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mercoledì 5 agosto 2015

LAVORO: COLDIRETTI, DA LEGGE AGRICOLTURA SOCIALE NUOVO MODELLO WELFARE

OPPORTUNITA' PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI RIFUGIATI, DETENUTI E DISABILI

"Nasce un nuovo modello di welfare che vede l'agricoltura protagonista con progetti imprenditoriali dedicati esplicitamente ai soggetti piu' vulnerabili che devono fare i conti con la cronica carenza dei servizi alla persona". E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell'esprimere apprezzamento per il via definitivo alla legge sull'agricoltura sociale dove sono impegnate già oggi oltre mille imprese agricole e cooperative, attorno alla quale gravitano migliaia di rifugiati, detenuti, disabili, tossicodipendenti.

Lungo tutta la Penisola, nelle aree rurali come in quelle periurbane  - sottolinea la Coldiretti - stanno nascendo esperienze molto diversificate di agricoltura sociale che vanno dal recupero e reinserimento lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza (droga e alcool in particolare) all'agricoltura terapeutica (ortoterapia, ippoterapia ecc.), con disabili fisici e psichici di diversa gravità, ma anche il reinserimento sociale e lavorativo di persone emarginate (minori a rischio, disoccupati di lunga durata, ecc.) e l'attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità (agriasilo, orti per gli anziani, ecc.). Questa diversificazione – precisa la Coldiretti - si palesa con l'innesto di pratiche di agricoltura sociale nelle diverse tipologie di coltivazioni, di allevamenti e di attività di servizio: agriturismo, ristorazione, punti vendita aziendali, fattorie didattiche.

Con la nuova legge si definisce una cornice comune, da valorizzare e promuovere anche nei nuovi PSR che accompagneranno lo sviluppo delle aree rurali fino al 2020. "L'agricoltura sociale è la punta piu' avanzata della multifunzionalità che abbiamo fortemente sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e sociale", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. "Una svolta epocale – conclude Moncalvo - con la quale si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall'agricoltura non c'è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona".


martedì 4 agosto 2015

Presentata in Parlamento una nuova legge sull'Home Restaurant

Il 29 luglio in Parlamento il Deputato Nino Minardo ha depositato una nuova legge che mira a disciplinare l'Home Restaurant.

Roma - 03/08/2015 - Dopo l'entusiasmo iniziale e dopo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico che ha di fatto reso l'Home Restaurant fuorilegge, ecco una nuova proposta che dà nuova speranza agli appassionati di cucina - chef amatoriali, promesse dei fornelli, nonne e mamme casalinghe, coppie - che stavano coronando il sogno di aprire la propria cucina ai turisti in cerca dei veri sapori della tradizione locale.

In realtà una legge chiara e snella sulla regolamentazione delle attività di Home Food non esiste, esisteva un DDL depositato in Senato e mai discusso rimpiazzato dalla proposta attuale dell'Onorevole Nino Minardo che vede l'Home Restaurant come una attività innovativa capace di valorizzare il patrimonio enogastronomico locale e di favorire nuove forme di occupazione.

Vediamo in sintesi cosa dice la nuova legge sulla Disciplina degli Home Restaurant.

Coloro che intendono avviare una attività familiare di questo tipo devono utilizzare parte della propria struttura abitativa che deve possedere i requisiti igienico sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Quindi se la vostra casa è abitabile, non serve altro.

Non è prevista dalla legge la possibilità di fare Home Food a chi risiede in una casa in affitto, questo è un punto sul quale ci auguriamo potranno esserci delle aperture ed è l'unico, al momento, indigesto a chi ha letto la proposta di legge.

Gli "Homers" devono dotarsi di un attestato HACCP a seguito della frequentazione di un corso, anche on line. È prevista la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e il Comune destinatario può effettuare un sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio di attività di Home Restaurant.

Per quanto riguarda il regime fiscale e previdenziale si applica all'Home Restaurant quello previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie. Qualora l'attività da saltuaria diventasse abituale, ovvero al superamento di euro 10.000 all'anno di reddito bisogna munirsi di partita IVA e iscriversi alla gestione commercio dell'INPS. In questo caso, per i primi 4 anni a far data dall'emanazione della Legge, esistono delle agevolazioni fiscali che mirano principalmente a far risparmiare parte dei costi dei contributi previdenziali

Questi in breve i punti cardine di una legge che a noi di HomeRestaurant.com piace e che, qualora venisse approvata, aggiungerebbe un tassello importante alla vocazione turistica italiana.

