La corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro Paese costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente.
Ad oggi, non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età perché le differenze di maturazione scheletrica, accrescitiva e puberale fra soggetti della stessa età anagrafica sono frequenti, ampie e fisiologiche. Il metodo attualmente più utilizzato, la valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, comporta un margine di errore di ± 2 anni.
Anche nei casi in cui gli accertamenti siano effettuati in modo così gravemente inadeguato, in genere i risultati non possono essere oggetto di contestazione in quanto il referto non viene quasi mai consegnato all'interessato né al tutore. Vi sono, poi, casi in cui vengono effettuati accertamenti sanitari anche su individui in possesso di un documento identificativo da cui risultano minorenni.
Il d.p.c.m. n. 234/16 chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l'età dei minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo che:
solo ove sussistano fondati dubbi sull'età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età;
tale accertamento è condotto, nel rispetto del superiore interesse del minore, da un'équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato;
il minore deve essere adeguatamente informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;
la relazione conclusiva deve riportare l'indicazione di attribuzione dell'età stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile;
nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta;
il provvedimento di attribuzione dell'età, adottato dal giudice competente per la tutela, è notificato, con allegata traduzione, all'interessato e al tutore, e può essere oggetto di reclamo;
in attesa della determinazione dell'età, l'interessato deve comunque essere considerato come minorenne al fine dell'accesso immediato all'assistenza e alla protezione.
Mentre il d.p.c.m. n. 234/16 disciplina finalmente in modo chiaro le procedure per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, vi sono ancora significative lacune normative per quanto riguarda i minori non accompagnati che non siano riconosciuti come vittime di tratta. Questi ultimi rappresentano ad oggi la quasi totalità dei minori non accompagnati presenti in Italia (in alcuni casi effettivamente non vi è alcun reato di tratta, in altri casi il minore è vittima di tratta ma non viene riconosciuto come tale).
Importanti norme sull'accertamento dell'età di tutti i minori non accompagnati sono previste dal disegno di legge S. 2583, approvato alla Camera e attualmente all'esame del Senato. Si attende inoltre la definitiva approvazione da parte della Conferenza Unificata del "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" presentato dalla Conferenza delle Regioni nel marzo 2016.
In attesa dell'approvazione in via definitiva di tali atti, le organizzazioni firmatarie auspicano che le disposizioni previste dal d.p.c.m. n. 234/16 siano applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, anche non vittime di tratta.
Apparirebbe del tutto irragionevole, infatti, ipotizzare che i meccanismi per la determinazione dell'età debbano essere differenti a seconda che il minore non accompagnato sia o meno vittima di tratta, fatta eccezione per l'esigenza di tenere in considerazione gli specifici traumi derivanti dallo sfruttamento e dagli abusi subiti dai minori vittime di tratta.
Si ricorda che il Ministero dell'Interno ha in passato chiarito come il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio, sancito dal codice di procedura penale minorile, "possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione", dunque anche con riferimento ai minori non sottoposti a procedimento penale (circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007). Lo stesso ragionamento vale per l'applicazione in via analogica delle norme di cui al d.p.c.m. n. 234/16 ai minori che non siano vittime di tratta.
Nella circolare del 25 luglio 2014, il Ministero dell'Interno ha poi espressamente previsto, con riferimento a tutti i minori non accompagnati per i quali si renda necessario l'accertamento dell'età e non solo ai minori vittime di tratta, che tale accertamento debba essere svolto "secondo i criteri dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2014", in attuazione del quale è stato adottato il d.p.c.m. n. 234/16.
Va infine evidenziato come il d.lgs. 142/2015, all'art. 2 lett. e), abbia fornito una definizione unitaria di "minore non accompagnato", tale essendo "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", senza
distinguere, dunque, dalla ragione della presenza in Italia. Definizione unitaria che esclude la possibilità che possa attuarsi un trattamento discriminatorio in sede di accertamento dell'età, poiché sarebbe fondato su una illegittima differenziazione basata sulla condizione personale, vietata dall'art. 3 della Costituzione.
In attesa dell'adozione del Protocollo sopra citato e delle norme generali sull'accertamento dell'età previste dal ddl S. 2583, di cui si auspica la celere approvazione senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, riteniamo che solo l'immediata applicazione delle norme previste dal d.p.c.m. n. 234/16 anche ai minori che non siano vittime di tratta possa consentire un'efficace identificazione dei minori non accompagnati, nel rispetto delle principali raccomandazioni adottate in materia a livello internazionale e nazionale (tra cui le raccomandazioni dell'UNHCR del 2014 e il parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009), ai fini di una piena tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dal diritto comunitario e dalla normativa interna.
12 gennaio 2017
ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
Save the Children
Amnesty International Italia
UNHCR
Magistratura Democratica
Fondazione Migrantes
Caritas Italiana
ARCI
ACLI
CIR
CNCA
GdS Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante della Società Italiana di Pediatria
MSF
Associazione Culturale visita
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