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mercoledì 17 settembre 2014

Tribunale di Milano Esposta a fumo passivo, iI datore paga al dipendente il danno «esistenziale»


Tribunale di Milano Esposta a fumo passivo, iI datore paga al dipendente il danno «esistenziale» perché non fa rispettare il divieto. Risarcimento di 10 mila euro al lavoratore che ha la postazione nella zona in cui i colleghi passano con la sigaretta accesa: l'omissione su di una condotta proibita dalla legge viola un diritto fondamentale

 

Per anni è stata esposta al fumo passivo delle sigarette dei suoi colleghi vigili, e per questo il Comune dovrà risarcirla con 10mila euro.. 

A tanto ammonta il risarcimento del danno non patrimoniale da fumo passivo liquidato al lavoratore dipendente: l'inerzia del datore che non risulta in grado di far rispettare il divieto in modo da non nuocere ai dipendenti riguarda una condotta espressamente vietata dalla legge, la 3/2003, e ostacola l'esercizio da parte del prestatore d'opera di un diritto fondamentale quale quello garantito dall'articolo 4 della Costituzione. 

È quanto ha sentenziato in agosto il tribunale di Milano (giudice Riccardo Attanasio). Il giudice di merito ha accolto nella parte del danno, definito esplicitamente «esistenziale» nel dispositivo, il ricorso della dipendente comunale.

Non si configura il mobbing da parte dell'amministrazione nelle condotte denunciate dalla lavoratrice, nell'ambito di un lungo e complesso rapporto con l'ente. Fatto sta che trova invece ingresso la censura sul danno da fumo passivo che ha provocato alla vigilessa cefalea, difficoltà respiratorie e bruciore agli occhi, certificati dai medici. Il tutto perché la postazione della lavoratrice al comando è costituita da uno spazio ricavato da un corridoio che è utilizzato dai colleghi per andare a fumare all'esterno: come confermano i testimoni è ben possibile che altri dipendenti passino nei pressi con la sigaretta accesa o si fermino a tirare le boccate proprio in prossimità dell'ingresso. 

Di fronte alle lamentele dell'interessata nulla ha fatto l'ente datore per ottenere il rispetto del divieto da parte degli altri lavoratori. Il disagio patito dalla dipendente comunale, scrive il giudice, è «causa di possibili danni alla salute nel lungo periodo» e sicuramente conculca l'esercizio del diritto al lavoro che, ricordiamolo, consente la «libera espressione della personalità nelle formazioni sociali»: determinante risulta l'omissione dell'amministrazione nel pregiudizio di natura non patrimoniale patito dalla vigilessa e che deve ritenersi sia stato liquidato in via equitativa. 

Le violazioni di cui si sono resi responsabili alcuni vigili, gli stessi che sono chiamati poi a multare i locali pubblici in cui qualcuno fuma nonostante il divieto, sono proibite dal comma 20 dell'articolo 52 della legge Finanziaria 2002, con multe che variano da 25 a 250 euro. Il doppio se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni.


Orari negozi. Progetti di legge corporativi ed antieuropei 'bloccati' dall'Antitrust. Ma quale Europa vogliono?


Firenze, 17 settembre 2014. Un parere dell'Antitrust che e' giunto in commissione attivita' produttive della Camera, ha indotto il presidente della commissione stessa a bloccare l'avvio dell'esame degli emendamenti dei vari progetti di legge sugli orari dei negozi, progetti che, contro l'attuale normativa, intendono ripristinare il controllo da parte delle amministrazioni e dello Stato (1). Al momento, quindi, i deputati discuteranno su questo 'blocco' da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 

E' sintomatico che, come si apprende da alcune fonti di stampa,  alcuni deputati del M5S e del Pd hanno lamentato l'ingerenza di questa Autorita' nei lavori della commissione. Sintomatico perche' mette in evidenza quella che e' l'opinione di alcuni nostri legislatori sulle Autorita' che sono nominate da loro stessi per -nella fattispecie- il passaggio da un'economia di Stato ad una di mercato.

Questo 'blocco' dell'Antitrust e' a nostro avviso importante e benvenuto, perche' mette in evidenza come il progetto di legge unitario che dovrebbe scaturire dai lavori della commissione sia contro la concorrenza e in violazione della normativa dell'Unione Europea.

