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mercoledì 18 dicembre 2013

Mobbing. Risarcito per la depressione il dipendente cui sono stati affidati compiti marginali e impediti gli aggiornamenti

Mobbing. Risarcito per la depressione il dipendente cui sono stati affidati compiti marginali e  impediti gli aggiornamenti. Liquidato il danno non patrimoniale da dequalificazione professionale sulla base del 50 % dello stipendio lordo

Un'importante decisione sulla piaga del mobbing arriva dal tribunale di Milano, che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", associazione da sempre impegnata in difesa delle vittime di vessazioni sul luogo di lavoro ritiene utile portare all'attenzione di quanti subiscono angherie e soprusi.

Con la sentenza 1012/13, il giudice del lavoro designato, ha riconosciuto il diritto al risarcito del danno biologico - conseguenza dell'ansia e della depressione - nonché morale, al lavoratore cui non siano stati consentiti gli aggiornamenti e affidati compiti marginali rispetto al bagaglio professionale acquisito con gli studi e l'esperienza, sulla base di un'assunta incompatibilità ambientale. Secondo il tribunale di Milano il risarcimento dovuto per la dequalificazione dev'essere liquidato in relazione al 50 % dello stipendio lordo. Nel caso di specie il tribunale meneghino ha accolto il ricorso degli eredi di un medico oculista, assegnato a compiti marginali, in particolare alle dimissioni dei pazienti, privato della facoltà di operare e visitare nonché di ottenere aggiornamenti professionali. Nella fattispecie, il dottore era stato in primo luogo trasferito poiché l'azienda lamentava una non meglio precisata incompatibilità ambientale e poi a seguito di un ricorso in via d'urgenza risultato vittorioso, otteneva il ritorno in sede, ma, come accade sovente, con mansioni mortificanti. In conseguenza di tale scelta aziendale, il medico decide di ricorrere contro l'Asl per domandare il risarcimento del danno biologico, a causa di una lieve sindrome ansioso-depressiva, e morale, determinati dalla nuova difficile situazione lavorativa, significando la sussistenza di mobbing a suo carico. Indipendentemente dalla verifica della condotta mobbizzante da parte dei superiori, il giudice ha comunque accolto le sue doglianze, essendo stato comprovato il demansionamento che ha causato la frustrazione e le complicazioni dello stato di salute. Anche perché é lo stesso magistrato a rilevare che «non vi è dubbio di genere alcuno che la dequalificazione professionale è uno degli elementi che, senza vincolo di esclusività e tanto meno di esaustività, concorre a definire il concetto di "mobbing"».

La sentenza in questione é da ritenersi più che significativa in quanto il giudicante ha rilevato come il mobbing evochi «una condotta del datore di lavoro, o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto. rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore, o del superiore gerarchico, e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio».

In virtù del riconoscimento del nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento datoriale, il tribunale ha riconosciuto nei confronti degli eredi del medico un risarcimento di 13 mila euro a fronte del danno biologico la cui dimostrazione è stata circoscritta a dodici mesi, da dicembre 2007 e dicembre dell'anno successivo. Ma vi é di più. Per determinare l'ulteriore danno non patrimoniale il giudice ha basato la sua valutazione sulla base del 50 % dello stipendio lordo, stabilendo che a ciascuno degli eredi fossero liquidati 30 mila euro.

La decisione in questione si pone in accordo con il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che con la sentenza 25729/13, ha ritenuto risarcire un ispettore retrocesso a mero addetto alle vendite, con un importo pari al 50 % dello stipendio lordo.

