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mercoledì 17 settembre 2014

Stop Equitalia. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile

 Il contribuente dev'essere messo in grado di difendersi dall'agente della riscossione

Il preavviso di fermo amministrativo è regolarmente impugnabile di fronte alla giustizia tributaria poichè è il provvedimento con il quale si mette al corrente della procedura coattiva avviata dall'agente della riscossione nei confronti del contribuente. A stabilirlo con la sentenza n. 662 del 2 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale di Catanzaro che nel rigettare il ricorso della società di riscossione che lamentava il difetto di legittimazione attiva della società ad agire contro la misura, ha confermato il verdetto della corte di primo grado evidenziando la non condivisibilità della tesi sostenuta dal fisco riguardo la non impugnabilità della comunicazione di avvio notificata al contribuente preliminare al fermo perché il preavviso di fermo consiste nella comunicazione al debitore dell'avvenuta adozione del provvedimento di fermo, i cui soli effetti (e cioè l'iscrizione dello stesso nei pubblici registri) sono posticipati di 20 gg. Ma v'è di più: l'art. 86 distingue due fasi del procedimento relativo al fermo: fasi distinte e separate, logicamente e cronologicamente: la prima riguarda l'adozione del provvedimento (art. 86, primo comma: decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 il concessionario può disporre il fermo....). La seconda fase (che, riprendendo una vecchia distinzione delle vari fasi in cui si articola il procedimento amministrativo, potremmo chiamare integrativa dell'efficacia del provvedimento) riguarda l'esecuzione del provvedimento già emanato: art. 86 II° comma : "Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone. Per il Collegio da tutto cio' deriva che il preavviso, essendo comunicazione dell'avvenuta adozione del fermo è immediatamente lesivo dei diritti e interessi dei debitore e, perciò, immediatamente impugnabile".





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Redazione del CorrieredelWeb.it


Circolazione stradale. Non basta il verbale che attesta che l’autovelox era visibile

Annullata la multa in quanto non sussiste la valenza probatoria privilegiata su questioni che rientrano nella «percezione sensoriale» dei pubblici ufficiali. Spetta all'ente accertatore dimostrare che la postazione fosse evidente per i veicoli in transito

Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l'accertamento era in regola e la postazione mobile dell'autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito: l'affermazione contenuta nel verbale, secondo quanto si può leggere nella significativa sentenza 246/14, pubblicata dal giudice di pace di Vasto, non fa fede fino a querela di falso su quanto dichiarato perché si tratta di valutazioni non oggettive che rientrano nella «percezione sensoriale» degli agenti. 

Per il magistrato onorario, se l'ente accertatore non documenta la prova contraria il trasgressore evita la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente.

Nel caso di specie, infatti, è stato accolto il ricorso dell'automobilista in quanto non è sufficiente che che il verbale attesti come gli agenti della municipale fossero lì a due passa dal famigerato apparecchio "velomatic 512" che ha accertato la violazione e che il servizio sia stato eseguito il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto legge 117/07.

Per il giudice di pace le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da valenza probatoria privilegiata in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell'operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.

L'amministrazione, in tal senso non riesce a fornire utile riscontro probatorio in ordine ai necessari requisiti richiesti ai fini della legittimità dell'accertamento.



lunedì 15 settembre 2014

Eutanasia per un detenuto: Belgio sotto choc.

È la prima volta che un recluso ottiene il diritto all'eutanasia. Accolta la richiesta di un 50enne che non riuscirà mai a controllare le sue pulsioni sessuali

Il Belgio apre l'eutanasia anche ai detenuti. Frank Van Den Bleeken, un detenuto belga, condannato alla prigione a vita 25 anni fa, ha ottenuto il diritto di ricorrere alla morte assistita. È il primo caso del genere dall'adozione, in Belgio, della legge sull'eutanasia, 12 anni fa. 

Era finito in prigione per aver violentato e ucciso una giovane donna, aveva chiesto al ministro della Giustizia di poter morire perché vittima di una "sofferenza psichica insopportabile". Gli psicologi avevano stabilito che non sarebbe mai riuscito a controllare le sue pulsioni sessuali violente escludendo ogni possibilità di liberazione. 