Inoltre, c'e' da considerare che dallo scorso 1 luglio l'Italia ha la presidenza di turno semestrale del Consiglio Europeo, cioe' deve coordinare le politiche economiche generali dei Paesi membri. Per cui la molto probabile modifica dell'attuale legislazione sugli orari dei negozi, a vantaggio di un ritorno che la nostra massima autorita' in materia di Antitrust definisce in violazione della normativa Ue, ci fa venire in mente una semplice domanda: ma di quale Europa si parla nelle stanze dei bottoni del nostro Paese? Di quella protezionista o di quella liberista? Quando sentiamo i nostri governanti che dicono di voler cambiare l'Italia e l'Europa, in che senso lo intendono? Forse -nella fattispecie- rafforzando i poteri della amministrazioni locali contro le liberta' dei mercati e dei consumatori?

A noi ci vengono i brividi al solo pensiero di un'Italia e un'Europa in tal senso, anche perche' l'abbiamo vissuta fino ad oggi e, soprattutto per l'Italia, tutte le volte che il nostro Paese non ha dato ascolto e rispetto alle normative Ue, e' sempre stato a suo svantaggio. Preme ricordare che se oggi in Italia c'e' un mercato, per esempio, delle tlc, dove i prezzi sono crollati, e i consumatori e utenti hanno piu' diritti e liberta' in tutti i settori, lo si deve solo all'obbligo di recepimento nel nostro Paese delle direttive comunitarie.

Facciamo fiducia a quei deputati che nella commissione attivita' produttive della Camera, vorranno ricordare il collocamento del nostro Paese, gli impegni che ha preso e, soprattutto, i vantaggi che l'attuale normativa sugli orari dei negozi ha gia' portato li' dove e' riuscita non farsi violare da amministrazioni locali bramose di controllare i propri sudditi.

(1)
http://www.aduc.it/notizia/restrizione+orari+negozi+antitrust+blocca+iter_130114.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Stop Equitalia. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile

 Il contribuente dev'essere messo in grado di difendersi dall'agente della riscossione

Il preavviso di fermo amministrativo è regolarmente impugnabile di fronte alla giustizia tributaria poichè è il provvedimento con il quale si mette al corrente della procedura coattiva avviata dall'agente della riscossione nei confronti del contribuente. A stabilirlo con la sentenza n. 662 del 2 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale di Catanzaro che nel rigettare il ricorso della società di riscossione che lamentava il difetto di legittimazione attiva della società ad agire contro la misura, ha confermato il verdetto della corte di primo grado evidenziando la non condivisibilità della tesi sostenuta dal fisco riguardo la non impugnabilità della comunicazione di avvio notificata al contribuente preliminare al fermo perché il preavviso di fermo consiste nella comunicazione al debitore dell'avvenuta adozione del provvedimento di fermo, i cui soli effetti (e cioè l'iscrizione dello stesso nei pubblici registri) sono posticipati di 20 gg. Ma v'è di più: l'art. 86 distingue due fasi del procedimento relativo al fermo: fasi distinte e separate, logicamente e cronologicamente: la prima riguarda l'adozione del provvedimento (art. 86, primo comma: decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 il concessionario può disporre il fermo....). La seconda fase (che, riprendendo una vecchia distinzione delle vari fasi in cui si articola il procedimento amministrativo, potremmo chiamare integrativa dell'efficacia del provvedimento) riguarda l'esecuzione del provvedimento già emanato: art. 86 II° comma : "Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone. Per il Collegio da tutto cio' deriva che il preavviso, essendo comunicazione dell'avvenuta adozione del fermo è immediatamente lesivo dei diritti e interessi dei debitore e, perciò, immediatamente impugnabile".





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Redazione del CorrieredelWeb.it


Circolazione stradale. Non basta il verbale che attesta che l’autovelox era visibile

Annullata la multa in quanto non sussiste la valenza probatoria privilegiata su questioni che rientrano nella «percezione sensoriale» dei pubblici ufficiali. Spetta all'ente accertatore dimostrare che la postazione fosse evidente per i veicoli in transito

Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l'accertamento era in regola e la postazione mobile dell'autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito: l'affermazione contenuta nel verbale, secondo quanto si può leggere nella significativa sentenza 246/14, pubblicata dal giudice di pace di Vasto, non fa fede fino a querela di falso su quanto dichiarato perché si tratta di valutazioni non oggettive che rientrano nella «percezione sensoriale» degli agenti. 

Per il magistrato onorario, se l'ente accertatore non documenta la prova contraria il trasgressore evita la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente.

