Firenze, 2 maggio 2017. Molti dei grandi gestori telefonici italiani sembrano aver preso il vizietto di modificare di continuo, in modo unilaterale, i contratti in essere con gli utenti.
E' pur vero che la legge - inspiegabilmente - glielo consente a determinate condizioni: devono darne comunicazione agli utenti, i quali potranno avere un periodo di almeno trenta giorni per non accettare le modifiche e recedere senza alcun costo (Codice comunicazioni elettroniche, art. 70).
Ma la frequenza con cui ormai accade, unitamente ad una normativa chiaramente sbilanciata a favore delle compagnie telefoniche, sta diventando un serio problema per gli utenti.
In primo luogo, per la comunicazione agli utenti è sufficiente un messaggio riportato sulla bolletta, di solito nelle ultime pagine in mezzo ad altre comunicazioni che in pochi leggono.
In secondo luogo, anche quei (relativamente) pochi utenti che si accorgono in tempo delle modifiche tariffarie ed esercitano il diritto di recesso oppure cambiano gestore, ricevono spesso fatture contenenti costi (vietati!) per recesso anticipato. Questo li costringe poi a doversi attivare per contestare quelle fatture e ottenere il rimborso (con diffide, tentativo di conciliazione, ecc.).
Insomma, un vero percorso ad ostacoli per il consumatore, esasperato come detto dalla ormai vorticosa frequenza con cui le tariffe vengono variate da alcuni gestori telefonici, spesso in concomitanza tra loro.
Questi i nostri consigli:
1. scegliere compagnie telefoniche che negli ultimi anni non hanno effettuato continue modifiche unilaterali dei contratti in essere;
2. dare sempre un'occhiata a tutte le pagine delle fatture per verificare se vi sono comunicazioni di modifiche unilaterali;
3. qualora il gestore, come spesso accade, addebiti costi di recesso anticipato nonostante la modifica unilaterale del contratto, ecco come agire:
- fare una segnalazione all'Agcm (1) per pratica commerciale scorretta e all'Agcom (2);
- non pagare gli importi non dovuti (anche attraverso la revoca del Rid bancario, se utilizzato) e inviare una diffida al gestore per intimarne lo storno, oltre a richiedere un congruo risarcimento per le spese e seccature sostenute; se non si otterranno risposte soddisfacenti, si dovrà tentare la conciliazione ed eventualmente la definizione al Corecom (3) o direttamente all'Agcom.
1 -
http://www.agcm.it/ 2 -
https://www.agcom.it/299 3 -
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php Piero Moretti, vicepresidente Aduc
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