento, che è di 720 giorni.
E' evidente, infatti, che al tempo della istruttoria già lungo (due anni) non può non aggiungersi quello che passa dalla prenotazione al dì del deposito dell'istanza. Ma poiché i tempi, secondo legge, decorrono dalla presentazione dell'istanza, la Prefettura fiorentina adotta un escamotage, per non incorrere in responsabilità previste dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo. Legge, quest'ultima, che appare violata sotto numerosi profili, ed in particolare nella sua prima parte attinente ai principi ed alle responsabilità dirigenziali.

Mi pare che ci siano gli estremi per dichiarare illegittimo il comportamento dell'amministrazione su descritto, dei funzionari responsabili del procedimento, anche per l'omissione di atti doverosi del proprio ufficio.

Ad oggi, nonostante la messa in mora inoltrata via pec e per raccomandata, la Prefettura non risponde al Sig. B.
Nei prossimi giorni interesseremo del caso le autorità governative e le sedi giudiziarie competenti per il ripristino della legalità.

Claudia Moretti, collaboratrice Aduc, legale del foro di Firenze

venerdì 11 luglio 2014

Dal 2006 pretese comunali TIA illegittime


Dal 2006 le pretese comunali TIA risultano illegittime, a segnalarlo Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" che riporta l'interessante articolo scritto a due mani dai tributaristi avvocati Maurizio Villani e Iolanda Pansardi in materia di TIA.

<<La Tia (Tariffa di igiene ambientale) è stata soppressa dal Codice dell'ambiente, entrato in vigore dal 29/04/2006. Le delibere comunali successive a tale data, che adottano la Tariffa Ronchi, sono illegittime e così anche le relative pretese fiscali>>. E' quanto ha affermato la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, nella sentenza n. 3486/40/14 del 26 maggio 2014, la quale esprime un principio di diritto in linea con quanto stabilito dal  Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756 del 26 settembre 2013 secondo cui: <<dall'entrata in vigore del Codice dell'ambiente (29/04/2006) non è più ammissibile il passaggio alla Tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa>>.Giova ricordare che la disciplina dei tributi locali, ed in particolare, la tassazione dei rifiuti, è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da un susseguirsi quasi frenetico di interventi legislativi volti, a seconda dei casi, a modificare le forme di tassazione in vigore o ad introdurne di nuove.

In un primo momento, difatti, la tassazione legata allo smaltimento dei rifiuti era dettata esclusivamente dal D.Lgs. n. 507/1993, con il quale il legislatore aveva istituito e regolamentato la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).A seguire, con il successivo art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. "decreto Ronchi"), all'art. 49, veniva introdotta la Tia-1 (tariffa di igiene ambientale) che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto prendere il posto della Tarsu fino a sostituirla completamente. Per tale ragione la sua introduzione prevedeva un termine transitorio entro il quale tutti i Comuni avrebbero dovuto adottare il nuovo prelievo in sostituzione della Tarsu. Il fine perseguito con tale nuova forma di prelievo era quello (non garantito dalla Tarsu) di coprire integralmente i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico (art. 49, comma 2).

La Tariffa di igiene ambientale di cui al citato art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 è stata poi, sempre nelle intenzioni del legislatore, sostituita con la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (denominata Tariffa Integrata o anche Tia-2) così come previsto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.Va detto che inizialmente l'art. 49 del decreto Ronchi prevedeva l'entrata in vigore graduale, in ragione della percentuale di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti raggiunto con il gettito del 1999. Con l'avvicinarsi delle scadenze graduate, il legislatore di fronte alle difficoltà di imporre una entrata di complessa applicazione, ha provveduto nel corso degli anni successivi a differire l'entrata in vigore della tariffa con le leggi finanziarie di fine anno.Inoltre lo stesso art. 49 stabiliva che fino al momento dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà di questo prelievo, i Comuni avrebbero potuto applicare la tariffa "Ronchi" in via sperimentale, mediante apposite delibere regolamentari.

La Tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto congelato la sua introduzione per arrivare alla definitiva abrogazione ad opera della "nuova" tariffa integrata ambientale (tia 2) di cui all'art. 238 del codice ambientale (d.lgs. 152/2006).Al comma 11 di tale articolo viene stabilito che sino alla completa attuazione della nuova tariffa, la cui procedura rimanda ad un apposito decreto ministeriale (ancora non emanato dal 2006) ed  all'adozione di specifiche previsioni regolamentari locali "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".Secondo l'interpretazione più accreditata con l'espressione "discipline regolamentari vigenti" devono intendersi i regolamenti comunali di introduzione e disciplina della tariffa nei propri territori, che alla data di entrata in vigore del codice ambientale erano stati già adottati.Ciò significa che dal 29 aprile 2006 non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi (tia 1) in virtù del fatto che tale entrata è da ritenersi soppressa. In via transitoria è "tollerata" la vigenza degli atti deliberativi comunali già assunti.

Proprio in virtù di tali principi il collegio regionale di Latina con la decisone in commento, di riferimento per ogni comune che abbia approvato l'adozione della Tia con una delibera successiva alla data dell'entrata in vigore del codice dell'ambiente (29 aprile 2006), dichiara illegittima la delibera comunale che travolge, di conseguenza, la debenza della stessa pretesa tributaria.

Lecce, 11 luglio 2014                                                                                   Avv. Maurizio Villani

                                                                                                                      Avv. Iolanda Pansardi

 

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

 

Legge droga e Costituzione. Presentata una nuova richiesta di legittimita'



Firenze, 11 Luglio 2014. Nuova questione di legittimità costituzionale sugli stupefacenti: sulla parificazione di pene -nel fatto lieve- droghe leggere e droghe pesanti (operato dopo la sentenza della Corte Costituzionale  n.32 del 2014 [1]).
La presentazione e' avvenuta nello stesso procedimento del Tribunale di Rovereto ove nel 2012 venne presentata altrettanta questione di legittimita' che, giudicata in primis irrilevante, in seguito il GUP dispose il rinvio in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale. Pronuncia che c'e' stata con l'accoglimento di quanto richiesto.
 A seguire un Abstract della nuova questione di legittimita', mentre il testo completo e' a questo link (2).

Abstract
Gli ultimi interventi del Legislatore in materia di stupefacenti ripropongono l'esigenza di un controllo di costituzionalità sulla lettera dell'attuale art. 73 DPR 309/1990.
Il comma 5 di detta disposizione, già modificato con D.L. del 23.12.2013 n. 146, è stato ulteriormente ritoccato dall'art. 1, comma 24 ter, lett. a) del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con L. 16 maggio 2014 n. 79: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329".
A tacer della "recidivanza" del Governo ad intervenire in materia con disposizioni introdotte in sede di conversione di Decreti Legge sino a lacerare il legame essenziale che dovrebbe sussistere tra questo e la legge di conversione, i maggiori dubbi di costituzionalità attengono al merito.
Pare del tutto irragionevole, ed in tutto ingiustificata, l'equiparazione sanzionatoria di tutte le condotte previste dal 5° comma (fatto lieve).
Infatti, se l'ordinamento accoglie la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (nomenclatura sdoganata dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 32/2014) per fatti di cui al 1° comma dell'art. 73, non si comprende la ragione per cui altrettanto non riconosce nelle ipotesi lievi del 5° comma.
Alla violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza e ragionevolezza), si accompagna l'inottemperanza rispetto alla Decisione Quadro 757/2004 GAI.
Si ricorda preliminarmente che Corte Costituzionale nella sentenza 32/2014, per giustificare la reviviscenza della c.d. Iervolino Vassalli, cita la decisione summenzionata in quanto portatrice di obblighi di criminalizzazione, confermandone la vincolatività. Di tal che, è altrettanto vincolante, sempre in virtù dell'art. 117, 1° comma, Cost., il contenuto della decisione 757/2004 là dove pretende (art. 4) differenziazioni sanzionatorie a seconda della dannosità per la salute della sostanza stupefacente.
Orbene, il secondo vizio di legittimità che si segnala attiene proprio alla violazione dell'art.117, 1° comma, Cost., in riferimento alla Decisione Quadro 757/2004 GAI, nonchè all'art. 49, par. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, nella parte in cui pretende che le pene non siano sproporzionate rispetto al reato.