Nel caso di specie, infatti, è stato accolto il ricorso dell'automobilista in quanto non è sufficiente che che il verbale attesti come gli agenti della municipale fossero lì a due passa dal famigerato apparecchio "velomatic 512" che ha accertato la violazione e che il servizio sia stato eseguito il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto legge 117/07.

Per il giudice di pace le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da valenza probatoria privilegiata in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell'operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.

L'amministrazione, in tal senso non riesce a fornire utile riscontro probatorio in ordine ai necessari requisiti richiesti ai fini della legittimità dell'accertamento.



lunedì 15 settembre 2014

Eutanasia per un detenuto: Belgio sotto choc.

È la prima volta che un recluso ottiene il diritto all'eutanasia. Accolta la richiesta di un 50enne che non riuscirà mai a controllare le sue pulsioni sessuali

Il Belgio apre l'eutanasia anche ai detenuti. Frank Van Den Bleeken, un detenuto belga, condannato alla prigione a vita 25 anni fa, ha ottenuto il diritto di ricorrere alla morte assistita. È il primo caso del genere dall'adozione, in Belgio, della legge sull'eutanasia, 12 anni fa. 

Era finito in prigione per aver violentato e ucciso una giovane donna, aveva chiesto al ministro della Giustizia di poter morire perché vittima di una "sofferenza psichica insopportabile". Gli psicologi avevano stabilito che non sarebbe mai riuscito a controllare le sue pulsioni sessuali violente escludendo ogni possibilità di liberazione. 

Il 50enne, dopo un primo rifiuto, aveva ricorso contro l'avviso negativo del ministro. Ora ha ottenuto un accordo che prevede il suo trasferimento in un ospedale dove riceverà la morte medicalizzata. 

La data non è ancora stata fissata. 

Per Giovanni D'AGATA, fondatore dello "Sportello dei Diritti", il fenomeno dell'eutanasia appare ormai fuori controllo. Infatti secondo lo studio condotto in merito dall'Istituto europeo di Bioetica, le morti ufficiali per morte assistita sarebbero quintuplicate, passando dai 235 casi del 2003 ai 1.133 del 2011. In Olanda il 47% dei decessi per eutanasia non verrebbe riportato, mentre il 32% delle vittime non avrebbe richiesto di morire inoltre non sarebbe più neanche necessario presentare richiesta scritta. 

La preoccupazione è che tale liberalizzazione si estenda nella pratica, anche con violazioni della norma, che le Istituzioni non saranno in grado di arginare come è già successo nei Paesi Bassi dove la stessa commissione di vigilanza appositamente istituita si sarebbe dichiarata "impotente" nello svolgere il proprio compito. Una vera e propria anomalia da tener presente, anche nel nostro paese.

15 settembre 2014



Facebook e Social network. E' reato contro la persona l' apprezzamento sessuale postati in bacheca.

Anche la community sul web rientra nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp che consente un numero indeterminato di accessi. Da approfondire la questione dei messaggi inviati solo in chat

Commette molestie alla persona chi fa apprezzamenti a sfondo sessuale anche se postati sulla bacheca "Fb" di una ragazza. Facebook è una gigantesca piazza immateriale con oltre cento milioni di utenti nel mondo, che comunicano in settanta lingue diverse: la community internet, dunque, ben può rientrare nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp. 

Lo ha sancito la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 37596/14, pubblicata il 12 settembre. ha ritenuto fondato le accuse nei confronti di un caporedattore del giornale che importuna la collega con messaggi a sfondo sessuale. In particolare gli apprezzamenti sul seno della giovane, sono così pesanti che la costringe a cambiare stile nell'abbigliamento. 

Le molestie avvengono dal vivo, e non c'è dubbio che la redazione di un quotidiano come luogo aperto al pubblico rientri nella fattispecie della norma incriminatrice ex articolo 660 Cp. Solo la prescrizione salva da un mese di arresto Ma idem vale per gli apprezzamenti volgari sul corpo della collega postati sulla bacheca della ragazza. In realtà non è chiaro se i petulanti messaggi hot provenienti da un fake, dietro cui si celava lo stesso caporedattore sotto psuedonimo, siano stati davvero pubblicati sulla pagina della giornalista visibile a tutti oppure soltanto in chat e nella casella di posta elettronica associata al profilo facebook. E si tratta di una questione che nella specie la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque approfondire.