Il 50enne, dopo un primo rifiuto, aveva ricorso contro l'avviso negativo del ministro. Ora ha ottenuto un accordo che prevede il suo trasferimento in un ospedale dove riceverà la morte medicalizzata. 

La data non è ancora stata fissata. 

Per Giovanni D'AGATA, fondatore dello "Sportello dei Diritti", il fenomeno dell'eutanasia appare ormai fuori controllo. Infatti secondo lo studio condotto in merito dall'Istituto europeo di Bioetica, le morti ufficiali per morte assistita sarebbero quintuplicate, passando dai 235 casi del 2003 ai 1.133 del 2011. In Olanda il 47% dei decessi per eutanasia non verrebbe riportato, mentre il 32% delle vittime non avrebbe richiesto di morire inoltre non sarebbe più neanche necessario presentare richiesta scritta. 

La preoccupazione è che tale liberalizzazione si estenda nella pratica, anche con violazioni della norma, che le Istituzioni non saranno in grado di arginare come è già successo nei Paesi Bassi dove la stessa commissione di vigilanza appositamente istituita si sarebbe dichiarata "impotente" nello svolgere il proprio compito. Una vera e propria anomalia da tener presente, anche nel nostro paese.

15 settembre 2014



Facebook e Social network. E' reato contro la persona l' apprezzamento sessuale postati in bacheca.

Anche la community sul web rientra nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp che consente un numero indeterminato di accessi. Da approfondire la questione dei messaggi inviati solo in chat

Commette molestie alla persona chi fa apprezzamenti a sfondo sessuale anche se postati sulla bacheca "Fb" di una ragazza. Facebook è una gigantesca piazza immateriale con oltre cento milioni di utenti nel mondo, che comunicano in settanta lingue diverse: la community internet, dunque, ben può rientrare nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp. 

Lo ha sancito la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 37596/14, pubblicata il 12 settembre. ha ritenuto fondato le accuse nei confronti di un caporedattore del giornale che importuna la collega con messaggi a sfondo sessuale. In particolare gli apprezzamenti sul seno della giovane, sono così pesanti che la costringe a cambiare stile nell'abbigliamento. 

Le molestie avvengono dal vivo, e non c'è dubbio che la redazione di un quotidiano come luogo aperto al pubblico rientri nella fattispecie della norma incriminatrice ex articolo 660 Cp. Solo la prescrizione salva da un mese di arresto Ma idem vale per gli apprezzamenti volgari sul corpo della collega postati sulla bacheca della ragazza. In realtà non è chiaro se i petulanti messaggi hot provenienti da un fake, dietro cui si celava lo stesso caporedattore sotto psuedonimo, siano stati davvero pubblicati sulla pagina della giornalista visibile a tutti oppure soltanto in chat e nella casella di posta elettronica associata al profilo facebook. E si tratta di una questione che nella specie la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque approfondire.

 In ogni caso la Suprema corte offre indicazioni valide nella generalità dei casi: quando la norma sulle molestie è stata scritta, certo il legislatore non poteva immaginare che un giorno sarebbero nati i social network, ma la piattaforma online deve comunque essere considerata una forma di aggregazione che rientra nella tradizionale nozione di comunità sociale; insomma: le frasi pesanti e volgari postate sul profilo ben possono integrare la contravvenzione ex articolo 660 Cp. 

La configurabilità del reato, quindi, non scaturisce dall'assimilazione della comunicazione telematica a quella telefonica, che pure è espressamente citata dal codice penale.



venerdì 12 settembre 2014

Groupon - Antitrust: annuncia con soddisfazione chiusura pratica senza infrazione



GROUPON: SODDISFAZIONE PER LA CHIUSURA DELLA PRATICA ANTITRUST


NESSUN ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE E APPROVAZIONE DI NUOVI STANDARD


"Abbiamo gli standard più alti del settore. Non ci resta che fare sempre di più a tutela di clienti e partner"


Milano, 12.09.2014 - Groupon esprime soddisfazione per la conclusione, senza accertamento di infrazione, dell'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul processo relativo alle proprie pratiche commerciali nel settore del e-couponing aperto in data 28 novembre 2013.


