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venerdì 25 marzo 2016

Il Consiglio di Stato dà ragione ad Assoprovider sul tema dello SPID

Dopo il TAR del Lazio anche il Consiglio di Stato boccia la norma sul capitale sociale introdotta nello SPID perché irragionevole, quindi illegittima

Assoprovider accoglie con enorme soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato n° 01214/2016 del 24 Marzo 2016,che annullando definitivamente i requisiti di capitale per le attività di identity provider stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, statuisce una volta per tutte, come l'affidabilità di una azienda non possa essere messa in relazione al capitale sociale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva inoltrato ricorso al Consiglio di Stato dopo aver incassato l'alt dal Tar del Lazio, sul tema dell'elevato capitale sociale necessario, quale elemento di qualifica per poter diventare Identity Provider SPID (art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 24 ottobre 2014)

"La Sezione, nel condividere gli argomenti della sentenza impugnata, ritiene che l'appello debba essere rigettato.
Non può condividersi infatti l'argomento invocato dall'appellante Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui l'elevato capitale sociale minimo di 5 mln di euro della società di capitali, alla cui costituzione debbono procedere i gestori dell'identità digitale nel sistema SPID, sarebbe indispensabile per dimostrare la loro affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria, e ciò solo perché l'attività di cui trattasi richiede un rilevante apporto di elevata tecnologia, la cui validità non può ritenersi direttamente proporzionale al capitale sociale versato. 

In questi termini, si evidenzia altresì l'illegittimità per irragionevolezza dell'impedimento all'accesso al mercato di riferimento, dovuto all'elevato importo del capitale sociale minimo richiesto con l'atto impugnato, trattandosi di scelta rivolta a privilegiare una finalità di incerta efficacia, a fronte della sicura conseguenza negativa di vedere escluse dal mercato stesso tutte le imprese del settore di piccole e medie dimensioni, quali appunto quelle rappresentate dalle associazioni ricorrenti."


(fonte:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/Ricerca/index.html?tipoRicerca=Provvedimenti&FullText=&FullTextA=&FullTextAdvanced=&advInNotParole=&advInFrase=&ResultCount=&ordinaPer=xNumeroDocumento&xTipoDocumento=PROVVEDIMENTI&xTipoSubProvvedimento=&xTipoProvvedimento=SENTENZA&xClassificazionePlenaria=&xSede=Consiglio+Di+Stato&xTipoProvvedimentoDecisione=DECISIONE&xNumeroDocumento=201601214&xAnno=2016&xNProvv5=01214&PageNumber=&StartRow=&EndRow=&advanced=false )

Assoprovider, nel ribadire come questa sia una battaglia di civiltà giuridica e sociale a favore di tutti i cittadini, soprattutto di quelli nelle zone del cd digital divide, vuole ringraziare tutti coloro che hanno speso energie e tempo per raggiungere questo risultato, primi fra tutti i legali dello Studio Legale Sarzana e Associati, che hanno patrocinato i ricorsi.

Assoprovider invita tutte le aziende mPMI dell'ICT a cogliere questa vittoria come una dimostrazione che la selezione illegittima, voluta da norme inique non trasparenti e discriminatorie, si può e si deve combattere in ogni sede.

Allo stesso tempo, Assoprovider invita le forze politiche a cogliere questo segnale ed a farsi promotrici di azioni che creino coesione e compartecipazione di tutti i soggetti imprenditoriali che costituiscono il tessuto industriale di questo Paese, evitando norme ormai fuori dal tempo, che rallentano lo sviluppo competitivo.

Soddisfatto il Presidente di Assoprovider, Dino Bortolotto, vero paladino di questa difesa del diritto: "Un piccolo passo voluto con grande intensità dalle mPMI oggi è stato fatto, ma molti altri ne debbono essere compiuti e noi di Assoprovider ci siamo."

ASSOPROVIDER
L'Associazione
Assoprovider, agisce con una costante azione a tutela della libertà d'Impresa, di auspicata parità di trattamento e concorrenza tra operatori delle telecomunicazioni, oltre che la conseguente difesa dell'interesse generale degli utenti, specie di quelli che subiscono i fenomeni di esclusione digitale.
Seguendo questa linea si è imposta e ha ottenuto importanti risultati come il recepimento della normativa europea per l'adozione del wireless nell'ordinamento italiano (Decreto Landolfi 2005) e in tempi recenti l'abolizione del patentino per gli installatori (Dm314/92) e l'accesso non discriminatorio alle licenze di operatore nei vari ambiti delle TLC (destinazione Italia 2013), con notevole abbattimento dei costi precedente sostenuti che impedivano una condizione di libero esercizio di certe attività economiche (allegato 10 Codice delle Comunicazioni).