 In ogni caso la Suprema corte offre indicazioni valide nella generalità dei casi: quando la norma sulle molestie è stata scritta, certo il legislatore non poteva immaginare che un giorno sarebbero nati i social network, ma la piattaforma online deve comunque essere considerata una forma di aggregazione che rientra nella tradizionale nozione di comunità sociale; insomma: le frasi pesanti e volgari postate sul profilo ben possono integrare la contravvenzione ex articolo 660 Cp. 

La configurabilità del reato, quindi, non scaturisce dall'assimilazione della comunicazione telematica a quella telefonica, che pure è espressamente citata dal codice penale.



venerdì 12 settembre 2014

Groupon - Antitrust: annuncia con soddisfazione chiusura pratica senza infrazione



GROUPON: SODDISFAZIONE PER LA CHIUSURA DELLA PRATICA ANTITRUST


NESSUN ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE E APPROVAZIONE DI NUOVI STANDARD


"Abbiamo gli standard più alti del settore. Non ci resta che fare sempre di più a tutela di clienti e partner"


Milano, 12.09.2014 - Groupon esprime soddisfazione per la conclusione, senza accertamento di infrazione, dell'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul processo relativo alle proprie pratiche commerciali nel settore del e-couponing aperto in data 28 novembre 2013.


L'esito dell'istruttoria riconosce, in termini generali, la correttezza dei comportamenti adottati da Groupon che, da sempre, definisce, in Italia e nel Mondo, gli standard più alti sul mercato, a tutela dei consumatori e dei propri partner commerciali.


Inoltre, al fine di ridefinire e migliorare i nuovi standard del settore in materia di tutela e soddisfazione dei consumatori, Groupon ha proposto una serie di iniziative che, dopo riscontro positivo da parte dell'Autorità, salvaguardano ulteriormente i diritti e gli interessi economici dei consumatori, sia in fase di pre-acquisto, sia successivamente all'acquisto e alla fruizione. Tali standard, presentati sotto forma di impegni obbligatori nel procedimento aperto dall'AGCM, saranno disponibili su www.groupon.it.


Groupon ribadisce quindi di aver implementato, fin dalla sua costituzione, procedure tali da assicurare il rispetto dei diritti di consumatori  (come i canali di assistenza clienti, attivi fin dalla nascita del sito internet nel 2010) e di partner (da sempre attivi i controlli prima e dopo la pubblicazione così come la black list per soggetti inaffidabili) e di operare quindi un continuo miglioramento delle proprie procedure, al fine di rendere i propri servizi sempre più semplici, fruibili e chiari per coloro che scelgono il sito.


Groupon, orgogliosa di aver stabilito, ancora una volta, tramite i richiamati impegni, i più alti standard di mercato nel settore dell'e-couponing, confida che l'AGCM correttamente pretenda che nessun concorrente possa apprestare, da ora in poi, una tutela dei consumatori inferiore a quella garantita da Groupon stessa, al fine di creare una comunità di consumatori e partner, attivi nel mondo online, che si fondi sulla fiducia reciproca.


ANEIS su riforma giustizia e negoziazione assistita: 'Ma che bella trovata la degiurisdizionalizzazione!'



CIPRIANO (ANEIS): "MA CHE BELLA TROVATA LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE!"


Continua il dibattito in  merito al decreto legge di riforma della giustizia approvato dal Governo Renzi lo scorso 29 agosto. Dopo le critiche arrivate dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e la pronta risposta del Premier lanciata nel corso di una nota trasmissione televisiva, è la volta di Luigi Cipriano, Presidente ANEIS - Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale:

"Dopo anni di dibattiti, discussioni, incontri a tutti i livelli, quando si era riusciti a emendare l'art.2 co. 6° della legge di riforma dell'ordinamento forense evitando così che agli avvocati fosse riservata anche tutta l'attività stragiudiziale, purché non 'connessa all'attività giurisdizionale', quando finalmente era stata approvata la legge sulle professioni non ordinistiche e l'attività del patrocinatore stragiudiziale assurgeva al rango di professione grazie alla Norma UNI 11477, ecco
che i nostri governanti, per alleggerire il carico dei Tribunali, evitando le cause, favoriscono la transazione stragiudiziale delle pratiche di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti inventando la 'negoziazione assistita'... da un avvocato! Ed ecco che rientra dalla finestra ciò che, seppure con tanta fatica, era uscito dalla porta, ecco che finalmente una attività meramente stragiudiziale, e pertanto da sempre non riservata agli avvocati, a breve diverrà
riservata esclusivamente agli avvocati, con buona pace dei patrocinatori stragiudiziali."