L'esito dell'istruttoria riconosce, in termini generali, la correttezza dei comportamenti adottati da Groupon che, da sempre, definisce, in Italia e nel Mondo, gli standard più alti sul mercato, a tutela dei consumatori e dei propri partner commerciali.


Inoltre, al fine di ridefinire e migliorare i nuovi standard del settore in materia di tutela e soddisfazione dei consumatori, Groupon ha proposto una serie di iniziative che, dopo riscontro positivo da parte dell'Autorità, salvaguardano ulteriormente i diritti e gli interessi economici dei consumatori, sia in fase di pre-acquisto, sia successivamente all'acquisto e alla fruizione. Tali standard, presentati sotto forma di impegni obbligatori nel procedimento aperto dall'AGCM, saranno disponibili su www.groupon.it.


Groupon ribadisce quindi di aver implementato, fin dalla sua costituzione, procedure tali da assicurare il rispetto dei diritti di consumatori  (come i canali di assistenza clienti, attivi fin dalla nascita del sito internet nel 2010) e di partner (da sempre attivi i controlli prima e dopo la pubblicazione così come la black list per soggetti inaffidabili) e di operare quindi un continuo miglioramento delle proprie procedure, al fine di rendere i propri servizi sempre più semplici, fruibili e chiari per coloro che scelgono il sito.


Groupon, orgogliosa di aver stabilito, ancora una volta, tramite i richiamati impegni, i più alti standard di mercato nel settore dell'e-couponing, confida che l'AGCM correttamente pretenda che nessun concorrente possa apprestare, da ora in poi, una tutela dei consumatori inferiore a quella garantita da Groupon stessa, al fine di creare una comunità di consumatori e partner, attivi nel mondo online, che si fondi sulla fiducia reciproca.


ANEIS su riforma giustizia e negoziazione assistita: 'Ma che bella trovata la degiurisdizionalizzazione!'



CIPRIANO (ANEIS): "MA CHE BELLA TROVATA LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE!"


Continua il dibattito in  merito al decreto legge di riforma della giustizia approvato dal Governo Renzi lo scorso 29 agosto. Dopo le critiche arrivate dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e la pronta risposta del Premier lanciata nel corso di una nota trasmissione televisiva, è la volta di Luigi Cipriano, Presidente ANEIS - Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale:

"Dopo anni di dibattiti, discussioni, incontri a tutti i livelli, quando si era riusciti a emendare l'art.2 co. 6° della legge di riforma dell'ordinamento forense evitando così che agli avvocati fosse riservata anche tutta l'attività stragiudiziale, purché non 'connessa all'attività giurisdizionale', quando finalmente era stata approvata la legge sulle professioni non ordinistiche e l'attività del patrocinatore stragiudiziale assurgeva al rango di professione grazie alla Norma UNI 11477, ecco
che i nostri governanti, per alleggerire il carico dei Tribunali, evitando le cause, favoriscono la transazione stragiudiziale delle pratiche di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti inventando la 'negoziazione assistita'... da un avvocato! Ed ecco che rientra dalla finestra ciò che, seppure con tanta fatica, era uscito dalla porta, ecco che finalmente una attività meramente stragiudiziale, e pertanto da sempre non riservata agli avvocati, a breve diverrà
riservata esclusivamente agli avvocati, con buona pace dei patrocinatori stragiudiziali."

Sistema operativo Windows indesiderato e Cassazione. Ora una valanga di rimborsi. Come fare

Firenze, 12 Settembre 2014. Una sentenza di Cassazione (19161/2014) ci ha dato ragione nel sostenere che il sistema operativo Windows non e' parte integrante del pc, e quindi ha ordinato a Microsoft di rimborsarci quanto pagato in merito (1). 
Sentenza che conclude un iter che avevamo intrapreso nel 2005 ricorrendo al giudice di pace che ci aveva dato ragione nel 2007 (2); Micfosoft aveva impugnato la sentenza in Appello, e nel 2010 la ragione ci era stata ancora riconosciuta (3); nel frattempo avevamo fatto ricorso anche all'Antitrust, che anch'esso aveva riconosciuto le nostre ragioni come valide (4).