È innegabile che l'Home Food, diffusosi anche in Italia, tende a creare un vero e proprio circolo virtuoso capace di coniugare i punti di forza dell'ospitalità italiana: antiche ricette, convivialità, peculiarità di ogni singolo territorio, unicità ed eccellenza delle produzioni. Senza dimenticare i vantaggi all'economia e all'occupazione. È vero che, e lo sosteniamo da un po', sono necessarie regole e distinguo che diano un inquadramento certo agli Home Restaurant italiani e nello stesso tempo li differenzino dai ristoranti tradizionali dai quali si allontanano per dimensioni, volume d'affari, visibilità e spirito.

La proposta di legge dell'Onorevole Minardo va in questa direzione e ci auguriamo possa essere recepita.

Lo Staff di www.HomeRestaurant.com

La proposta di Legge dell'On. Minardo
http://www.homerestaurant.com/docs/proposta-di-legge-home-restaurant.pdf

Cosa ne pensano gli Home Restaurant? Dibattito in corso su Facebook
https://www.facebook.com/HomeRestaurantIT


giovedì 30 luglio 2015

CRIMINI DI NATURA. ONU APPROVA STORICA RISOLUZIONE - Il commento del WWF

WWF: "IL MONDO E' UNITO NEL COMBATTERE ILLEGALITA' CONTRO FAUNA PROTETTA"


Di fronte a un aumento senza precedenti della criminalità verso la fauna selvatica, le Nazioni Unite oggi hanno adottato una risoluzione storica che impegna  tutti i paesi a far decollare i loro sforzi per porre fine al bracconaggio globale e affrontare il crescente commercio illegale di specie selvatiche.

Iniziato da Gabon e  Germania e co-sponsorizzata da oltre 70 altre nazioni, tra cui l'Italia, la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 'Tackling the Illicit Trafficking in Wildlife  (Affrontare il traffico illecito di fauna selvatica) è il risultato di tre anni di sforzi diplomatici. E' la prima volta che ogni nazione riconosce la gravità del commercio di wildlife come grave crimine di natura e l'urgente necessità di unire le forze per combatterlo.

"La risoluzione delle Nazioni Unite segna una nuova fase nella lotta contro il crimine che danneggia la fauna selvatica, una minaccia che colpisce sempre più non solo innumerevoli specie, ma mette sempre più a rischio la sicurezza nazionale e lo sviluppo sostenibile di interi paesi", ha dichiarato Marco Lambertini, direttore generale del  WWF Internazionale  "Questa risoluzione è un punto di riferimento e dimostra che questo  crimine di natura non è più solo un problema 'ambientale' e non è limitato a pochi paesi: è diventata una priorità per ogni nazione."

Con il crollo delle popolazioni di elefanti in Mozambico e in Tanzania e un numero record di rinoceronti uccisi in Sud Africa, la crisi causata dal bracconaggio sta chiaramente minando gli sforzi di conservazione a livello mondiale, rischiando di vanificare decenni di sforzi per la conservazione . La risoluzione delle Nazioni Unite precisa, inoltre, quali siano gli effetti più ampi sul buon governo, lo stato di diritto e il benessere delle comunità locali, nonché come tali crimini contribuiscano al finanziamento di reti criminali e al finanziamento di conflitti armati.

"Poche settimane prima che le Nazioni Unite si riuniscano per finalizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è molto significativo che ogni paese abbia firmato la risoluzione per affrontare la crescente minaccia che la criminalità organizzata verso la fauna selvatica rappresenta per lo sviluppo sostenibile", ha detto Lambertini.

Riconoscendo che solo un approccio globale è in grado di arginare la crisi attuale, tutti i 193 stati membri dell'ONU hanno convenuto di rafforzare la cooperazione regionale e internazionale lungo l'intera catena del commercio illegale della fauna selvatica, comprese le misure per fermare il bracconaggio, il traffico e l'acquisto.

Insieme al rafforzamento dei processi giudiziari e delle forze dell'ordine, la risoluzione incoraggia i paesi a coinvolgere attivamente le comunità locali nella lotta contro il traffico illecito, migliorando i loro diritti e la capacità di gestire e trarre beneficio dalle risorse naturali dei loro territori.

"Il Nepal ha già dimostrato che questo approccio globale funziona, avendo raggiunto per tre anni il traguardo di zero bracconaggio di rinoceronti dal 2011 grazie ad una combinazione ad alto livello di  volontà politica, ranger dedicati e la partecipazione vera e propria della comunità - ora tocca ad altri paesi seguire l'esempio del Nepal e le misure delineate nella presente risoluzione storica ", ha detto Elisabeth McLellan, responsabile della Iniziativa contro i crimini di natura, del WWF International.

