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lunedì 18 giugno 2012

Norme a difesa degli animali. Guida pratica dell'Aduc

Firenze, 18 Giugno 2012. Gia' dal 2004 il codice penale prevede delle pene e sanzioni pecuniarie per chi uccide o maltratta gli animali.
La legge 201/2010 ha poi finalmente reso esecutiva la Convenzione di Strasburgo del 13/11/1987 inerente le norme di protezione degli animali domestici. La convenzione e' entrata in vigore in Italia il 1/11/2011, dopo vari iter burocratici di ratifica.
Questo il punto di partenza della scheda pratica dell'Aduc, redatta da Rita Sabelli, responsabile per l'associazione dell'aggiornamento normativo
Sostanzialmente un riassunto delle norme attualmente vigenti in Italia a difesa degli animali, norme a nostro parere ancora insufficienti, discriminanti ed eccessivamente derogabili e che speriamo presto vengano riconsiderate tenendo conto, tra l'altro, dei principi sanciti dall'Unione Europea che riportiamo:
"Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in  quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale." (art.13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" modificato dal Trattato di Lisbona del 13/12/2007 in vigore dal 1/12/2009).
Su questo fronte stanno lottando molte associazioni animaliste, le cui iniziative possono essere seguite, e partecipate, informandosi (in primo luogo) e contattandole.

Qui il link alla scheda completa:
http://sosonline.aduc.it/scheda/norme+difesa+animali_7556.php

A seguire i titoli dei vari capitoli:
- PRIMO CHIARIMENTO: il concetto di animale "da compagnia" e di animale "domestico"
- TENUTA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
- UCCISIONE O MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- ABBANDONO DI ANIMALI
- UTILIZZO DI ANIMALI DOMESTICI AI FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE
- SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI
- TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DOMESTICI
- INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DOMESTICI
- INTERVENTI CHIRURGICI su animali domestici
- COSA PUO' FARE IL CITTADINO CHE RILEVA UNA VIOLAZIONE?
- RIFERIMENTI NORMATIVI
- Normative europee ratificate
- LINK UTILI
- Scheda collegata "Convivere con un cane in citta'. Diritti, doveri e piaceri":
http://sosonline.aduc.it/scheda/convivere+cane+citta+diritti+doveri+piaceri_8810.php



Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it

martedì 12 giugno 2012

Tribunale condanna ospedale a pagare gli straordinari. La politica dei tagli riduce i servizi e le prestazioni ai cittadini obbligando i medici a turni massacranti

In alcuni casi il lavoro straordinario ha superato anche le duemilaquattrocento ore. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro come la Puglia la situazione è perfino più drammatica

 

Il caso è stato  sollevato da ex dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate in provincia di Bergamo dopo il rifiuto alla corresponsione economica delle ore di lavoro straordinario da parte della direzione aziendale. 

Le procedure di ricorso erano iniziate nel marzo 2009 dopo che per anni i medici avevano prestato servizio presso i reparti di Pediatria e Patologia Neonatale accumulando ore di lavoro straordinario al di là di quanto contrattualmente previsto. In alcuni casi superando anche le duemilaquattrocento ore di lavoro straordinario ricevendo poi il diniego alla corresponsione economica da parte della direzione aziendale.

Per tali motivi i dipendenti avevano adito  il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile  di Bergamo. In fase di conciliazione l'azienda aveva risposto per iscritto "di non accogliere le pretese dei lavoratori in quanto destituite di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e in diritto".

Il ricorso è partito di conseguenza. Ora, però, è intervenuta la sentenza favorevole di primo.

Nella sentenza si legge " Lo straordinario effettuato dal dirigente medico per coprire le carenze di organico, e non legato al raggiungimento degli obiettivi concordati è sanzionato con il riconoscimento del compenso orario "

In buona sostanza la eccessiva quantità di ore utilizzate è verosimilmente servita all'azienda per sopperire a carenze di organico e non per raggiungere gli obiettivi concordati con i medici per aumentare qualitativamente i servizi, come il contratto nazionale prescrive.Tuttavia è stato riconosciuto il diritto al pagamento solo delle ore maturate negli ultimi 5 anni di incarico, decadendo dopo tale periodo il diritto alla retribuzione.

