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mercoledì 22 luglio 2015

Treni annullati e clausole vessatorie. Giudice: rimborsare biglietti e danni. Un precedente

Firenze, 22 Luglio 2015. Il giudice di pace di Frosinone ha condannato Trenitalia al rimborso del costo di due biglietti di un treno che era stato soppresso senza preavviso. Non solo, ma anche al rimborso di quanto i due passeggeri che avevano fatto ricorso, avevano dovuto sostenere per recarsi a Roma, con un mezzo privato, in tempo per prendere una coincidenza per Venezia.
Grazie all'assistenza dell'avv. Carla Corsetti, i due viaggiatori di un paese in provincia di Frosinone, hanno potuto farsi valere, con sentenza dello scorso 4 maggio, che ha anche accollato a Trenitalia le spese di lite.
Un precedente importante perche' il giudice ha riconosciuto che e' vessatoria la disciplina contrattuale di Trenitalia, li' dove stabilisce che l'unico rimborso sarebbe il costo del biglietto: il viaggiatore, al momento della conclusione del contratto di viaggio, non era posto in condizione di conoscere questa clausola. Per questo il giudice, dott.ssa Caterina Di Vito, ha ritenuto nulle le clausole del contratto, e Trenitalia soggetta alla generale disciplina civilistica, accettando la richiesta di rimborso danni da parte dei ricorrenti.
Una sentenza che, oltre a costituire un precedente, mette in evidenza la carenza dell'attuale regolamento del gestore monopolista del trasporto ferroviario. Carenza che e' sbilanciata ad esclusivo vantaggio di Trenitalia: cosa puo' fare, per l'appunto, il viaggiatore che si trova davanti alla soppressione del tremo che doveva prendere? Niente, secondo il regolamento del gestore e, ovviamente, provvedere coi propri mezzi a raggiungere la destinazione. C'e' quindi una inadempienza contrattuale da parte di Trenitalia che, a differenza di quanto avviene in altri settori di trasporto e nell'abituale commercio al dettaglio, non viene sanzionata.
Per gli aerei, infatti, quando c'e' l'annullamento del volo al di fuori dei tempi di legge, e' prevista anche una compensazione pecuniaria, oltre all'impegno del vettore a trovare un trasporto alternativo (1).
Per il commercio, quando la vendita per cui e' stata versta una caparra non viene effettuata per responsabilita' del venditore, e' previsto un rimborso del danno con un importo doppio rispetto a quello versato come caparra (2).
Niente di tutto questo per il trasporto ferroviario. Questa sentenza di Frosinone apre uno spiraglio che fa sperare, per esempio, nella possibile modifica dell'attuale regolamento che, per l'appunto, il giudice ha ritenuto vessatorio nella fattispecie.

Qui la sentenza: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/20150722-Benevento-sentenza%20Trenitalia.pdf

(1) http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php
(2) http://sosonline.aduc.it/scheda/caparra+acconto+penale_15674.php


Vincenzo Donvito, presidente Aduc



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