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giovedì 30 settembre 2010

Risponde di lesioni volontarie il padre che strattonando il figlio gli provoca un "colpo di frusta"

Risponde di lesioni volontarie il padre che strattonando il figlio gli provoca un "colpo di frusta" 

    Una decisione della quinta sezione della Corte di Cassazione penale che farà discutere, secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti", la numero 35075 depositata il 29 settembre 2010.

    Risponde infatti di lesioni volontarie, secondo il principio espresso nella sentenza, il padre che strattona violentemente il figlio dopo aver tentato inutilmente di abbracciarlo e gli provoca il cosiddetto "colpo di frusta" anche se non aveva intenzione di fargli del male.

    Gli ermellini hanno così rigettato il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Milano per lesioni volontarie ai danni della figlia.

    Più  precisamente secondo quanto sarebbe emerso dal processo, il padre della piccola, dopo essersi recato a casa dell'ex moglie per incontrare i figli, aveva tentato di abbracciarla ed essendo stato respinto l'aveva strattonata violentemente procurandole un colpo di frusta e uno shock emotivo.

    Secondo quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato non poteva essere accusato del reato di lesioni volontarie, dal momento che lui non aveva mai voluto far del male alla figlia.

    I giudici di piazza Cavour hanno però respinto il ricorso e confermato la condanna dell'uomo motivando che "è irrilevante l'assenza di specifica intenzione di produrre lesioni, qualora sia indubitabile la sua coscienza e volontà di strattonarla, tenendola per le spalle, e quindi di porre in essere nei suoi confronti un atto di violenza idoneo a provocare quel "colpo di frusta", che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo."

    Lecce, 30 settembre 2010             

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori

martedì 28 settembre 2010

Cassazione penale: risponde di lesioni colpose e di omessa custodia dell'animale anche il semplice possessore del cane che azzanna un passante

Cassazione penale: risponde di lesioni colpose e di omessa custodia dell'animale anche il semplice possessore del cane che azzanna un passante  

    Maggiore attenzione da parte di chi porta al guinzaglio il cane di un amico o della propria famiglia, almeno secondo la sentenza n. 34813 di oggi della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione che viene segnalata da Giovanni D'Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"

    Con la decisione suddetta la Suprema Corte ha infatti confermato la condanna a 100 euro di multa di un uomo palermitano dopo che il suo cane aveva morso una ragazza alla quale dovrà anche corrispondere i danni subiti.

    L'imputato, aveva proposto comunque ricorso in cassazione adducendo che le corti di merito palermitane avevano stabilito la sua penale responsabilità senza considerare che il cane era di proprietà della madre e della nonna.

    Gli ermellini hanno rigettato il ricorso facendo proprie le motivazioni dell'appello e di primo grado essendo stato provato che "l'animale era sicuramente in suo possesso" e che l'imputato "abitava con la madre e si rapportava quotidianamente con l'animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio".

    I giudici di piazza Cavour hanno motivato la decisione statuendo che "in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen., relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di. proprietà in senso civilistico."

    Lecce, 28 settembre 2010     

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

venerdì 24 settembre 2010

Incontro IRVEA: tra Normativa e Sicurezza


INCONTRO IRVEA

"Tra Normativa e Sicurezza,

in vista dell'imminete apertura dei frantoi oleari"

ROMA, 09 OTTOBRE 2010

 

IRVEA, orientata verso progetti per lo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti di alta qualità, organizza un incontro formativo e informativo su:

Aspetti legali ed adempimenti burocratici e di sicurezza per la gestione del frantoio e dell'imbottigliamento

Il programma nasce all'interno del progetto "Programma di Certificazione delle Qualità Agro-Alimentari" presentato a Roma lo scorso mese di Luglio, al fine di favorire e stimolare la crescita professionale degli specialisti dei diversi settori merceologici per un valido e proficuo programma di miglioramento qualitativo dei prodotti e una crescita qualitativa e commerciale per le aziende

Sabato 09 Ottobre 2010, a partire dalle ore 09.30 presso Sala Celimontano, Via Bezzecca, 10 (angolo via Palestro)  Roma si terrà una giornata formativa rivolta agli specialisti dell'olio di oliva – produttori, frantoiani ed imbottigliatori.