Attratte da rischi relativamente bassi e rendimenti elevati, varie reti di criminalità organizzata si sono infiltrate nel commercio illegale di specie selvatiche, portando con sé sempre più sofisticati metodi di  bracconaggio, una maggiore violenza e corruzione.

Come risposta  la risoluzione evidenzia  la natura transnazionale e organizzata di questi crimini che impattano l'ambiente e sottolinea la necessità che i paesi debbono contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro per affrontare seriamente e con incisività la criminalità.

"Se i paesi vorranno attuare pienamente la risoluzione, allora questi crimini di natura diventeranno molto più rischiosi e molto meno gratificanti", ha detto McLellan. "Il forte meccanismo di segnalazione previsto dalla risoluzione dovrebbe garantire un reale progresso e che le eventuali criticità siano  affrontate in modo efficace."

A partire dal 2016, il segretario generale delle Nazioni Unite avrà  il compito di presentare una relazione annuale sui crimini di natura verso la fauna selvatica e l'attuazione della risoluzione nei vari  paesi, insieme alle raccomandazioni per ulteriori azioni. Già prevista per la discussione del prossimo anno è l'eventuale nomina di un inviato speciale - una mossa che il WWF ritiene potrebbe promuovere una maggiore consapevolezza e contribuire a tenere i paesi sotto controllo.

"Il WWF ha svolto un ruolo chiave nel fare emergere e nel sollecitare gli interessi globali verso il contrasto dei crimini nei riguardi della fauna selvatica negli ultimi anni, mettendo in evidenza il suo impatto sulle comunità e sulla diminuzione delle popolazioni di elefanti, rinoceronti, tigri e altre specie", ha detto Lambertini - "Il WWF si concentrerà ora sul lavoro nei diversi paesi per assisterli nell'attuare la risoluzione e contribuire a porre una volta per tutte fine al flagello globale dei crimini verso la fauna selvatica".

 

In ogni paese di ogni area geografica tali crimini possono compromettere la presenza e la sopravvivenza di intere specie animali, popolazioni: anche da noi nel cuore del Mediterraneo, ad esempio, il traffico illegale di giovani uccelli rapaci vengono illegalmente catturati ancora nei nidi,  un serio problema e un crimine da contrastare con forza.   

 

Roma, 30 luglio 2015


lunedì 27 luglio 2015

Scuole paritarie I privilegi da abolire senza far danni agli ultimi

Firenze, 27 Luglio 2015. La sentenza di Cassazione che ha dato ragione al Comune di Livorno costringendo le scuole paritarie cattoliche a pagare l'imposta sulla casa che negli anni passati avevano tranquillamente eluso, apre uno scenario che puo' creare problemi solo a chi ha l'abitudine a fare le proprie cose coi soldi degli altri. Infatti, la reazione piu' diffusa e' quella  "non abbiamo soldi, cosi' chiuderemo".

E chi cosi' reagisce crede che, siccome loro sono un importante supporto/supplenza ad alcune carenze dello Stato in merito, deve per questo continuare ad esistere il privilegio. Giustamente, tra famiglie che pagano Imu con notevoli sacrifici e commercianti che pagano varie tasse e che spesso chiudono proprio per questo, lo scenario non sembra il massimo della futuribile legalita'.

E quindi? Le scuole religiose hanno piu' diritti degli altri? Entrambi fanno business e, piu' d'uno, potrebbe sostenere che avere il macellaio sotto cosa abbia una certa valenza cosi' come avere l'asilo nido sempre sotto casa. Un ginepraio che e' meglio scongiurare in partenza, ovviamente se stiamo parlando di una struttura statale a-confessionale. Un ginepraio da cui se ne esce, a nostro avviso, coi metodi della liberta', uguale per tutti E senza far male agli ultimi, che in questo caso sono chi potrebbe avere difficolta' da alcune scuole paritarie che potrebbero sparire.

Quindi, invece di una struttura statale con le sue carenze che danno l'alibi per la violazione delle paritarie, perche' non passare il testimone all'utente finale? Cioe' che siano le famiglie a scegliere verso chi indirizzare i propri pargoli? E che, a differenza di quanto avviene oggi (chi sceglie le paritarie paga di piu' di chi si 'limita' alla scuola dell'obbligo) siano premiate le strutture piu' scelte?

Siamo parlando di una scuola dell'obbligo basata sul cosiddetto buono-scuola, un forfait a disposizione delle famiglie che decidano dove mandare i figli a studiare Garantito comunque l'obbligo dell'istruzione, che siano gli utenti a decidere. Nella nostra societa' c'e' un mondo di globalita' culturale e di identita' diffuse, con territori sempre piu' relativi, dove le gabbie della cultura di Stato rappresentano un grosso limite alla crescita di individui in grado di governarsi e governare il futuribile.
Quello che scriviamo non e' di immediata realizzazione. Ci vuole tempo e, soprattutto, dibattito e confronti fra tutti gli attori.

