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venerdì 27 gennaio 2017

La Corte costituzionale ha modificato ieri la legge per l'elezione della Camera dei Deputati, detta "Italicum". Si può votare ora: lo si faccia





Si può votare ora: lo si faccia

Nota dell'editore
 
La Corte costituzionale ha modificato ieri la legge per l'elezione della Camera dei Deputati, detta "Italicum". Bloccato il ballottaggio, via libera al premio di maggioranza e dichiarata illegittima la disposizione del testo che consentiva al capolista bloccato eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione.

La Consulta ha altresì sancito che «all'esito della sentenza, la legge è suscettibile di immediata applicazione», e per questa ragione il M5S, La Lega, i Fratelli d'Italia ed anche renziani del Pd si sono messi a richiedere a gran voce il voto subito.

Devo dire che la cosa che meno mi andava dell'Italicum, vale a dire l'assegnazione del premio di maggioranza al partito vincitore al ballottaggio indipendentmente dal numero di voti conseguiti, è stata opportunamente eliminata, lasciando nella legge solamente quella molto ipotetica assegnazione del premio alla formazione che raggiunga il 40% di voti al primo turno cui assennatamente nessun segretario di partito italiano può puntare.

Lo fa Grillo, com'era prevedibile, visto che a guidarlo è il velleitarismo e non il senno.

La parola agli italiani, allora. Sono d'accordo. Prima possibile.

Vorrei dire anche a Forza Italia di darsi una mossa, la storia non aspetta, ed ogni popolo, l'italiano incluso, segue la storia. Un tempo si diceva che il popolo la fa. Ed è lì che dobbiamo tornare. A presto.

A presto.

Edoardo Varini
 

 
Commodity Update

di Massimo Siano, Head of Southern Europe per ETF Securities
 
Gli afflussi nell'oro alla quarta settimana consecutiva di raccolta positiva, balzano ai massimi delle ultime 16 settimane. Gli ETP long sul metallo prezioso hanno raccolto 65,4 milioni di USD - il maggior flusso positivo nell'universo delle materie prime mentre il dollaro USA ha segnato una parziale battuta d'arresto e l'inflazione statunitense ha infranto la soglia del 2% per la prima volta dal 2014.

L'inflazione e la capacità della Federal Reserve di gestirla saranno cruciali per la traiettoria dell'oro nei prossimi mesi, soprattutto all'esordio delle politiche di spesa pubblica dell'era Trump. I prezzi potrebbero minacciare un progresso del 3% e, in assenza di una reazione della Fed attraverso la leva dei tassi, la caduta dei tassi d'interesse reali farà salire l'oro. «Tuttavia, "il diavolo si nasconde nei dettagli" per le politiche pro-crescita del presidente Trump e se i suoi effetti si materializzassero nel 2017 o, come riteniamo più probabile, nel 2018 la corsa dell'oro potrebbe attenuarsi», dichiara Massimo Siano, Executive Director – Head of Southern Europe per ETF Securities.
 

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giovedì 26 gennaio 2017

Data Protection Officer, vacilla la norma


Bernardi: fino a 45mila esperti di protezione dei dati con il Regolamento UE 2016/679, ma norma UNI in cantiere da un anno e mezzo non soddisfa le aspettative per assicurare la necessaria trasparenza sul mercato, specialmente sul DPO.

Milano, 26 gennaio 2017 - Uno dei principali obiettivi del nuovo Regolamento UE 2016/679, è quello di creare il giusto clima di fiducia tra i cittadini per far decollare il mercato digitale nell'Unione Europea, un'economia da 272 milioni di euro che può continuare a crescere solo se gli utenti si sentono a loro agio mentre fanno acquisti in Internet, senza doversi preoccupare che i loro dati personali potrebbero essere trattati illecitamente o utilizzati per commettere frodi a loro danno.

E se da una parte la nuova normativa comunitaria sulla privacy inizia a preoccupare le imprese, che si dovranno adeguare entro il 25 maggio 2018 per non rischiare multe fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo, sul fronte del mercato del lavoro ci sono invece prospettive positive, derivanti dalla crescente necessità di esperti della materia e dall'obbligo di nomina di un "data protection officer" per tutte le pubbliche amministrazioni e per le imprese che trattano su larga scala dati sensibili o altri dati che presentano rischi specifici, oppure se nelle attività principali vengono effettuati trattamenti che richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati, come avviene spesso nelle attività di e-commerce in cui gli utenti vengono profilati online per proporre loro prodotti e servizi in base ai loro gusti e alle loro preferenze.