Per tali ragioni, Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti"mette in luce la situazione insostenibile di molti operatori della sanità italiana che, per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie ai cittadini, sono costretti a lavorare ben oltre l'orario di lavoro contrattuale. Come non mai questa sentenza mette a nudo i veri problemi del Paese proprio mentre si parla di ulteriori tagli alla sanità. Tale politica riduce i servizi e le prestazioni ai cittadini, obbligando i medici ad operare aumentando i rischi clinici. Il caso di Bergamo purtroppo non è isolato. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro la situazione è perfino più drammatica".Anche per questo l'ufficio legale dello  "Sportello dei Diritti "suggerisce di aprire i contenziosi tempestivamente.

Lecce, 12 giugno 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



mercoledì 6 giugno 2012

Riforma Costituzione. Come ricreare un collegamento tra cittadini e parlamentari: il fato. Dalla democrazia elettiva al sorteggio.

Intervento dei senatori Radicali Donatella Poretti e Marco Perduca

Alla vigilia della discussione al Senato della Riforma della Costituzione e della forma di Governo c'e' il rischio che tutto si riduca ad una mera riduzione del numero dei parlamentari in nome del risparmio, di un efficientismo burocratico e dell'inseguire una piazza che non verra' mai raggiunta tanto e' ormai insuperabile lo spazio che divide la partitocrazia dai cittadini. Il risultato non potra' che essere quello di rendere ancora piu' granitico il potere oligarchico delle segreterie di partito dove si scelgono i parlamentari, sempre piu' fedeli e sempre meno indipendenti.
Come Radicali siamo disponibili ad entrare nel merito di qualsiasi proposta a partire sopratutto dalla necessita' di restituire ai cittadini elettori il controllo sui propri eletti, la possibilita' di sceglierli e di poterli poi premiare o sanzionare alle elezioni successive. Il numero e' un problema secondario e funzionale solo a rendere effettivo quel rapporto eletto-elettore.
Se non si vuol entrare nel merito di come smantellare apparati burocratici e oligarchie di potere per restituire ai partiti la funzione assegnata dalla Costituzione, ma mai realizzata appieno proprio per la mancanza di democrazia inattuata all'interno degli stessi partiti, come suggeriva l'articolo 49, tanto varrebbe prevedere un meccanismo che induca in maniera volutamente provocatoria il collegamento diretto, casuale e fatalistico tra cittadini e istituzioni, ossia il sorteggio.
Dai tempi dell'antica Grecia, fino a forme piu' elaborate e pensate di demarchia, passando per le giurie popolari tipiche del sistema giudiziario statunitense, la possibilita' di prevedere  che i cittadini possano essere sorteggiati per ricoprire incarichi e' una modalita' di partecipazione diretta al controllo e al governo dello Stato.
Depositeremo un emendamento che prevede e codifica in Costituzione come in  entrambe, o almeno una in delle due Camere, con funzione di controllo rispetto all'altra, i membri non siano eletti ma sorteggiati all'interno di albi a loro volta ottenuti sorteggiando i cittadini a livello comunale.

Sen. Donatella Poretti - Parlamentare Radicali -Partito Democratico

venerdì 1 giugno 2012

Etilometro e guida in stato di ebbrezza: non punibile l'automobilista fermato per controlli che si rifiuta di seguire gli agenti per l'alcoltest

Etilometro e guida in stato di ebbrezza: non punibile l'automobilista fermato per controlli che si rifiuta di seguire gli agenti per l'alcoltest. Illecita la limitazione della libertà del cittadino se la pattuglia non ha con sé l'etilometro

 

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dall'art. 186 del Codice della Strada. Il tasso alcolemico consentito per legge a chi si mette alla guida di un qualsiasi mezzo motorizzato è pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.

Ora è esclusa la contravvenzione ex articolo 186, settimo comma, Cds a carico dell'automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia per sottoporsi all'alcoltest laddove non si è verificato alcun incidente stradale. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 21192/12 del primo giugno, che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Belluno.

Il caso riguardava il conducente di un'autovettura che era stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri sprovvista dell'etilometro per effettuare l'alcoltest.