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

GIUSTIZIA: COLDIRETTI, CRIMINE ALIMENTARE VALE 15,4 MLD, BENE RIFORMA

Il crimine alimentare fattura 15,4 miliardi e investe ambiti complessi e articolati nelle attività di produzione e distribuzione dei cibi con un impatto rilevante sull'economia, sull'ambiente e sulla salute. E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che ha partecipato alla presentazione all'Expo di Milano delle linee guida della Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare presieduta da Giancarlo Caselli alla presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.

"Anche grazie alla disponibilità di nuove tecnologie, la contraffazione e la frode nell'alimentare sono diventate un vero e proprio affare criminale che va perseguito con un sistema punitivo più adeguato", afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "il settore agroalimentare richiede un sistema di tutele specifico, non limitato ai casi di contraffazione dei marchi o dei segni esteriori che individuano e distinguono il prodotto sul mercato, ma esteso al valore in sé dell'alimento, con il fine di tutelare non solo la lealtà degli scambi commerciali quanto, piuttosto, la libertà di scelta del consumatore".

L'Italia – sostiene Moncalvo - deve tutelare i primati internazionali conquistati nella qualita' alimentare, dal maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario con 273 prodotti Dop/Igp alla leadership europea nel biologico con  43.852 imprese che lo coltivano biologico, ma anche il primato nella sicurezza alimentare mondiale con la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma pari allo 0,2%, quota inferiore di quasi 10 volte rispetto alla media europea (1,9%). In questo settore – precisa Moncalvo - l'Italia ha il dovere di svolgere il ruolo di battistrada in Europa per colpire in modo esemplare gli scandali che si ripetono nel tempo, dai polli alla diossina alla carne di cavallo spacciata come manzo, che possano far crollare la fiducia del pubblico dei consumatori e bloccare il regolare funzionamento del commercio.

La Commissione di studio presieduta dal Presidente ex Procuratore Gian Carlo Caselli, nonché presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare promosso dalla Coldiretti, ha ultimato i lavori nei tempi stabiliti dal Ministero della Giustizia, presentando una articolata proposta di riforma dei reati nel settore agroalimentare al fine di prevenire le conseguenze di comportamenti fraudolenti che compromettono con sempre maggior frequenza il lavoro serio e responsabile degli imprenditori impegnati a garantire alimenti sicuri e di qualità. Salute ed economia pubblica – informa la Coldiretti - sono i beni sui quali si è soffermata l'attenzione della Commissione che ha operato una serie di interventi tanto sulle norme contenute nel Codice penale quanto sulle disposizioni delle leggi complementari.

Ad esempio, è stata elaborata la figura del disastro sanitario per garantire una risposta punitiva alle ipotesi di reato che vanno dalla contaminazione di acque o sostanze alimentari pericolose fino all'omesso ritiro degli alimenti dal mercato, quando da tali condotte possano derivare lesioni gravi o morte ai danni di più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi che mettono in pericolo la salute pubblica. Gravi – prosegue la Coldiretti - sono le conseguenze anche per chi si organizza con mezzi e strutture create ad hoc per commettere il reato di agropirateria, nuova figura criminosa che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità - Dop o Igp – contraffatti.

Obiettivo importante è stato quello di anticipare la soglia della tutela della salute pubblica e dell'economia, attraverso la predisposizione di specifiche sanzioni da applicare in presenza di un rischio e, quindi, prima ancora di un danno concreto. Per questi motivi va sottolineata – afferma la Coldiretti -  la volontà di procedere ad un aggiornamento delle norme attuali, risalenti- riferisce la Coldiretti -  agli inizi del 1900, attraverso un'articolata operazione di riordino degli strumenti esistenti e di adeguamento degli stessi ad un contesto caratterizzato da forme diffuse di criminalità organizzata che alterano la leale concorrenza tra le imprese ed espongono a continui pericoli la salute delle persone.

Una maggior tutela è stata opportunatamente prevista anche attraverso la previsione di più incisivi strumenti di indagine, l'estensione della sanzione a tutte le fasi che conducono alla commissione del reato -  ma che non risultano attualmente punite - e la possibilità di applicare le misure cautelari personali quando sussiste il rischio di una continuazione delle attività criminali. Ulteriore ambito di intervento – conclude la Coldiretti - riguarda l'estensione della responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni per i reati alimentari commessi dalle persone fisiche attraverso la disciplina di specifici modelli di organizzazione e gestione e la previsione di sanzioni pecuniarie ed accessorie, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di licenze o autorizzazioni.

sabato 25 luglio 2015

Imposte scuole gestite da religiosi. Dopo la Cassazione, cambia qualcosa?