Nell'incontro, con personale ispettivo dell'ICQRF – Istituto Controllo Qualità e Repressione Frodi di Roma verranno approfondite le tematiche fondamentali sugli adempimenti legali per la commercializzazione degli oli da olive, la gestione dei registri di carico e scarico di frantoio e oleificio, la normativa sull'obbligatorietà dell'origine, confezionamento ed etichettatura, anche alla luce delle nuove normative in materia.

Particolare attenzione verrà posta alle norme sulla sicurezza in materia di igiene e qualità degli alimenti, il controllo e la gestione dei punti critici all'inizio dell'attività lavorativa in frantoio e oleificio e la gestione dei reflui di lavorazione.

Programma e modulo di iscrizione su: www.irvea.org


Benefici agli immigrati e Lega Nord, lo straniero ha diritto ai sussidi se in difficoltà

Immigrazione, lo straniero in difficoltà in gravi difficoltà economica con permesso di soggiorno temporaneo ha diritto al sussidio del comune anche se le risorse sono scarse. 

La sentenza 6353 resa in data di ieri dal TAR della Lombardia in merito ai diritti degli immigrati ed alle pari opportunità tra soggetti disagiati riveste particolare importanza secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" anche perché giunge dal Tribunale Amministrativo di un territorio che può essere considerato la roccaforte della Lega Nord ed in un momento in cui gli amministratori locali del movimento padano premono per l'eliminazione di ogni beneficio o sussidio per lo straniero.

Secondo i Giudici Amministrativi hanno diritto al beneficio del sussidio anche gli immigrati regolari titolari del permesso di soggiorno valido almeno un anno e non è necessario la carta di soggiorno di lungo periodo, inoltre il Comune non può motivare il diniego per la scarsità delle risorse di cassa.

Nel caso in questione la Corte ha accolto il ricorso di una cittadina straniera con un permesso di soggiorno in scadenza nel 2011 che aveva dimostrato di versare in gravissime condizioni economiche per di più invalida con il marito disoccupato e che si era vista rifiutare la richiesta di sussidio da parte del Comune di Milano che peraltro aveva motivato l'atto in virtù delle scarsità economiche dell'Ente. Secondo gli uffici comunali preposti infatti l'Ente aveva ampio margine di discrezionalità in quanto il tipo di beneficio richiesto si differenzierebbe dai livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili dall'Inps e dovrebbe tenere conto delle risorse disponibili. Il Collegio nell'accogliere il ricorso ha ribaltato l'impostazione ribadendo l'illegittimità della negazione del beneficio stabilendo la negazione del sussidio non può basarsi sulla scarsità delle risorse dell'ente, anche perchè "tale esigenza può essere soddisfatta prevedendo limiti di reddito più bassi per poter ottenere i sussidi o criteri limitativi di altro genere, ma non limitando la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in contrasto con previsioni normative e regolamentari."

    Lecce, 24 settembre 2010                            



Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

Stalking: Cassazione penale, aumentano tutele per le vittime

Cassazione penale: aumentano le tutele nei confronti delle vittime di stalking 

    Con la sentenza n. 34015 del 21 settembre 2010, la Cassazione penale interviene in merito al reato di stalking ed interpretando estensivamente la norma di cui all'art. 612 bis del codice penale non fa altro che aumentare le tutele nei confronti delle vittime.

    Così  Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" commentando l'importante decisione della Suprema Corte che ha annullato la sentenza con cui il Tribunale del riesame di Napoli revocava l'obbligo di presentarsi alla polizia disposto dal Gip nei confronti di un uomo accusato di molestie nei confronti della ex.

    Nel caso di specie la vittima non solo aveva subito le consuete molestie tipiche di tale reato come moltissime telefonate, ma era anche stata aggredita verbalmente di fronte a vari testimoni ed inoltre, l'ex fidanzato - indagato si era spinto sino a diffamarla presso il suo datore di lavoro con il fine di farla licenziare.

    Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso della procura e ripristinato la misura cautelare, affermando che "il reato ex art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita".

