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venerdì 8 maggio 2015

FESTA MAMMA: VIA LIBERA IN EUROPA AL PRIMO FIORE BIOTECH

Moncalvo (Coldiretti), serve piu' chiarezza in etichetta anche sul luogo di coltivazione
 

Per la prima volta è stato dato il via libera alla commercializzazione di fiori geneticamente modificati in Europa proprio a ridosso della Festa della Mamma che tradizionalmente rappresenta il momento piu' importante per gli acquisti degli omaggi floreali. Lo ha reso noto il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione dell'anteprima della distribuzione dell' "Azalea della Ricerca" del'Airc che avverrà su tutto il territorio nazionale domenica 10 maggio, Festa della Mamma.

E' stata appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di esecuzione della Commissione del 24 aprile 2015, relativa -sottolinea Coldiretti - all'immissione in commercio di due garofani geneticamente modificati nel colore sulla base della relazione di valutazione presentata dai paesi Bassi in conformità all'articolo 14 della direttiva 2001/18/CE.

Si tratta - precisa Coldiretti - dei primi due fiori ogm autorizzati dall'Unione Europea che ha dato il via libera a due garofani biotech da commercializzare come fiore reciso, modificati geneticamente con geni di bocca di leone, di petunia, del virus del mosaico del cavolfiore e del tabacco resistente alla sulfonilurea come marcatore, per ottenere il colore viola. La decisione comunitaria adottata, oltre a rimarcare il deficit procedurale, in mancanza del più largo consenso degli Stati alla commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati, suscita - sostiene Coldiretti - altre e più gravi preoccupazioni a proposito del prevedibile inganno cui possono essere esposti consumatori inconsapevoli.

Il provvedimento, infatti - spiega Coldiretti - prevede che la speciale indicazione della dicitura che attesta che il prodotto è geneticamente modificato e che non è destinato al consumo umano o animale, né alla coltivazione debba apparire su un'etichetta o, genericamente, su un documento che accompagna il prodotto, senza che siano indicate le specifiche modalità per assicurare che queste informazioni siano apposte sul prodotto, come proposto per il commercio, in modo da garantirne la sicura lettura da parte del consumatore.

In relazione, quindi, all'eventuale diffusione in commercio di garofani geneticamente modificati provenienti dai Paesi Bassi è necessario intervenire con urgenza, presso le competenti Autorità dei Paesi Bassi, al fine di assicurare che, nella fase di esecuzione della decisione comunitaria, siano definite precise modalità di etichettatura e presentazione dei prodotti indicati che ne attestino la natura geneticamente modificata in modo da assicurarne la immediata percezione da parte dei consumatori.

"L'arrivo di questa preoccupate novità rende ancora piu' stringente la necessità di garantire una completa informazione ai consumatori e di tutelare il grande patrimonio florovivaistico nazionale con misure di trasparenza in etichetta che facciano finalmente chiarezza sul luogo di provenienza e sulle tecniche di produzione", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "le importazioni sono ormai la maggioranza dell'offerta nazionale e non di rado arrivano da Paesi in condizioni di dumping sociale e ambientale".

giovedì 7 maggio 2015

Giustizia. Scalata Unipol a Bnl. Arriva dopo 10 anni la sentenza definitiva. Di assoluzione

Roma, 7 Maggio 2015. Arriva dopo 10 anni la sentenza definitiva della Corte di Cassazione che assolve, "perche' il fatto non sussiste", gli imputati (tra i quali Antonio Fazio, gia' governatore della Banca d'Italia e l'ex presidente di Unipol, Giovanni Consorte), per il reato di aggiotaggio per la tentata scalata di Unipol alla Bnl. I fatti ebbero una particolare enfasi mediatica, oltre per i nomi sopracitati, anche perche' fu coinvolto Stefano Ricucci, quello dei "furbetti del quartierino", che tento' la scalata al Corriere della Sera.
il processo e' durato 10 anni per poi concludersi con un nulla da fatto. 10 anni di sofferenze  e di spese. Chi risarcisce?
All'epoca i media si gettarono sulla notizia. Come al solito il fatto di essere indagati, cioe' di aver ricevuto un avviso di garanzia, che serve a garantire l'indagato non a dichiararlo colpevole, costitutiva motivo di condanna: il patibolo era pronto.
I giustizialisti sono sempre al lavoro, occorre diffidare.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc

mercoledì 6 maggio 2015

TORNA IN SENATO IL DISEGNO DI LEGGE SUI REATI AMBIENTALI. MANOVRA INCONCEPIBILE IN UN PAESE CIVILE

GLI ECOREATI RITORNANO IN SENATO.
SERENA PELLEGRINO: IL GOVERNO SI ASSUMA DI FRONTE AI CITTADINI LA RESPONSABILITÀ DI UNA MANOVRA INCONCEPIBILE PER UN PAESE CIVILE.
  "La Camera rispedisce al Senato la legge sui reati ambientali, con il rischio che questo fondamentale provvedimento legislativo si affossi nei futuri labirinti procedimentali: assecondando una manovra inconcepibile per un paese civile, non è in grado di approvare le norme penali a tutela dell'ambiente e dei cittadini  mentre fuori dal Parlamento, nell'Italia che evidentemente questo Governo non ama a sufficienza, si consumano circa trenta mila illeciti ambientali per un giro d'affari stimato in circa 17 miliardi di euro, con il coinvolgimento di ben 321 clan appartenenti ad organizzazioni criminali e sostenuti da corruzione ad ogni livello.