Un contesto che, secondo le stime dell'Osservatorio di Federprivacy, nei prossimi 12 mesi potrà richiedere fino a 45mila esperti solo in Italia. Numeri importanti, quelli di un'emergente categoria professionale che necessiterebbe però di più trasparenza nel mercato con standard e parametri di riferimento che sono in cantiere da un anno e mezzo con una specifica norma UNI arrivata ora a conclusione del suo iter, ma i cui contenuti non convincono la principale associazione di riferimento del settore:

"Quello della norma tecnica sarebbe stato lo strumento ideale a disposizione degli stakeholder per definire i requisiti che devono possedere i professionisti della privacy per poter essere riconosciuti dal mercato, ovviamente a condizione imprescindibile che tali regole fossero allineate alle prescrizioni del Regolamento UE e alle recenti Linee Guida del Working Party Art.29, nelle quali è stato precisato che il data protection officer deve avere in particolare una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia, talvolta anche più elevata in base alla complessità o alla mole dei trattamenti effettuati - spiega il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi - Da parte nostra, abbiamo segnalato in tutte le sedi la necessità di disegnare un profilo adeguato del DPO, ma ora dobbiamo con rammarico constatare che il progetto finale di norma vede un profilo professionale stravolto rispetto ai dettati dell'UE, generico per quanto riguarda le conoscenze giuridiche della normativa, e con molte altre conoscenze invece informatiche, riconducibili più a quelle di un security manager che a quelle richieste a un data protection officer. Allo stato attuale - conclude Bernardi - questa norma non risponde ne' alle prescrizioni di legge, ne' alle esigenze di mercato, e per questo rischia di essere solo fuorviante per le imprese che sono alla ricerca del professionista giusto a cui conferire l'incarico."

Il documento in questione, (Cod. Progetto E14D00036), è stato messo ora all'inchiesta pubblica finale, e tutte le parti interessate possono esprimere i loro commenti fino al 25 marzo 2017, quando UNI tirerà le somme per verificare se ci siano i presupposti perché la norma sul data protection officer possa venire alla luce oppure no.

Certo è, che per spingere sul mercato digitale l'Unione Europea ha varato una riforma sulla protezione dei dati personali egualmente vigente in tutti gli Stati membri, e altrettanto evidente è che la norma così com'è allo stato attuale devia da quella direzione, e rischia di far mancare alle imprese le giuste professionalità, con il pericolo di ingenerare confusione nel mercato delle professioni.

Imprese e pubbliche amministrazioni, devono perciò vigilare attentamente per non incorrere in pesanti sanzioni, perché è in gioco la loro organizzazione e la capacità di rispettare la normativa sulla circolazione e protezione dei dati, senza dimenticare infine che è indispensabile evitare di offuscare i diritti fondamentali che sono riconosciuti per legge ai cittadini.





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Certificazione Unica, tutte le novità del 2017. Le giornate di studio in tutta Italia per aggiornarsi

Appuntamenti in tutta Italia con gli esperti di Inaz sulle risorse umane per la formazione rivolta agli specialisti del personale sulla nuova CU ai lavoratori e sulle novità normative in materia di imposizioni dirette e lavoro dipendente

Si avvicina il momento di compilare la Certificazione Unica ai lavoratori, che per il 2017 presenta alcune rilevanti novità, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per la veste grafica. I cambiamenti normativi hanno avuto importanti riflessi sulla struttura e compilazione della CU ai lavoratori, dunque per gli specialisti del personale è tempo di dedicarsi all'aggiornamento professionale.

«Di fronte a un quadro normativo delicato e complesso, che si trasforma continuamente, la formazione di chi si occupa di risorse umane è un aspetto da curare con la massima attenzione. Per essere competitivi, produttivi e organizzare al meglio il lavoro, enti e imprese devono curare con attenzione il proprio patrimonio di competenze» spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, una delle più importanti realtà italiane del software e dei servizi per amministrare il personale e gestire le risorse umane e attiva nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale su fisco, lavoro e previdenza con il proprio Centro Studi.

Inaz dedica appuntamenti formativi proprio alla Certificazione Unica 2017, con appuntamenti dal fino all'8 febbraio in tutta Italia: Catania, Genova, Legnano, Bologna, Torino, Trento e Cagliari.

