Queste, in breve, le ultime novità ed aggiornamenti che interessano il consumatore contribuente.
Dopo sofferta diatriba in seno alla Corte di Cassazione durante il 2013 (*), nel febbraio 2014 i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che la tassa è dovuta, (sent. Cass. Sez. Unite n. 9460/2014).
Forse non a caso, prima della pronuncia, è intervenuto il legislatore con un discutibile intervento di interpretazione autentica (D.l. 4/2014 conv. Con legge n. 50/2014) che equipara nella sostanza i telefonini alle "stazioni radioelettriche" previste dalla normativa di settore (art. 160 d.lgs 259/2003). Tale equiparazione comporterebbe ai primi l'estensione della disciplina dei secondi, quantomeno per i telefonini usati con abbonamento.
Secondo le intenzioni "autentiche" del legislatore, L'autorizzazione/licenza, obbligatoria dunque su ogni apparecchio omologato in circolazione, può tuttavia esser sostituita dall'abbonamento. Abbonamento che rappresenta dunque il presupposto del tributo.
In altre parole, secondo la ricostruzione del legislatore in combinato con le Sezioni Unite di Cassazione del febbraio 2014, chi ha stipulato un contratto con un gestore telefonico, non ha concluso un contratto tout court. Sebbene assuma le sembianze dell'abbonamento, per il fisco italiano non si tratta di un mero abbonamento, ma di documento sostitutivo di una autorizzazione/licenza da parte dello Stato all'utente finale ad utilizzare il telefonino.
Ciò in contrasto con la normativa europea che non richiede alcuna attività statale di autorizzazione o concessione per l'uso dei dispositivi di telefonia mobile.
Ciò in contrasto con la Costituzione e con il diritto di uguaglianza ex art. 3: non si vede come possa dirsi diversa la condizione di chi utilizza il telefono con carta prepagata (che peraltro oggi i gestori, con scopo di eludere la tassa stessa, concedono con addebito in conto corrente, dunque a tempo indeterminato) e chi lo utilizza con abbonamento.
La forzatura e lo strenuo tentativo per non rinunciare al gettito sono tali che i giudici di merito proprio non ci stanno (**). Nel giugno scorso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con ordinanza 385/24/2014 (***) rimette nuovamente il caso alla Corte di Giustizia, questa volta con una perfetta sintesi analitica della questione, con riferimenti esatti alla normativa comunitaria.
Con l'interpretazione autentica si è davvero toccato il fondo e, suo malgrado, anziché chiudere la fastidiosa questione, lo Stato l'ha invece riaperta.
Tanto che neppure la stessa Corte di Cassazione, che si era pronunciata pochi mesi fa a sezioni unite, riesce davvero a metterci una pietra sopra. E di fronte all'ennesima levata di scudi delle Commissioni tributarie di merito, e della lucidità ed il rigore degli argomenti, di fronte all'evidenza ed al buon senso giuridico, questa volta cede.
E' di pochi giorni fa, infatti, la notizia che la Corte di Cassazione ha deciso di sospendere i giudizi in merito alla debenza della tassa, nell'attesa che si pronunci il Giudice Europeo. (****)
Altrettanto, oggi, ha fatto la Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
In conclusione, chi ha in corso una controversia con l'Agenzia delle Entrate in materia di TCG, non molli e attenda i prossimi sviluppi.
* qui la vicenda: http://www.aduc.it/articolo/telefonini+tassa+concessione+governativa+corte_21378.php
** sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2014/CTP-MC-257-2-14-MCOSARO-MORROV-MSGIUSTO%20%281%29.pdf
*** Ordinanza CTR Veneto che rimette l'intera questione alla Corte di Giustizia UE: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2014/Ordinanza%20rimessione%20CGE%20CTR%20VENETO.pdf
**** Si ringrazia l'avv. Emanuele Mazzaro che ci ha fornito la documentazione.
Claudia Moretti, legale Aduc
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