    Lecce, 24 settembre 2010                           

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

Punibile per estorsione il datore di lavoro che riduce lo stipendio sotto minaccia del licenziamento del lavoratore

Cassazione penale e diritto del lavoro. È punibile per il reato di estorsione il datore di lavoro che riduce lo stipendio sotto minaccia del licenziamento del lavoratore 
 

    Interessante decisione della VI Sezione penale della Cassazione che dovrebbe far iniziare a tremare quei datori di lavoro soliti alla vessazione sino a minacciare il licenziamento nel caso il lavoratore non accetti uno stipendio inferiore a quello indicato in busta paga.

    I giudici di piazza Cavour con la sentenza del 31/08/2010 n. 32525 hanno infatti ritenuto punibile per il reato di estorsione il datore di lavoro che abbia prospettato il licenziamento nel caso in cui i lavoratori non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga ed analogamente per l'imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento.

    Gli ermellini ribadendo un orientamento consolidato della stessa corte hanno precisato che in nessun caso può essere legittimata e ricondotta "alla normale dinamica di rapporti di lavoro" un'attività minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficoltà economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libertà, della dignità e dei diritti di chi lavora.

    La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che la minaccia, intesa quale elemento costitutivo del reato di estorsione, non deve necessariamente essere ricondotta alla prospettazione, a fini di coartazione, di un male irreparabile alle persone o alle cose tale da impedire alla persona offesa di operare una libera scelta; è invece sufficiente che, in considerazione delle circostanze concrete in cui la condotta viene posta in essere, questa sia comunque idonea a far sorgere il timore di subire un concreto pregiudizio.

    La sentenza della Cassazione secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" dimostra l'esistenza nell'ordinamento italiano dei rimedi e delle tutele alle vessazioni che molti lavoratori continuano a subire ed invita a non demordere chi si ritiene vittima d'ingiustizie ed illegittimità sul luogo di lavoro.

    Lecce, 24 settembre 2010                            

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

venerdì 17 settembre 2010

Malasanita': il cittadino a cui il grave ritardo nella consegna delle analisi cliniche ha causato uno stato d'ansia può essere risarcito dall'Asl

Malasanità: il cittadino a cui il grave ritardo nella consegna delle analisi cliniche ha causato uno stato d'ansia può essere risarcito dall'Asl  

    La situazione d'incertezza che ha causato uno stato d'ansia nel paziente che abbia effettuato delle analisi cliniche cagionato dalla mancata diagnosi sul campione prelevato può essere fonte di responsabilità da parte dell'ASL e consentire il risarcimento del danno da stabilirsi in via d'equità.

    E' questo sostanzialmente il principio che è stato stabilito nell'importante sentenza della Corte d'Appello di Firenze la numero 1221 del 06/08/2010 nella causa civile iscritta al n. 371/2004 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.

    Nel caso di specie, infatti, il giudice del gravame ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva visto rigettata la domanda di risarcimento danni da parte di una paziente che si era sottoposta ad accertamenti clinici da parte dell'Asl, in particolare l'esame istologico di una cisti ovarica.

    La corte di secondo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidando in via d'equità la somma d'importo di 10mila euro avendo l'attrice provato lo stato d'ansia conseguente alla mancata comunicazione del risultato a seguito delle analisi a cui si era sottoposta, stante la lesione di quel valore costituzionalmente protetto che è il diritto alla salute.

    Secondo i togati, infatti, "Per quanto concerne invece la mancata diagnosi per mancato funzionamento dell'apparecchiatura, si deve ricordare che l'obbligazione gravante sull'Azienda, di fornire il risultato dell'analisi, è di natura contrattuale. L'onere di provare che il macchinario si era guastato per fatto che esulava da responsabilità dell'Azienda (ad esempio, per caso fortuito) e che a causa di detto guasto si era determinata un'alterazione del reperto prelevato alla paziente, spettava all'attuale appellata. In difetto di prova, l'Azienda non può andare esente dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazioneNel caso concreto, l'ansia di cui si è avuta testimonianza ha impedito che l'interessata potesse estrinsecare con normalità gli aspetti propri della persona e della vita di relazione, oltrepassando dunque il confine di una mera manifestazione caratteriale per assumere l'entità di una lesione di quel valore costituzionalmente protetto che è il diritto alla salute e che rende risarcibile (seguendo l'insegnamento di quella decisione di legittimità, Cass. Civ. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, citata proprio dall'appellata) il danno, liquidato secondo equità".

    Secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" e fondatore dello "Sportello Dei Diritti", tale sentenza non può che servire da sprono nei confronti delle organizzazioni che gestiscono la sanità, sia pubbliche che private, affinché agiscano nel rispetto costante dei propri obblighi contrattuali e del permanente mantenimento quale "faro guida" del proprio agire del diritto alla salute di tutti i cittadini.

     Nel contempo lo "Sportello dei Diritti" rimane a disposizione per segnalare casi simili e fornire eventualmente assistenza gratuita per i cittadini che si sentono vittime della cosiddetta "malasanità".

    Lecce, 17 settembre 2010
Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

 

Infortuni sul lavoro: anche tutta la famiglia va risarcita in caso di infortunio sul lavoro.

Infortuni sul lavoro: anche tutta la famiglia va risarcita in caso di infortunio sul lavoro. 

Buone notizie per le famiglie dei lavoratori vittime di infortuni.

Nel caso di gravi incidenti sul lavoro, il risarcimento spetta non solo al lavoratore ma anche all'intera famiglia.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione decretando che danni di questo genere determinano uno "sconvolgimento delle abitudini di vita" che incide anche in ambito familiare.

Una decisione importante, secondo il componente del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'AGATA, la recente sentenza della Terza sezione civile (sentenza n.19517/2010) che restituisce dignità alle famiglie confermando una condanna ad un risarcimento danni di complessivi 120.000 euro (per danni non patrimoniali) in favore della moglie e di due figlie di un dipendente telecom infortunato che aveva riportato una invalidità dell'80%.

La decisione è l'invalidità oltretutto aveva compromesso anche la sfera sessuale. E' stato così confermata la condanna al risarimento dei danni non patrimoniali che i giudici di merito avevano accodato alla moglie (60mila euro) e alle due figlie (30mila euro ciascuna). Tra le altre cose la Cassazione (che non ha riconosciuto ulteriori danni morali) ha sottolineato che "il danno alla sfera sessuale conseguita all'infortunio e' stata fonte di sconvogimento delle abitudini di vita in relazione all'esigenza di provvedere ai maturati gravi bisogni del familiare".

L'invalidita' inoltre ha determinato una "corrispondente diminuzione del contributo relazione e di sostegno che a sua volta il familiare puo' offrire agli altri".

Secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" e fondatore dello "Sportello Dei Diritti in conclusione i Supremi Giudici hanno riconosciuto che il totale risarcimento dei danni "conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro va accordato anche alla famiglia".  

    Lecce, 17 settembre 2010                            

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.



Passa al Senato Ddl 1908.



Passa al Senato Ddl 1908.


