Quanti automobilisti si sono visti notificare multe per violazione al codice della strada per aver transitato nella zona a traffico limitato di un qualsiasi comune senza essersi accorti della presenza del varco e della segnaletica ivi apposta?
Accade, infatti, che decine e decine di automobilisti, questa volta transitati nella Z.T.L. del centro storico di Lecce in orario serale, ci hanno giurato non solo di non essere a conoscenza dell'area di circolazione ridotta nelle ore notturne, ma soprattutto di non aver visto il segnale all'ingresso delle stesse.
E così Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti" si è recato di sera presso alcuni di tali varchi ed ha potuto verificare che in effetti gli stessi non sarebbero inequivocabilmente visibili e che la segnaletica non rispetterebbe tutte le prescrizioni previste agli articoli 79 e 80 del Regolamento d'attuazione del C.d.S. con ciò rendendo pressoché non colposo il comportamento degli automobilisti in transito dal punto di vista della personale responsabilità per la presunta violazione del Codice della Strada con ciò rendendo legittimo il ricorso per l'annullamento di tutte le multe così rilevate.
Anche perché non si può attribuire la responsabilità di un'infrazione se non si dimostra la colpa dell'automobilista che in questo caso sarebbe esclusa per non aver visto la segnaletica non conforme alle prescrizioni di legge o regolamentari.
In materia di visibilità dei segnali e della necessità della preventiva individuabilità dei mezzi di rilevamento elettronico sono già intervenute delle sentenze che rifacendosi ai dettami del legislatore prima e alla predominante Giurisprudenza di legittimità, hanno ripetutamente posto l'evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei divieti e l'utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza.
Secondo il legislatore e per la giurisprudenza maggioritaria, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento.
I cartelli verticali dei segnali posti all'ingresso dei varchi della ZTL sarebbero sottodimensionati, in particolare di dimensioni "55x55 " cm invece che "75x125" e "75x75" cm cioè "non facilmente visibile in modo particolare nelle strade poco illuminate quale quelle in esame antistanti il centro storico".
E non solo l'art. 79 del Reg. d'attuazione del C.d.S. prevede espressamente che "Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro" mentre è sufficiente visionare la fotografia allegata scattata in ora notturna che la segnaletica oltrechè non essere sufficientemente visibile è anche diversamente rifrangente.
Lecce, 23 novembre 2010
Giovanni D'AGATA
Dipartimento Tematico Nazionale
"Tutela del Consumatore"
Nessun commento:
Posta un commento