 


martedì 17 dicembre 2013

Auto bloccata da un'altra in doppia fila. Condannato il responsabile a risarcire il danno «esistenziale» all'automobilista in "ostaggio"




---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: d'agata giovanni <dagatagiovanni@virgilio.it>
Date: 17 dicembre 2013 21:27
Oggetto: Auto bloccata da un'altra in doppia fila. Condannato il responsabile a risarcire il danno «esistenziale» all'automobilista in "ostaggio"
A: d'agata giovanni <dagatagiovanni@virgilio.it>


COMUNICATO STAMPA

 

Auto bloccata da un'altra in doppia fila. Condannato il responsabile a  risarcire il danno «esistenziale» all'automobilista in  "ostaggio". Il giudice di pace accorda equitativamente un ristoro di 200 euro per  compensare lo stress e il «detrimento alla vita relazionale» a causa di un fatto ingiusto

 

Una situazione tipica delle vie urbane nostrane, ma che fa venire i nervi e che per il giudice di pace di Roma é suscettibile di provocare un danno esistenziale: l'auto in sosta bloccata da un'altra autovettura lasciata sconsideratamente in doppia fila. Se lo ricorderà a vita il proprietario dell'autovettura che ha lasciato quasi in ostaggio un automobilista romano costretto ad aspettare a lungo tempo (con conseguente rinuncia agli impegni programmati) che l'altro conducente potesse "liberarlo" dal parcheggio, perché il magistrato onorario capitolino, con la sentenza 27962/13 lo ha condannato a risarcire 200 euro oltre alle spese legali riconoscendo il diritto al ristoro dello stress e del «detrimento» patito nella vita di relazione.

Nella fattispecie, il giudice ha rilevato come il fatto  evidenziato "oltre ad aver costituito un detrimento alla vita di relazione, ha costituito un dispendio inutile di mezzi, di affaticamento e di attività profusa per doversi difendere dal danno ingiusto, e di cui é di cui é stata data piena prova". Secondo il giudicante il proprietario del veicolo in doppia fila, in ossequio al principio generale della responsabilità civile ("neminem laedere") stabilito dall'articolo 2043 non poteva esimersi dal rispettare le regole di correttezza e sicurezza stradale ed in particolare la disposizione dell'articolo 158, comma 3, lettere b) e c) Cds, che impongono condotte di circolazione stradale tali da evitare pregiudizi agli altri utenti della strada e comunque improntate al rispetto e alla prudenza.

In particolare per il magistrato la lesione dei diritti allegata dal danneggiato in ossequio ai principi costituzionali rappresentati dagli articoli di cui alla parte I, articolo I della Costituzione impone il riconoscimento di un danno risarcibile in via d'equità nel limite di quanto provato, non escluso il danno esistenziale, "perché sostenuto da concrete dimostrazioni".Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", una decisione esemplare che potrebbe costituire un deterrente significativo per tutti coloro che si sentono padroni della strada non avendo rispetto degli altri utenti e creando anche situazioni di non raro pericolo.

 


sabato 14 dicembre 2013

Éspria, la semplicità in uno stile compatto


Bialetti
Éspria, la semplicità in uno stile compatto
 
La gamma macchine A Modo Mio di Lavazza si arricchisce di un nuovo sistema espresso

Si chiama Éspria l'ultimo modello della gamma A Modo Mio, realizzata in  partnership con Electrolux, leader internazionale degli elettrodomestici. Il sistema espresso casa di Lavazza si arricchisce di una nuova macchina che fa di semplicità e compattezza i suoi imperativi, per un consumatore che ama l'espresso e cerca prestazioni al top. Contenuta nelle dimensioni e semplice da usare, Éspria è studiata per adattarsi agli spazi e alle abitudini dei consumatori italiani, con una particolare attenzione all'eleganza. Il suo design moderno ed essenziale rende ancora più piacevole una pausa all'insegna del gusto.Lavazza prosegue, così, nel suo percorso di ricerca e innovazione, continuando a investire nel mercato del caffè "porzionato" e ampliando la gamma del sistema espresso casa A Modo Mio, al fine di garantire un vasto assortimento e la copertura di tutte le fasce di prezzo. Éspria va ad aggiungersi così alle altre macchine Favola, Favola Plus e Favola Cappuccino, oltre all'esclusiva Espressgo, il sistema che permette di preparare l'espresso A Modo Mio in automobile, in camper, in barca o in qualsiasi altro mezzo che disponga di un attacco di alimentazione a 12 V. 