Le sentenze di Cassazione 14225 e 14226 dello scorso 8 luglio danno ragione al Comune di Livorno: l'imposta sugli immobili (Ici nella fattispecie al tempo dei fatti) e' dovuta anche dalle scuole gestite da religiosi: gli studenti pagano un corrispettivo e, anche se sono enti senza fini di lucro, sono commerciali a tutti gli effetti perche'  conseguono ricavi e perseguono l'obiettivo di pareggio di bilancio (1).
Si tratta di una primizia in materia. Cosa succede, quindi? In generale, oltre all'applicazione per il caso specifico, non succede nulla. Quindi tutte le attivita' commerciali gestite da enti religiosi continueranno a godere di tutte le esenzioni che la legge consente loro.
Si potrebbe cominciare a prendere in considerazione questa sentenza per modificare le leggi e, partendo dal presupposto che tutti sono uguali davanti alla legge, se c'e' comunque un lucro(facendo attenzione a quello ben mascherato), come in qualunque altra attivita', il Fisco dovrebbe prendersi la sua parte.
Qualcuno lo fara'?

(1) http://www.aduc.it/notizia/scuole+gestite+religiosi+devono+pagare+ici_131423.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc

mercoledì 22 luglio 2015

Treni annullati e clausole vessatorie. Giudice: rimborsare biglietti e danni. Un precedente

Firenze, 22 Luglio 2015. Il giudice di pace di Frosinone ha condannato Trenitalia al rimborso del costo di due biglietti di un treno che era stato soppresso senza preavviso. Non solo, ma anche al rimborso di quanto i due passeggeri che avevano fatto ricorso, avevano dovuto sostenere per recarsi a Roma, con un mezzo privato, in tempo per prendere una coincidenza per Venezia.
Grazie all'assistenza dell'avv. Carla Corsetti, i due viaggiatori di un paese in provincia di Frosinone, hanno potuto farsi valere, con sentenza dello scorso 4 maggio, che ha anche accollato a Trenitalia le spese di lite.
Un precedente importante perche' il giudice ha riconosciuto che e' vessatoria la disciplina contrattuale di Trenitalia, li' dove stabilisce che l'unico rimborso sarebbe il costo del biglietto: il viaggiatore, al momento della conclusione del contratto di viaggio, non era posto in condizione di conoscere questa clausola. Per questo il giudice, dott.ssa Caterina Di Vito, ha ritenuto nulle le clausole del contratto, e Trenitalia soggetta alla generale disciplina civilistica, accettando la richiesta di rimborso danni da parte dei ricorrenti.
Una sentenza che, oltre a costituire un precedente, mette in evidenza la carenza dell'attuale regolamento del gestore monopolista del trasporto ferroviario. Carenza che e' sbilanciata ad esclusivo vantaggio di Trenitalia: cosa puo' fare, per l'appunto, il viaggiatore che si trova davanti alla soppressione del tremo che doveva prendere? Niente, secondo il regolamento del gestore e, ovviamente, provvedere coi propri mezzi a raggiungere la destinazione. C'e' quindi una inadempienza contrattuale da parte di Trenitalia che, a differenza di quanto avviene in altri settori di trasporto e nell'abituale commercio al dettaglio, non viene sanzionata.
Per gli aerei, infatti, quando c'e' l'annullamento del volo al di fuori dei tempi di legge, e' prevista anche una compensazione pecuniaria, oltre all'impegno del vettore a trovare un trasporto alternativo (1).
Per il commercio, quando la vendita per cui e' stata versta una caparra non viene effettuata per responsabilita' del venditore, e' previsto un rimborso del danno con un importo doppio rispetto a quello versato come caparra (2).
Niente di tutto questo per il trasporto ferroviario. Questa sentenza di Frosinone apre uno spiraglio che fa sperare, per esempio, nella possibile modifica dell'attuale regolamento che, per l'appunto, il giudice ha ritenuto vessatorio nella fattispecie.

Qui la sentenza: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/20150722-Benevento-sentenza%20Trenitalia.pdf

(1) http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php
(2) http://sosonline.aduc.it/scheda/caparra+acconto+penale_15674.php


Vincenzo Donvito, presidente Aduc



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Unioni Civili, Ue condanna Italia. Bernocchi (ANCI): "Il Governo agisca in fretta per garantire diritti di tutti"

UNIONI CIVILI, STRASBURGO CONDANNA ITALIA. 
BERNOCCHI (ANCI): "NON C'E' PIU' TEMPO DA PERDERE, IL GOVERNO AGISCA IN FRETTA PER GARANTIRE I DIRITTI DI TUTTI. 