Sistema operativo Windows indesiderato e Cassazione. Ora una valanga di rimborsi. Come fare

Firenze, 12 Settembre 2014. Una sentenza di Cassazione (19161/2014) ci ha dato ragione nel sostenere che il sistema operativo Windows non e' parte integrante del pc, e quindi ha ordinato a Microsoft di rimborsarci quanto pagato in merito (1). 
Sentenza che conclude un iter che avevamo intrapreso nel 2005 ricorrendo al giudice di pace che ci aveva dato ragione nel 2007 (2); Micfosoft aveva impugnato la sentenza in Appello, e nel 2010 la ragione ci era stata ancora riconosciuta (3); nel frattempo avevamo fatto ricorso anche all'Antitrust, che anch'esso aveva riconosciuto le nostre ragioni come valide (4).

Ora il punto fermo messo con la sentenza di Cassazione apre le porte ad una valanga di ricorsi che potrebbero essere accolti dai venditori di pc anche dopo la prima raccomandata A/R in cui si intima il rimborso e, nel caso cio' non dovesse accadere, l'eventuale iter giudiziario che consigliamo sarebbe piu' facile.
Per cui, consigliamo di procedere subito con una messa in mora, tramite raccomandata A/R, al produttore del proprio pc (o altro supporto in cui si trova sempre gia' installato un software Microsoft che non si vuole utilizzare).

Circolazione stradale. Dev'essere sequestrata la bici elettrica e multato il conducente se il finto "velocipede" può accelerare

E' equiparato ad un motorino: non resta che far causa contro la società produttrice

Sfrecciano in città con le sembianze di una bicicletta, ma non si vede un accenno di pedalata, a volte neanche assistita. In questi casi, si tratta non di una semplice bici elettrica, ma per la normativa vigente di un vero e proprio motorino a propulsione elettrica poiché la manopola sul manubrio consente di accelerare anche senza pedalare.

Ad accorgersene dell'anomalia, in un caso arrivato innanzi al Giudice di Pace di Palermo una pattuglia dei vigili urbani intervenuti sul luogo di un sinistro, che a seguito della verifica di queste circostanze aveva deciso di multare il conducente e a sequestrare il mezzo.

A confermare integralmente il verbale e le relative sanzioni ci ha pensato il magistrato onorario Carmela Russo con la sentenza 2535/14 che prende puntualmente posizione su una materia nuova, ma che certamente riguarderà molti casi data la rapida diffusione di questo tipo di veicoli.

La precisa analisi del giudice di pace siciliano trae spunto dalla direttiva europea 2002/24/CE, secondo cui la bicicletta a pedalata assistita è un velocipede alla cui azione propulsiva risulta «aggiunta» quella di un motore elettrico.In poche parole un veicolo di tal specie risponde alla normativa comunitaria recepita da un decreto ministeriale, solo quando consente la locomozione unicamente se azionato dai pedali e non quando il motore ausiliario si sostituisce ai muscoli del conducente. I

n buona sostanza se azionando il pulsante, la manopola o la leva, la ruota posteriore si mette in funzione, il veicolo è un motorino a tutti gli effetti e per condurlo dal 19 gennaio 2013 serve anche la categoria Am.Evidenzia il giudice che la commissione Cei-Cives, che si occupa dei veicoli elettrici stradali, ha precisato che esistono veicoli che hanno meccanismi uguali a tradizionali acceleratori i quali tuttavia svolgono l'unica funzione di regolatore di assistenza alla pedalata.


giovedì 11 settembre 2014

"Toscanellum, legge elettorale incostituzionale",Chiurli (Democrazia Diretta): "ricorreremo in tutte le sedi”

Chiurli (Democrazia Diretta), "Corsia preferenziale per i partiti già presenti in Consiglio, appositamente svantaggiati quelli fuori dal Palazzo. Partita ancora aperta su soglie di sbarramento e listini bloccati".

 

Firenze, 11 settembre 2014

 

"La legge elettorale toscana approvata questa mattina dopo la lunga maratona in Aula presenta gravi profili di incostituzionalità. Siamo pronti a presentare ricorso in ogni sede deputata". Non è finita la battaglia sul cosiddetto Toscanellum per il consigliere regionale Gabriele Chiurli (Democrazia Diretta).