La nuova macchina Éspria può contare su un design moderno ed essenziale, che ha la sua carta vincente nelle dimensioni ultra-compatte.  Disponibile in tre colori, Ebony Black, Off White e Love Red, è profonda solo 32 cm e larga 12,8 cm: piccole dimensioni per grandi performance, un piccolo concentrato di tecnologia per garantire un espresso a regola d'arte.
Le modalità di utilizzo di Éspria sono semplici ed intuitive. La temperatura del caffè erogato viene controllata elettronicamente grazie alla tecnologia della caldaia "Thermoblock" perché sia sempre ottimale (79-83 °C). La quantità di espresso è quella che preferite, grazie al tasto "Stop & Go" e alla griglia di acciaio inox regolabile su tre diverse altezze, per tazze di tutte le taglie.

La qualità dell'espresso è garantita Lavazza. Éspria funziona, infatti, con le capsule dell'ampia gamma Lavazza A Modo Mio, in cui sono racchiusi oltre cento anni di passione ed esperienza dell'azienda torinese, per portare nelle case degli italiani il piacere di un espresso sempre perfetto. Qualità superiore e gusto autentico che rendono ogni tazzina un'esperienza unica e indimenticabile.
A modo Mio offre una varietà di pregiate miscele che soddisfa tutte le sfumature di gusto: Intensamente, Deliziosamente, CremosamenteDek, Appassionatamente, Divinamente, Magicamente, ¡Tierra! Intenso, Caffè Crema Lungo Dolcemente, Soavemente e la più recente Vigorosamente.
Le miscele A Modo Mio sono apprezzate anche dai grandi chef italiani, come Davide Oldani, Massimo Bottura e Antonino Cannavacciuolo. Un'affinità elettiva costruita intorno a un unico snodo: la passione per la qualità. Differenti per stile, per filosofia e per approccio con la cucina d'autore, i tre chef trovano nell'eccellenza delle capsule Lavazza A Modo Mio la perfetta pausa da gustare personalmente.

Maggiori informazioni su:http://espria.lavazzamodomio.it/

giovedì 5 dicembre 2013

L'interpretariato di trattativa

L'interpretazione di trattativa, come è facilmente intuibile dal nome stesso, è il servizio di interpretariato che viene svolto in occasioni di trattative d'affari tra parti di diversa madrelingua. La stipula di un contratto, la stesura di un accordo richiedono particolare attenzione da parte dei convenuti e soprattutto la comprensione piena, perciò il traduttore deve essere un vero professionista del settore che  conosca i diversi termini tecnici e che sia in grado di permettere alle parti di interagire.
L'interpretariato di trattativa non fornisce la traduzione simultanea, ma punta a favorire la comunicazione tra gli interlocutori, quindi non si avvale di alcuna apparecchiatura tecnica e tutto è lasciato all'abilità del traduttore che deve saper dirigere i colloqui in modo che le parti si sentano in tutto e per tutto protagoniste. Oltre all'abilità, il traduttore deve però anche assicurare riservatezza, in quanto i termini di un accordo di qualsiasi genere possono essere resi pubblici solo dai diretti interessati, perciò gli interpreti di trattativa sono legati al segreto professionale.
La figura dell'interprete di trattativa è dunque quella di un professionista esperto sia nel campo tecnico che linguistico e deve essere ricoperta da traduttori seri e competenti che solo un'agenzia di traduzione stimata può possono fornire e Traduzione.it è proprio uno degli operatori del settore che gode della massima fiducia dei suoi clienti. Una fiducia che viene costruita giorno per giorno seguendo i clienti passo passo nei loro progetti e consentendo loro di concluderli in modo proficuo.
L'interpretariato di trattativa si rivela indispensabile non solo negli incontri d'affari, ma anche in occasione di visite di delegazioni straniere ad aziende e impianti e durante la preparazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive o fieristiche internazionali e, affidandosi ai professionisti di Traduzione.it, si ha la certezza di instaurare una perfetta comunicazione con gli interlocutori.

martedì 3 dicembre 2013

Unatras e lo sciopero degli autotrasportatori: le cause e le speranze.