Lo dichiara la parlamentare Serena Pellegrino, capogruppo SEL in commissione Ambiente e prima firmataria della legge sui reati ambientali.
"Questo risultato è una responsabilità che il Governo deve prendersi di fronte all'Italia inquinata e umiliata dal dover subire le conseguenze dei reati ambientali senza avere gli strumenti giuridici per reagire e pretendere adeguata tutela: partecipare al gioco delle lobbies economiche ha un prezzo altissimo, pagato regolarmente dalla collettività."
" I parlamentari di Sinistra Ecologia Libertà continueranno a sostenere il percorso legislativo del progetto, e si impegneranno per evitare che debbano trascorrere altri anni colmi di disastri ambientali, di persone che perdono la vita e ogni loro avere, di territorio devastato e impoverito, di criminali impuniti e liberi di continuare ad alimentare la loro ricchezza illecita con il vergognoso sfruttamento del bene più prezioso che abbiamo: l'Italia."

martedì 5 maggio 2015

Privacy online: presentazione del Kit di implementazione della Cookie Law

PRIVACY ON LINE: potenziati i diritti degli utenti internet grazie al kit di implementazione della cookie law, presentato oggi dalle Associazioni di categoria dell’industria, dell’editoria digitale, della pubblicità digitale e dell'e-commerce alla presenza del Garante per la Privacy

 Gli utenti conoscono i propri diritti sulla cancellazione e la visione dei dati ma ancora il 33% non presta attenzione alle note informative


Roma, 5 maggio: Consapevolezza e sensibilità al tema della privacy da un lato, poca attenzione alle note informative, soprattutto a causa della lunghezza, dall’altro: quella che emerge dall'indagine - commissionata dalle associazioni promotrici e condotta da Doxa Marketing Advice su un campione rappresentativo - è una fotografia di utenti attenti alle tematiche legate alla sicurezza dei propri dati, il 72% è consapevole del diritto di cancellazione e il 64% del diritto di visione, che chiede però una maggiore semplificazione, con il 33% che non leggono le informative perché troppo lunghe e di difficile decodifica.

Una fotografia in linea, quindi, con il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali, esecutivo dal 2 giugno, che mira all’“Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”. Per aiutare le aziende – e quindi di riflesso tutti gli utenti – le principali associazioni di categoria DMA Italia, Fedoweb, IAB Italia, Netcomm, UPA hanno realizzato il kit di implementazione delle Cookie Law, presentato oggi alla presenza del Garante per la Privacy, Antonello Soro, Fabrizio Vigo, Presidente DMA, Claudio Giua, Consigliere Fedoweb – Direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Editoriale l’Espresso, Daniele Sesini, Direttore Generale IAB Italia, Roberto Liscia, Presidente Netcomm – Il Consorzio del commercio elettronico italiano, Cinzia Gaeta, Presidente Commissione Giuridica UPA – General Counsel Southern Europe Procter & Gamble. 

Il kit, elaborato sulla base delle misure prescritte dal Garante della Privacy e degli approfondimenti svolti nell’ambito di un apposito lavoro costituito dall’Autorità, permetterà sia di potenziare i diritti degli utenti internet sia di salvaguardare le possibilità di svolgimento delle attività economiche responsabili basate proprio sull’utilizzo dei cookies.

In particolare, il kit è stato promosso dalle Associazioni che rappresentano editori online, siti di e-commerce, operatori online e data driven advertising, investitori pubblicitari, in rappresentanza di circa 1.000 aziende associate.  

La volontà che ha mosso il Garante e le Associazioni è quella di una sempre maggiore trasparenza nei modelli di business volta ad accrescere la consapevolezza degli utenti. Internet è sempre di più una fonte di primaria importanza per il pluralismo informativo. È quindi fondamentale, per lo sviluppo dell’ecosistema digitale e per continuare a garantire una pluralità di informazioni, il rispetto di regole fra tutti gli operatori anche sotto il profilo della privacy.

La vera sfida di oggi per l’Autorità di fronte alla complessità e alla rapidità delle innovazioni, è quella di rendere concreti i principi di protezione dei dati, effettiva la trasparenza dei trattamenti, agevole l’esercizio dei diritti degli utenti. Si tratta di un obiettivo che comporta la necessità di superare la logica di informative troppo dispersive o formule di acquisizione del consenso complesse, adottando piuttosto soluzioni che siano flessibili e tecnicamente compatibili con le nuove realtà. Con il provvedimento sui cookie, il Garante ha potuto concretamente dimostrare come sia possibile, se non anticipare, almeno governare le innovazioni, imponendo il rispetto della trasparenza di operazioni di profilazione, spesso occulte, compiute sui dati degli utenti. Chi naviga on line deve poter decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata”. Ha dichiarato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Antonello Soro.

Grazie al kit di implementazione gli utenti saranno infatti informati con più chiarezza e trasparenza sulle caratteristiche e le finalità dei cookie installati dai diversi siti (comprese le terze parti) operanti sul web e potranno esprimere agevolmente il proprio consenso informato al uso e installazione dei cookie stessi: per siti che utilizzano non solo cookie tecnici, gli utenti troveranno al loro primo accesso anche un banner informativo sintetico. Questo è in linea con la domanda di semplificazione chiesta da metà del campione interrogato dall’indagine Doxa, una proiezione di circa 15 milioni di utenti, che ritiene che un’informativa più sintetica porti a una maggiore tutela. 

