Sussiste la responsabilità della società che gestisce l'autostrada (Autostrade Spa) in caso di danno causato dalla presenza di un animale sulla carreggiata
Non importa se sia cane o volpe. Solo la prova del caso fortuito solleva dalla responsabilità il custode
Quanti incidenti stradali, accadono per la presenza di animali sulla carreggiata? Le statistiche parlano di centinaia per non dire migliaia, con conseguenze a volte gravissime per gli automobilisti che in gran parte dei casi sono incolpevoli per essersi trovati all'improvviso la strada ostacolata da cani o altri animali. E per gli enti proprietari o gestori delle strade sono guai. Almeno è così per la Corte di Cassazione che con la sentenza numero 11016 del 19 maggio 2011 che riporta Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori nonché fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha stabilito il diritto al risarcimento del danno per l'automobilista danneggiato per la presenza di un animale sulla carreggiata a meno che le autostrade Spa non riescano a dimostrare il caso fortuito e cioè che non era prevedibile immaginare la presenza di quella specie.
Nulla cambia se si trattava di cane o volpe e per estensione potremmo dire di qualsiasi altro animale.
Con l'importante decisione in commento, infatti, i giudici della terza sezione civile hanno accolto il ricorso di un automobilista che era finito contro il guard rail per evitare un animale sulla carreggiata anche se non era stato in grado di stabilire se si trattasse di un cane o di una volpe.
Proprio perché per tale ultima ragione entrambi i giudici di merito avevano escluso ogni responsabilità delle Autostrade Spa, l'uomo aveva deciso di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte ha però ribaltato le due precedenti decisioni, stabilendo che comunque sussisteva la responsabilità del gestore, salvo che questi non riesca a provare che la presenza di quella specie sulla strada era assolutamente imprevedibile, ossia il cosiddetto "caso fortuito".
In particolare, gli ermellini hanno sottolineato che "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode".
Ma v'è di più: "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia". Peraltro, "allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un'autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all'attore in responsabilità, sia nell'ambito della tutela offerta dall'art. 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem laedérem, di cui all'art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale potrà semmai essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito".
Lecce, 22 maggio 2011
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