Roma, 22 luglio 2015La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha stabilito che l'Italia deve introdurre il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso.

I giudici hanno condannato il nostro Paese per la violazione dei diritti di tre coppie omosessuali, in particolare per quanto riguarda l'articolo 8 della Convenzione europea: il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.


"Mi auguro che il richiamo arrivato da Strasburgo sproni il Governo a rendere effettivo quello che il Premier Matteo Renzi aveva promesso di fare prima dell'estate – commenta Filippo Bernocchi, membro Direttivo dell'ANCI – il riconoscimento delle Unioni Civili non è più rinviabile. Ed è necessario che tutte le forze politiche diano il proprio contributo per arrivare presto a una legge nazionale in grado di fornire risposte serie e concrete ai tanti cittadini che oggi vivono una discriminazione in termini di diritti legati allo sviluppo della loro personalità. Non è accettabile che l'Italia sia l'unica democrazia occidentale a non tutelare le coppie dello stesso".



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martedì 21 luglio 2015

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila euro. Aumentano i proprietari che, per evitare rischi, preferiscono non affittare casa


L'Osservatorio di "Affitto Assicurato" analizza e quantifica in termini di costi e tempo il calvario dei proprietari di appartamenti alle prese con casi di morosità. L'amministratore delegato Claudio De Angelis: «Per ridurre i rischi è determinante certificare subito l'affidabilità dell'inquilino»

Una perdita fino a 10.000 euro, calcolando un affitto medio di 500 euro al mese, le spese condominiali e legali e un'attesa di almeno un anno: è il costo che si devono sobbarcare i proprietari di appartamenti per tornare in possesso del proprio immobile quando sono alle prese con un inquilino moroso.

A renderlo noto l'Osservatorio di Affitto Assicurato, società specializzata nel rilascio di contratti a tutela delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione, che ha stimato gli effetti della morosità in termini di costi e di tempi in una congiuntura critica, come testimoniato dai dati ministerialirelativi al 2014 che hanno registrato, su base nazionale: 77mila 278 sfratti, di cui il 90% per morosità, il + 5% circa rispetto all'anno precedente.

  «Ci sono due fattori da considerare dal punto di vista dei proprietari di immobili quando parliamo di morosità –nota Claudio De Angelis, amministratore delegato di Gestioni Sicure SpA, la società che rilascia il contratto "Affitto Assicurato–: il danno pecuniario e i tempi della procedura. Se i tempi sono stabiliti dalla Legge e non esistono quindi margini di manovra per accorciare l'iter, sulle conseguenze economiche, invece, il proprietario si può tutelare con le tante soluzioni anti-morosità presenti sul mercato. La soluzione proposta da Affitto Assicurato permette al proprietario di recuperare il mancato pagamento dei canoni di locazione sino a un massimo di 12 mensilità, il pagamento delle spese legali sino a un massimo di 2mila euro e il pagamento dei danni arrecati all'immobile e le mancate spese condominali sino a un massimo di tre mensilità. È un prodottoche abbiamo studiato e perfezionato in questi anni a seguito dalle esigenze espresse dai proprietari e alla luce delle difficoltà nei pagamenti che impattano su qualsiasi settore, quindi anche sul mercato della casa».

  Nel dettaglio l'Osservatorio di Affitto Assicurato calcola il danno economico medio per il proprietario in una cifra di 5mila euro, data dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione (media calcolata su 10 mesi, dall'inizio della morosità alla data di convalida di sfratto comprendendo il termine di grazia di 3 mesi), in 1.200 euro le spese legali e in 1.000 euro per i danni. A queste si aggiungono le spese condominiali, spesso assai rilevanti. Per quanto riguarda i tempi, nella migliore delle ipotesi, lo sfratto comporta circa un anno di tempo perché il proprietario rientri in possesso dell'immobile considerando la fase di convalida dello sfratto, la fase esecutiva, che, con l'opposizione dell'inquilino a lasciare la casa, potrà "collezionare" diversi accessi da parte dell'ufficiale giudiziario; una fase che può prolungarsi per nove mesi.