I relatori sono professionisti esperti che collaborano con il Centro Studi Inaz che forniranno chiarimenti sulla nuova veste grafica e i riflessi delle novità normative del 2016 sulla Certificazione unica; tempi e modalità di trasmissione delle CU; compilazione delle singole sezioni; la nuova sezione per i premi di risultato detassati, partecipazioni agli utili, benefit, premi assoggettati a tassazione ordinaria; l'esposizione delle somme liquidate a seguito di pignoramento; i dati previdenziali INPS della parte C; introduzione dell'annotazione al lavoratore, per carichi di famiglia in periodi inferiori all'anno solare; la sezione dedicata alla previdenza complementare. Saranno analizzati casi operativi, particolarità e questioni aperte, con ampio spazio per le domande dei partecipanti

Dove e quando
Dalle 9.30 alle 13.00 nelle seguenti città:
Catania 30/01 – Hotel Nettuno, viale Di Lauria 121
Genova 31/01 – Starhotel President, Corte Lambruschini 4
Legnano 31/01 – Unahotel Malpensa, via Turati – Cerro Maggiore
Bologna 01/02 – Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2
Torino 02/02 – Best Western Hotel Genio, Corso Vittorio Emanuele II, 47
Trento 03/02 – Sartori's Hotel , via Nazionale 33, Laives (TN)
Cagliari 08/02 – Confindustria Sardegna Meridionale, viale Colombo 2


Prezzo: 125,00€ + Iva, (93,75 per gli abbonati a L'Informatore Inaz Info: Segreteria corsi e convegni Inaz, 02.27718.333, corsi@inaz.it

Inaz Srl è una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione servizi per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane. Con una rete di agenzie e punti assistenza in tutta Italia, Inaz offre le sue soluzioni a più di 10mila clienti fra aziende, enti pubblici, studi professionali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Inaz, con il suo Centro Studi, è anche punto di riferimento per imprese e professionisti in tema di aggiornamento, consulenza e formazione. La sede centrale è in Viale Monza 268 a Milano. www.inaz.it.



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martedì 24 gennaio 2017

Obbligo di contabilizzazione del calore: ecco cosa succede adesso


Tutte le informazioni utili di Desivero.com per chi non si è ancora adeguato

 


Milano, 24 gennaio 2017 ­ - La contabilizzazione del calore condomini è il nuovo obbligo entrato in vigore in Italia nel 2014, che prevede l'installazione di contattori individuali di termoregolazione e contabilizzazione di calore per gli edifici con impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Se è vero che la scadenza ultima per l'adeguamento fissata inizialmente per tutte le regioni al 31 dicembre 2016 è stata prorogata, tramite decreto in extremis approvato dal Consiglio dei Ministri, al 30 giugno 2017, è altrettanto vero che l'estensione del termine ultimo non ha effetto per i condomini in Regione Lombardia.

Nella sezione 'Tecnologia e How to' del proprio magazine online Desivero.com - la prima piattaforma multicanale di soluzioni e professionisti del settore idrotermosanitario - fa un punto sulla nuova norma e fornisce informazioni utili a chi non si è ancora adeguato: Contabilizzazione: dopo il 1° gennaio cosa succede?


Cos'è e a cosa serve la contabilizzazione?
Con la nuova normativa si rende necessaria l'installazione di due tipi di sistemi, uno di contabilizzazione e uno di termoregolazione. 

Il primo tipo di apparecchi è per la lettura dell'energia erogata per un determinato servizio, mentre il secondo consente di gestire l'erogazione del servizio sulla base delle esigenze del singolo utente, riducendo la spesa al concetto del 'pago quanto consumo'.

Imposti da una direttiva europea del 2012, i sistemi intendono di promuovere concretamente una cultura del risparmio energetico con conseguente riduzione della spesa energetica, anche dal punto di vista di una diminuzione dell'inquinamento atmosferico.

Chi deve adeguarsi alla normativa?
I condomini soggetti alla nuova normativa sulla contabilizzazione del calore sono tutti quei condomini con caldaia centralizzata. 

Si calcola che in tutta Italia gli interventi di adeguamento riguarderanno in totale circa dieci milioni di unità immobiliari. 

È, tuttavia, possibile andare in deroga dall'obbligo d'installazione di contabilizzazione diretta se viene dimostrata l'infattibilità tecnica o l'inefficienza in termini di costi e proposizione rispetto ai risparmi energetici potenziali. 