Emporio Rossi azienda udinese specializzata nella vendita di ricambi per furgoni e camion segnala uno sciopero indetto da Unatrans.
Nei giorni compresi fra lunedì 9 Dicembre (dalle 00.00) e venerdì 13 dicembre (alle 24.00), è stato indetto uno sciopero nazionale dell’autotrasporto:  quest’astensione dal lavoro, è stata proclamata da  Unatras, il sindacato di categoria che riunisce le principali associazioni dell’autotrasporto italiano. Infatti, fanno parte di Unatras anche  Confartigianato Trasporti, CNA-FitaFAI e Conftrasporto.
Le ragioni che hanno condotto il sindacato ad indire lo sciopero nazionale del settore dell’autotrasporto sono molteplici e varie, ma sono tutte originate dal malcontento, frutto dell’ostentata indifferenza del Governo nei confronti dei bisogni e delle necessità di rinnovamento legati al mondo degli autotrasportatori.
Come si legge chiaramente nel comunicato stampa di Unatras, le principali motivazioni che hanno portato ad una così drastica decisione sono da ricercarsi principalmente: nel mancato rimborso delle accise, nella dilagante incertezza sulle risorse economiche da devolvere al settore con specifiche attenzioni rivolte agli interventi per contenere il costo del lavoro, nella mancata riforma sui potere assegnati all’Alboe nella completa assenza di iniziative volte a contrastare concretamente l’abusivismo praticato soprattutto dai trasportatori esteri.
Per queste ragioni e per le altre problematiche già riscontrate in precedenza, Unatras (e le associazioni a questo aderenti) dichiarano lo sciopero all’unanimità.
È comunque auspicabile un dialogo fra Unatras e il Governo (e gli organi competenti), per il raggiungimento di un’intesa e di una soluzione ai problemi sopra elencati. È per questo che Unatras è disponibile al confronto e chiede con forza un incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a risolvere le difficoltà sopra indicate.

giovedì 28 novembre 2013

Giustizia UE. Tre viaggiatrici italiane hanno ottenuto l'esecuzione, in Irlanda, di una sentenza italiana: per corrispondenza e senza avvocato

Firenze, 28 novembre 2013. Grazie alla legislazione dell'Unione Europea a tutela dei consumatori, tre viaggiatrici italiane hanno ottenuto l'esecuzione, in Irlanda, di una sentenza di un giudice di pace italiano che condannava Ryanair a indennizzarle. Il tutto per corrispondenza e senza bisogno di avvocato.
Le viaggiatrici si erano rivolte all'Aduc dopo una disavventura causata dal mancato rispetto delle norme (anche queste europee) a tutela dei passeggeri.(1) RyanAir veniva condannata per la prima volta  da un giudice italiano con sentenza immediatamente eseguibile in Irlanda. Questo era stato possibile grazie al nuovo procedimento europeo per le cause di modesta entità (reg. CE 861/2007), attraverso il quale il cittadino può ottenere una sentenza valida in un altro Stato dell'UE senza dover seguire la faticosa trafila burocratica di traduzione e recepimento.(2) Non solo: tale procedura non prevede la necessità di essere assistiti da un legale, e per attivarla basta la semplice compilazione di un modulo invece del complicato atto di citazione previsto dalla procedura italiana.(3)
La sentenza del Giudice di pace di Firenze, dott. Simone Bozzi, giunta dopo soli tre mesi dall'inizio della causa, è stata poi inviata per raccomandata a/r allo Sceriffo della contea di Dublino, che ha provveduto ad eseguirla. Risultato: è arrivato l'assegno.
Purtroppo lo stesso risultato non potrebbe ottenerlo un cittadino irlandese contro una compagnia aerea italiana, visto il bizantinismo delle nostre procedure in materia di esecuzione forzata: atto di precetto, notifica tramite ufficiali giudiziari, procedimento davanti al giudice dell'esecuzione, e cosi' via. E infatti, per ottenere lo stesso risultato contro una compagnia italiana, anche un cittadino italiano sarebbe stato costretto a rivolgersi ad un legale e affrontare i lunghi tempi della nostra giustizia.
In breve, per l'utente italiano è più facile, veloce e meno costoso ottenere giustizia in Irlanda che nel proprio Paese...

1. http://www.aduc.it/comunicato/ryanair+prima+volta+condannata+giudice+italiano_19906.php
2. http://sosonline.aduc.it/scheda/controversie+stranieri+procedimento+europeo_19220.php
3. https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do

Truffe assicurative? Ci difendono IVASS e Agcm!

