"Esprimiamo soddisfazione per questa misura - ha affermato Andrea Keller, amministratore delegato di Edenred Italia, il Gruppo che ha inventato il Ticket Restaurant® e leader nel mercato dei buoni pasto –. E' in arrivo per i dipendenti italiani un investimento di 500 milioni di euro per la loro pausa pranzo, che genera un'integrazione di reddito di circa 400 euro a testa all'anno per la spesa alimentare. L'innalzamento del valore esentasse del buono pasto elettronico a 7 euro è un importante passo verso lo sviluppo delle tecnologie digitali in Italia. Secondo le proiezioni dell'Università di Tor Vergata e di Open Economics, con il tetto defiscalizzato a 7 euro il settore dei buoni pasto raggiungerà l'1% del PIL, si registrerà un aumento dell'occupazione di 16.398 posti di lavoro diretti".Ultime news sulla Normativa
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mercoledì 26 novembre 2014
Approvazione Emendamento buoni pasto - previsioni effetti su consumi e occupazione
"Esprimiamo soddisfazione per questa misura - ha affermato Andrea Keller, amministratore delegato di Edenred Italia, il Gruppo che ha inventato il Ticket Restaurant® e leader nel mercato dei buoni pasto –. E' in arrivo per i dipendenti italiani un investimento di 500 milioni di euro per la loro pausa pranzo, che genera un'integrazione di reddito di circa 400 euro a testa all'anno per la spesa alimentare. L'innalzamento del valore esentasse del buono pasto elettronico a 7 euro è un importante passo verso lo sviluppo delle tecnologie digitali in Italia. Secondo le proiezioni dell'Università di Tor Vergata e di Open Economics, con il tetto defiscalizzato a 7 euro il settore dei buoni pasto raggiungerà l'1% del PIL, si registrerà un aumento dell'occupazione di 16.398 posti di lavoro diretti".CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 Luglio 2014 (Cc. 18/03/2014), Sentenza n. 30303
BOSCO - Attività di rimboschimento - Terreni boschivi vincolati - Bosco artificiale e bosco naturale - Individuazione e nozione - Artt. 142 lett. g), 146, 147, 149, 159 e 181 del D. Lgs. 42/04 – Art. 2 D. Lgs. n.227/01 - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Terreni boschivi protetti da vincolo - Individuazione - Tutela del paesaggio e nozione di bosco in senso normativo e non naturalistico - Nozione di "territorio coperto da bosco" ai fini del vincolo paesaggistico - Bosco naturale e artificiale - Giurisprudenza - AGRICOLTURA - Tutela del paesaggio e vincolo di rimboschimento – Disciplina applicabile - Art. 2, 6c., D. Lgs. 18/05/2001 n. 227
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 Luglio 2014 (Cc. 18/03/2014), Sentenza n. 30303
martedì 25 novembre 2014
SCUOLA – Domani a Lussemburgo la sentenza storica sui precari: in ballo la stabilizzazione di 250mila docenti
Alle ore 9.30 la Corte di Giustizia europea, in Rue du Fort Niedergrünewald, leggerà la tanto attesa sentenza sull'utilizzo reiterato e immotivato dei dipendenti scolastici non di ruolo. Se, come tutto fa supporre, i giudici sovranazionali daranno ragione alle rivendicazioni poste prima di tutti dall'Anief nel 2010, si chiuderà finalmente l'epoca del malcostume tutto italiano di assumere e licenziare in spregio alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir): abbiamo avviato questa vertenza per primi, ci abbiamo creduto e arriviamo all'epilogo già forti di tanti risarcimenti, in media 30mila euro ciascuno, a favore dei lavoratori non di ruolo.
Mancano poche ore alla storica lettura della sentenza da parte della Corte di Giustizia europea sulla reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio, in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/Ce: domani mattina, in Rue du Fort Niedergrünewald, Lussemburgo-Kirchberg, alle ore 9.30, il giudice emetterà finalmente il giudizio finale su un ricorso che potrebbe aprire le porte dell'assunzione a titolo definitivo per centinaia di migliaia di precari della scuola e di tutta la pubblica amministrazione.