«Una situazione di questo tipo blocca il mercato, come dimostra il numero di case sfitte in Italia, stimato in 3 milioni –commenta De Angelis–: se, infatti, all'aumento di casi di "morosità incolpevole", conseguenza della crisi, si sommano le condizioni "strutturali", ossia il carico fiscale molto elevato cui è soggetto il locatore (Irpef e tassazione locale sugli immobili) e le procedure che regolano lo sfratto (che risalgono agli anni '40) si capisce che i proprietari siano sempre più restii ad affittare casa. Il rischio di avere degli svantaggi è veramente troppo alto. È quanto mai indispensabile semplificare le procedure di sfratto per ridurre, almeno, i tempi di rilascio degli immobili oggetto di sfratto».

 

Affitto Assicurato è il comodo strumento avente ad oggetto un'operazione finanziaria di cessione di crediti futuri derivanti da canoni di locazione non pagati, danni arrecati all'immobile e a cose, spese condominiali non versate e spese legali sostenute per lo sfratto. Con Affitto Assicurato il proprietario potrà ottenere entro 15 giorni dal completamento della procedura, in maniera semplice e veloce, quanto vantato nei confronti dell'inquilino nei massimali previsti. Affitto Assicurato ha ottenuto il rating 1 da Cribis D&B (prima agenzia di Rating italiana) ovvero l'indice di massima affidabilità economico finanziaria e puntualità nei pagamenti

Corte Ue diritti umani, coppie stesso sesso; Amnesty: diritto che appartiene a tutti

DICHIARAZIONE DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA SULLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI IN MERITO ALLE COPPIE COMPOSTE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il 21 luglio 2015, con la sentenza Oliari e altri v. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha confermato che le coppie composte da persone dello stesso sesso necessitano di vedere la loro relazione riconosciuta legalmente e protetta. La Corte, all'unanimità, ha pertanto condannato l'Italia per non aver realizzato l'obbligo positivo, stabilito a suo carico, di garantire l'effettiva tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

"La Corte fa opportunamente riferimento a un diritto che appartiene a tutti, senza alcuna discriminazione, come previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. Da anni, Amnesty International si batte affinché l'Italia elimini ogni forma di discriminazione in tal senso, prevedendo il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e garantendo pari diritti ai figli delle persone omosessuali. Accogliamo dunque con grande favore la pronuncia di oggi" - ha dichiarato il presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi.

"Diventa pertanto ancora più urgente procedere quanto prima alla calendarizzazione della discussione in aula del disegno di legge sulle unioni civili che, se approvato in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte, finalmente potrà almeno garantire una tutela, senza discriminazioni, alle coppie dello stesso sesso, dopo anni di tentativi falliti" – ha sottolineato Marchesi.
                                                                             
Roma, 21 luglio 2015

Diritti umani, Italia condannata per violazione dei diritti delle coppie omosessuali. Ma guarda un po'...

Firenze, 21 Luglio 2015. Toh, l'Italia di nuovo condannata per violazione dei diritti umani! Apparentemente, stiamo tardando a riconoscere i più elementari diritti alle coppie omosessuali, pur avendone parlato, averci litigato e manifestato per oltre dieci anni. Déjà vu, qualcuno?
Se una cosa dimostra l'ennesima condanna dell'Italia è che non possiamo fare a meno dell'Europa. Se vogliamo rimanere al passo con i Paesi più avanzati dal punto di vista democratico, economico, umanitario e civile, non possiamo che vincolarci agli standard di quei Paesi.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, come anche la Corte di giustizia UE, giungono a sancire "nuovi" diritti in via interpretativa quando sono già stati pacificamente riconosciuti dalla maggioranza dei Paesi membri. Se la maggioranza dei Paesi considera discriminatorio negare diritti a questa o quella coppia in base al loro orientamento sessuale, è inevitabile che prima o poi i Paesi che non si adeguano verranno condannati e verrà loro imposto di rimediare. Lo stesso vale per le condizioni disumane delle carceri italiane, il reato di tortura, la malagiustizia, la precarietà a vita degli insegnanti, lo 'smaltimento' dei rifiuti, ecc. ecc.
Come noto, l'Italia è il principale violatore di  diritti umani e di diritto comunitario tra i Paesi UE.
Chi, in Italia, vuole liberarsi dal vincolo esterno delle istituzioni europee perché lo vive solo come una violazione della propria sovranità nazionale perpetrata da un gruppo di freddi tecnici, ignora cosa sarebbe l'Italia oggi senza quel vincolo.