Le truffe assicurative rappresentano purtroppo una delle piaghe del nostro Paese, nonostante l’impegno sempre più deciso di Governo, IVASS e Agcm (autorità garante della concorrenza sul mercato). La disonestà di alcuni è pagata da tutti: l’aumento delle tariffe non è che l’effetto più evidente di questo status di cose.
Adesso, per colpa alla crisi, le persone si fanno più attente ad ogni spesa e Internet diventa un’opportunità di risparmiare…spesso invano! Infatti  alcune delle assicurazioni on line sono in realtà veicolo di frodi.
Però la Rete può anche essere un mezzo di difesa. I due suddetti organi hanno stilato un Protocollo d’Intesa che ha lo scopo di proteggere i neo patentati (e non solo), pubblicando sul sito  dell’IVASS i nomi delle assicurazioni che tentano di truffare la gente…di quelle compagnie cioè che propongono appunto prezzi stracciati, offrendo ovviamente anche garanzie “stracciate”.
Sempre grazie al web,  le informazioni derivanti dalle ricerche saranno  aggiornate e interconnesse, offrendo il massimo aiuto agli utenti.
La Black List, che troverete di seguito, comprende non solo chi fa vere e proprie truffe assicurative, ma anche le assicurazioni straniere che non sono in regola con i parametri italiani
Non resta quindi che consultare l’elenco qui sotto, tratto dal sito ufficiale dell’IVASS, ma soprattutto non bisogna dimenticare che l’assicurazione non è solo necessaria, ma obbligatoria, e voler risparmiare a tutti i costi potrebbe dimostrarsi un pericoloso boomerang.
  • CE EUROPEAN GROUP LIMITED o ACE INSURING PROGRESS – ACE EUROEAN GROUP LIMITED
  • ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED
  • AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
  • ALA ASSICURAZIONI
  • ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
  • ARISA ASSURANCES S.A.
  • ATLAS INSURANCE PCC LIMITED
  • BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
  • BTA Insurance Company
  • BTA INSURANCE JOINT STOCK COMPANY
  • CHARTIS EUROPE S.A
  • ELECTRIC INSURANCE
  • ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLCu
  • ERGO ASSICURAZIONI
  • GENERALI BELGIUM S.A.
  • GOLD BROKER – BERGAMO
  • ALPHA INSURANCE A/S
  • JEREMY BURGESS ASSICURAZIONI
  • LA PARISIENNE
  • MACIFILIA S.A.
  • MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑIA INTERNATIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  • MERCATOR VERZEKERINGEN M.G.A.R.D.
  • PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LTD RC AUTO RSA ASSICURAZIONI S.P.A.
  • RSA INSURANCE
  • R.S.A. GROUP ASSICURAZIONI
  • STOREBRAND SKADEFORSIKRING AS
  • TORUS ASSICURAZIONI S.P.A.

martedì 26 novembre 2013

Stalking. Sì al maxirisarcimento in sede civile per danno morale alla vittima

È sufficiente l'astratta configurabilità del reato. Il turbamento psichico deve ritenersi sussistente in via presuntiva per il grave fatto illecito patito dimostrato con i testimoni e liquidabile equitativamente

 

Proprio ieri 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e per ricordare che tale data non debba essere solo un giorno del calendario ma anche un monito per tutti coloro che attentano ai diritti delle donne Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" segnala un'importante decisione del tribunale civile di Roma che è stata pubblicata proprio nei giorni scorsi.

La rilevanza della sentenza 23351/13, pubblicata lo scorso 21 novembre dal giudice Corrado Cartoni della dodicesima sezione del tribunale capitolino è data dal fatto che  in sede civile è stato riconosciuto un maxirisarcimento per il danno morale subito da una donna perseguitata dall'ex compagno dopo l'interruzione del rapporto sentimentale.

Per il togato, è infatti sufficiente l'astratta configurabilità del reato di stalking per consentire la liquidazione equitativa del pregiudizio, laddove il turbamento psichico della vittima deve ritenersi sussistente in via presuntiva per il grave illecito patito.