Tale infattibilità deve essere dimostrata attraverso un'apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Scadenze e sanzioni 2017
Si ha tempo fino il 30 giugno 2017 per metterti in regola: è la proroga che il Decreto Milleproroghe ha sancito a fine 2016. 

Fa eccezione la Lombardia, l¹unica regione d'Italia che non ha aderito alla proroga di sei mesi. 

Per ciascuna unità immobiliare le sanzioni amministrative pecuniarie variano da 500 a 2.500 euro e fino a 3.000 euro in Lombardia.

Cosa fare per mettersi in regola
Diagnosi energetica, installazione, sviluppo progetto, collaudo, sviluppo e delibera di un criterio di ripartizione della spesa, servizio di gestione e manutenzione: per tutti i lavori di adeguamento alla normativa desivero.com consiglia di affidarsi a professionisti abilitati.



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venerdì 20 gennaio 2017

LATTE: COLDIRETTI, IN G.U. STORICO VIA LIBERA A ETICHETTA MADE IN ITALY + foto

Storico via libera all'indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari che pone finalmente fine all'inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta. 

E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell'annunciare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 del decreto "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. 

Un provvedimento – sottolinea Moncalvo - fortemente sostenuto dalla Coldiretti che rappresenta un importante segnale di cambiamento a livello nazionale e comunitario. 

Il via libera - continua Moncalvo - risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani che secondo la consultazione pubblica online del Ministero delle politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l'etichetta riporti il Paese d'origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione.

Il provvedimento riguarda - sottolinea la Coldiretti - l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

a) "Paese di mungitura": nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) "Paese di condizionamento o di trasformazione": nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: "origine del latte": nome del Paese. 

Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate - precisa la Coldiretti - le seguenti diciture: "latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. 

Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. 

Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.

Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso danno dalla Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. 

1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore e capre possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt che – sottolinea la Coldiretti - è garantita da livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d'Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 49 formaggi a denominazione di origine realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione. 

L'obbligo di indicare l'origine in etichetta - continua la Coldiretti - salva dall'omologazione l'identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a livello nazionale.

Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.

L'obbligo di indicare in etichetta l'origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la raccolta di un milione di firme alla legge di iniziativa popolare ha portato all'approvazione della legge n.204 del 3 agosto 2004. 

Da allora molti risultati sono stati ottenuti anche in Europa ma - continua la Coldiretti - l'etichetta resta anonima per circa 1/3 della spesa dai salumi ai succhi di frutta, dalla pasta al latte a lunga conservazione, dal concentrato di pomodoro ai sughi pronti fino alla carne di coniglio.  

Due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero senza indicazione in etichetta, come pure i succhi di frutta o il concentrato di pomodoro dalla Cina i cui arrivi sono aumentati del 379% nel 2015 per un totale di 67 milioni di chili, secondo la Coldiretti. 

L'Italia sotto il pressing della Coldiretti ha fatto scattare il 7 giugno 2005 l'obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l'obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l'obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. 

A livello comunitario - continua la Coldiretti - il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l'emergenza mucca pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. 

Dal primo gennaio 2004 c'è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto.

Il prossimo passo - conclude la Coldiretti - è l'entrata in vigore dell'obbligo di indicare l'origine del grano impiegato nella pasta come previsto nello schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano impiegato nella pasta condiviso dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea.

L'ETICHETTA DI ORIGINE SULLA SPESA DEGLI ITALIANI
Cibi con l'indicazione origine
       E quelli senza
Carne di pollo e derivati
Salumi
Carne bovina
Carne di coniglio
Frutta e verdura fresche
Carne trasformata
Uova
Frutta e verdura trasformata
Miele
Derivati del pomodoro diversi da passata
Passata di pomodoro
Concentrato di pomodoro e sughi pronti
Latte/Formaggi 
Derivati dei cereali (pane, pasta)
Pesce
Riso
Extravergine di oliva


Fonte: Elaborazioni Coldiretti


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Siram: Il Consiglio di Stato conferma l'aggiudicazione della gara Servizio Energia per l'Ospedale Umberto I di Ancona

IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE IL POSSESSO DEI REQUISITI SOA DI SIRAM E CONFERMA  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO ENERGIA PER L'OSPEDALE UMBERTO I DI ANCONA

Con una recentissima sentenza, depositata il 9 gennaio scorso, la III sessione del Consiglio di Stato ha confermato l'aggiudicazione da parte di Siram della gara relativa al servizio gestione energia per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Umberto I di Ancona, riscontrando la validità dell'attestazione SOA di Siram, e ribadendo il possesso, da parte della stessa Società, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari per la partecipazione alle gare pubbliche.