L'Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 1908 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Nella sua relazione, il Senatore Sandro Mazzatorta (Lega Nord) ha fatto presente, per quanto riguarda le proposte modifiche al codice penale, che "il delitto di uccisione di animali e quello di maltrattamento di animali riguardano non solo gli animali da compagnia oggetto della Convenzione (...) ma tutti gli animali genericamente intesi". Inoltre, Mazzatorta ha sottolineato quanto da sempre sostenuto da FederFauna, ovvero che "all'interno di questa fattispecie incriminatrice (...) sono previsti due requisiti alternativi di illiceita' speciale: l'uccisione "per crudelta'" di un animale e l'uccisione "senza necessita'" di un animale" e che solo il "riferimento alla crudelta' rinvia ad una forma di intenzionalita' gratuita come tale sempre inammissibile". Per di piu', ha proseguito il Senatore: "Con l'eliminazione (...) dell'inciso "per crudelta'", (...) l'uccisione giustificata, ma con animo spietato, di un animale - sarebbe fuori dall'area del penalmente rilevante" (...)" La soppressione dell'inciso "per crudelta'", dunque, potrebbe avere una valenza forse ideologico-propagandistica, ma produrrebbe risultati opposti a quelli dichiarati in sede di presentazione di tale disegno di legge." Il Senatore Giampaolo Bettamio (PDL) poi, ha ripercorso tutti gli articoli della Convenzione, per concludere comunque: "Per quanto riguarda le sofferenze mi rimetto a quanto illustrava il collega poco fa." E' stato quindi approvato l'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dai relatori, che sostituisce interamente l'articolo 3, condannando giustamente il maltrattamento, ma evitando il rischio piu' temuto dai tanti operatori del settore onesti, che la modifica inizialmente proposta dal Ddl potesse portare qualcuno ad equiparare condotte colpose a quelle dolose.  Nel senso della giustizia e della precisione alche un altro intervento di Bettamio, che in tema di eta' degli animali ha proposto di aggiungere la parola: "accertata" dopo la parola: "eta'". Interessante l'intervento della Senatrice Angela Maraventano (Lega Nord) che ha detto che: "Questo provvedimento trova un importante punto d'equilibrio tra chi lavora con alcune specie di animali e chi chiede la tutela degli animali stessi. Allo stesso tempo non penalizza le attivita' degli allevatori e l'attivita' sportiva dei cacciatori" ed anche la chiusura del Senatore Mazzatorta in cui ha spiegato: "Occorre uscire da un'alternativa ideologica - come la contrapposizione tra animalisti e cacciatori - troppo schematica quando si tratta di regolamentare una materia cosi' sensibile", riscuotendo anche applausi dal Gruppo PDL. FederFauna si ritiene quindi soddisfatta e ringrazia i Senatori. Unico neo, ritiene inspiegabile il ritiro di un emendamento della Senatrice Maria Alessandra Gallone (PDL) che chiedeva che le spese di mantenimento di animali sequestrati fossero corrisposte sempre e comunque dopo la sentenza definitiva di condanna, emendamento che secondo la Confederazione, nessun animalista onesto avrebbe potuto contestare.

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FederFauna
Confederazione Europea delle Associazioni di Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali
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Tel. 895.510.0030 (servizio a pagamento) - Fax 051/2759026

mercoledì 15 settembre 2010

Patente a punti: nessuna multa per chi non indica il conducente in pendenza di ricorso alla sanzione principale


Patente a punti: nessuna multa per chi non indica il conducente in pendenza di ricorso alla sanzione principale 

 Lecce, 15 settembre 2010.    Per buona pace di migliaia di automobilisti ingiustificatamente multati, Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" mette in evidenza la nota del Ministero dell'Interno in risposta a un quesito della Prefettura di Bologna che di fatto pone fine all'annosa questione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

    Secondo la nota del Ministero, infatti, in caso di violazione che comporta la decurtazione di punti, se l'interessato ricorre avverso il verbale principale, l'organo di polizia stradale, fino alla definizione della vertenza, non può pretendere che siano comunicati i dati del conducente

    In tal caso, infatti, il termine di 60 giorni per la indicazione del nominativo del conducente cui applicare la decurtazione dei punti della patente, posto a carico del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, decorre, quindi, solo dopo la definizione del giudizio di opposizione e sempre che il ricorso sia stato respinto.

    Il parere del ministero, esprime, peraltro il principio secondo cui la presentazione del ricorso rientra tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione.

    Tale interpretazione estensiva, prende evidentemente spunto dalla nota sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale in cui veniva affermato che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi», pur facendo presente la decisione contraria della Cassazione n. 17348/07, ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta.

    La nota ministeriale si conclude sottolineando che in caso di esito sfavorevole del ricorso alla sanzione principale l'organo di polizia dovrebbe notificare al proprietario un nuovo modulo con l'invito alla comunicazione dei dati.

    Dalla notifica di quest'ultimo invito dovrebbero poi ri-decorrere i 60 giorni a disposizione per indicare il conducente.

    Secondo il parere del ministero, quindi, il ricorso sospenderebbe anche il verbale per omessa comunicazione dei dati dell'effettivo conducente. Quindi il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione non è tenuto a rispettare il termine dei 60 giorni per comunicare chi era alla guida al momento dell'infrazione: dovrà ottemperare solo dopo che la sua opposizione sarà stata eventualmente respinta e solo se non lo farà in questa fase sarà punibile anche con la sanzione supplementare pecuniaria normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all'infrazione commessa.