Nella  fattispecie avevano richiesto al soggetto a seguirli per sottoporsi all'accertamento presso un comando della Polizia Stradale sito a circa trenta chilometri di distanza. All' invito il conducente si era rifiutato. Nella motivazione della sentenza gli ermellini, confermando la decisione della Corte di merito, hanno fissato che l'accertamento richiesto non era riconducibile al quinto comma dell'articolo 186, perché non si era verificato alcun incidente stradale; né al terzo comma, perché i Carabinieri non avevano al seguito l'etilometro; né al quarto comma, in quanto tale disposizione consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame «presso il più vicino ufficio o comando», circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto l'esame doveva essere svolto presso altro corpo di polizia, a una distanza notevole dal luogo dei fatti, in tal modo comprimendo la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.

Inoltre nella decisione la Suprema Corte ha affermato che «trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica». Avendo pertanto i componenti della pattuglia dei Carabinieri richiesto al conducente, di seguirli presso un distaccamento della Polizia Stradale sito a una rilevante distanza dei luogo del fatto ne consegue una sensibile limitazione della libertà dello stesso. Pertanto «Il rifiuto all'adempimento di un obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell'articolo 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni». Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici  del palazzaccio hanno rigettato il ricorso perché il fatto non sussiste.

Lecce, 1 giugno 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



martedì 29 maggio 2012

Nulle le multe dei divieti di sosta con le sole riprese televisive.

 

Nulle le multe dei divieti di sosta con le sole riprese televisive. Lo chiarisce il Ministero dei Trasporti con il parere n. 2291 del 3 maggio 2012

 

Per giustificare la mancata contestazione immediata dei divieti di sosta, occorre che la pattuglia dei vigili urbani verifichi personalmente anche la mancanza del trasgressore e del proprietario del veicolo in prossimità del mezzo. Alcuni comuni per ovviare a tale lacuna, hanno adottato da qualche tempo un geniale sistema seriale per accertare i divieti di sosta e di fermata. La pattuglia della polizia municipale viene infatti dotata di una telecamera portatile in grado di immortalare i trasgressori con un semplice passaggio in una strada trafficata. In ufficio vengono ricercati i dati dei trasgressori e le multe vengono spedite per posta evidenziando la causa di mancata contestazione contenuta nell'art. 201/1-bis, lett d) del codice della strada, ovvero la mancanza di qualunque persona a bordo del mezzo. Ma secondo il Ministero dei trasporti questa pratica, molto funzionale per fare cassa, non è rispettosa della norma. Infatti con il parere n. 2291 del 3 maggio 2012 che  Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riporta, il Ministero ha chiarito mettendole al bando che le sole riprese televisive per accertare i divieti di sosta non bastano. Il codice stradale infatti ammette la notifica postale anche del semplice verbale per divieto di sosta, ma solo in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Questa condizione non è verificabile da una semplice registrazione video. In pratica solo la presenza degli agenti sul posto permette di accertare se effettivamente il veicolo sia senza conducente o senza intestatario della carta di circolazione. Da ora non bastano le sole telecamere per accertare le violazioni della sosta in modalità seriale. Da ora in poi gli operatori  della polizia municipale saranno obbligati a verificare, veicolo per veicolo, l'assenza del trasgressore.

Lecce, 29 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA



giovedì 17 maggio 2012

Avvocati dei minori o avvocati minori?


Incontro al Senato. Avvocati dei minori o avvocati minori?

Roma - Venerdì 18 maggio 2012  alle ore 15,30 presso la  Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"


ROMA - "Avvocati dei minori o avvocati minori? La tutela/difesa del minore tra norme e prassi giudiziarie" è il tema del convegno che l'Unione Nazionale Camere Minorili organizza a Roma, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", venerdì 18 maggio 2012 alle ore 15,30, con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura,  Fondazione del Consiglio Nazionale Forense.

Un incontro-dibattito su una tematica fortemente attuale, che offrirà l'occasione per divulgare le linee-guida dell'U.N.C.M. e le "ricerche sulle prassi giudiziarie" in materia civile (ascolto dei minori nei procedimenti di famiglia e minorili) e penale (istituti del processo penale minorile e del processo penale ordinario). Si parlerà, altresì, di linee guida per il curatore/difensore del minore e di deontologia dell'avvocato minorile e di famiglia (in sede civile e penale). Sul fronte psicosociale, infine, si affronteranno argomenti quali: la sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.), le finalità educative del processo minorile, gli interventi multi-disciplinari nelle scuole, l'educazione alla legalità e la prevenzione della devianza in ambito minorile.