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martedì 22 marzo 2016

Cassazione: riconosciuta indennità di accompagnamento anche per le patologie neurologiche

Ennesimo riconoscimento a favore dei malati. Nel darne l'annuncio, il segretario regionale FAVO Campania dr. Sergio Canzanella ha sottolineato:

"Finalmente dopo i malati oncologici, le patologie neurologiche danno diritto all'indennità di accompagnamento di € 512,34 al mese, ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, con la pensione di inabilità e con le pensioni. Nella valutazione del diritto occorre tenere conto della concreta incapacità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana nei tempi dovuti ed in maniera adeguata a salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza creare pericoli a sé o agli altri. Con l'ordinanza n.5032/2016, la Corte di cassazione ha chiarito, con riferimento alle malattie psichiche, chel'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche a coloro che siano materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ma che in concreto lo facciano incorrendo nei predetti limiti in ragione di gravi carenze intellettive o stati patologici e necessitino, così, della presenza di un accompagnatore. Per presentare la domanda occorre prima richiedere al medico di base il c.d. certificato medico introduttivo con il relativo codice identificativo da allegare alla domanda. A quel punto la domanda va presentata per via telematica sia attraverso i servizi online dell'INPS. infoline www.hospicecampania.it"









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OMCeO Milano ricorre al TAR del Lazio contro il DM sull’appropriatezza intesa quale appendice del diritto alla salute


Roberto Carlo Rossi:
"Il taglio degli esami e delle prescrizioni tutela solo le casse della sanità
e non la salute dei cittadini"

Milano, 22 Marzo 2016 - Roberto Carlo Rossi, in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici Chirughi e Odontoiatri della Provincia di Milano,  ha presentato un ricorso al TAR del Lazio contro il Decreto Minesteriale (DM) del 9 dicembre 2015 sull'appropriatezza delle prescrizioni mediche.

            A sostegno del ricorso, redatto e presentato dall'Avv. Gennaro Messuti, si portano le seguenti "accuse": violazione e falsa applicazione della Costituzione, del codice deontologico medico, della legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, della legge 7 agosto 1990. A cui si aggiungono il difetto d'istruttoria e l'eccesso di potere, l'ingiustizia manifesta, l'irragionevolezza e l'illogicità manifeste, il perseguimento di fini diversi da quelli previsti dalla legge.

            "Il Ministero - spiega Roberto Carlo Rossia nostro convinto parere, ha esercitato il potere per finalità differenti dall'appropriatezza intesa quale appendice del diritto alla salute, confondendo il concetto di appropriatezza dell'attività prescrittiva con quello dell'economicità delle prescrizioni nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Io, come Presidente di Ordine, non posso che essere fortemente favorevole all'appropriatezza prescrittiva e al buon uso delle risorse disponibili. Ma quelli del Decreto sembrano solo tagli indiscriminati".

            "L'aspetto negativo più evidente – scrive l'Avv. Gennaro Messuti nel ricorso  - consiste nella estrema genericità del decreto che non consente una valutazione a priori certa e precisa di quelle che sono le 'condizioni di erogabilità' ovvero le 'indicazioni di appropriatezza prescrittiva', definite con valutazioni non professionali e che espongono il medico, qualora a posteriori venga ritenuto un 'comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale' a subire provvedimenti sanzionatori quali la riduzione del trattamento economico accessorio ovvero delle quote variabili".

            Nel ricorso infine si ricorda che: "Secondo la Corte dei Conti, per 'appropriatezza' si deve intendere che 'ad ogni patologia deve corrispondere esclusivamente una prescrizione che risulti tale da indurre un miglioramento nelle condizioni di salute del paziente'. Tale indicazione contraddice il Decreto Ministeriale, in quanto l'esclusione degli esami è stata fatta non in relazione alla salute del paziente, ma alla tutela delle casse della sanità".




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domenica 20 marzo 2016

Jacobacci & Partners e Coralis Harle Phelip uniscono le proprie expertise per diventare punto di riferimento in Europa nell’ambito della protezione della Proprietà Intellettuale


L'azienda torinese acquisisce il gruppo francese per rafforzare la presenza sul mercato globale e consolidare la propria competenza in materia di Proprietà Industriale

Torino, 20 marzo 2016 - Jacobacci & Partners, leader italiano ed una delle principali realtà europee nell'ambito della protezione della Proprietà Intellettuale, annuncia l'acquisizione del gruppo Coralis Harle Phelip, azienda francese che opera anch'essa nella protezione di marchi e brevetti, con sede a Parigi, Nantes, Bordeaux e Lione. 

Forte di un'equipe multidisciplinare formata da oltre 110 professionisti dislocati su tredici sedi tra Italia, Francia, Spagna e Svizzera, il nuovo gruppo sarà così in grado di rispondere ancora meglio alle esigenze dei propri clienti, per garantire un servizio di assoluta efficienza e competenza.

Jacobacci, che gestisce 80.000 brevetti e 100.000 marchi per conto di oltre 10.000 clienti di ogni tipologia, mantiene la propria specializzazione nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, da sempre core business dell'azienda, consolidando ulteriormente l'expertise nel settore brevetti, punto di forza del gruppo Coralis Harle Phelip. 