L’indagine condotta da Doxa Advice ha messo in risalto come per il 90% del campione la condivisione di informazioni personali faccia sempre più parte della vita moderna e rappresenti anche vantaggi ed opportunità. 

Risulta infatti molto diffusa e consistente la consapevolezza che il consenso all’utilizzo di alcuni dati personali (di contatto, socio-demografici, sugli stili di consumo) permette di ricevere proposte commerciali, editoriali, di entertainment vantaggiose economicamente, di migliore qualità e più in linea con i propri interessi: oltre il 90% degli intervistati riconosce tali benefici e quasi il 70% considera un valore ricevere offerte commerciali personalizzate.

In merito alle informazioni da tutelare con maggiore attenzione, gli Internauti italiani sembrano avere le idee piuttosto chiare, confermando alcuni tratti archetipici della cultura diffusa del nostro Paese. Nell’ordine il denaro (91%), la famiglia (81%) e la salute (80%) sono gli ambiti per cui si pretende la massima riservatezza.

Il kit di implementazione della cookie law, realizzato dalle Associazioni sulla base delle indicazioni del Garante della Privacy, porterà un sostegno concreto agli operatori di mercati in costante crescita come quelli dell’informazione, dell'online advertising e dell'e-commerce. In particolare, l’online advertising in Italia vale nel 2014 circa 2 miliardi di Euro, con una crescita del 12,7% rispetto all’anno precedente (rielaborazione IAB, Nielsen e Polimi). Come dimostrato da una ricerca McKinsey commissionata da IAB Europe, relativa allo studio del valore economico di tutti i servizi gratuiti della Rete, per ogni euro speso in advertising online dalle aziende gli utenti ricevono l’equivalente di 3 euro in servizi erogati, con un valore del “consumer surplus” generato dall’online advertising in Europa e negli USA di 190 miliardi di euro nel 2015 rispetto al 2010 quando era di circa 100 miliardi, pari a circa l’85% del surplus totale generato dai servizi web.

Anche l’eCommerce, uno dei fenomeni economici più rilevanti a livello mondiale, in grado di dare impulso anche a contesti economici recessivi, prosegue una crescita annua a doppia cifra dal 2010 ad oggi. Infatti, dopo aver ottenuto un incremento del 16% nel 2014, l’eCommerce registrerà per il 2015 un’ulteriore crescita del 15% che porterà il mercato a superare i 15 miliardi di € (previsioni Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano). Nel 2014 gli acquirenti online italiani sono oltre 16 milioni, pari a più del 25% della popolazione italiana. Tra questi, 11 milioni effettuano almeno un acquisto online al mese. Le potenzialità dell’eCommerce sono davvero molto incoraggianti: in Europa sta già coinvolgendo direttamente ed indirettamente quasi 2,5 milioni di lavoratori.

Il kit di implementazione, a cui hanno collaborato anche Anorc, Assirm, Assocom, FCP, Unicom sarà disponibile liberamente per tutte le aziende interessate all’applicazione della cookie law sui siti delle associazioni stesse.

DMA ItaliaFondata nel maggio 2010, DMA Italia raggruppa aziende e organizzazioni nonprofit che utilizzano strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria diretta e data-driven. La mission di DMA Italia è facilitare la pratica di data-driven marketing e la sua espressione in tutti i canali media oggi a disposizione (off-line, on-line, mobile, social) per sostenere la crescita del business del comparto associato.
Maggiori informazioni: www.dmaitalia.it

FEDOWEBE’ la federazione degli editori e operatori web nata nel 2000 per rispondere alle esigenze del nascente mercato online e fornire tramite il servizio Audiweb informazioni sull’audience internet: rispondendo a precisi criteri di omogeneità il servizio Audiweb costituisce, infatti, una valida base di partenza di analisi del mercato Internet da parte di tutti i protagonisti del settore. I soci che aderiscono a Fedoweb rappresentano oltre l’80% dei publisher online e dei principali operatori web. I soci Fedoweb sono: AlFemminile.com - Banzai - Class Editore – Condè Nast - Gruppo L'Espresso - Il Messaggero - Il Sole 24 Ore – Italiaonline – Leonardo Adv - Mediaset - Microsoft – Mondadori - Rainet (Gruppo Rai) - RCS - Seat Pagine Gialle – Sport Network - La Stampa (Itedispa) – Tiscali/Veesible
Maggiori informazioni: http://www.fedoweb.it/italian/index.php

IAB ITALIAIAB Italia è l’Associazione italiana che rappresenta gli operatori del mercato della comunicazione digitale interattiva nel nostro Paese ed è inoltre il charter italiano dell’Interactive Advertising Bureau, la più importante Associazione nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale.
Contribuire in maniera significativa alla diffusione della cultura digitale e di internet e promuovere, da un lato, l’intera industry, dall’altro, la conoscenza delle potenzialità che l’online offre al Sistema Paese a tutti i livelli, rappresentano la mission dell’Associazione.
IAB Italia conta 175 Soci tra i principali operatori italiani e internazionali attivi in Italia nel mercato della comunicazione interattiva ed è aperta all’adesione di editori, concessionarie, centri media, agenzie creative, web agency, istituti di ricerca, aziende, società di consulenza e associazioni che operano o intendono operare su internet con professionalità e consapevolezza.
Maggiori informazioni: http://www.iab.it/