Nel caso di specie la ragazza è stata risarcita con 10 mila euro oltre interessi e rivalutazione per i danni morali patiti a causa della condotta dell'ex fidanzato che non si era rassegnato alla fine del rapporto ed aveva assunto gli atteggiamenti tipici dello stalker: una lunga e continua serie di telefonate e sms, ora quasi supplicanti (con addirittura un'offerta di denaro), ma più spesso minacciosi e offensivi e comunque petulanti. Sino all'ultimo episodio in cui l'uomo perde la testa e si presenta senza citofonare alla porta della ex e tarda ad allontanarsi dal condominio anche quando gli viene detto che diversamente la donna avrebbe fatto intervenire la polizia.

A testimoniare gli episodi sono sia la coinquilina della donna che un'altra persona che riferisce di aver letto il contenuto "terroristico" degli sms. Ed il tribunale non ha potuto che ritenere decisive le testimonianze per accertare incidentalmente la sussistenza del reato di stalking per quanto rileva ai fini della responsabilità civile, laddove bastano solo due episodi a configurare il reato ex articolo 612 bis del Codice Penale.

Rilevata l'astratta configurabilità del reato, è stato riconosciuto "il danno morale inteso quale turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito, gravità rappresentata dalla violenza psichica di cui l'attrice è stata vittima, peraltro ad opera dell'ex compagno, con inevitabile maggiore sofferenza, trattandosi della fine di un rapporto sentimentale".

 


venerdì 22 novembre 2013

Il padre non può disconoscere il figlio nato dall'inseminazione eterologa dopo la fecondazione dell'ovulo

La revoca del consenso all'impianto dell'embrione è tardiva, né vale il fatto che gli embrioni fossero congelati e preesistenti

 

Una retromarcia sulle proprie responsabilità di genitore non è possibile né moralmente, ma neanche giuridicamente. Specie se il marito aveva deciso di comune accordo con la moglie aveva accettato di avviare la procedura all'estero per la procreazione assistita a mezzo d'inseminazione eterologa e dopo aver "fornito" il seme per la fecondazione dell'ovulo, mentre solo poco prima dell'impianto dell'embrione revoca il consenso all'operazione.

Non può chiedere, infatti, il disconoscimento di paternità una volta che l'ovulo è stato fecondato. Lo stabilisce una significativa sentenza, la numero 18435/13 del Tribunale di Roma che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" ritiene utile portare a conoscenza per le implicazioni giuridiche, ma anche morali per le responsabilità connesse alla legittima scelta di ricorrere alle pratiche di fecondazione assistita.

Nel caso di specie, il collegio della prima sezione civile ha deciso che il bambino potrà continuare a portare il nome del padre naturale con cui la signora era stata sposata per circa dieci anni.

Peraltro, è probabilmente l'avvicinarsi del giorno dell'impianto degli embrioni che comporta l'incrinarsi del rapporto coniugale. Risulta, infatti, che a novembre la coppia aveva stipulato il contratto con una clinica spagnola mentre circa un mese dopo il marito aveva deciso di fare diefront e proporre domanda di separazione giudiziale. Nonostante ciò la moglie si sottoponeva comunque al trapianto dell'embrione nell'utero.

Infatti, in base alla legge 40/2004 la revoca del consenso all'impianto da parte dell'uomo solo prima dell'impianto è intempestiva: in effetti – sottolineano i giudicanti - anche nella procreazione naturale il padre non potrebbe certo accampare la pretesa di non essere padre perché dopo il rapporto sessuale rompe ogni legame con la madre; né potrebbe costringerla ad abortire.

A nulla rileva il fatto che gli embrioni fossero congelati e preesistenti in ragione dell'applicabilità della norma che consente la revoca del consenso soltanto fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Peraltro, la domanda di decadenza della potestà, in base al nuovo testo dell'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del Codice di procedura civile, deve essere proposta nel giudizio di separazione pendente.