L'azienda francese – unione di Harle e Phelip, eredi della prima agenzia di brevetti fondata in Francia da Louis-Henri-Joseph Truffaut nel 1819 e Coralis, nata nel 2003 – conta tra i propri clienti una vasta gamma di imprese e start-up innovative, attive nel campo della chimica e farmaceutica, meccanica e automotive, software ed elettronica.

L'accordo legherà a filo doppio due società accomunate da una solida tradizione storica e da una moderna visione imprenditoriale, che ha consentito a entrambe una veloce crescita e un rapporto di partnership con i propri clienti, tra cui si annoverano grandi gruppi così come realtà di respiro locale. 

Tutti seguiti con la stessa professionalità e attenzione, dalla fase ideativa – aiutando a ottimizzare ogni nuovo progetto in vista della sua registrazione e tutela – fino alla difesa dei diritti in caso di contraffazione del marchio, violazione di un brevetto o atti di concorrenza sleale.

Fondata nel 1872 a Torino, allora sede del primo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Jacobacci & Partners punta così a diventare ancor più un punto di riferimento a livello internazionale: attualmente tra i più importanti esperti italiani del settore, nel corso degli anni l'azienda si è ingrandita con costanza e continuità, aprendo nuove sedi (Milano, Roma, Brescia, Padova, Bergamo, Lugano, Madrid, Alicante, Parigi e Lione) che hanno affiancato gli storici headquarters torinesi.

Oltre la metà dei primi 100 top brand globali hanno affidato la protezione e lo sviluppo del proprio patrimonio intellettuale all'azienda torinese, riconosciuta da World Trademark Review nel cosiddetto "tier one" della categoria "The World's Leading Professionals 2015" e confermata dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale come primo depositario di domande di brevetto internazionale (PCT) nel nostro Paese.

"Da studio a conduzione famigliare ad azienda tra le principali nel panorama europeo, la Jacobacci ha mantenuto in oltre 140 anni gli stessi valori: professionalità, serietà, attenzione per il cliente, dalla grande multinazionale alla PMI – dichiara Enrica Acuto Jacobacci, CEO di Jacobacci & Partners –. La nuova linea strategica permetterà al gruppo di rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale e di essere vicina ai clienti per accompagnarli nelle sfide ed opportunità dell'economia globale".

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Privacy. "Datori di lavoro non possono trasformarsi in 007 per controllare i dipendenti"

Telecamera direzionata sulle toilette dei dipendenti, azienda condannata a risarcimento di 105mila euro a quattro ex lavoratrici. 

Maggiori aperture su controlli a distanza sui lavoratori con il Jobs Act, ma necessario rispetto Codice Privacy ed evitare comportamenti illeciti puniti dal Codice Penale. 

Jannone: "Gestione dei controlli sui dipendenti comporta oggi una visione interdisciplinare di norme e soluzioni".


Roma, 20 marzo 2016 - Se siete un datore di lavoro, e sospettate che i vostri dipendenti non svolgano correttamente le loro mansioni, è bene sapere che non sempre il fine giustifica i mezzi, e ogni vostro comportamento illecito nelle attività di controllo dei lavoratori potrebbe costarvi caro.

Ne è un esempio il caso riportato nelle cronache dei giorni scorsi sul quotidiano Il Tirreno, in cui il figlio dei titolari di un'azienda di Pistoia aveva installato una telecamera nascosta su un soppalco con l'obiettivo direzionato sui water della toilette per controllare fin troppo nel dettaglio le pause di quattro dipendenti, le quali hanno però scoperto l'apparecchiatura, collegata attraverso una serie di cavi al pc posto davanti alla porta di ingresso del bagno.

In sede penale, il giudice ha condannato in primo grado il figlio dei titolari dell'azienda a un anno e sei mesi, ritenendolo colpevole del reato di interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell'art.615 bis del Codice Penale, con il pagamento effettivo di una provvisionale di 10.000 euro a ciascuna delle quattro dipendenti. 


Anche se il licenziamento delle lavoratrici è stato successivamente convalidato per "giustificato motivo" a causa del perdurare della crisi in cui versava da tempo l'azienda, è stato però il giudice del lavoro a ritenere che del danno morale ricevuto dalle quattro donne vi fosse "ampia dimostrazione", disponendo il pagamento complessivo di 105.000 euro di risarcimento in base all'art.2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee "necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Anche se con l'entrata in vigore del Jobs Act, sono state concesse maggiori aperture alle aziende sul controllo a distanza sui lavoratori, d'altra parte se siete un datore di lavoro che dubita dell'operato dei propri dipendenti, sappiate quindi che non è stato abolito né il Codice Penale e neppure il Codice della Privacy, e non sarà quindi il caso di improvvisarvi degli 007, come avverte Angelo Jannone, ex colonnello dei Carabinieri, noto per essere stato insieme a Giovanni Falcone autore delle indagini sul patrimonio di Totò Riina, oggi partner di Crowe Horwath e docente universitario:

"Vi sono comportamenti che ledono la sfera privata dell'individuo e del lavoratore, che non possono ritenersi superati dal Jobs Act. Erano e rimangono reati. L'art.4 riformato, consente solo una maggior flessibilità sulla messa in atto di controlli di natura preventiva. Ed è ciò che ci si aspetta da datori di lavoro e aziende correttamente informati: la prevenzione di comportamenti infedeli o rischiosi viene prima. Ma sopratutto, quando si tratta poi di investigarli e contrastarli, è necessaria una visione interdisciplinare di norme e soluzioni. Quindi - spiega Jannone - impostare correttamente e lecitamente i controlli preventivi, attraverso accordi sindacali quando previsti ed una policy ampia e dettagliata, permette l'utilizzo degli anche output quali evidenze di condotte illecite. Ma se si abusa i guai sono dietro l'angolo."

Un quadro su poteri e limiti nei controlli che il datore di lavoro può svolgere sui dipendenti, sarà fatto il 22 marzo a Roma, in occasione di un workshop organizzato da AFGE, al quale interverrà la vice presidente del Garante per la Privacy Augusta Iannini, ed altri noti esperti della materia come Luca Bolognini e Diego Fulco, rispettivamente presidente e direttore dell' Istituto Italiano per la Privacy, il presidente di Federprivacy Nicola Bernardi, e lo stesso Angelo Jannone, che di recente ha scritto anche un libro sulle frodi aziendali.



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sabato 19 marzo 2016

CODICE APPALTI, PROPOSTE ANIEM IN PARLAMENTO, SINTONIA CON CANTONE



Piacentini: ci ha fatto piacere, che su quella che è stata la nostra battaglia fin dall'inizio della riforma, ossia la massima trasparenza sulle commissioni giudicatrici, sia emersa la medesima valutazione da parte del Presidente dell'Anac ieri in Parlamento

 

Giorni caldi per il nuovo Codice Appalti che proprio questa settimana è all'esame delle Commissioni Parlamentari per l'acquisizione dei pareri che dovrebbero precedere la definitiva approvazione entro il prossimo 18 aprile.

L'Aniem (Associazione delle pmi edili di Confimi Industria), su richiesta del Presidente dell'VIII Commissione della Camera, Ermete Realacci ha inviato le proprie osservazioni verificando con soddisfazione che il Presidente dell'Anac, Cantone, nella sua audizione parlamentare di ieri, ha evidenziato proprio la necessità di intervenire su alcune importanti criticità segnalate dall'Associazione delle pmi.

"In particolare, ci ha fatto piacere – sottolinea Piacentini - Presidente di Aniem, che su quella che è stata la nostra battaglia fin dall'inizio della riforma, ossia la massima trasparenza sulle commissioni giudicatrici, sia emersa la medesima valutazione da parte del Presidente dell'Anac. Prevedere il ricorso ai commissari esterni solo sopra soglia è illogico ed incoerente, lasciando oltre il 90% degli appalti assoggettato al vecchio sistema.

Crediamo che questo sia uno dei fondamentali capisaldi del nuovo Codice: garanzia di trasparenza e di professionalità dei commissari per tutte le gare."

Nel documento di Aniem, che pur esprime una valutazione assolutamente positiva sul provvedimento in discussione, si rilevano altre criticità, anch'esse oggetto dell'intervento di Cantone.

"Siamo molto critici sull'esperienza della legge obiettivo ed il fatto che si parli ancora di contraente generale non ci fa certo piacere, non vorremmo ci fossero passi indietro rispetto alla scelta politica (contenuta nella legge delega) di superamento di quell'esperienza. Così come – conclude Piacentini – vanno certamente chiarite meglio le norme sul subappalto e sul rating di legalità.

Non perdiamo mai di vista l'obiettivo reale che è quello di valorizzare la capacità professionale, la specializzazione e la correttezza comportamentale dell'impresa".

venerdì 18 marzo 2016

Censura dei grandi media cartacei sulle pronunce Antitrust. Vodafone, i precedenti e i prossimi