L'evento, introdotto dal Presidente dell'Unione Nazionale Camere Minorili, Luca Muglia, registrerà le relazioni dei responsabili scientifici dei settori interessati nella ricerca, Grazia Cesaro per il civile, Tiziana Petrachi per il penale, Katia Di Cagno per quello psico-sociale.
Sono previsti gli interventi programmati di Lucia La Corte (consigliere nazionale Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia), Gianfranco Dosi (presidente Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia), Isabella Mastropasqua (dirigente Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio studi, ricerche e attività internazionali), Frida Simona Giuffrida (consigliere nazionale AIGA, responsabile Osservatorio sul Diritto di famiglia e del minore), Ester Di Rienzo, (consigliere nazionale CISMAI, psicologa e psicoterapeuta), Francesca Arancio (coordinatrice progetti giustizia minorile Save The Children Italia) e Fabio Grimaldi (presidente AIPSI, psicologo e psicoterapeuta).

All'incontro, moderato dalla giornalista Giulia Fresca, responsabile dell'ufficio-stampa UNCM, sono stati invitati il Ministro della Giustizia, Paola Severino, la presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Alessandra Mussolini, il Capo-Dipartimento della Giustizia Minorile, Emanuele Caldarera, il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Vincenzo Spadafora, il presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Ubaldo Perfetti, il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Maurizio De Tilla, nonché i referenti di diverse associazioni e numerosi esponenti politici.


Considerata l'importanza dell'argomento e la rilevanza dei dati che saranno presentati nell'occasione, è gradita la presenza della Stampa.
Per contatti con l'Ufficio Stampa scrivere a   press@camereminorili.it


LA LOCANDINA DELL'EVENTO



Eccesso di velocita': nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale

 

Eccesso di velocità: nulla la multa per l'infrazione rilevata a mezzo autovelox sulla superstrada dalla Polizia Municipale che non riesce a provare la potestà sul tratto di strada indicato nel verbale

 

Lo "Sportello dei Diritti" conduce una campagna da anni contro gli strumenti di rilevazione delle infrazioni utilizzati solo per "far cassa" dalle amministrazioni comunali e non per le finalità di sicurezza cui dovrebbero essere demandati.

Una battaglia che tra alti e bassi dimostra però che molto spesso sono i comuni ad essere in difetto perché non applicano alla lettera leggi e regolamenti causando spesso abnormità e sanzioni illegittime che alcune volte hanno rasentato il ridicolo, con automobilisti sanzionati da due diversi comandi di polizia municipale alla stessa data, ora e luogo per errori probabilmente determinati dalla società appaltatrice del servizio autovelox, o tra gli altri il famigerato Fiat "Doblò", "sorpreso" ad oltre la velocità del suono. Ma da raccontarne di episodi altrettanto risibili ce ne sono centinaia e centinaia.

Questa volta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", segnala un'importante sentenza del Giudice di Pace di Camerino, la n. 842/12 della sezione civile, che ha bacchettato una prassi in voga tra molte amministrazioni comunali: quella di rilevare le infrazioni anche sulle strade che non sono sotto la loro competenza ma che ricadono nell'agro del comune.

Secondo il Giudice onorario, infatti, i vigili urbani non avendo competenza su tutto il territorio nazionale come gli agenti della polizia di Stato, non risultano essere legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui viene rilevata la violazione del codice della strada ricade entro il "feudo" di competenza del Comune cui appartengono gli agenti della polizia municipale che ha provveduto all'accertamento.

Al contempo, per evitare l'annullamento del verbale, l'ente avrebbe dovuto provare la propria potestà giuridica nel tratto in questione.

Il giudice di pace ha, quindi, accolto le doglianze presentate nel ricorso ed ha annullato il verbale elevato per la violazione dell'articolo 142 comma 8 del codice della strada.

Nel caso di specie, se è pur vero, che la velocità rilevata di 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti, è anche fondamentale che la stessa fosse stata accertata su una superstrada che è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transita l'automobilista all'atto della condotta multata rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che eleva la contravvenzione.

Lo stesso giudice di merito ha rilevato che nel caso in questione trattasi di una zona extraurbana ed ha osservato in punto di diritto riportandosi alla giurisprudenza di legittimità che i vigili urbani hanno competenza sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti alle prime (Cassazione 23813/09).

È persuasiva, per Giovanni D'Agata, la considerazione secondo cui l'amministrazione locale che non è né ente proprietario né gestore della superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, né installare strumenti di rilevazione elettronica o segnaletica.