 

"Attraverso emendamenti e subemendamenti – afferma Chiurli – è stata creata una corsia preferenziale per movimenti e partiti che sono già in Consiglio, che non dovranno neanche fare la fatica di raccogliere le firme per presentarsi alle prossime elezioni. Solo chi sta fuori dal Palazzo, cioè tutte le realtà politiche di minoranza o di nuova formazione, dovranno andare a cercarsi i sottoscrittori sul territorio, investendo notevoli risorse, umane ed economiche".

 

"Non si garantisce la parità di accesso alla competizione elettorale – continua il consigliere – violando i principi basilari della Costituzione e delle leggi nazionali. Ancora non è stato neanche chiarito se i consiglieri afferenti al Gruppo misto potranno usufruire o meno dello stesso trattamento riservato ai colleghi che fanno parte di un gruppo. In compenso si lascia la porta aperta alla formazione di gruppi dell'ultimo minuto, che avranno comunque condizioni agevolate: in questo caso il numero delle firme da raccogliere e autenticare si riduce a un terzo".

 

Ma non si tratta dell'unico aspetto di incostituzionalità della legge, secondo il consigliere Chiurli. "Resta ancora da sciogliere il nodo delle soglie di sbarramento differenziate – aggiunge – nonché quello dei listini bloccati. Anzi, in quest'ultimo caso il Consiglio ha creato un verso e proprio mostro legislativo: il listino c'è, ma i nomi dei candidati imposti dal partito non verranno neanche riportati sulla scheda elettorale. Insomma i cittadini non solo non possono scegliere chi votare, ma non possono nemmeno sapere chi ha scelto per loro il partito".

 

"Se il Collegio di Garanzia, che dovrebbe essere sollecitato da tre presidenti di gruppo nei prossimi giorni, non dovesse fare giustizia di tutte queste incongruenze – conclude Chiurli – siamo pronti a ricorrere al Tar e alla Corte Costituzionale".

 


lunedì 8 settembre 2014

Fissata per il 4 Novembre la udienza della Corte di Cassazione per servizio teleriscaldamento TCVVV spa. FIPER: Dalla sentenza della Cassazione dipenderà molto il futuro del settore in Italia.

Fissata per il 4 Novembre la udienza della Corte di Cassazione che, investita della questione di giurisdizione sollevata da TCVVV S.p.a, deciderà se l'attività di Teleriscaldamento svolta dalla ricorrente sia da qualificare come iniziativa imprenditoriale privata o servizio pubblico locale.


FIPER: Dalla sentenza della Cassazione dipenderà molto il futuro del settore in Italia.

 

Milano 8 settembre 2014 - E' stata fissata per il 4 Novembre la udienza pubblica avanti alle Sezione Unite della Corte di Cassazione che, nel decidere intorno alla questione di giurisdizione sollevata dalla ricorrente, si pronunceranno in via definitiva sulla natura pubblica o privata del servizio di Teleriscaldamento quale in concreto esercitato da TCVVV S.p.a.

 

In precedenza, sull'argomento si erano già espressi il TAR Lombardia e il Consiglio di Stato.

 

Si ricorda che il Consiglio di Stato in due diverse occasioni   ha qualificato l'attività di teleriscaldamento svolta da TCVVV e da altra impresa operante nell'hinterland milanese quale Servizio Pubblico Locale, mentre il TAR della Lombardia ha ritenuto detta attività  quale SPL con riguardo agli impianti di Tirano e Sondalo, mentre ha definito come  attività economico privata quella esercitata dalla Società Milanofiori nel Comune di Assago.

 

Per giungere a tale ultima decisione, i giudici del Tar della Lombardia hanno tenuto conto anche dei recenti esiti dell'approfondita indagine conoscitiva dell'Antitrust , del Marzo 2014, concludendo nel senso che, a seconda dei casi, in alcune zone e in relazione alle caratteristiche concrete del mercato territoriale di riferimento un'attività può essere considerata un servizio pubblico locale e in altre invece no.

 

Commenta così la vicenda Walter Righini, Presidente della FIPER: "Siamo certi che la Corte saprà tenere in debita considerazione tutti gli aspetti di questo complesso problema giungendo ad una decisione che finalmente possa fare chiarezza in materia permettendo e quindi promuovendo anche in Italia un concreto sviluppo dell'attività di produzione e distribuzione calore con i notevoli benefici ambientali, economici e sociali  a tutti noti".

 


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