Pietro yates Moretti, vicepresidente Aduc




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lunedì 20 luglio 2015

Danno da vacanza rovinata. Che fare

Firenze, 20 Luglio 2015. Il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l'acquisto del pacchetto turistico "tutto compreso".
E' bene dunque fare chiarezza su tali aspetti della normativa che disciplina i c.d contratti di viaggio (limitando l'analisi ai c.d. pacchetti turistici, crociere/vacanze tutto compreso, vale a dire quelli che ricomprendono almeno due tra i seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi in corso di viaggio). 
Il Codice del Turismo, con l'art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 prevede la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore, prevedendo "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). Dunque, a titolo meramente esemplificativo: la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.
In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell'offerta e/o nel contratto, l'organizzatore è tenuto a risponderne. In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio (art. 43 Cod. Tur.).
Il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur). In tal modo il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale, l'organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato (direttamente o tramite un'agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell'intermediario nella vendita). 
Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno strettamente legato all'inesatta ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento.
Innanzitutto la Corte si è pronunciata  in maniera positiva su una questione centrale: nell'ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto rientrante nella disciplina che regola i "pacchetti turistici", il danno non patrimoniale da vacanza rovinata – inteso quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, e quindi, quando non vengano in rilievo lesioni all'integrità psicofisica tutelate dall'art. 32 Cost. – è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. ("il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge").
Sono, infatti, due le voci di danno da prendere in considerazione: il pregiudizio economico (gli esborsi ulteriori sostenuti dal viaggiatore) ed il danno morale dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio.
La Corte ha ricordato che il fondamento è proprio nella c.d. vacanza rovinata (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189) e che, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza  20 marzo 2012, n. 4372, ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno "è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea".
Infatti, la Corte di Giustizia, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva sui pacchetti turistici (n. 90/314/CEE), aveva affermato che il suddetto articolo "deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso", mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso "danni diversi da quelli corporali", "al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche" e che "tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un'importanza sempre maggiore alle vacanze".
Ma con questa sentenza la Cassazione ha fatto un ulteriore passo in avanti, ritenendo sufficiente la prova fornita dai turisti circa l'inadempimento dell'operatore turistico e, in conseguenza di ciò, ha accolto anche la richiesta di risarcimento del danno morale (oltre a quello patrimoniale).
Una questione pratica di non scarsa rilevanza attiene alla convenienza o meno di chiamare in giudizio solo il tour operator o anche l'agenzia di viaggi. Ci sono sentenze che hanno affermato che si instaura un rapporto trilaterale tra consumatore, agenzia di viaggi (intermediario) e tour operator (organizzatore).
Come scelta difensiva, si ritiene consigliabile chiamare entrambi i soggetti.
Ai fini pratici, quindi, cosa può e deve fare il consumatore nel caso in cui uno dei servizi prenotati manchi in tutto o in parte o sia sensibilmente differente da quanto promesso?
Il consumatore dovrà fare un reclamo immediatamente (mandando subito un fax o una PEC all'agenzia di viaggi o al tour operator) contestando la prestazione non conforme al contratto. Questo per consentire all'agenzia e all'operatore di porre rimedio tempestivamente. Successivamente, una volta rientrato, se non è stato posto rimedio, si dovrà procedere con reclamo formale per raccomandata a/r, chiedendo anche i danni.
Infatti, un problema, ormai superato dalla giurisprudenza, ha riguardato l'art. 98 cod. cons. cioè il termine per il reclamo che il consumatore deve inoltrare al tour operator o all'agenzia. L'art. 98 cod. cons., ora art. 46 del cod.tur., infatti recita:
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
Si era posto quindi un problema di interpretazione, perché nel primo comma è previsto che ogni contestazione debba essere effettuata senza ritardo mentre nel secondo comma c'è il termine di dieci giorni.
La giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 98 comma 1 è applicabile nel momento in cui il consumatore debba contestare un singolo inadempimento del pacchetto turistico (ad es. suite con idromassaggio, la suite c'è ma manca la vasca idromassaggio), quindi si riferisce ad un singolo inadempimento e all'inesatta esecuzione del contratto. In tal caso, il consumatore deve tempestivamente contestare tale circostanza perché deve dare la possibilità al tour operator e all'agenzia di viaggi di poter adempiere e quindi offrire un'alternativa al consumatore insoddisfatto.
Diverso è il caso del consumatore che agisce per il risarcimento del danno da vacanza rovinata previsto dal secondo comma. Il termine di dieci giorni, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione -che sul punto si è espressa in senso favorevole al consumatore (cfr. Cass. 297/2011)- non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti. Di conseguenza, la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine di tre anni per danni alla persona. Se però l'inadempimento attiene il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose (trovando applicazione in tal caso la regola generale di cui all'art. 2951 c.c.). 
Pertanto, l'omessa presentazione del reclamo non pregiudica la possibilità di esperire la domanda giudiziale di risarcimento, ma potrà al massimo essere posta a fondamento di un presunto concorso di colpa da parte del turista danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile.

Smeralda Cappetti, legale Aduc



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