NETCOMMNetcomm - Il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano è stato costituito l’8 settembre 2005, ma le sue origini risalgono agli albori del commercio elettronico in Italia. Gli obiettivi sono: promuovere le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle tecnologie connesse al commercio elettronico; stimolare la collaborazione delle imprese e degli imprenditori del settore, rappresentandoli nei rapporti con le istituzioni a livello nazionale, comunitario e internazionale; definire standard di qualità dei servizi offerti dagli operatori e-commerce; operare presso i media per una corretta comunicazione; operare a favore del settore in termini di aspetti legali e fiscali, diritto di autore, sicurezza e tutto quanto faciliti lo sviluppo di un mercato digitale. Maggiori informazioni: www.consorzionetcomm.it

UPAUPA - Utenti Pubblicità Associati - è l’organismo associativo che riunisce le più importanti e prestigiose aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in comunicazione in Italia. Raggruppa oltre 400 imprese italiane e multinazionali e rappresenta l’85% dell’investimento pubblicitario. UPA è promossa e guidata dalle imprese per affrontare e risolvere i problemi comuni in materia di pubblicità e per rappresentare gli interessi delle aziende con univocità, indipendenza e forza presso il legislatore, le authority, i consumatori e gli  stakeholder del mercato della comunicazione. Tutte le attività e i comportamenti dell’Associazione sono improntati alla trasparenza e alla responsabilità, con attenzione costante all’innovazione del mercato. UPA aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria al fine di difendere e di promuovere la pubblicità responsabile come veicolo di informazione per il consumatore, concorrenza per il mercato e benessere per la società e alla Fondazione Pubblicità Progresso, che ha lo scopo di contribuire alla soluzione di problemi morali, civili ed educativi della comunità ponendo la pubblicità al servizio della collettività, mediante l’ideazione e la realizzazione di proprie campagne di pubblico interesse.
Maggiori informazioni: www.upa.it

Patenti di guida a rischio per chi ha disturbi del sonno

La direttiva europea del 1° luglio 2014, n. 2014/85/UE obbligherà a breve l'Italia ad attuare interventi mirati per coloro che soffrono di patologie legate al sonno e che dovranno rinnovare o conseguire la patente di guida. 

A Roma il Convegno "V° RomaSonno" risponderà alle criticità e alle novità sul tema.

 

Roma, 5 maggio 2015: In pochi sono informati che da qualche mese nel nostro Paese sono in corso incontri serrati tra istituzioni locali e centrali, medici e associazioni di categoria per definire metodi e norme attuative da adottare per recepire, entro il 31 dicembre 2015, la direttiva europea n. 2014/85/UE che rivoluzionerà il mondo dei trasporti di tutti gli Stati membri.

La normativa in questione- denominata normativa europea su "OSAS - sonnolenza diurna e idoneità alla guida" -, una volta recepita  dallo Stato Italiano, renderà obbligatori gli interventi diagnostici, terapeutici e di follow-up richiesti per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica alla guida per tutti i conducenti di veicoli a motore con sospetta OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno). Una direttiva che mira, quindi, a migliorare considerevolmente la sicurezza stradale. 

Il vero problema è rappresentato dal fatto che gli Stati membri hanno l'obbligo di  conciliare gli obiettivi della direttiva con le modalità di rilascio delle patenti, con il rischio concreto di determinare gravi disservizi nei trasporti pubblici e privati, con ovvie ripercussioni sull'economia reale. Ma cosa è esattamente l'OSAS? L'OSAS è una malattia respiratoria del sonno causata da ricorrenti episodi di ostruzione completa o parziale delle alte vie respiratorie (rino-orofaringe). 

Tali episodi determinano frammentazione del sonno a cu i consegue una sonnolenza diurna inappropriata. L'OSAS, in sostanza, è determinata da crisi di soffocamento durante il sonno non percepiti dal soggetto.  Poco si parla di questa malattia che è facilmente diagnosticabile e curabile e che ha una prevalenza ed un impatto socio-sanitario simile al diabete, con importanti risvolti medico legali e assicurativi.

"Pensate che circa il 22% degli incidenti stradali in Italia"- dichiara il Prof. Sergio Garbarino neurologo e rappresentante per l'Italia della Commissione Europea di esperti preposta ad approfondire il tema - "è causata da problemi di sonnolenza diurna alla guida, prevalentemente originati d all'OSAS; quest'ultima determina un costo di circa di 1 miliardo di euro l'anno (tra costi diretti ed indiretti) per l'intera comunità..." "Stiamo parlando di numeri altissimi" - aggiunge la Dottoressa Loreta Di Michele, pneumologo esperto in disturbi del sonno, direttore scientifico del Convegno RomaSonno assieme al Prof. Garbarino – "se solo pensiamo al fatto che sono circa 4.400.000 i soggetti affetti da apnee notturne di cui oltre 2.000.000 quelli in cui la malattia si presenta con sonnolenza diurna. E' importante sottolineare che la patologia si manifesta nella fascia di età maggiormente pr oduttiva ed interessa soprattutto il sesso maschile. Lo scandalo è che quasi nessuno ne parla!" 

Tradotto in cifre, in base alle ultime statistiche Istat, si tratta di 40.000 sinistri in Italia e circa 240.000 in tutta l'Unione Europea. Un vero e proprio bollettino di guerra, poiché frequentemente questi incidenti sono gravi con esiti talora fatali.