Ora il punto fermo messo con la sentenza di Cassazione apre le porte ad una valanga di ricorsi che potrebbero essere accolti dai venditori di pc anche dopo la prima raccomandata A/R in cui si intima il rimborso e, nel caso cio' non dovesse accadere, l'eventuale iter giudiziario che consigliamo sarebbe piu' facile.
Per cui, consigliamo di procedere subito con una messa in mora, tramite raccomandata A/R, al produttore del proprio pc (o altro supporto in cui si trova sempre gia' installato un software Microsoft che non si vuole utilizzare).

Circolazione stradale. Dev'essere sequestrata la bici elettrica e multato il conducente se il finto "velocipede" può accelerare

E' equiparato ad un motorino: non resta che far causa contro la società produttrice

Sfrecciano in città con le sembianze di una bicicletta, ma non si vede un accenno di pedalata, a volte neanche assistita. In questi casi, si tratta non di una semplice bici elettrica, ma per la normativa vigente di un vero e proprio motorino a propulsione elettrica poiché la manopola sul manubrio consente di accelerare anche senza pedalare.

Ad accorgersene dell'anomalia, in un caso arrivato innanzi al Giudice di Pace di Palermo una pattuglia dei vigili urbani intervenuti sul luogo di un sinistro, che a seguito della verifica di queste circostanze aveva deciso di multare il conducente e a sequestrare il mezzo.

A confermare integralmente il verbale e le relative sanzioni ci ha pensato il magistrato onorario Carmela Russo con la sentenza 2535/14 che prende puntualmente posizione su una materia nuova, ma che certamente riguarderà molti casi data la rapida diffusione di questo tipo di veicoli.

La precisa analisi del giudice di pace siciliano trae spunto dalla direttiva europea 2002/24/CE, secondo cui la bicicletta a pedalata assistita è un velocipede alla cui azione propulsiva risulta «aggiunta» quella di un motore elettrico.In poche parole un veicolo di tal specie risponde alla normativa comunitaria recepita da un decreto ministeriale, solo quando consente la locomozione unicamente se azionato dai pedali e non quando il motore ausiliario si sostituisce ai muscoli del conducente. I

n buona sostanza se azionando il pulsante, la manopola o la leva, la ruota posteriore si mette in funzione, il veicolo è un motorino a tutti gli effetti e per condurlo dal 19 gennaio 2013 serve anche la categoria Am.Evidenzia il giudice che la commissione Cei-Cives, che si occupa dei veicoli elettrici stradali, ha precisato che esistono veicoli che hanno meccanismi uguali a tradizionali acceleratori i quali tuttavia svolgono l'unica funzione di regolatore di assistenza alla pedalata.


giovedì 11 settembre 2014

"Toscanellum, legge elettorale incostituzionale",Chiurli (Democrazia Diretta): "ricorreremo in tutte le sedi”

Chiurli (Democrazia Diretta), "Corsia preferenziale per i partiti già presenti in Consiglio, appositamente svantaggiati quelli fuori dal Palazzo. Partita ancora aperta su soglie di sbarramento e listini bloccati".

 

Firenze, 11 settembre 2014

 

"La legge elettorale toscana approvata questa mattina dopo la lunga maratona in Aula presenta gravi profili di incostituzionalità. Siamo pronti a presentare ricorso in ogni sede deputata". Non è finita la battaglia sul cosiddetto Toscanellum per il consigliere regionale Gabriele Chiurli (Democrazia Diretta).

 

"Attraverso emendamenti e subemendamenti – afferma Chiurli – è stata creata una corsia preferenziale per movimenti e partiti che sono già in Consiglio, che non dovranno neanche fare la fatica di raccogliere le firme per presentarsi alle prossime elezioni. Solo chi sta fuori dal Palazzo, cioè tutte le realtà politiche di minoranza o di nuova formazione, dovranno andare a cercarsi i sottoscrittori sul territorio, investendo notevoli risorse, umane ed economiche".

 

"Non si garantisce la parità di accesso alla competizione elettorale – continua il consigliere – violando i principi basilari della Costituzione e delle leggi nazionali. Ancora non è stato neanche chiarito se i consiglieri afferenti al Gruppo misto potranno usufruire o meno dello stesso trattamento riservato ai colleghi che fanno parte di un gruppo. In compenso si lascia la porta aperta alla formazione di gruppi dell'ultimo minuto, che avranno comunque condizioni agevolate: in questo caso il numero delle firme da raccogliere e autenticare si riduce a un terzo".