 

giovedì 21 novembre 2013

Diritti Umani. Condannato a cinque anni in prigione un uomo per aver insultato Maometto su Twitter

Diritti Umani. Condannato a cinque anni in prigione un uomo per aver insultato Maometto su Twitter. Dilaga la censura anche in Kuwait

 

Le autorità del Kuwait hanno ribadito che avvieranno azioni legali contro tutti i blogger e gli utenti dei social network che violano « i valori sociali e tradizioni stabiliti». Mentre rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" che dilaga la censura nel Paese del Golfo stando quanto apparso su alcuni media internazionali.

Un giudice kuwaitiano ha condannato lunedì a cinque anni in prigione un uomo per aver insultato il Profeta Maometto tramite il suo account ufficiale del social network Twitter, come riportato dalla rivista "Il Kuwait Times".

La decisione della Corte non è definitiva ed è possibile ancora un ricorso per cassazione. Le  autorità kuwaitiane hanno sottolineato più volte che avrebbero avviato azioni legali contro tutti i blogger e gli utenti delle reti sociali per "proteggere i valori sociali e tradizioni stabilite".

In maggio, un altro blogger fu condannato a 20 mesi di prigione per aver criticato l'emiro, Saba Al-Ahmad Al-Jaber Al Saba, attraverso il suo profilo su Twitter, ma la frase è stata sospesa dietro pagamento di un'ammenda di 200 dinari kuwaitiani (circa 540 euro).

Per il Driss fu giudicato colpevole di "minare lo stato dell'emiro" per la pubblicazione di quattro 'tweets' critici contro l'emiro, ma è stato dichiarato innocente per la pubblicazione di altri 43 di contenuto simile. Nel mese di aprile, l'ex parlamentare nonchè il principale avversario per Barrak Musallam fu condannato a cinque anni di carcere per "aver abusato verbalmente" contro l'emiro durante un discorso tenuto lo scorso ottobre in mezzo a scontri tra il governo e l'opposizione di un decreto che ha modificato la legge elettorale del 2006 che ha ridotto il numero di candidati che gli elettori potrebbero scegliere passando da quattro a uno.

Manifestazioni a livello nazionale sono successe dopo le elezioni di dicembre, anche se i gruppi per i diritti umani non dimenticano che almeno 25 persone sono state imputate per presunte offese all'emiro, principalmente attraverso Internet. Le autorità hanno già emesso condanne nei confronti di alcune di queste persone, fino a cinque anni in prigione.

 


martedì 19 novembre 2013

La cittadina non comunitaria che fugge dal paese d'origine per evitare il matrimonio combinato gode della protezione sussidiaria in Italia

La cittadina non comunitaria che fugge dal paese d'origine per evitare il matrimonio combinato gode della protezione sussidiaria in Italia

Non riconosciuto lo status di rifugiato politico

 

Importante provvedimento della Cassazione che concede la protezione sussidiaria alla cittadina extraUE che è scappata via dal proprio Paese per sottrarsi al matrimonio impostole dalla famiglia con un uomo di più di 70 anni.

L'ordinanza n. 25873 della sesta sezione civile della Suprema Corte, pubblicata in data di ieri 18 novembre ha, infatti, accolto uno dei motivi di ricorso di una giovane nigeriana, che era fuggita dal paese d'origine a causa delle violenze subite dai familiari che le volevano imporre un matrimonio combinato con un uomo anziano.

Seppur dimostrato che a causa del rifiuto, la ragazza era stata rapita e portata a casa del pretendente che aveva tentato di abusarla, la commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale.

Ragion per cui la donna si era rivolta al tribunale di Trieste chiedendo che le venisse riconosciuto lo status di rifugiato politico o, in alternativa, la protezione sussidiaria o quella umanitaria. Ma sia il tribunale che la corte d'appello avevano rigettato la sua domanda ma la Cassazione le ha reso giustizia con una decisione che per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" vale la pena diffondere per la notevole valenza persuasiva in termini di tutela dei diritti umani anche all'interno del Nostro Paese.

Sebbene, infatti, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto dover rigettare le doglianze del ricorso in merito al riconoscimento dello status di rifugiato, con lo stesso provvedimento hanno accolto la richiesta di protezione sussidiaria.

Quanto lamentato dalla ricorrente non configurano i motivi di «persecuzione in base ai quali tale forma di protezione viene contemplata ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 251/2007, il quale prevede esclusivamente i motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica». 

