Di fatto si consentono le telefonate selvagge grazie ad un articolo che recita: "Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati: 1) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale chiamano; 2) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione".
Inserire in una norma la frase "contatto anche non sollecitato" vuol dire che ovviamente il contatto non sollecitato, cioè senza il consenso del consumatore che dovrà poi specificare che non vuole ulteriori contatti, è possibile. Leggendo le varie dichiarazioni sulla stampa, viene fuori che questo emendamento è stato proposto da alcuni parlamentari 5 Stelle che ribadiscono di averlo pensato con l'intento opposto a quello che invece viene fuori dalla lettura della norma.
Il che mi pare ugualmente grave rispetto all'eventualità che cercassero di ottenere l'effetto di aprire al telemarketing selvaggio. Perchè dimostra che, senza un minimo di riflessione e di tecnica legislativa, si fanno danni.
Il problema non è dei soli 5 stelle. Il penultimo esempio è la "manovrina" economica, fra le cui norme si annuncia con gran fasto la "lotta ai portoghesi del bus". A parte che nella sostanza cambia poco, quand'anche fosse una grande innovazione resta comunque carta straccia, poiché la norma è frutto di un copia incolla maldestro, nel quale gli obblighi del viaggiatore sono contenuti ai commi 9 e 10 dell'articolo 48 e le relative sanzioni sono contenute al comma 11 e recita: "La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 [...]". Peccato che i commi 1 e 2 di quell'articolo riguardino altro e che si siano dimenticati di correggere il numero dei commi malamente "copiaincollati" da uno dei decreti attuativi della riforma Madia…
E di esempio in esempio potremmo continuare, anche con incursioni nella "tecnica legislativa del rimando", il richiamo di comma in comma: "Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonchè ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo". Di cosa tratta questo comma? Cosa dice? Un qualsiasi lettore è in grado di capirci qualcosa? Il primo destinatario di una norma è il cittadino, che deve essere posto nelle condizioni di comprenderne il testo e non deve essere costretto a chiedere all'avvocato (il quale peraltro, per dare un senso a quanto legge dovrà decriptarlo come un codice segreto…) cosa significa.
Emmanuela Bertucci, legale Aduc
1 - www.aduc.it/comunicato/
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