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sabato 27 dicembre 2014

Contratti a distanza. Agcom dice che bisogna rispettare la legge, e apre una consultazione.... Cosa fare



Firenze, 27 Dicembre 2014. Lo scorso giugno e' cambiato il codice del consumo per quanto riguarda i contratti a distanza (1) , e non solo: per quelli a distanza non basta piu' il consenso telefonico ma occorre che l'utente debba fisicamente firmare il supporto cartaceo, e d quel momento parte anche la possibilita' di esercitare il diritto di recesso (14 gg).

Tutto chiaro, ma alcuni gestori hanno comunque continuato a ritenere validi i contratti stipulati solo col consenso telefonico, piu' che altro giocando -come fanno sempre- sulla mancanza di informazione da parte degli utenti e su una loro interpretazione della nuova norma inserita nel codice. "supporto durevole" dice quest'ultimo, ma buona parte di questi "campioni di diritto e legalita'" che gestiscono servizi come tlc, energia e idrici hanno sostenuto che "supporto durevole" fosse anche la registrazione della telefonata. Incredibile, ma vero: all'indecente non c'e' mai limite.

Per questo motivo e' dovuta intervenire l'Autorita' Garante nelle Comunicazioni (AGCOM) che lo scorso 23 dicembre ha pubblicato uno schema di delibera (645/14/Cons - 2) che ora va in consultazione pubblica e, quindi, non e' ancora definitiva.

Cosa significa e cosa bisogna fare? A nostro avviso niente di particolare per quanto riguarda i diritti degli utenti di questi servizi, perche' era' gia' chiara e definitiva la modifica avvenuta a giugno scorso per il codice del consumi, tant'e' che ai vari utenti che ci hanno consultato in questi mesi perche' dovevano far fronte alle illegali pretese dei gestori di questi servizi, abbiamo risposto -facendo riferimento ai dettami della legge- consigliando di legalmente diffidare con una raccomandata A/R (3) quelli che facevano i furbi. 

E, ad oggi, non ci risulta che chi ha seguito i nostri consigli abbia in qualche modo avuto torto o debba essere stato costretto a conciliazioni paritetiche o denunce giudiziali per vedersi riconosciuta la ragione, tranne alcuni sporadici casi in cui i gestori, oltre al tentativo di fare i furbi, hanno subito le conseguenze del proprio mastodonte burocratico inefficiente e/o "tarato" sulla fregatura ad ogni costo.

(1) http://www.aduc.it/comunicato/contratti+dei+consumatori+oggi+nuove+regole+vendita_22305.php
(2) http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=2666308&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document
(3) http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php




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Redazione del CorrieredelWeb.it


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