I giudici di legittimità al contrario ritengono fondata la richiesta alternativa di protezione sussidiaria, bocciando i giudici dell'appello, che, pur ammettendo la veridicità del racconto della giovane, hanno escluso il diritto della stessa alla protezione sussidiaria non ritenendone sussistenti i presupposti.

Sottolinea la Suprema Corte che «E' certo tuttavia, in diritto, che la costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi dell'articolo 14, del d.lgs. n. 251/2007, che configura a sua volta danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. La minaccia di grave danno giustificante tale protezione, inoltre, non è necessario che provenga dallo Stato, ben potendo provenire anche da "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio non possono o non vogliono fornire protezione adeguata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. citato».

In questo caso, la corte d'appello ha ritenuto «illegittimamente di poter omettere tale verifica, o ha ritenuto di poter senz'altro escludere l'eventualità del difetto di protezione da parte delle autorità nigeriane sulla scorta dell'apodittica affermazione che la polizia, se richiesta, avrebbe certamente perseguito i responsabili». «Sarebbe stato invece suo dovere», continuano gli ermellini, «assumere anzitutto, anche d'ufficio, informazioni sulla situazione generale della Nigeria, con riferimento al tipo di problema posto dalla ricorrente, attraverso i canali indicati all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 251/2008 o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all'esito di ciò formulare una pertinente valutazione».

 




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Redazione del CorrieredelWeb.it


Va dichiarata la separazione con addebito alla moglie affetta da "shopping compulsivo".

Il disturbo non può essere utilizzato al fine di escludere l'intollerabilità della convivenza

I furti di denaro ai familiari per comprare vestiti, borse e gioielli costituiscono violazione dei doveri matrimoniali

 

Non è un fenomeno raro quello dello "shopping compulsivo" che afflige donne ma non di rado anche uomini. Il problema che questa vera e propria patologia può essere considerata sì un disturbo della personalità, ma non ai fini di una vera e propria incapacità d'interere e volere no.

Almeno è questo il risultato di una causa matrimoniale arrivata sino alla Cassazione che ha confermato l'addebito della separazione nei confronti della moglie affetta dalla sindrome da "shopping compulsivo" facendole perdere il diritto al mantenimento. A riferire dell'interessante sentenza è Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti".

La Ctu ordinata dal giudice di merito aveva evidenziato che la donna pur essendo ben presente a sé stessa e  curata nell'aspetto risultava perfettamente consapevole della propria patologia, che l'aveva indotta sino a farle carpire somme di denaro a familiari (e anche a terzi), pur di comprare vestiti, borse e gioielli. In tale fattispecie, il giudice di primo grado aveva evidenziato che anche se il disturbo della personalità che è acclarato, tuttavia non esclude l'addebito della colpa alla donna in termini dell'intollerabilità della convivenza.

E la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 25843/13, pubblicata il 18 novembre, ha confermato la decisione della Corte di Appello che le aveva addebitato la colpa della separazione e revocato l'assegno di 2 mila euro al mese che le era stato riconosciuto dal giudice di primo grado.

È stata quindi, la consulenza tecnica d'ufficio un elemento fondamentale al fine della decisione, che aveva evidenziato l'istinto irrefrenabile della signora a comprare mobilio, capi di abbigliamento e accessori, oltre che monili, con una tensione crescente alleviata soltanto dall'acquisto di beni mobili. Anche perché è pacificamente accertata la circostanza che la stessa rubasse ai familiari e a terzi pur di soddisfare questa bramosia.

Peraltro, la donna risulta essere in possesso di tutte le facoltà mentali e non ha nessun problema a relazionarsi con il prossimo e a orientarsi nel tempo e nello spazio. Ed anzi si era presentata al colloquio innanzi al CTU lucida ed orientata nei parametri spazio temporali, curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, adeguata nel comportamento. 

Essendo stata quindi, affermata la piena imputabilità della donna, gli ermellini hanno ritenuto che i comportamenti tenuti dalla stessa si configurano senz'altro come violazione dei doveri matrimoniali secondo quanto stabilito dall'articolo 143 del codice civile.

 


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