Lecce, 17 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA





lunedì 7 maggio 2012

Multe e Codice Strada: con divieto sosta estemporaneo, verbale nullo per informazione inadeguata. Esemplare sentenza del Giudice di Pace di Lodi

Multe e Codice della Strada: se la segnaletica del divieto di sosta è estemporanea  il verbale è nullo per informazione inadeguata. Esemplare sentenza del Giudice di Pace di Lodi

 

Capita assai spesso di vedersi rimossa o multata la propria autovettura lasciata precedentemente in sosta senza averne compreso la ragione perché la segnaletica di divieto era posta su segnali amovibili e poco comprensibili, con conseguente ed inevitabile grande arrabbiatura.

È su un principio logico alquanto condivisibile che si è basato il giudice di pace di Lodi che con la sentenza n. 1186/11 del 02-12-2012 segnalata da Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha stabilito che in casi del genere è da ritenersi inadeguata la segnalazione del divieto di sosta posto estemporaneamente per consentire il servizio di pulizia strade, se la stessa sia effettuata su cartelli amovibili posti a ridosso del marciapiede, privi di frecce in grado di indicare ove detto divieto vige, e non collocati di fronte alla strada oggetto dell'attività di pulizia ad opera del Comune.

Nella fattispecie, la conseguenza è che il verbale relativo alla sanzione amministrativa per presunta violazione dell'articolo 7 del Codice della strada è da considerarsi nullo.

Nel caso in questione il giudice onorario ha accolto il ricorso di un automobilista, che peraltro è solito trasportare nella zona una persona disabile avverso un verbale per violazione dell'articolo 7 che come è noto disciplina la sosta dei veicoli, in quanto la polizia municipale del Comune lombardo non ha dimostrato che il divieto sia stato adeguatamente segnalato.

La circostanza che nella zona individuata il servizio di pulizia delle strade avviene una volta al mese induce inevitabilmente che gli automobilisti abbiano difficoltà a comprendere quando possono o non possono parcheggiare la propria auto: a comprova di tanto vi è la documentazione fotografica depositata dal ricorrente che prova come il divieto di sosta sia segnalato su un cartello amovibile posto sul marciapiede privo di qualsiasi tipo di ancoraggio; inoltre i segnali non sono stati posti di fronte alla via dove dovrebbe eseguirsi l'attività di pulizia.

Tali ragioni fanno sì che la cartellonistica segnaletica risulti inadeguata perché l'automobilista che percorre la strada in questione rischia di non vedere il cartello, posto a ridosso del marciapiede e privo di frecce indicative del divieto. Non va neanche tralasciato che il segnale può essere abbattuto per svariate ragioni. Tutti motivi che rendono nullo il verbale di contestazione.

Lecce, 7 maggio 2012                                                                                                                                                                                            

Giovanni D'AGATA




mercoledì 2 maggio 2012

Autovelox. Piu' trasparenza nelle rilevazioni. Il Ministero dei Trasporti chiarisce: le postazioni fisse devono essere ben visibili e muniti di apposita segnaletica




La battaglia dello “Sportello dei Diritti”, per una maggiore trasparenza nelle rilevazione delle infrazioni al codice della strada a mezzo di strumentazioni elettroniche segna un altro punto a favore con il parere del 30 marzo scorso del Ministero dei Trasporti.
Secondo la circolare, infatti, gli armadietti posti sui margini delle carreggiate che nei quali risultano alloggiati autovelox in postazione fissa devono essere ben visibili e muniti di apposita segnaletica sulla parte superiore del box.
Per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che da anni ripete come tali strumenti siano troppo spesso utilizzati per “far cassa” piuttosto che per esclusive finalità di sicurezza stradale, tale indicazione fornita dal Ministero dovrebbe aprire gli occhi a tutte quelle pubbliche amministrazioni che si ostinano a perseverare nell’effettuare rilevazioni illegittime che ricadono sugli automobilisti e proprietari di autovetture, ma soprattutto le Prefetture, che nonostante le raccomandazioni in tal senso, proseguono col rigetto dei ricorsi amministrativi quand’anche le verbalizzazioni delle infrazioni risultassero palesemente invalide, come nei casi individuati dalla circolare in questione.
Lecce, 2 maggio 2012                                                                                                                                                                                            
Giovanni D’AGATA


venerdì 27 aprile 2012

Consumatori. Cassazione: le banche debbono rimborsare risparmiatori per investimenti a rischio in caso di mancanza di adeguate informazioni alla clientela