Il Giudice Amministrativo ha precisato, smentendo la tesi originaria sostenuta dal Gruppo Sti, che tali requisiti non sono venuti meno con la cessione da parte di Siram di un ramo di azienda alla Società Gestione Integrata, avvenuta nel dicembre 2012, e tanto in ragione del fatto che la cessione in questione ha avuto ad oggetto un ramo ben determinato e limitato, composto di pochissimi contratti.

In particolare, il Giudice Amministrativo ha stabilito che il fatturato non può essere oggetto di cessione in blocco indistintamente, se non con riferimento ai singoli contratti dai quali deriva. 

Ciò comporta che solo il fatturato dei contratti ceduti da Siram a Gestione Integrata può essere considerato ai fini della valutazione dei requisiti. 

È opportuno sottolineare che il valore del ramo ceduto era di 4 milioni di euro a fronte di un fatturato complessivo, a quella data, di Siram di oltre 600 milioni di euro. 

Tale sentenza ribadisce che non vi è stata quindi nessuna interruzione nel possesso da parte di Siram delle attestazioni SOA, in linea con quanto affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato lo scorso 30 settembre.

 
Siram è un Gruppo italiano con cento anni d'esperienza nella gestione integrata dell'energia di edifici complessi pubblici e privati. 

In qualità di ESCO (Energy Service Company) certificata secondo la norma UNI CEI 11352, Siram sviluppa e realizza soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate all'efficienza, alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, condividendo costi e benefici degli interventi con i propri clienti. 

Siram concepisce, finanzia, realizza e gestisce progetti di ottimizzazione energetica, integrando l'utilizzo di energie rinnovabili (come le biomasse, il geotermico e il fotovoltaico), per assicurare la massima sostenibilità ambientale di ogni impianto, durante tutto il suo ciclo di vita. 

Veolia è il gruppo leader a livello mondiale nella gestione ottimizzata delle risorse. 

Presente sui cinque continenti con oltre 174,000 dipendenti, il Gruppo realizza e fornisce soluzioni nel campo della gestione idrica, dei rifiuti e dell'energia, contribuendo allo sviluppo di sistemi urbani e industriali in chiave sostenibile. 

Grazie ai servizi offerti, Veolia migliora l'accesso alle risorse, preservando quelle disponibili e promuovendo una logica di economia circolare.

Nel 2015 il Gruppo Veolia ha fornito acqua potabile a 100 milioni di persone e gestito le acque reflue per 63 milioni di abitanti, prodotto 63 milioni di megawattora e convertito 42,9 milioni di tonnellate di rifiuti in nuovi materiali ed energia. 

Veolia Environnement (quotata al listino Euronext di Parigi: VIE) ha registrato nel 2015 un fatturato consolidato di €25 miliardi. 

Milano, 20 gennaio 2017

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martedì 17 gennaio 2017

Allevamento conigli: UE potrebbe abolire le gabbie

Video Notizia
Il prossimo 25 gennaio la Commissione Agricoltura del Parlamento voterà un Progetto di Relazione che potrebbe aprire la strada ad una legge che vieti l’uso delle gabbie negli allevamenti di conigli in UE.
 
CIWF Italia chiede ai membri italiani della Commissione Agricoltura di votare in favore della risoluzione, che rappresenterebbe un enorme passo avanti per il benessere dei conigli.


CIWF, inoltre, invita i cittadini a scrivere ai membri della Commissione (qui) e a partecipare, il prossimo 23 gennaio, al twitter-storm, (qui) per sensibilizzare i membri sulla votazione, con gli hashtag #bastagabbie
#conigli  



Una vita in gabbia - Nel 2014 CIWF Italia aveva lanciato una video inchiesta che dimostrava quali sono le reali condizioni in cui vengono allevati i conigli in Italia, terzo produttore di carne di coniglio in UE.
Le gabbie di batteria, utilizzate nel 99% degli allevamenti, infliggono enormi sofferenze ai conigli: non possono stare eretti sulle zampe posteriori, non possono stendersi su un lato, neanche fuggire dagli attacchi dei simili. Le loro zampe si feriscono sul pavimento metallico e trascorrono tutta la loro breve vita in uno spazio di un foglio A4. Per sopravvivere in queste terribili condizioni, ai conigli vengono somministrate grandi quantità di antibiotici, ma nonostante questo, la mortalità negli allevamenti può raggiungere anche il 30%.
Ogni anno in UE vengono allevati 320 milioni di conigli. (fonte FAOSTAT)

