Codice della Strada e ricorsi prefettizi ai verbali. Quando la Prefettura è attenta ai termini. Un altro interessante decreto di archiviazione, questa volta del Prefetto di Pisa, per il ritardo nei termini di trasmissione degli atti da parte dell'ente accertatore e nell'emissione dell'ordinanza – ingiunzione stabiliti in sessanta e centoventi giorni dagli articoli 203 comma 2 e 204 1bis del C.d.S.
La P.A. non sempre si dimostra scrupolosa nell'esaminare i motivi di ricorso gerarchico e perciò molte volte il cittadino è costretto a ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente per vedere accolte le proprie ragioni.
Tutto ciò non accadrebbe se come è successo con l'ordinanza di archiviazione di un verbale emessa dalla Prefettura di Pisa, su reclamo gerarchico disciplinato dall'art. 203 del Codice della Strada, i Prefetti e gli uffici all'uopo incaricati verificassero puntualmente ogni aspetto del ricorso, così evitando di intasare le aule giudiziarie dei Giudici di Pace e non si limitassero a dei "copia e incolla" di rigetto come sovente purtroppo continua ad accadere.
Per queste ragioni Giovanni D'Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti" porta all'attenzione della cittadinanza e dei media un recente decreto di archiviazione della Prefettura di Pisa a seguito di un ricorso predisposto dai consulenti dello "Sportello Dei Diritti" avverso un verbale elevato per superamento del limite di velocità rilevato con apparecchiatura elettronica.
Questa volta però la Prefettura non è entrata nel merito del ricorso o della rilevazione dell'infrazione ed ha tuttavia evidenziato il superamento dei termini di cui agli articoli 203 comma 2° e 204 1bis del C.d.S. che stabiliscono in sessanta e centoventi giorni i limiti temporali entro i quali l'organo accertatore è tenuto a trasmette gli atti del procedimento e la Prefettura competente a decidere del ricorso stesso.
Nel caso di specie, la Prefettura ha motivato l'archiviazione ritenendo peraltro che "nella fattispecie, la tardività della definizione del suddetto gravame non possa documentalmente giustificarsi in base ad obbiettivi tempi tecnici della fase endoprocedimentale" e pertanto ha ritenuto opportuno provvedere all'archiviazione del verbale.
Lecce, 05 dicembre 2010
Giovanni D'AGATA
Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
"Tutela del Consumatore"
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