(1) http://www.aduc.it/notizia/droga+corte+costituzionale+boccia+legge+fini_128966.php
(2) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2014/20140711-Droghe-QLC.pdf


Fabio Valcanover, collaboratore Aduc, legale del foro di Trento

mercoledì 9 luglio 2014

Riforme: Parlamento lumaca, 294 giorni per ogni legge

Vengono impiegati in media quasi dieci mesi (294 giorni) per l'approvazione di un disegno di legge ordinario da parte del Parlamento nell'attuale assetto istituzionale secondo il bilancio della sedicesima legislatura che ci dice anche che sono stati presentati un totale di 8277 disegni di legge tra Camera e Senato dei quali ne sono stati approvati solo 767, il 9 per cento.

E' quanto ha affermato nella relazione all'Assemblea il presidente nazionale della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare "l'importanza di completare al piu' presto il percorso delle riforme Istituzionali avviato dal Premier Matteo Renzi" per colmare il gap con gli altri Paesi europei anche sul piano legislativo.
Si tratta infatti di un record negativo a livello comunitario con il Parlamento spagnolo che ha impiegato in media 163 giorni per approvare una legge nella  IX legislatura e quello francese 267 giorni nella XIII legislatura, ma che fa addirittura impallidire la pesante burocrazia dell'Unione Europea dove, nel periodo dall'avvio del Trattato di Lisbona, per completare un processo legislativo, tra Commissione, Parlamento e Consiglio dei Ministri a 27, si è impiegato in media "appena" 264 giorni, un mese in meno.

Le risposte delle Istituzioni - ha affermato Moncalvo - non sono piu' compatibili con i cambiamenti rapidi che intervengono nella società e nell'economia e per questo occorre abbandonare formule e riti che avevano un senso solo nel passato. La scarsa efficacia del lavoro in Aula è confermata - ha concluso Moncalvo - dalla proliferazione di proposte destinate a rimanere nel vuoto con perdita di energie, tempo e risorse, ma anche tante illusioni nei confronti delle aspettative dei cittadini e delle imprese e tante speranze destinate a svanire con la fine della legislatura.

lunedì 7 luglio 2014

Onu: nozze gay, ampliato riconoscimento


Le Nazioni Unite allargano il riconoscimento dei matrimoni gay: mentre prima di oggi un gay veniva considerato sposato solo se il suo matrimonio era riconosciuto nel suo Paese di origine, ora il riconoscimento sarà automatico se l'unione è stata contratta in un Paese dove è legale."I diritti umani sono al cuore della missione delle Nazioni Unite.

Sono orgoglioso di questa misura che crea condizioni di maggiore eguaglianza per il nostro staff", ha detto il Segretario Generale Ban Ki moon lanciando un appello a "tutti i membri della famiglia dell'Onu perché si uniscano nel rifiuto dell'omofobia".Il Palazzo di Vetro si prepara il prossimo autunno a nuove polemiche sulla questione gay quando si insedierà alla presidenza dell'Assemblea Generale Sam Kutesa, il ministro degli Esteri dell'Uganda, Paese che ha la più severa legislazione anti-omosessuali del mondo.

Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" si tratta di un passo avanti di notevole portata globale che dovrebbe costituire un riferimento da prendere immediatamente in considerazione anche da parte del legislatore del governo nazionale che non deve più perdere tempo per il riconoscimento definitivo della parità di diritti tra coppie di qualsiasi genere esse siano.

Fenomeni Fraudolenti: la piaga delle frodi assicurative in Italia. Le istituzioni presentano il conto a bordo di MSC Splendida


"LEGALITA' E QUESTIONE SOCIALE: RISCHI E COSTI DEI FENOMENI FRAUDOLENTI"
Convegno a bordo di MSC Splendida

"Legalità e questione sociale: rischi e costi dei fenomeni fraudolenti" è il titolo del convegno che si è svolto oggi pomeriggio a Napoli, a bordo di MSC Splendida, nave da 4mila passeggeri, attraccata alla Stazione Marittima di Napoli.

Qual è il peso e il prezzo di truffe e speculazioni sopportato dalla società?  

