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giovedì 15 gennaio 2015

Risponde di maltrattamenti anche chi pronuncia frasi di disprezzo contro il partner.

Al fine della sussistenza del reato di cui all'articolo 572 del codice penale risultano sufficienti comportamenti vessatori diversi dalle percosse

La violenza può esprimersi anche sotto l'aspetto morale attraverso umiliazioni verbali che sono altrettanto ed a volte anche più affligenti delle percosse. In tal senso, anche le frasi di disprezzo pronunciate contro il partner possono determinare la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.

A dare la giusta valenza anche in termini penalmente rilevanti a tali comportamenti già riprovevoli sotto il profilo morale è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 1400 pubblicata ieri esprimono questi principi che per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" vale la pena commentare.I giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte, infatti, hanno rigettato il ricorso di un uomo, condannato dalla Corte d'appello di Torino per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di lesioni personali (582 c.p.) commessi ai danni della moglie.

Per quest'ultimo reato, il giudice di merito aveva dichiarato improcedibile l'azione per remissione di querela da parte della persona offesa. Così l'uomo aveva deciso di ricorrere davanti al giudice di legittimità.

Ma i motivi di ricorso, fondati essenzialmente sul fatto che gli episodi violenti sarebbero stati occasionali durante la convivenza con la moglie, non hanno convinto gli ermellini che hanno rilevato che «a prescindere dal fatto risolutivo che tre gravi e violente aggressioni fisiche al coniuge nel giro di un anno costituiscono una condotta già incompatibile con il concetto di occasionalità, e nel contempo chiaramente suscettibili di indurre un penoso regime di vita, la decisione della Corte territoriale si è fondata anche su fonti di prova aggiuntive rispetto alla rappresentazione della vittima, e su comportamenti vessatori anche diversi dalle percosse e dagli stessi insulti (che il ricorrente, senza porsi alcun problema di attendibilità, vorrebbe limitati al tempo di svolgimento delle aggressioni fisiche)».Ha torto, infatti, il reo in quanto «il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima medesima».

15 gennaio 2015

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