o e cartello anticoncorrenziale fra assicurazioni: vietato lo scambio di dati sensibili fra imprese che fa aumentare il premio. I consumatori hanno diritto al risarcimento del danno
La Cassazione respingendo il ricorso ha severamente condannato una primaria compagnia d'assicurazioni che aveva partecipato a un cosiddetto cartello, scambiando dati sensibili con le concorrente ed ottenendo così un aumento del premio. La sentenza è chiarissima, è vietato scambiarsi dati sensibili dei consumatori che, se danneggiati, per un illecito aumento del premio hanno diritto al risarcimento e la società di assicurazione può provare il contrario ma non mediante generiche valutazioni di andamento del marcato.
Durissimo colpo, insomma, per le compagnie assicurative che pensavano di "farla franca" dopo l'altrettanto nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2207/05. La terza sezione civile ha ricordato che "l'AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità, lecite e fisiologiche per le imprese del settore di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all'entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l'importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l'utile di impresa". Secondo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", la sentenza della Cassazione che bacchetta le compagnie d'assicurazione dice STOP ai cartelli fra compagnie di assicurazione, ponendo fine ad un fenomeno vergognoso tutto italiano quale quello assicurativo.
Lecce, 11 maggio 2011
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