Medici specialisti ed esperti la definiscono una "epidemia silente" dagli effetti poco conosciuti, considerando che l'OSAS non è una malattia causa solo di eccessiva sonnolenza, ma rappresenta anche un fattore di rischio e spesso associata alle principali patologie del mondo occidentale, come obesità, infarto del miocardio, ictus, fibrillazione atriale, sindrome metabolica, disturbi cognitivi e lo stesso diabete. 

Principali cause di mortalità della nostra società. Le implicazioni sul rilascio/rinnovo della patente di guida, quindi, dovranno essere adeguatamente valutate nel corso della visita di idoneità alla guida a partire dalla ricerca dei principali sintomi e delle più frequenti patologie associate all'OSAS. Ad oggi però non esiste un protocollo medico unico in Europa per la valutazione della malattia.

E' proprio per questi motivi che il Ministero della Salute si è attivato per la prima volta con ben due commissioni tecniche di esperti con il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti per l'inserimento legislativo, specificamente dedicato, nel codice della strada dopo l'approvazione delle Istituzioni.

Le prime risposte sullo stato dell'opera di questa piccola "rivoluzione copernicana" nell'ambito della salute e dei trasporti saranno oggetto del programma della V° edizione della Convention Nazionale "RomaSonno", che si terrà a Roma nei giorni 23 e 24 maggio 2015 presso il Crown Plaza Hotel in Via Aurelia, 415. Nel dibattito del convegno sono chiamati ad intervenire, tra gli altri relatori, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio.



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lunedì 4 maggio 2015

Bollette energia elettrica e gas. Cosa possono (e non possono) fare i gestori quando il cliente è moroso

Firenze, 4 maggio 2015. Accade spesso di vedersi addebitare in fattura importi genericamente indicati come "altre voci comprese nella bolletta elettrica", oppure che si vedono rifiutare il cosiddetto switching (il passaggio ad altro gestore), o ancora che si vedono staccare la fornitura.
Di per sé questi comportamenti dei fornitori di energia e gas non sono illegittimi. Infatti, l'Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) (1) ha emanato numerose disposizioni a favore dei fornitori, dando loro strumenti senza precedenti per recuperare i loro crediti. A detta dell'Autorità, lo scopo è limitare l'impatto negativo del rischio creditizio sull'attività della vendita al dettaglio e, di conseguenza, sui prezzi praticati nei confronti di tutti i clienti finali e per lo sviluppo della concorrenza.
La realtà è un'altra, a nostro avviso. Anziché comportarsi come un organismo avente il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, come previsto dalla legge 481/95, l'Autorità appare preoccuparsi di tutelare più che altro i fornitori di energia. Basti pensare ai rari ed esigui indennizzi previsti a favore degli utenti in caso di distacchi illegittimi delle utenze e altri comportamenti anche gravemente scorretti.
Nonostante l'evidente squilibrio delle tutele a favore dei fornitori di energia, questi ultimi riescono spesso ad abusare dei generosi strumenti di recupero del credito, utilizzandoli in modo illecito. Sembra quindi opportuno fare chiarezza su quali sono gli strumenti e le limitazioni che le norme mettono a disposizione dei fornitori per recuperare i loro crediti.
Nel caso si rinvenisse una violazione della normativa, si potrà presentare, in primo luogo, un reclamo scritto al gestore, che permetta di attestare l'avvenuto ricevimento. Il gestore ha l'obbligo di rispondere entro 40 giorni.
Se la risposta data dal gestore non è soddisfacente o se non arriva entro i 40 giorni, il passaggio successivo è il reclamo all'Aeegsi. Tutte le modalità per la presentazione del reclamo si possono trovare sul sito (2) dell'Autorità.
Infine, se neanche il reclamo all'Aeegsi produce effetti, sarà necessario promuovere una causa presso giudice di pace o tribunale.

IL CMOR
Il CMOR (Corrispettivo MORosita') e' il sistema introdotto dall'Aeegsi in base al quale viene garantito un indennizzo al vecchio fornitore uscente di energia elettrica per l'eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione, prima del passaggio effettivo del cliente finale al nuovo fornitore. Può essere applicato solo in libero mercato, e non in regime di maggior tutela.
Il corrispettivo di morosità infatti può essere applicato alla fattura di energia elettrica del cliente da parte del nuovo gestore, in caso di morosità pregressa da parte del cliente stesso, ovvero del mancato pagamento delle fatture o parte di esse che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching.
Il valore del CMOR corrisponde al valore minimo tra il valore del credito non pagato da parte del cliente relativo agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura e il valore medio degli importi fatturati con riferimento a due mesi consecutivi di erogazione della fornitura, a cui si dovrebbe sommare l'eventuale CMOR precedentemente non pagato.
Il sistema dell'indennizzo è stato introdotto per evitare il fenomeno del turismo energetico, ossia che clienti morosi potessero, cambiando gestore, impedire al vecchio fornitore di recuperare il credito dovuto.
Così facendo infatti il vecchio fornitore creditore non dispone dello strumento più efficace per tutelarsi, la sospensione della fornitura; con questo meccanismo il debito viene "passato" al nuovo fornitore che mantiene questo potere.
Fin da subito il meccanismo ha sollevato dubbi e critiche, poichè alcune volte il nuovo fornitore si prende carico del debito pur di mantenere il cliente che formalmente rimane invece debitore. Inoltre in alcuni casi di morosità gli importi sono oggetto di reclami o contestazioni per fondati motivi ed il cliente è comunque tenuto a pagare il Cmor.
Nel 2013 il Tar Lombardia aveva infatti annullato la delibera dell'Autorità, successivamente reintrodotta. Una recente delibera dell'Autorità dell'ottobre 2014, avvisa che è stato avviato il processo per la modifica e l'integrazione dell'attuale disciplina in materia di morosità.
Il vecchio fornitore può richiedere l'indennizzo in un periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data del passaggio, non prima per lasciare al cliente il tempo di saldare le ultime bollette dovute e non dopo per non allungare eccessivamente i tempi.
Di seguito le condizioni che devono verificarsi affinché il vecchio fornitore possa richiedere l'indennizzo:
Il cliente finale debitore è alimentato in bassa tensione;
Il cliente ha ricevuto la comunicazione della morosità, nella quale è specificata l'applicazione dell'indennizzo;
Il cliente non ha saldato il pagamento dovuto;
Il credito non sia riferito a corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
Il valore dell'indennizzo sia pari ad almeno 10 €.