Firenze, 18 Marzo 2016. L'Antitrust ha multato Vodafone perche' rifilava contratti indesiderati ai suoi clienti e le ha intimato di smetterla. Multa tipo "sosta vietata" dei comuni mortali per loro: 1 milione di euro; niente di che' visto che dall'operazione illecita come minimo in sette mesi ci hanno guadagnato 239 milioni (1).
Della notizia, diffusa ieri, ci si immaginava che oggi i media cartacei piu' "grossi", quelli che fanno la cosiddetta opinione vendendo centinaia di migliaia di copie, ne parlassero. Abbiamo trovato solo una notizia su IlSole24Ore, a pag 20 dell'inserto "Impresa e territori", su una colonna, 16 righe: 6 per la notizia e 10 per la difesa contro l'Antitrust da parte di Vodafone.
No comment! Per come hanno deciso di dare la notizia sull'"house organ" della Confindustria. Si commenta da se'.
Ma "yes comment" per il silenzio di tutti gli altri. La notizia non e' interessante? La notizia e' solo per gli addetti ai lavori (18 milioni di utenti della multinazionale britannica e tutti gli altri milioni di utenti di telefonia mobile che ogni giorno sono vittime di vessazioni e illeciti simili o identici…)? Suvvia… "Pecunia non olet", tutto qui! E per avvalorare che i soldi non puzzano, cosa c'e' di meglio di rinunciare a tutti i principi e i metodi che sono base dell'informazione in un regime democratico? Pensiero medio di questi giornali cartacei: "e se poi Vodafone non ci fa piu' le costosissime paginate e paginate di pubblicita'? Lasciamo perdere, meno se ne parla e meglio e'". Confindustria non ha potuto farne a meno, per un briciolo di difesa della propria corporazione di industriali, ma gli altri…. Siamo matti -avranno detto-. E poi -sempre avranno detto- l'Antitrust non serve a nulla, quelli che dovrebbero tutelare i consumatori (ndr, cioe' il 100% della popolazione) ci fanno solo del male, e se fanno male a noi, e' la fine dell'opinione pubblica, di cui noi siamo padroni e alfieri.
Non e' la prima volta che accade… e immaginiamo che non sara' l'ultima. Era marzo del 2014, Telecom, Vodafone e Wind erano state riconosciute colpevoli da parte di Antitrust di aver messo in atto pratiche commerciali scorrette, e loro stesse, per non pagare le sanzioni avevano ammesso di averlo fatto e che non l'avrebbero piu' fatto. La notizia non apparve in nessuno di questi giornali della cosiddetta grande opinione (2). Per l'appunto, avevano preso impegno di non farlo piu'. E' di eri la condanna "mediaticamente clandestina" di Vodafone e -crediamo- che tra breve altrettanta condanna ci dovrebbe essere per un'altra porcata identica a quella di Vodafone ma messa in atto da Tim con una gabola che si chiama "Tim Prime" (3). Crediamo che anche in questa occasione ne vedremo delle belle… chiamiamole cosi', anche se il nome semplice, esplicativo e diretto e' uno solo: censura.

(1) http://www.aduc.it/comunicato/vodafone+exclusive+denuncia+aduc+antitrust+condanna_24109.php
(2) http://avvertenze.aduc.it/comunicato/telefonia+pratiche+commerciali+scorrette+sentenza_22058.php
(3) http://tlc.aduc.it/articolo/tim+prime+come+vodafone+exclusive+pratica_24021.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc





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Canone Rai in bolletta. Boomerang: Governo ci ha perso la faccia e vuole che tutti paghino, anche chi non dovrebbe. Come difendersi



Firenze, 18 Marzo 2016. La bozza di decreto sul canone Rai in bolletta è pronta da due settimane, le indiscrezioni continuano, ma alla bozza già circolata non aggiungono nulla. Quindi: perchè non pubblicarla? Perchè manca l'accordo sui compensi per le società elettriche che, da brava lobby, tengono sotto scacco il Governo: se non vengono stanziati i soldi il meccanismo funzionerà con le risorse esistenti –quindi male- e il Governo perderà la faccia davanti ai cittadini.
Il boomerang sta già tornando indietro... e il Governo da dove li prende i soldi per le società elettriche? Se non li trova scontenta i gestori, se il prende dalla fiscalità generale scontenta i cittadini.
La sensazione e' di presa in giro dei cittadini/contribuenti, che -non a caso sempre e soltanto loro- resteranno con il cerino in mano.
Il Governo la faccia la perderà comunque con i suoi cittadini. Rispetto alle indiscrezioni sulla bozza di decreto, si legge sui media di oggi che l'Agenzia delle Entrate avrà 15 giorni dall'emanazione del decreto stesso per inviare all'Acquirente Unico i dati sulla composizione delle famiglie anagrafiche e su chi ha inviato la dichiarazione di non possesso della tv.
Non è una sensazione allora, ci stanno proprio prendendo in giro.
I Comuni hanno già inviato i dati all'Agenzia delle entrate? Prima ancora che esca il decreto che indica come fare?
E ancora, come verrà informato chi non ha la tv che deve inviare una autocertificazione di non-possesso?
L'Agenzia delle Entrate dovrebbe inviare a tutta Italia una lettera, con allegato il modulo per l'autocertificazione, del tipo "Caro residente, se non hai la tv compila questo modulo, altrimenti pagherai il canone in bolletta".
Quanto costerebbe una simile operazione, e quanto tempo ci vorrebbe? 15 giorni? Soluzione troppo costosa, il Ministero evidentemente ne ha in mente un'altra: pagate tutti, poi facciamo i conti.
I cittadini quindi vengono chiamati a "prestare" cento euro per ogni intestatario di bolletta elettrica (senza interessi peraltro) a Governo e società elettriche, che verranno restituiti sotto forma di rimborso, quando avranno i dati completi.