 

Ma non si tratta dell'unico aspetto di incostituzionalità della legge, secondo il consigliere Chiurli. "Resta ancora da sciogliere il nodo delle soglie di sbarramento differenziate – aggiunge – nonché quello dei listini bloccati. Anzi, in quest'ultimo caso il Consiglio ha creato un verso e proprio mostro legislativo: il listino c'è, ma i nomi dei candidati imposti dal partito non verranno neanche riportati sulla scheda elettorale. Insomma i cittadini non solo non possono scegliere chi votare, ma non possono nemmeno sapere chi ha scelto per loro il partito".

 

"Se il Collegio di Garanzia, che dovrebbe essere sollecitato da tre presidenti di gruppo nei prossimi giorni, non dovesse fare giustizia di tutte queste incongruenze – conclude Chiurli – siamo pronti a ricorrere al Tar e alla Corte Costituzionale".

 


lunedì 8 settembre 2014

Fissata per il 4 Novembre la udienza della Corte di Cassazione per servizio teleriscaldamento TCVVV spa. FIPER: Dalla sentenza della Cassazione dipenderà molto il futuro del settore in Italia.

Fissata per il 4 Novembre la udienza della Corte di Cassazione che, investita della questione di giurisdizione sollevata da TCVVV S.p.a, deciderà se l'attività di Teleriscaldamento svolta dalla ricorrente sia da qualificare come iniziativa imprenditoriale privata o servizio pubblico locale.


FIPER: Dalla sentenza della Cassazione dipenderà molto il futuro del settore in Italia.

 

Milano 8 settembre 2014 - E' stata fissata per il 4 Novembre la udienza pubblica avanti alle Sezione Unite della Corte di Cassazione che, nel decidere intorno alla questione di giurisdizione sollevata dalla ricorrente, si pronunceranno in via definitiva sulla natura pubblica o privata del servizio di Teleriscaldamento quale in concreto esercitato da TCVVV S.p.a.

 

In precedenza, sull'argomento si erano già espressi il TAR Lombardia e il Consiglio di Stato.

 

Si ricorda che il Consiglio di Stato in due diverse occasioni   ha qualificato l'attività di teleriscaldamento svolta da TCVVV e da altra impresa operante nell'hinterland milanese quale Servizio Pubblico Locale, mentre il TAR della Lombardia ha ritenuto detta attività  quale SPL con riguardo agli impianti di Tirano e Sondalo, mentre ha definito come  attività economico privata quella esercitata dalla Società Milanofiori nel Comune di Assago.

 

Per giungere a tale ultima decisione, i giudici del Tar della Lombardia hanno tenuto conto anche dei recenti esiti dell'approfondita indagine conoscitiva dell'Antitrust , del Marzo 2014, concludendo nel senso che, a seconda dei casi, in alcune zone e in relazione alle caratteristiche concrete del mercato territoriale di riferimento un'attività può essere considerata un servizio pubblico locale e in altre invece no.

 

Commenta così la vicenda Walter Righini, Presidente della FIPER: "Siamo certi che la Corte saprà tenere in debita considerazione tutti gli aspetti di questo complesso problema giungendo ad una decisione che finalmente possa fare chiarezza in materia permettendo e quindi promuovendo anche in Italia un concreto sviluppo dell'attività di produzione e distribuzione calore con i notevoli benefici ambientali, economici e sociali  a tutti noti".

 


Casa: dal 2015 nuove normative europee per il riscaldamento






 

 

Inverno alle porte: scegli la caldaia a condensazione Vaillant

 

Da casa Vaillant la nuova caldaia a condensazione ecoBLOCK soddisfa le direttive europee obbligatorie dal 2015. Design semplice e intuitivo, ecoBlock, è concepita per garantire il massimo risparmio energetico permettendo così di alleggerire in modo consistente la bolletta del gas. - Consumi + Efficienza + Comfort.