    La prassi sinora diffusa tra gli organi di polizia era quella di applicare direttamente l'articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, secondo cui il proprietario che «omette senza giustificato e documentato motivo» di fornire i dati del conducente dev'essere sanzionato con la multa supplementare. Non è raro infatti, che chi propone ricorso dimentichi di comunicare i dati o dia per scontato di non doverlo fare in quanto il ricorso dovrebbe sospendere il pagamento della multa, salvo nel caso di ricorso giurisdizionale nel quale il gdp non disponga la sospensione.

    In tal caso l'organo di polizia sarebbe onerato a notificare il secondo verbale, quello per omessa indicazione.

   

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori.

martedì 14 settembre 2010

Patente: illegittima la decurtazione cumulativa dei punti

Illegittima la decurtazione cumulativa dei punti della patente 

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" ritiene opportuno segnalare la sentenza n° 17400 del Tar della Campania depositata ieri che, accogliendo il ricorso di un automobilista napoletano contro la revisione della patente per esaurimento dei punti ha sancito che "La comunicazione cumulativa di più decurtazioni dei punti della patente relative a diverse violazioni nel tempo è illegittima, anche perché lede il diritto dell'automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto".

In particolare l'automobilista aveva impugnato il provvedimento con cui gli veniva comunicata la decurtazione dei punti conseguenti a diverse infrazioni seriali. I giudici del gravame gli hanno dato ragione e hanno annullato il provvedimento, illegittimo "in quanto determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d. lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada."

    Lecce, 14 settembre 2010                      

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del

Anche le casalinghe hanno diritto al risarcimento del cosiddetto "danno patrimoniale" se ricorrono all'assistenza di una colf.

Anche la casalinga che a seguito di un incidente stradale sia divenuta invalida ha diritto al riconoscimento del danno patrimoniale se costretta ad assumere una assistente domiciliare o colf. 

    Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" ritiene opportuno segnalare la sentenza relativa alla causa iscritta nel registro degli affari contenziosi con il n. 1462/2006 della Corte d'Appello di Roma in materia di diritti delle casalinghe e comunque di tutti quei soggetti che si occupano di lavori domestici.

    Con il principio di seguito sinteticamente espresso sulla base della decisione della corte di merito, infatti, anche le casalinghe hanno diritto al risarcimento del cosiddetto "danno patrimoniale" se in conseguenza di un incidente abbiano subito un'invalidità permanente tale da costringerle ad assumere o a ricorrere all'assistenza di una colf.

    I giudici del gravame, reinvestiti della questione a seguito del rimando della Suprema Corte che aveva cassato con rinvio la vicenda non riconoscendo alcun ristoro alla casalinga per mancanza di prove sul danno, ribaltavano la precedente decisione statuendo che "nel caso in esame, invero, il danno sussiste e consiste nella perdita della propria capacità di svolgere anche lavori domestici e, con valutazione prognostica, nella quasi sicura necessità che, in futuro, la parte danneggiata abbia la necessità di dover ricorrere a terzi per lo svolgimento di tali lavori o per integrare le carenze di cui fosse non in grado di provvedere autonomamente; basti considerare che ogni essere umano (e nella nostra società attuale, nonostante i progressi nei costumi e nelle abitudini domestiche, soprattutto le donne) ha necessità di compiere lavori di cura e assistenza domestica e familiare per quasi tutta la propria esistenza ed in caso di invalidità permanenti subisce una perdita, economicamente valutabile, che la costringe a fare a meno delle sue capacità di lavoro in ambito domestico e a dover ricorrere a terzi per l'espletamento di quel lavoro necessario che rimane comunque necessario e non diversamente sostituibile".

    La sentenza in esame prende certamente spunto da una precedente decisione della Corte di Cassazione Suprema, in particolare la n. 2639 del 2005, che aveva sostenuto che "la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa".

    Lecce, 14 settembre 2010  

Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori

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