Torneremo ad occuparcene dopo l'emanazione del decreto. Ma se così fosse, come difendersi? E' possibile non pagare i canoni pretesi ingiustamente? Se il nostro timore venisse confermato, suggeriremo a tutti i contribuenti che non devono pagare il canone in bolletta (perchè non hanno la tv, o perche' diversi componenti della stessa famiglia anagrafica hanno intestate utenze elettriche), di non pagare e di comunicare subito ad Agenzia delle Entrate e gestore elettrico i motivi del mancato pagamento.

Qui il canale Rai del nostro web: http://tlc.aduc.it/rai/

Emmanuela Bertucci, legale Aduc







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ISEE e Rette Rsa a Firenze. L'indennita' di accompagnamento e' calcolata doppiamente nell'isee socio-sanitario. Modificare immediatamente il Regolamento



Firenze, 18 Marzo 2016. Con le pronunce del Tar Lazio prima e del Consiglio di Stato poi *, si è giunti ad affermare il principio secondo cui dai redditi del beneficiario vanno escluse le indennità o altre entrate relative alla disabilità. Che non possono esser conteggiate nella componente reddituale dell'Isee (ISR) in quanto non si tratta di redditi che arricchiscono, ma di emolumenti che vanno a riequilibrare una situazione di svantaggio per il disabile.
Durante tutto il 2015, invece, ed ancora oggi, nonostante le pronunce esecutive di primo grado risalgano al febbraio 2015 (un mese circa dopo l'entrata in vigore del nuovo Isee), le Amministrazioni hanno fatto finta di nulla, continuando, in base al predisposto software dell'Inps, a inserire ogni indennità o altro emolumento assistenziale legato all'invalidità del richiedente.
A Firenze, si è fatto di più.
Oltre a calcolare l'ISEE in base alla normativa illegittima, e ad  ignorare  il dettato delle sentenze che hanno modificato – e non meramente interpretato - il DPCM 159/2013, si è provveduto, nei casi di percezione delle suddette indennità ad aggiungere un'ulteriore componente pari a 16,00 euro al giorno, alla Quota Utente.
Si legga quanto riportato sul Regolamento Per l'Ospitalità di Persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili (Approvato con Delibera dell'Assemblea dei soci della Società della Salute di Firenze n.10
del 30/12/2014) ** ad oggi in vigore all'art. 10 comma 3 lett. d) , relativamente alla determinazione della compartecipazione ai costi di parte sociale della retta.
".....d) in caso di titolarità da parte della persona assistita alla data della presentazione dell'istanza di calcolo di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del d.p.c.m. n. 159/13, alla Quota Utente giornaliera calcolata ai sensi del comma 3 e delle precedenti lettere a), b) e c) si somma un importo stabilito con apposito atto della Giunta Esecutiva della Società della Salute.."
E, in allegato al Regolamento, alle norme transitorie che ad oggi però non ci risultano modificate, si legge che:
"l'importo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) è stabilito in € 16,00 giornalieri."
Abbiamo capito male noi, o ciò significa che, oltre a non espungere, come dovuto, le componenti a-reddituali su menzionate dall'ISR (e dunque non sommarle come reddito per determinare la Quota Utente), si aggiungono ulteriori 16,00 euro al dì in tutti quei casi in cui il beneficiario percepisca, ad esempio l'indennità di accompagnamento?
Guarda caso, 16,00 euro corrisponde a poco meno di 500,00 euro al mese, che è l'importo dell'indennità mensile di accompagnamento....
Beh, è proprio il caso di dirlo: gli utenti sono stati doppiamente gabbati.
Qui il modulo per farsi valere. L' utente fiorentino aggiunga anche che la rideterminazione Isee, per il passato e per il futuro, avvenga eliminando dal calcolo questa ulteriore illegalità:
http://sosonline.aduc.it/modulo/richiesta+rideterminazione+isee+seguito+sentenze_24031.php

Per approfondire
* http://www.aduc.it/comunicato/disabili+consiglio+stato+indennita+fuori+dall+isee_24028.php
** http://www.comune.fi.it/materiali/regolamenti/Regolamento_Ospitalita_Persone_Anziane_RSA.pdf

Claudia Moretti, legale Aduc




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Autocertificazione extracomunitari. Sentenza Tribunale Brescia apre a parita' trattamento



