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mercoledì 17 settembre 2014

Circolazione stradale. Non basta il verbale che attesta che l’autovelox era visibile

Annullata la multa in quanto non sussiste la valenza probatoria privilegiata su questioni che rientrano nella «percezione sensoriale» dei pubblici ufficiali. Spetta all'ente accertatore dimostrare che la postazione fosse evidente per i veicoli in transito

Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l'accertamento era in regola e la postazione mobile dell'autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito: l'affermazione contenuta nel verbale, secondo quanto si può leggere nella significativa sentenza 246/14, pubblicata dal giudice di pace di Vasto, non fa fede fino a querela di falso su quanto dichiarato perché si tratta di valutazioni non oggettive che rientrano nella «percezione sensoriale» degli agenti. 

Per il magistrato onorario, se l'ente accertatore non documenta la prova contraria il trasgressore evita la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente.

Nel caso di specie, infatti, è stato accolto il ricorso dell'automobilista in quanto non è sufficiente che che il verbale attesti come gli agenti della municipale fossero lì a due passa dal famigerato apparecchio "velomatic 512" che ha accertato la violazione e che il servizio sia stato eseguito il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto legge 117/07.

Per il giudice di pace le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da valenza probatoria privilegiata in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell'operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.

L'amministrazione, in tal senso non riesce a fornire utile riscontro probatorio in ordine ai necessari requisiti richiesti ai fini della legittimità dell'accertamento.



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