'Cattivi pagatori': banche dati, rifiuto di attivare un'utenza o di passaggio ad altro gestore
Ad oggi non esiste una banca dati di cattivi pagatori che permette ad un gestore di rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un 'cattivo pagatore'. Nel 2012 l'Autorità era infatti arrivata a predisporre il funzionamento di un nuovo strumento il BICSE, "Banca dati relativa agli inadempimenti dei clienti finali nel settore energetico", ma il progetto è tramontato nel novembre 2012. E' però ricomparso nel ddl concorrenza recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, e potrebbe quindi essere introdotto nel prossimo futuro.
E' invece concesso ad un gestore, anche di maggior tutela, rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un cliente, se quest'ultimo ha ancora debiti nei suoi confronti. La delibera n. 156/07 dell'Aeegsi infatti recita: "Se un cliente "cattivo pagatore" che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza. L'esercente la maggior tutela non è tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come "cattivi pagatori" fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente)".
Un utente viene considerato cattivo pagatore se non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché:
per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.
Infine, qualora un gestore ottenga la sospensione di un'utenza per morosità, durante il periodo di sospensione, l'impresa distributrice potrà rifiutare eventuali richieste del cliente di passaggio ad altro gestore.

L'interruzione della fornitura
Testo base della regolamentazione della morosità è l'allegato A) alla Deliberazione 25 gennaio 2008 (ARG/elt 4/08) e successive modifiche, relativo ai casi di morosità dei clienti finali disalimentabili, di inadempimento del venditore e dei clienti finali non disalimentabili.
Le modalità con cui il gestore può procedere al distacco della fornitura elettrica o di gas per morosità, per una bolletta pagata in ritardo, sono state modificate dalla Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013 "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora". Tali nuove regole, riguardano per esempio l'obbligo dei gestori di inviare una raccomandata di messa in mora al cliente ritardatario prima di procedere al distacco della fornitura e di sollecitare e intimare il pagamento entro il termine di 20 giorni. Pertanto, se si è in ritardo col pagamento della bolletta, si riceve una raccomandata di messa in mora e si ha tempo 20 giorni per regolarizzare la fattura. Se non si procede al pagamento, trascorsi altri 3 giorni il venditore effettua la richiesta di sospensione della fornitura che per l'energia elettrica è immediata grazie ai contatori elettronici mentre per il gas il distacco avvie
 ne
tramite apposizione dei sigilli sul misuratore del cliente moroso.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, oltre alla sospensione della fornitura, è possibile per il gestore imporre una riduzione della potenza erogata. Questo è possibile grazie ai contatori di nuova generazione, che possono essere "telecomandati". In questi casi il cliente finale si vedrà "saltare continuamente l'interruttore della luce", e solo in caso di persistente morosità è possibile procedere al distacco dell'utenza da remoto.
Quando invece la fornitura non può essere cessata per morosità?
La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non è stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento è stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l'importo da pagare è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. In questo caso, infatti, il venditore è tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità.