Firenze, 18 Marzo 2016. Il Tribunale di Brescia, Dott.ssa Silvia Mossi, con sentenza n. 167/2016 dello scorso 4 febbraio, ha fatto un passo da gigante verso la parità di trattamento fra cittadini italiani e comunitari e gli stranieri extracomunitari.
E' bastato al Tribunale, far corretta applicazione delle fonti del diritto, e dichiarare la supremazia della legge (fonte primaria) sulle fonti regolamentari secondarie. Queste ultime illegittime perché contrarie alle prime, sono state disapplicate, per stabilire che lo straniero può autocertificare, fra le altre cose, anche in merito ai propri redditi prodotti – o non prodotti – all'estero.
Si tratta di una vittoria importante per gli stranieri extracomunitari. Le certificazioni provenienti dai propri Paesi di appartenenza, richieste dalla P.A., spesso sono difficili da ottenere, molto onerose e ritardano ed ostacolano pesantemente i diritti concreti dei richiedenti.
Il caso trattato è relativo all'attribuzione dell'assegno sociale da parte dell' Inps ad una cittadina extracomunitaria titolare del Permesso CE per Soggiornanti di Lungo Periodo, che si era vista negare il beneficio richiesto, avendo la stessa autocertificato i propri redditi effettuati all'estero, ma  non anche prodotto le relative certificazioni ed attestazioni dell'Autorità straniera preposta. L'Inps  si è difesa sulla base di norme secondarie che tutt'oggi permangono nell'ordinamento e violano i principi di parità di trattamento imposte dalla legge (nazionale e comunitaria).
In sintesi, vediamo quali.
Il principio di parità di trattamento nelle norme di legge nazionali e comunitarie.
1) L'art. 2 comma 5 del T.U. Immigrazione (D.lgs 286/98) recita: "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge."
L'assegno sociale richiesto all'Inps, al pari di ogni altro beneficio o prestazione agevolata richiesta alla Pubblica Amministrazione (si pensi ad esempio alla richiesta di ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato nei giudizi civili, penali ed amministrativi), crea un rapporto fra il richiedente e la P.A. Orbene, in questo rapporto, stranieri e cittadini europei sono - e devono  - esser trattati ugualmente, salvo deroghe che possono trovar espressione solo tramite norma di legge (fonte primaria).
2) L'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE  recita: "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda... le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale", recepito dal nostro ordinamento con D.lgs 3/2007 che ha modificato la normativa della ex carta di soggiorno in nuovo Permesso Ce per Soggiornanti di Lungo Periodo ed ha disposto, all'art. 9 comma 12, che: "Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può...
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"
Le norme ed i regolamenti di rango inferiore che violano il principio di parità di trattamento.
1)   L'art. 3 del DPR 445/000 (il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa) recita:
"....2.  I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri."
L'art. 2 del DPR 394/99 (Regolamento attuativo al T.U. Immigrazione) recita:
"(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,  dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico..."
In poche parole, secondo il Tribunale di Brescia, le norme regolamentari di secondo grado violano i precetti delle norme primarie e pertanto dovranno esser disapplicate.
Peraltro, a sostegno della propria decisione, ricorda il Tribunale che, con l'entrata in vigore del Decreto ISEE (Dpcm 159/2013), il Governo non ha differenziato le DSU presentate dai cittadini italiani e comunitari, rispetto a quelle del cittadini stranieri extracomunitari.
E se è vero che una sentenza non fa primavera, è altresì vero che i principi di diritto correttamente applicati  dovranno trovare una presa d'atto da parte dei nostri Amministratori.
Per gli stranieri che dovessero, d'ora innanzi procedere mediante autocertificazioni anche relativamente a situazioni certificabili dalle autorità non italiane, consigliamo di farsi valere con una lettera di messa in mora, intimando, oltre che l'accettazione dell'autocertificazione, anche il risarcimento del danno: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php

Claudia Moretti, legale Aduc



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mercoledì 16 marzo 2016

"Controlli a distanza sul lavoro e Jobs Act, professionisti con le idee confuse"

Il 74% dei professionisti dichiara di non aver ancora ben compreso la nuova disciplina sui controlli a distanza sui lavoratori. App e apparecchi gps venduti in internet senza una corretta informazione sugli adempimenti richiesti dal Codice Privacy aumentano rischio contenziosi nei prossimi mesi. Attesa per incontro a Roma il prossimo 22 marzo con Augusta Iannini, che rappresenterà la posizione dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2016 - A più di cinque mesi dall'entrata in vigore degli ultimi decreti attuativi del Jobs Act, aziende e professionisti non hanno ancora le idee chiare sulla nuova disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori.

A evidenziarlo, è un sondaggio online in cui il 74% degli addetti ai lavori ha dichiarato che sulla materia era effettivamente necessario intervenire sullo Statuto dei Lavoratori, ma che d'altra parte il modo in cui sono state fatte le modifiche è risultato poco chiaro.

Anche se l'intento del Jobs Act era quello di rendere lo Statuto dei Lavoratori più adeguato al contesto tecnologico del mondo del lavoro attuale rispetto a quando fu introdotto nel 1970, a quanto pare molte aziende stanno ancora faticando a farsi un quadro nitido di questa materia complessa, che si intreccia tra disciplina giuslavoristica, normativa privacy, e codice penale.