Dopo il lancio dell’inchiesta 87.000 cittadini italiani firmarono la petizione, lanciata sulla piattaforma di Change.org, per chiedere la fine dell’uso delle gabbie per i conigli. In totale 600.000 cittadini europei hanno chiesto che il divieto dell'uso delle gabbie in UE.

Vietare le gabbie in UE - Se il Progetto di Relazione, presentato dal parlamentare tedesco Stefan Eck, del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, fosse votato positivamente, questo rappresenterebbe un importante passo avanti nell’iter verso una legge che preveda il graduale divieto delle gabbie per i conigli in UE.

Il progetto di relazione di Eck infatti ha due richieste fondamentali: che venga promulgata una legge a protezione dei conigli; che le gabbie vengano progressivamente eliminate e poi vietate e vengano adottati come minimo di legge i sistemi in recinto, come quelli già adottati dalla legislazione belga.

In Italia – In Italia la situazione per il benessere dei conigli resta drammatica. E anche i produttori, soprattutto i piccoli, sono in difficoltà: il settore cunicolo, in Italia così come in UE, è in crisi da molti anni. È per questo che proprio il passaggio a sistemi più rispettosi del benessere potrebbe rappresentare un’occasione per riprendere il dialogo con quei consumatori che, stando all’ultimo Eurobarometro sul Benessere Animale, sono sempre più attenti alla qualità dei prodotti, intesa come rispetto del benessere degli animali.

Sistemi alternativi alle gabbie sono già disponibili: si tratta dei cosiddetti sistemi park, recinti con pavimento confortevole, in cui i conigli da ingrasso possono saltare, stendersi, nascondersi, esprimendo i propri comportamenti naturali. I sistemi park sono stati già adottati dalla legislazione belga.

Dichiara Annamaria Pisapia, Direttrice di CIWF Italia Onlus: "Ci appelliamo agli eurodeputati italiani che voteranno in Commissione agricoltura: che ascoltino la voce di quei 600.000 cittadini che hanno chiesto la fine dell’allevamento in gabbia per questi animali. E ascoltino le ragioni del benessere animale, non quelle di quella grande industria cunicola il cui solo interesse è quello di mantenere il proprio settore non regolamentato”.

Approfondimenti

Sulla produzione di carne di coniglio
https://assets.ciwf.org/media/7428945/dati-lr.pdf

I conigli
I conigli sono animali gregari, che vivono in gruppi dalla struttura sociale complessa. Trascorrono la maggior parte della loro vita in tane e cunicoli, nei quali riposano, allevano i piccoli e si nascondono per sfuggire ai predatori.
Escono dalle tane soprattutto al tramonto, quando hanno meno possibilità di diventare prede e si nutrono soprattutto di erba: trascorrono la maggior parte del loro tempo nutrendosi.
Possono correre fino a 30 km orari, saltano e balzano anche fino ad un metro  di altezza, sono sempre vigili e se sentono un rumore si ergono sulle zampe  posteriori.  I conigli sono animali estremamente intelligenti: imparano guardandosi l’un l’altro e connettono le proprie azioni alle conseguenze che avranno. Quando sono allevati in casa hanno meno timore degli esseri umani e possono imparare a riconoscere quando li si chiama per  nome.

Perché i conigli in gabbia soffrono
I conigli vengono allevati in gabbie di batteria in cui per muoversi hanno a disposizione uno spazio che spesso non è nemmeno grande come un foglio A4. Non possono saltare, balzare, stendersi lateralmente per riposare, non possono neanche stare seduti sulle zampe posteriori (la loro posizione naturale) e nemmeno stare eretti.
Le gabbie, costituite interamente in rete metallica, possono ferire le loro zampe. In condizioni così estreme i conigli hanno un altissimo rischio di contrarre infezioni e ammalarsi e la mortalità negli allevamenti può raggiungere il 30%.
Esistono delle gabbie “migliorate”, tecnicamente definite “arricchite”, ma la qualità del benessere dei conigli in queste gabbie, anche con una gestione eccellente, resta scadente: una gabbia resta sempre una gabbia.