Duro colpo alle banche da parte della Corte di Cassazione che con la recente sentenza numero 61242 del 2012 ha bacchettato gli istituti di credito stabilendo che i risparmiatori devono essere risarciti nel caso in cui siano stati venduti titoli ad alto rischio se non sono stati rispettati gli obblighi d’informazione stabiliti dalla legge.
Nella fattispecie la Suprema Corte ha preso in esame una causa, tra le tante, relativa ai bond emessi in Argentina, che aveva già visto soccombente in entrambi i giudizi di merito una banca che era stata, quindi, costretta a risarcire due risparmiatori che avevano investito l’ingente importo di 169.000 euro in titoli argentini.
I giudici del Palazzaccio hanno rilevato come il default della nazione sudamericana fosse ampiamente prevedibile, tanto che per le banche vi era il dovere d’informare i propri clienti dell’elevato rischio dell'investimento.
Nel caso in questione, l’istituto di credito non aveva adeguatamente informato i clienti della rischiosità dell'operazione pur avendo la consapevolezza dell'imminenza del crack in Argentina, mentre avrebbero dovuto indicare che i titoli argentini avevano delle caratteristiche di rischio non adeguate al loro profilo di investitori.
Nel ricorrere al giudice di legittimità avverso la condanna subita, la banca tra l’altro aveva motivato il proprio ricorso evidenziando che i clienti avevano sottoscritto un documento accettando le condizioni di investimento. Ma secondo gli ermellini il modulo in questione, non è causa di esclusione della responsabilità della banca perché la sottoscrizione di un modulo  per quanto testualmente affermato nella decisione, "in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo".
Significativa è anche l’entità della condanna inflitta nei confronti della banca: la Suprema Corte ha confermato anche la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aumentava il risarcimento in riferimento all’entità degli interessi maturati. Se, infatti, il giudice di prima istanza aveva condannato l’istituto di credito a pagare i soli interessi a partire dalla data della domanda giudiziale sino a quella dell'effettivo rimborso, in Appello gli interessi venivano fatti decorrere dalla data dell'investimento.
Alla luce di tale importante decisione, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, nel commentare l’importante decisione che fa giustizia alle migliaia di risparmiatori che avevano affidato i loro risparmi utilizzati per l’acquisto di titoli cosiddetti “spazzatura”, invita tutti coloro che hanno investito in prodotti ad alto rischio quali fra le altre azioni e obbligazioni Parmalat, Cirio, Lehman Brothers, bond Argentina, titoli Greci e simili ad avvalersi del supporto degli esperti dello  “Sportello dei Diritti”, per avviare tutte le azioni a propria tutela al fine di riprendersi il maltolto.
Lecce, 26 aprile 2012                                                                                                                                                                                            
Giovanni D’AGATA



Lavoro: licenziabile il lavoratore che fuma gli spinelli



Lavoro: licenziabile  il lavoratore che fuma gli spinelli. La Cassazione sul caso di un impiegato di banca trovato in possesso di ingenti quantità di hashish

Giro di vite della Cassazione sull’uso di sostanze stupefacenti anche leggere da parte  del lavoratore che rischia di essere licenziato. Secondo la Suprema Corte viene meno il vincolo fiduciario tra datore e dipendente che fuma gli spinelli. Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della lettura della sentenza numero 6498 del 26 aprile 2012 della Corte di Cassazione sezione lavoro, che ha accolto il ricorso di un noto istituto di credito presentato contro la decisione della Corte d’Appello di reintegra nel posto di lavoro di un impiegato trovato in possesso di ingenti quantità di hashish e marijuana.

In particolare, nel caso di specie, analizzando la posizioni del lavoratore la Cassazione, ha ritenuto di respingere le motivazioni di merito che aveva previsto la reintegra, secondo cui la maxi inchiesta nella quale era finito l’uomo era solo affar suo, dato, anche se non si trattava di detenzioni di droghe pesanti.

Peraltro, i giudici del Palazzaccio hanno applicato a questo caso i principi generali sul rapporto fiduciario che deve sussistere fra lavoratori e azienda. Nella sentenza si legge «per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare».

Lecce, 27 aprile 2012                                                                                                                                                                                            
Giovanni D’AGATA





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sabato 14 aprile 2012

Corte Europea dei diritti dell'Uomo: l'incesto resta un reato.