Il rischio, è ovviamente che le aziende si spingano ben oltre ciò che è consentito loro fare quando intendono controllare i propri dipendenti, e di vedere quindi non rispettati i diritti fondamentali che i lavoratori hanno comunque conservato anche dopo il Jobs Act, compresi quelli relativi alla normativa sulla privacy, con un potenziale aumento di contenziosi nei prossimi mesi.

Ad aumentare il pericolo di violazioni della privacy dei lavoratori non ci sono le idee ancora confuse da parte delle aziende, ma anche la facilità con cui è possibile mettere in atto controlli invasivi sui dipendenti, come rileva il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi:

"Sono reclamizzate in internet ed è fin troppo facile acquistare app che possono trasformare smartphone e tablet aziendali in vere e proprie cimici ambientali, oppure apparecchiature gps da installare sugli automezzi in grado di monitorare ogni spostamento dei dipendenti, ma spesso chi acquista questi strumenti non è adeguatamente messo al corrente che alcuni di questi metodi erano e rimangono vietati anche con il Jobs Act, e che anche nei casi in cui è adesso possibile controllare i lavoratori, questi devono essere dovutamente informati, ed è comunque necessario rispettare tutte le prescrizioni del Codice della Privacy."

Per fare maggiore chiarezza sull'argomento, è atteso l'intervento di Augusta Iannini al workshop organizzato da AFGE che si svolgerà il 22 marzo a Roma, dove la vice presidente del Garante rappresenterà la posizione dell'Autorità per la protezione dei dati personali alla luce dei cambiamenti introdotti dal Jobs Act.

All'incontro parteciperanno anche altri esperti della materia, come Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, Marco Marazza, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Teramo, Diego Fulco, direttore dell'Istituto Italiano per la Privacy, e Angelo Jannone, ex ufficiale dei Carabinieri noto per essere stato insieme a Giovanni Falcone autore delle indagini sul patrimonio di Totò Riina, e oggi consulente e docente universitario, che parlerà della gestione delle indagini sui dipendenti infedeli nel contesto regolatorio privacy.

15 marzo 2016




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Isee 2015 e 2016 e sentenza Consiglio di Stato. L'INPS modifichi immediatamente i software per il corretto calcolo. Cosa deve fare intanto l'utente



Firenze, 16 Marzo 2016. All'indomani delle sentenze del Consiglio di Stato, con cui si è escluso dal calcolo dei redditi dell'Isee (ISR) le indennità relativa alla disabilità *, come immaginavamo regna il caos, le istituzioni coinvolte continuano a tentennare e l'utenza non sa più che fare.
Riceviamo molte segnalazioni di utenti che:
1) hanno chiesto ai CAAF la rideterminazione o anche solo il calcolo corretto per l'avvenire;
2) hanno chiesto alle Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali) di poter pagare l'importo corretto, ricevendo un sonoro diniego e minacciando dimissioni;
3) hanno chiesto ai Comuni di provvedere al ricalcolo o ad un nuovo calcolo Isee, o quantomeno di tener conto delle novità in materia.
Nessuno ha ottenuto alcunché e si chiedono: quanto dovremo ancora aspettare?
Occorre subito:
-Mettere in mora i CAAF e l'I.N.P.S. Chiedendo la rideterminazione a far data dal 2015 e per il futuro.
Ribadiamo l'urgenza che l'INPS metta immediatamente mano ai software che vengono utilizzati per il calcolo dell'Isee, ripristinando la legalità che perdura ormai da oltre un anno (ricordiamo che, a far data dal febbraio 2015 l'Isee si doveva e si dovrà calcolare in base alle sentenze che eliminano le componenti indennitarie legate alla disabilità;
- Mettere in mora i Comuni o le ASL che erogano i servizi in base all'Isee. I Comuni non possono continuare a regolare l'erogazione dei servizi in base ad uno strumento Isee che è stato radicalmente cambiato. A prescindere da quanto tempo occorrerà ai CAAF (e all'INPS) per digerire le sentenze, non possono e non devono considerare i suddetti emolumenti come reddito ai fini Isee.

Che fare con le Rsa?
Per quanto riguarda i soggetti erogatori dei servizi (tipo RSA convenzionate) occorre fare attenzione: finché il provvedimento dell'amministrazione non è modificato in conformità alle sentenze, rivalersi sulle strutture, ad esempio, non pagando o pagando una cifra inferiore, potrebbe comportare ripercussioni sul paziente.

La messa in mora, peraltro, nelle more della soluzione pratica della vicenda ad opera delle preposte istituzioni (Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ha il pregio di fissare un punto temporale anche sul futuro risarcimento del danno che si volesse richiedere.

Qui il modulo per a messa in mora: http://sosonline.aduc.it/modulo/richiesta+rideterminazione+isee+seguito+sentenze_24031.php


* Qui un approfondimento sulla vicenda a seguito della sentenza del Consiglio di Stato: http://www.aduc.it/comunicato/disabili+consiglio+stato+indennita+fuori+dall+isee_24028.php


Claudia Moretti, legale Aduc




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