Metodi alternativi di allevamento
In altri Paesi europei, come il Belgio e la Germania, sono stati sviluppati anche a livello industriale metodi di allevamento alternativi alla gabbia, in cui i conigli possono esprimere gran parte dei loro comportamenti naturali.
In Belgio, su pressione dell’opinione pubblica, è stato creato un metodo di allevamento al coperto in cui i conigli hanno piattaforme su cui saltare, tubi in cui nascondersi e un pavimento in plastica che non ferisce le loro zampe.
In questi allevamenti i conigli non sono trattati con antibiotici di routine, vengono curati solo se si ammalano, e la mortalità scende al di sotto del 10%.
La stessa direzione verso un allevamento in recinti è ormai intrapresa anche in Germania, grazie alla pressione dell'opinione pubblica e all'iniziativa di allevatori virtuosi e di alcuni supermercati.
 

domenica 15 gennaio 2017

Fsi-Usae: è ora di approvare una legge organica sugli IRCCS e armonizzare il ruolo delle Arpa nella sanità.

ROMA 15 gennaio - Si è tenuta oggi presso la sede nazionale della Federazione Sindacati Indipendenti in Roma, viale Ettore Franceschini 73 la riunione del  rinnovato Coordinamento Federale delle Regioni, organismo composto dai rispettivi Segretari Regionali.

Ha aperto la riunione il Segretario Generale, Adamo Bonazzi, che ha esposto il lavoro precedentemente svolto e gli obiettivi della Federazione nelle varie Regioni.

Nel corso della riunione – con  le relazioni dei Segretari Regionali – sono  stati anche analizzati  l'attuale contesto politico istituzionale e le realtà normative delle regioni nonchè le relative ricadute dei medesimi sui lavoratori e sui cittadini. Relazioni da cui è emersa la necessità di affrontare le tematiche relative al ruolo e alle funzioni degli IRCCS, su cui è necessario arrivare ad una legge organica, e sul ruolo delle ARPA nella sanità, che è necessario armonizzare. 

Il Coordinamento ritiene altresì necessario affrontate le tematiche del lavoro alla luce dei risultati del Jobs Act, la stesura dei Piani Sanitari Regionali anche in relazione alla necessità dell'integrazione socio-sanitaria, del precariato  e dell'assetto delle AUTONOMIE LOCALI, alla luce della bocciatura della riforma costituzionale.

Il Coordinamento Federale delle Regioni si strutturerà in commissioni al fine di affrontare organicamente le tematiche trattate e chiederà, immediatamente, un incontro con la Conferenza delle Regioni.


venerdì 13 gennaio 2017

Norme chiare sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati

Il 6 gennaio è entrato in vigore il d.p.c.m. n. 234/16, regolamento che definisce i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, adottato in attuazione dell'art. 4 d.lgs. n. 24/14.

La corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro Paese costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente. 

Se erroneamente identificati come maggiorenni, infatti, questi adolescenti non vengono accolti in strutture per minori e spesso vengono lasciati per strada, con l'elevato rischio di essere vittime di sfruttamento a scopo sessuale o di altro tipo. In alcuni casi, inoltre, vengono trattenuti in un CIE ed espulsi.

Ad oggi, non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età perché le differenze di maturazione scheletrica, accrescitiva e puberale fra soggetti della stessa età anagrafica sono frequenti, ampie e fisiologiche. Il metodo attualmente più utilizzato, la valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, comporta un margine di errore di ± 2 anni. 

Spesso, tuttavia, sul referto non viene indicato il margine di errore, il che impedisce l'applicazione del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio. Va inoltre considerato che tale metodo, sviluppato per lo studio dei disordini della crescita e della pubertà e non per finalità medico legali, si basa su standard ormai datati e comunque definiti su popolazioni (caucasici, per lo più anglosassoni americani o britannici) ben differenti rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati. 

Inoltre, diverse situazioni fisiologiche e genetiche, patologiche o ambientali possono accelerare o rallentare la maturazione scheletrica. A questo si aggiunge la possibilità di errore di refertazione da parte di operatori non esperti che eseguono solo occasionalmente tale prestazione.

Anche nei casi in cui gli accertamenti siano effettuati in modo così gravemente inadeguato, in genere i risultati non possono essere oggetto di contestazione in quanto il referto non viene quasi mai consegnato all'interessato né al tutore. Vi sono, poi, casi in cui vengono effettuati accertamenti sanitari anche su individui in possesso di un documento identificativo da cui risultano minorenni.