La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso di un 36enne di Lipsia che ha dovuto espiare tre anni e un mese di carcere per una relazione con la sorella, con la quale ha avuto quattro figli. I dati epidemiologici sulla percentuale di casi d'incesto potrebbero essere allarmanti a causa della copertura messa in atto dall'intera famiglia

La Corte Europea dei diritti umani ha confermato la sentenza della Corte costituzionale tedesca, che ritiene l'incesto lesivo del diritto fondamentale alla protezione della famiglia. Un divieto di incesto che la corte costituzionale tedesca aveva già confermato nel febbraio del 2008 e riguardava la storia d'amore tra Patrick e Susan che aveva suscitato scalpore in tutta la Germania.

Il 36enne originario di Lipsia era stato punito dalla legge per avere avuto una relazione incestuosa con la sorella. E l'incesto in Germania è punito per legge. Tanto che Patrick S. si è già fatto oltre tre anni di prigione.

La storia di Patrick è quella di un uomo che a tre anni viene consegnato in un istituto per minorenni, dopo essere stato abusato sessualmente da suo padre. A sette anni il piccolo Patrick viene adottato da una famiglia. A 24 anni il primo contatto con la sua famiglia naturale, in Sassonia. E' in quel momento che il giovane conosce sua sorella, di 8 anni più giovane di lui.

Dopo la morte della madre, i due fratelli cominciano a frequentarsi a tal punto che i loro incontri si fanno via via sempre più intimi, fino a diventare una vera e propria relazione amorosa. Nel 2001 la coppia ha il loro primo figlio e nel giro di quattro anni, i figli diventano quattro. Due di essi soffrono di una leggera disabilità.

La prima condanna arriva nel febbraio del 2002.Patrick S. è condannato a un anno di carcere con la condizionale a seguito di una denuncia presentata da suo nonno. Nel corso degli anni successivi si susseguono altre sentenze penali nei confronti di Patrick sulla base del paragrafo 173, comma 2 del codice penale tedesco che vieta le relazioni sessuali tra consanguinei. Nelle relazioni tra fratelli il codice penale prevede una pena fino a due anni di detenzione.

Patrick S. ha dovuto così espiare la sua condanna passando in prigione tre anni e un mese. Il procedimento penale contro la sorella, che soffre di un leggero ritardo mentale, è stato abbandonato.

In Italia i dati epidemiologici esatti sull'incidenza dell'incesto sono difficili da ottenere anche a causa dei tentativi di copertura messi in atto dall'intera famiglia. L'incesto si verifica più comunemente fra padri, patrigni, zii e fratelli più anziani e figlie o figliastre, nipoti e sorelle. L'incidenza più alta della scoperta di comportamenti incestuosi nelle famiglie con basso livello socioeconomico può essere spiegata con la maggiore possibilità di contatto di tali famiglie con assistenti sociali e personale sanitario: sono invece le famiglie economicamente più stabili che tengono nascosto il problema. Il comportamento incestuoso è stato associato ad alcolismo, sovraffollamento, maggiore promiscuità fisica e isolamento rurale.

Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", sottolinea come anche il Codice penale italiano, prevede per l'incesto la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è la reclusione da 2 a 8 anni nel caso di relazione incestuosa". Il "pubblico scandalo" che è richiesto per la punibilità dell'incesto "va ravvisato nella reazione morale della coscienza pubblica, accompagnata da senso di disgusto e sdegno contro il turpe fatto". Il "pubblico scandalo" può essere desunto dalla notorietà, dalla gravidanza e dalla filiazione incestuosa, ma anche dagli effetti materiali o da confessione. La pena prevista per tale reato con la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 CP sulle norme contro la violenza sessuale è stata aumentata da 5 a 10 anni: costituiscono, infatti, nell'ambito di tale legge, circostanze aggravanti, fra le altre, la violenza compiuta nei confronti di una persona che non ha compiuto i 14 anni o nei confronti di una persona che non ha compiuto i 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (pena aumentata da 6 a 12 anni di reclusione). Il senso innovativo, importante di tale modifica legislativa è, tuttavia, riconoscere l'incesto come un reato contro la persona e non contro la morale, come nella precedente legislazione.la punizione con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Lecce, 14 aprile 2012

Giovanni D'AGATA



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