Fornitura di ultima istanza
L'Autorità ha disciplinato, con la Delibera n. 418/2014/R/Gas, l'erogazione del servizio di ultima istanza (FUI) con la finalità di garantire la continuità del servizio di vendita del gas naturale per alcune tipologie di clienti finali prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
Il servizio di fornitura di ultima istanza infatti si attiva quando un cliente rimane senza fornitore, ma resta collegato alla rete e continua a prelevare gas.
In questo caso, la fornitura di gas viene assegnata a uno specifico fornitore (il fornitore di ultima istanza "FUI") selezionato dall'Acquirente Unico tramite una gara.
Tale servizio, la cui disciplina è stata modificata e perfezionata nel corso degli anni, consente di individuare un venditore che assume l'obbligo di garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di gas presso i punti di riconsegna per i quali viene attivato.
Trattasi di casi in cui si verifica una cessazione amministrativa del contratto per motivi diversi dalla morosità (es: fallimento fornitore) e quindi il cliente finale si trova senza un contratto di vendita valido per cause indipendenti dalla sua volontà.
Solo per i clienti finali non disalimentabili (es ospedali) il servizio può essere applicato anche in caso di situazioni di morosità per i quali, conseguentemente, non sono applicabili gli strumenti finalizzati alla sospensione della fornitura.
Il fornitore di ultima istanza deve operare totalmente secondo quanto stabilito dall'Autorità.
Il FUI entrante, entro 15 giorni dal subentro della fornitura, è tenuto a darne comunicazione al cliente finale. 
Dopo il subentro del FUI è comunque garantita la facoltà al cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla Deliberazione 138/04 e dal Codice di Rete Tipo per la Distribuzione gas o dal Codice di Rete di Trasporto.
Nell'ambito dell'erogazione del servizio di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.
I dati di ogni singolo PDR sono trasmessi al FUI dalla società di distribuzione o di trasporto competente per territorio. 
La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalità semplificate (con evidenza, per esempio, del codice Punto di fornitura (PDR), periodo di fatturazione, consumi); saranno utilizzati, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione o di trasporto e sarà garantita l'emissione di almeno una fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.
Nel caso in cui i clienti titolari di PDR domestici, condomini domestici (con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno) o servizio pubblico, non paghino almeno una fattura, ovvero non versino la garanzia eventualmente richiesta (deposito cauzionale), il FUI può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere con la sospensione della fornitura.
Il servizio di fornitura di ultima istanza opera solo in un limitato numero di situazioni.
I casi in cui non sussistono i requisiti per l'attivazione del servizio sono schematizzabili in modo seguente:
il punto di riconsegna non  rientra tra quelli che hanno potenzialmente diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (grandi clienti);
indipendentemente dalla tipologia del punto di riconsegna, la causa della risoluzione contrattuale non ne consente l'attivazione (la cessazione amministrativa è stata richiesta con riferimento a motivi legati alla morosità).
Per la morosità del settore gas, invece, è stato adottato un sistema diverso.
L'Esercente che non riceve il pagamento delle proprie fatture, dopo una serie di solleciti e adempimenti formali di messa in mora, richiede l'interruzione della fornitura al gestore della rete (Distributore). Se questi non riesce ad interrompere l'utenza perché il contatore è ubicato in proprietà privata, l'Esercente può chiedere il passaggio d'ufficio dell'utenza (cede il contratto) ai c.d. Servizi di Ultima Istanza (FUI e DEFAULT).
I consumatori finali che rientrano in questi casi dovrebbero essere disalimentati, tuttavia non sempre è materialmente possibile realizzare la predetta disalimentazione, almeno contestualmente al termine da cui decorrono gli effetti della cessazione amministrativa. Ciò nonostante, il cliente finale continua ad essere in condizione di prelevare materialmente gas dalla rete, senza averne più titolo.
Pertanto l'Autorità ha istituito un ulteriore servizio.
Il servizio di default nasce nel 2012 per quanto riguarda le morosità dei clienti finali. Viene attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di alcune situazioni particolari, a seguito delle quali un cliente si trova senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo perciò continuare a prelevare gas.
In tal caso la fornitura di gas viene trasferita ad un fornitore selezionato ogni anno attraverso gara per la gestione di tali casi (appunto il fornitore di default), che opera secondo quanto stabilito dall'Autorità, anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare (che variano a seconda del motivo per cui è stata attivata l'opzione in default).
Se per la fornitura è stato attivato il servizio di default si riceve una lettera con cui la società comunica l'attivazione del servizio e le relative condizioni.
E' importante sapere che tale servizio è solo temporaneo e dura 6 mesi, o comunque fino a che non si sottoscrive un nuovo contratto per la fornitura di gas o non si richiede la disattivazione della fornitura o decorso il termine di 6 mesi dall'attivazione del servizio.
Pertanto, qualora vi siano utenti che si trovino in una delle condizioni suesposte, quelli elencati saranno gli strumenti che i fornitori utilizzeranno al fine di recuperare i loro crediti. Tali strumenti dovranno tuttavia essere necessariamente contemperati con il rispetto di quelle minime prescrizioni che la normativa impone a tutela degli utenti.

Schede pratiche in merito:
- Energia elettrica: una guida: http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+guida_14556.php
- Gas: una guida: http://sosonline.aduc.it/scheda/gas+guida_14630.php

(1) http://www.autorita.energia.it/it/index.htm
(2) http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/schede/reclami

Smeralda Ciappetti, legale, consulente Aduc




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Imposte locali sulla casa: Imu, Tari, Tasi, etc. Novita' 2015

Firenze, 4 Maggio 2015. La tassazione sulla casa per il 2015 rimane globalmente invariata rispetto all'anno scorso. E' stato infatti accantonato, almeno per quest'anno, il progetto di introdurre l'ennesima nuova imposta unica inclusiva di tutti i tributi locali, quella che era già stata battezzata "local tax".

Per quanto riguarda l'IMU (imposta municipale) le regole sono le stesse ormai dal 2013, andate a regime l'anno scorso con la definitiva esenzione delle case di abitazione (colpite invece dalla Tasi).
Per il 2015 sono state fissate nuove regole unicamente riguardo la tassazione dei terreni agricoli (1).

In termini di TASI (tassa sui servizi indivisibili) la Legge di Stabilità 2015 (2) ha congelato le aliquote massime e minime del 2014, maggiorazione compresa, e la stessa cosa ha fatto il cosiddetto decreto "milleproroghe" 2015 (3) per quanto riguarda la TARI (tassa sui rifiuti).
E' stata anche introdotta l'esenzione, dal 2015, dei fabbricati colpiti dal terremoto del 6/4/2009 in Abruzzo distrutti a seguito di ordinanze di sgombero (perché inagibili), fino alla loro definitiva ricostruzione.