Di questo si è discusso a bordo dell'ammiraglia della compagnia crocieristica napoletana, dove era presente un parterre d'eccezione, che vantava la presenza di Severino Nappi, Assessore al lavoro della Regione Campania; Nunzio Fragliasso, Procuratore Aggiunto presso il tribunale di Napoli; Rosaria Capacchione, senatrice della Repubblica e membro della Commissione Antimafia e Giustizia; Vittorio Verdone, direttore centrale Auto, Distribuzione e Consumatori Ania; Francesco D'Innella, docente di Diritto delle Assicurazioni all'Università Parthenope di Napoli; Maurizio Salvi, direttore Relazioni esterne MSC Crociere e Maurizio De Dominicis, avvocato specializzato in Diritto delle Assicurazioni.

I fenomeni fraudolenti sono una piaga che, come è emerso nel corso del convegno, non riguarda soltanto l'Italia o il Mezzogiorno. Si tratta piuttosto di un problema internazionale che grava sulla società in diversi modi. Innanzitutto le truffe hanno un costo che viene ripartito su tutti i cittadini, danneggiando chi vive ogni giorno di sacrifici e lavoro. In secondo luogo, come hanno precisato i relatori, la crisi economica degli ultimi anni ha contribuito ad aumentare tali attività illecite. Si è notato, infatti, che sono sempre di più le persone che in modo occasionale commettono reati contro il patrimonio a volte anche per indennizzi di piccolo ammontare. Segno della recessione e della disoccupazione, di questo periodo di estrema difficoltà.
Si ritiene che la truffa sia una sorta di rivalsa per il mancato impiego, sia un guadagno "dovuto", un onere che lo Stato deve pagare per non aver provveduto al benessere di tutti.

L'evento è stato promosso da MSC Crociere per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a tali fenomeni fraudolenti che generano rilevanti danni, anche economici, alla società in cui operiamo.
Oggi, infatti, si è particolarmente concentrati anche "sull'integrità" delle imprese, sulla loro etica, sul modus operandi che, inevitabilmente, produce effetti sull'intera collettività.
La nuova sfida delle imprese sta, quindi, nell'agire secondo buone prassi e buoni comportamenti, secondo correttezza, legalità, trasparenza.

A raccontare l'esperienza di MSC Crociere, sensibile rispetto a tematiche inerenti all'etica e al sociale, Maurizio Salvi, direttore Relazioni Esterne di MSC Crociere.
 "Mi inorgoglisce – ha dichiarato l'ospite di casa - portare qui l'esempio di MSC Crociere, azienda multinazionale con cuore italiano, che ha forgiato in questi anni la sua identità secondo le regole della correttezza, della chiarezza, della sensibilità verso l'ambiente esterno e i suoi stessi dipendenti. La nostra politica aziendale, infatti, concilia obiettivi economici ed etica sociale al fine di ottenere benefici che possano essere trasmettessi all'intero sistema paese.
E' cambiato lo scenario in cui operiamo. Per questo la responsabilità sociale d'impresa, in generale, rappresenta una metodologia innovativa per cambiare il corso delle cose. E' necessario un impegno comune per cancellare le disparità territoriali, sociali e soprattutto economiche che spaccano in due parti il nostro paese. Urge affrontare le criticità, cogliere le opportunità, sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere la società civile, in modo che ciascuno partecipi al cambiamento con il suo personale contributo".


Il che vuol dire, dunque, che il rispetto delle regole, a qualunque livello, è fondamentale per lo sviluppo economico e la crescita di un Paese.

Il settore nel quale si evidenzia di più la piaga dei fenomeni fraudolenti è sicuramente quello assicurativo. Le conseguenze delle attività illecite in questo settore sono, purtroppo, evidenti a tutti: i costi dei premi assicurativi sono elevatissimi, soprattutto al Sud.

Nel corso del convegno è stato presentato il report "Truffe assicurative in Italia: analisi socio economica e possibili rimedi", curato dall'avvocato Maurizio De Dominicis e da Think Thanks, agenzia di ricerca e comunicazione. Dal lavoro è emerso che il settore sul quale più influisce l'attività speculativa è sicuramente l'R.C Auto. Secondo i dati Ania in Italia ci sono 43,5 milioni di veicoli assicurati, i sinistri risarciti sono 3,7 milioni, per un valore complessivo di 15 miliardi di euro.

