Privacy e nullità delle multe per la mancata adozione del documento programmatico della sicurezza (privacy) da parte del Comune. Importante sentenza del Giudice di Pace di Bari
Tempo fa, addirittura il 09.03.2009 avevamo segnalato l'importanza dell'adozione da parte dei Comandi delle Polizia Locali, ma probabilmente anche di quelli di polstrada e carabinieri e comunque di tutti gli enti accertatori d'infrazioni, del documento programmatico di sicurezza per la tutela della privacy ai fini della validità degli stessi accertamenti e quindi dei verbali.
Nel comunicato facevamo presente che da una semplice lettura del D. Lgs 196/03 il cosiddetto testo unico sulla "privacy" (Codice in materia di protezione dei dati personali) che disciplina la materia della raccolta dei dati personali, risultasse espressamente che i dati personali trattati in violazione della suddetta normativa sarebbero assolutamente inutilizzabili per qualsiasi fine e quindi anche per l'accertamento delle violazioni amministrative.
Oggi Giovanni D'AGATA, Componente Nazionale del Dipartimento Tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", non può non compiacersi nel segnalare l'importante sentenza del Giudice di Pace di Bari la n. 2309 del 11.03.2010 che riporta integralmente la motivazione che da tempo inseriamo nei nostri ricorsi in materia di multe e privacy.
Nell'accogliere il ricorso di un automobilista avverso un verbale del comune di Valenzano ha ritenuto assorbente la motivazione relativa all'inutilizzabilità dei dati personali dell'opponente, condannando infine alle spese lo stesso ente.
Ha sostenuto opportunamente il giudicante che "Il d. lgs. n. 196/03 impone a chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato o comunque soggetto alla sovranità dello Stato e che effettui il trattamento di dati personali (art. 5) ivi compresi, quindi, gli enti pubblici, il rispetto di una serie di regole, volte a tutelare la privacy dei soggetti i cui dati vengono trattati, regole che vanno dalla tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, al possesso di strumenti idonei a proteggere i dati da ingerenze esterne e, in generale, dal trattamento illecito degli stessi; dall'individuazione di un responsabile del trattamento, alla prescrizione di un'esplicita delega scritta da parte di quest'ultimo a chi poi tratti effettivamente i dati.
L'art. 11, comma 2 del cit. decreto legislativo prevede poi espressamente l'inutilizzabilità dei dati trattati "in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali". Ebbene, nonostante l'esplicita contestazione sul punto da parte dell'opponente, il Comune di Valenzano non ha in alcun modo provato il rispetto delle regole basilari, qui testé richiamate, in materia di trattamento di dati sensibili.
Ne deriva che illegittimamente - facendo uso di dati; che erano in realtà inutilizzabili - la Polizia Municipale del Comune di Valenzano ha individuato la proprietaria del veicolo con cui venne commessa l'infrazione per cui causa".
Lecce, 9 dicembre 2010
Giovanni D'AGATA
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