 

La versione ecoBLOCK mantiene gli elementi tipici della qualità Vaillant unendo nuovi componenti di totale innovazione: un nuovo sistema di gestione della combustione ELGA, una nuova elettronica e una pompa ad altissima efficienza. Il nuovo design di ecoBLOCK plus è semplice ed intuitivo, grazie al display con i testi in chiaro e retro-illuminato che rende la caldaia funzionale e consente a chi la usa una facile impostazione ed un semplice controllo. EcoBLOCK plus è disponibile in versione solo riscaldamento e combinata.

 

Le normative europee riguardanti l'efficienza energetica che entreranno in vigore nel 2015 renderanno le caldaie a condensazione obbligatorie dalla seconda metà dell'anno. Una rivoluzione nel mondo del riscaldamento. Le caldaie a condensazione sono un generatore di calore in grado di recuperare gran parte del calore latente contenuto nei fumi che, altrimenti, andrebbe disperso nel camino come avviene nelle caldaie tradizionali. Il calore così recuperato viene ceduto all'impianto di riscaldamento, consentendo di raggiungere un rendimento del 106% contro il 92% della caldaia tradizionale e l'84/85% di un vecchio generatore  tradizionale.

 

Il fine è quello di usare tecnologie più "green" che consentono di ottenere un elevato risparmio energetico e di sfruttare l'energia rinnovabile naturalmente presente nell'aria, nell'acqua e nel terreno ed evitare l'immissione diretta di CO2 in atmosfera.  



domenica 7 settembre 2014

Corte di Giustizia Europea: la copertura della RC auto deve essere ampia

La Corte chiarisce la portata della tutela delle vittime di incidenti causati da veicoli

L'assicurazione obbligatoria della RCA ha una copertura ampia che deve coprire qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. Lo sancisce la terza sezione della Corte di Giustizia europea nella sentenza resa nella causa C-162/13, depositata lo scorso 4 settembre che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" segnala. Secondo i Supremi Giudici europei, l'evoluzione della normativa UE in materia di assicurazione obbligatoria è retta dalla ratio di tutelare e proteggere a tutto campo le vittime, attuali e potenziali, degli incidenti causati dall'uso di veicoli. In particolare una direttiva dell'Unione1 prevede segnatamente che ogni Stato membro adotti tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.


I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure. Di conseguenza, «non si può ritenere che il legislatore dell'Unione abbia voluto escludere da detta tutela le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione» di un qualche «suo uso, purché» si tratti di «uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo». L'intervento della Corte Europea era stato richiesto dalla Slovenia, in occasione di una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte di un uomo colpito da un trattore impegnato in una manovra di parcheggio all'interno del cortile di una casa colonica.Ai sensi della legge slovena sull'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, il proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità per i danni che causi a terzi con l'utilizzo del veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni, con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare. 


Nell'agosto 2007, durante l'ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile, un trattore munito di rimorchio, ingranando la retromarcia nel cortile della casa colonica per immettere il rimorchio nel fienile, ha urtato una scala su cui era salito il sig. Vnuk, provocando la caduta di quest'ultimo. Il sig. Vnuk ha proposto contro la Zavarovalnica Triglav, compagnia di assicurazione con la quale il proprietario del trattore aveva assicurato il proprio veicolo, un ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato in EUR 15 994,10 e maggiorato degli interessi di mora. Tuttavia, un trattore munito di rimorchio è soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile solo quando stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro che non abbia esentato il corrispondente tipo di veicolo da tale obbligo. Quanto, poi, alla questione se la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato debba essere compresa o no nella nozione di «circolazione dei veicoli», la Corte rileva che tale nozione non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri.

 

La domanda è stata respinta motivando che la polizza di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli copriva i danni causati dall'uso del trattore come mezzo di trasporto, ma non i danni sorti utilizzando il medesimo come macchina di lavoro o da traino. Nella motivazione i Giudici mostrano di ritenere che la norma si riferisca alla destinazione tanto attuale quanto potenziale di un mezzo. E dunque, non fa alcuna differenza, nel caso in questione, il fatto che il trattore fosse utilizzato come macchina agricola ovvero come mezzo circolante su strada. In virtù, quindi, del suesposto principio della "conformità all'uso abituale del veicolo" , anche la manovra del trattore rientra nel concetto lato di 'circolazione'.



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