Risponde di lesioni volontarie il padre che strattonando il figlio gli provoca un "colpo di frusta"
Una decisione della quinta sezione della Corte di Cassazione penale che farà discutere, secondo Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti", la numero 35075 depositata il 29 settembre 2010.
Risponde infatti di lesioni volontarie, secondo il principio espresso nella sentenza, il padre che strattona violentemente il figlio dopo aver tentato inutilmente di abbracciarlo e gli provoca il cosiddetto "colpo di frusta" anche se non aveva intenzione di fargli del male.
Gli ermellini hanno così rigettato il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Milano per lesioni volontarie ai danni della figlia.
Più precisamente secondo quanto sarebbe emerso dal processo, il padre della piccola, dopo essersi recato a casa dell'ex moglie per incontrare i figli, aveva tentato di abbracciarla ed essendo stato respinto l'aveva strattonata violentemente procurandole un colpo di frusta e uno shock emotivo.
Secondo quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato non poteva essere accusato del reato di lesioni volontarie, dal momento che lui non aveva mai voluto far del male alla figlia.
I giudici di piazza Cavour hanno però respinto il ricorso e confermato la condanna dell'uomo motivando che "è irrilevante l'assenza di specifica intenzione di produrre lesioni, qualora sia indubitabile la sua coscienza e volontà di strattonarla, tenendola per le spalle, e quindi di porre in essere nei suoi confronti un atto di violenza idoneo a provocare quel "colpo di frusta", che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo."
Lecce, 30 settembre 2010Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori
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