Dalla Relazione annuale Ivass si evince inoltre che i sinistri a rischio frode sono passati dai 400mila del 2012 ai 460mila del 2013 e che i costi da frode sono calati di ben 6 milioni di euro rispetto al 2012 con un miglioramento in termini percentuali del 3%.

"I costi dei premi assicurativi – ha aggiunto Maurizio De Dominicissono troppo alti a causa delle attività speculative, ma è un circolo vizioso: si froda perché si ritiene elevato il costo dei premi assicurativi, si alzano i costi dei premi assicurativi perché si froda. Il truffatore ritiene di arrecare un danno alla compagnia assicurativa e non alla collettività, eppure per pagare tale frode la compagnia assicurativa attinge da un fondo rischi che tutti gli assicurati rimpinguano pagando le polizze".

 "Le frodi non solo in Italia – ha aggiunto Vittorio Verdonecostituiscono da sempre un elemento perturbativo grave dell'attività assicurativa. L'assicurazione r.c. auto è la più permeabile per la sua diffusione. Il 14% dei sinistri è fortemente indiziato di frode. Accanto a presidi preventivi da implementare con l'applicazione della tecnologia, occorre un'operazione culturale di recupero della legalità a tutti i livelli, che faccia percepire i costi sociali dell'attività illecita".

I fenomeni fraudolenti sono un problema culturale e sociale, dunque, una manifestazione del malcostume e della mancanza di senso civico sul quale bisogna intervenire. Le istituzioni stanno prendendo sempre più coscienza del problema e si stanno attivando affinché si possano contenere i danni, tenendo presente, però, che le attività illecite non interessano solo l'Italia o il Mezzogiorno, ma tutti i Paesi indistintamente e che si dovrebbe intervenire anche a livello europeo e internazionale.

Affrontare il discorso, confrontarsi sul fenomeno e sensibilizzare l'opinione pubblica è lo scopo del convegno presentato oggi, affinché si continui a individuare soluzioni capaci di debellare una piaga della società.

sabato 5 luglio 2014

Fisco. Deve essere annullata la cartella esattoriale se l'Agenzia dell'Entrate non comunica l’esito del controllo formale.

Stop al Fisco che procede alla liquidazione automatica e consente la notifica della cartella esattoriale che non sia stata preceduta dalla comunicazione circa l'esito del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi.

Per  la Corte di cassazione con la sentenza n. 15311 del 4 luglio 2014, risulta, infatti risulta nulla la cartella di pagamento notificata a prescindere dall'espletamento corretto del procedimento stabilito da specifiche norme di legge e supportato da circolari interpretative della stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, evidenziano i giudici, in tali condizioni non assume alcuna rilevanza ai fini della nullità dell'atto impositivo che il contribuente non abbia risposto alle domande sul Modello Unico.

Nella fattispecie, la sezione tributaria della Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'ente ed ha quindi confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato la cartella di pagamento emessa in seguito a un controllo formale sulla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36 ter del d.p.r. 600 del 1973, senza però notificare alcuna comunicazione sull'esito di tale controllo.

I giudici di Piazza Cavour rilevano, infatti, che dal mero dato testuale della norma, rispetto al più incisivo "controllo" previsto dall'art. 36 ter, rispetto alla "liquidazione" ex art. 36 bis, il legislatore abbia fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove il comma 4 in esame prevede l'obbligo dell'amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un apposita comunicazione da effettuare al contribuente.

Ma v'è di più. Gli ermellini ricordano che tale onere per l'Agenzia delle Entrate é riconosciuto nella prassi e ribadito dallo stesso ente con due sue circolare, la n. 68 e la n. 77 entrambe del 2001, le quali precisano che la comunicazione dell'esito del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi d'imposta operati dall'Ufficio e di consentire allo stesso la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente anche al fine, a fronte della verifica della fondatezza dei rilievi effettuati dal contribuente, di "procedere con sollecitudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute, in tempo utile per usufruire del beneficio previsto dall'art. 3 del d.lgs. n.462/1997".

Una decisione ineccepibile, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", che evidenzia che il Fisco non può limitare le garanzie concesse al contribuente dalla legge che dev'essere messo nelle condizioni di difendersi prima della notifica dell'atto impositivo.

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