Il d.p.c.m. n. 234/16 chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l'età dei minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo che:
 solo ove sussistano fondati dubbi sull'età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età;

 tale accertamento è condotto, nel rispetto del superiore interesse del minore, da un'équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato;

 il minore deve essere adeguatamente informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;


 la relazione conclusiva deve riportare l'indicazione di attribuzione dell'età stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile;

 nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta;

 il provvedimento di attribuzione dell'età, adottato dal giudice competente per la tutela, è notificato, con allegata traduzione, all'interessato e al tutore, e può essere oggetto di reclamo;

 in attesa della determinazione dell'età, l'interessato deve comunque essere considerato come minorenne al fine dell'accesso immediato all'assistenza e alla protezione.

Mentre il d.p.c.m. n. 234/16 disciplina finalmente in modo chiaro le procedure per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, vi sono ancora significative lacune normative per quanto riguarda i minori non accompagnati che non siano riconosciuti come vittime di tratta. Questi ultimi rappresentano ad oggi la quasi totalità dei minori non accompagnati presenti in Italia (in alcuni casi effettivamente non vi è alcun reato di tratta, in altri casi il minore è vittima di tratta ma non viene riconosciuto come tale).

Importanti norme sull'accertamento dell'età di tutti i minori non accompagnati sono previste dal disegno di legge S. 2583, approvato alla Camera e attualmente all'esame del Senato. Si attende inoltre la definitiva approvazione da parte della Conferenza Unificata del "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" presentato dalla Conferenza delle Regioni nel marzo 2016.

In attesa dell'approvazione in via definitiva di tali atti, le organizzazioni firmatarie auspicano che le disposizioni previste dal d.p.c.m. n. 234/16 siano applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, anche non vittime di tratta.

Apparirebbe del tutto irragionevole, infatti, ipotizzare che i meccanismi per la determinazione dell'età debbano essere differenti a seconda che il minore non accompagnato sia o meno vittima di tratta, fatta eccezione per l'esigenza di tenere in considerazione gli specifici traumi derivanti dallo sfruttamento e dagli abusi subiti dai minori vittime di tratta.

Si ricorda che il Ministero dell'Interno ha in passato chiarito come il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio, sancito dal codice di procedura penale minorile, "possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione", dunque anche con riferimento ai minori non sottoposti a procedimento penale (circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007). Lo stesso ragionamento vale per l'applicazione in via analogica delle norme di cui al d.p.c.m. n. 234/16 ai minori che non siano vittime di tratta.

Nella circolare del 25 luglio 2014, il Ministero dell'Interno ha poi espressamente previsto, con riferimento a tutti i minori non accompagnati per i quali si renda necessario l'accertamento dell'età e non solo ai minori vittime di tratta, che tale accertamento debba essere svolto "secondo i criteri dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2014", in attuazione del quale è stato adottato il d.p.c.m. n. 234/16.

Va infine evidenziato come il d.lgs. 142/2015, all'art. 2 lett. e), abbia fornito una definizione unitaria di "minore non accompagnato", tale essendo "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", senza
distinguere, dunque, dalla ragione della presenza in Italia. Definizione unitaria che esclude la possibilità che possa attuarsi un trattamento discriminatorio in sede di accertamento dell'età, poiché sarebbe fondato su una illegittima differenziazione basata sulla condizione personale, vietata dall'art. 3 della Costituzione.

In attesa dell'adozione del Protocollo sopra citato e delle norme generali sull'accertamento dell'età previste dal ddl S. 2583, di cui si auspica la celere approvazione senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, riteniamo che solo l'immediata applicazione delle norme previste dal d.p.c.m. n. 234/16 anche ai minori che non siano vittime di tratta possa consentire un'efficace identificazione dei minori non accompagnati, nel rispetto delle principali raccomandazioni adottate in materia a livello internazionale e nazionale (tra cui le raccomandazioni dell'UNHCR del 2014 e il parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009), ai fini di una piena tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dal diritto comunitario e dalla normativa interna.
12 gennaio 2017

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
Save the Children
Amnesty International Italia
UNHCR
Magistratura Democratica
Fondazione Migrantes
Caritas Italiana
ARCI
ACLI
CIR
CNCA
GdS Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria
MSF
Associazione Culturale  visita 



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