Sempre riguardo alla TASI una grossa novità che dovrebbe partire da quest'anno è l'invio a casa dei cittadini dei bollettini precompilati dal Comune.
Ma nonostante ciò sia precisamente previsto dalla legge (art.1 comma 688 legge 147/2013) abbiamo forti dubbi che venga realizzato, per l'evidente difficoltà di conteggio dove sono presi in considerazione dai difficilmente reperibili dagli uffici comunali, soprattutto relativamente alle detrazioni, come la presenza di figli, di badanti, di inquilini.
Questa problematica, che doveva esser risolta con l'introduzione della "local tax", rimane. Ci auguriamo che presto intervengano in merito chiarimenti.

Vediamo i dettagli:
IMU
E' l'imposta municipale sugli immobili, di natura patrimoniale, che grava sui proprietari (o altri titolari di diritto di godimento). A regime dal 2014 (fino al 2013 era sperimentale), rimasta invariata per il 2015, colpisce principalmente le seconde case e gli edifici non abitativi (aziende, negozi, etc.). La casa di abitazione principale, infatti, è definitivamente esente.
Il pagamento avviene in due rate, la prima al 16/6/2015 calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (2014), la seconda di saldo al 16/12/2015 calcolata con le aliquote deliberate per l'anno in corso (2015).
Ciò a patto che la delibera comunale per l'anno in corso venga emanata e pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre il 28/10/2015. In caso contrario anche la seconda rata di saldo può essere calcolata applicando le aliquote deliberate per l'anno precedente (2014).

L'unica novità riguarda i terreni agricoli e l'esenzione, per il 2015, per quelli ubicati nei comuni montani, nei comuni delle isole minori e nei comuni parzialmente montani (posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli).

Per i terreni agricoli ubicati in alcuni comuni (lista allegata al Dl 4/2015, allegato OA) condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Vedi Dl 4/2015 (diventato Legge 34/2015).

TASI
E' la tassa sui servizi indivisibili a carico del proprietario o titolare di altro diritto di godimento sull'immobile e, se previsto dal Comune, dall'eventuale inquilino.

Per il 2015 sono in vigore le stesse aliquote statali valide per il 2014, nei limiti delle quali i Comuni dovranno decidere quanto far pagare ai propri cittadini emanando specifiche delibere: aliquota base 1 per mille e aliquota massima 2,5 per mille e maggiorazione dello 0,8 per mille spalmabile sulle varie categorie di immobili. Rimangono validi anche i vincoli inerenti la somma di Imu e Tasi che non deve superare l'aliquota massima di legge Imu per ciascuna categoria di immobili.
è probabile che molti Comuni sceglieranno, come l'anno scorso (vedi Firenze per fare un esempio), di colpire le case di abitazione con l'aliquota massima+intera maggiorazione, ovvero con il 3,3 per mille.
Le scadenze di pagamento sono analoghe all'IMU prima rata al 16/6/2015 calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (2014), seconda rata di saldo al 16/12/2015 calcolata con le aliquote deliberate per l'anno in corso (2015) a patto che la delibera comunale per l'anno in corso venga emanata e pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre il 28/10/2015. In caso contrario anche la seconda rata di saldo può essere calcolata applicando le aliquote deliberate per l'anno precedente (2014).
Si ricorda anche che la delibera comunale deve prevedere se al pagamento partecipa anche l'eventuale inquilino e nel caso in quale misura (variabile dal 10 al 30%).

Riguardo al calcolo del dovuto, come premesso, crediamo che anche quest'anno il cittadino dovrà far da sé, applicando le aliquote comunali sulla stessa base imponibile utilizzata per l'Imu e poi togliendo le detrazioni previste dal Comune.

TARI
E' la tassa sui rifiuti in vigore dal 2014 che grava sugli occupanti di immobili, che siano proprietari o meno.

Per il 2015 sono valide le stesse delibere comunali adottate entro il 30/11/2014 e se entro tale data la delibera non risultasse adottata si applicano le tariffe rifiuti vigenti nel 2013 (quindi quelle della vecchia Tares). Le eventuali differenze tra quanto poi riscosso e i costi effettivi del servizio potranno essere recuperate solo nel 2016.

Osserviamo, in merito, che dato che la maggior parte dei comuni ha approvato le delibere in tempo, nel 2015 sarà applicata la stessa tassa dell'anno scorso (2014), con le stesse modalità.

Ricordiamo che la TARI può essere riscossa dai Comuni liberamente con almeno due rate a cadenza almeno semestrale. Il dovuto è precalcolato e il Comune manda a casa bollettini postali o moduli F24 già compilati.


Per verificare i regolamenti e la data di loro adozione ci si può rivolgere all'ufficio tributi del proprio comune o visionare il sito del Ministero delle Finanze: http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Iuc/index.htm

Per ogni dettaglio su queste tasse si veda la scheda pratica La nuova IUC (imposta unica comunale) comprendente IMU, TARI e TASI: una guida: http://sosonline.aduc.it/scheda/nuova+iuc+imposta+unica+comunale+comprendente+imu_22057.php

(1) Dl 4/2015 convertito nella Legge 34/2015
(2) Legge 190/2014 art.1 comma 679
(3) Dl 192/2014 convertito nella Legge 11/2015, art. 10 comma 12-quinquiesdecies

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


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