La sentenza arriva a distanza di quasi cinque anni da quando l'Anief avviò la vertenza sovranazionale e dopo migliaia di ricorsi presentati nei tribunali del lavoro italiani, che si vanno a sommare alla miriade di denunce pervenute alla Commissione Europea: "arriviamo a questo importante evento presso la Curia del Corte di giustizia europea - dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, in partenza proprio per Lussemburgo – dopo esserci imposti già in diverse occasioni nei tribunali italiani, con risarcimenti a favore dei lavoratori in media di 30mila euro per ognuno. Sull'esito del processo, che interessato la vita professionale e personale di tantissimi precari, siamo fiduciosi".
L'Anief ha sempre sostenuto l'illegittimità dello Stato italiano nel rinnovare i contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti nella pubblica amministrazione: ciò è avvenuto senza ragioni oggettive e con il solo scopo di lucrare un risparmio di spesa in danno di un'intera generazione di lavoratori. Tutto ciò in spregio alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Se, come tutto fa supporre, i giudici sovranazionale daranno ragione a tali rivendicazioni, per oltre 250mila docenti (150mila dalle GaE - che saranno assunti dal Governo il 1 settembre 2015 e almeno 100mila abilitati rimasti illegittimamente fuori) si potrebbero finalmente chiudere il capitolo del precariato con ricorsi seriali al giudice del lavoro, per non parlare dei migliaia di ATA per cui è ancora attiva la procedura d'infrazione 2124/2010 nei confronti dello Stato italiano.
L'Anief per commentare tale evento ha organizzato un convegno in Parlamento: si svolgerà dopodomani, 27 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso la Sala della Mercede, Palazzi Marini. Aprirà i lavori Marcello Pacifico, relatori il giudice P. Coppola, gli avv. Miceli, S. Galleano, De Michele, De Grandis, Zampieri, chiude il presidente emerito della Corte di Cassazione, dott. M. De Luca. A seguire conferenza stampa. Invitati parlamentari e rappresentanti del Governo.
Approfondimenti:
Legge Stabilità e Buona Scuola, c'è un buco inspiegabile: la mancata assunzione di 17mila Ata
Il 26 novembre la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui precari
Precariato: Convegno in Parlamento sulla sentenza della Corte europea del 26.11 organizzato da Anief
TFR: per la Corte costituzionale rimane illegittima la trattenuta del 2.5%
Con sentenza n. 244/2014 si ribadisce quanto già deciso con sentenza n. 223/2012, mentre si dichiara legittima la trattenuta per i dipendenti rimasti e transitati nuovamente in regime TFS. Invia la diffida per bloccare i termini decennali di prescrizione e ricorri con Anief per recuperare in media 4.500 € di arretrati se in regime di TFR. Per il TFS il credito degli ultimi due anni è di 2.000 €.
Se da una parte, infatti, è stata dichiarata legittima la legge 228/12, art. 1, cc. 98/99 che riporta in regime di TFS (la ex indennità di buonuscita come disciplinata dagli artt. 37/38 del D.P.R. 1032/73) il personale transitato temporaneamente per il 2011/12 in regime di TFR e in attesa ancora di ricevere il 2,69% versato in misura minore dallo Stato figurativamente, dall'altra si ricorda come sia legittima in caso di trattamento di fine servizio la trattenuta del 2,5%, assente proprio per chi è in regime di TFR, dove si è passati da un regime di diritto pubblico a uno di diritto privato regolato dall'art. 2120 del Codice civile. Per i privati, infatti, il trattamento di fine rapporto è interamente a carico del datore di lavoro.
Rimarrebbe il falso problema del principio della parità retributiva vantata dal MEF, nei cedolini a partire dal maggio 2013, per giustificare il protrarsi di una trattenuta del 2,5% in regime di TFR. Tale principio, infatti, è sconfessato dalla sentenza richiamata che giustifica la trattenuta del 2,5% in regime di TFS proprio in virtù della disparità di trattamento che subiranno i neo-assunti post 2001 in termini di liquidazione. È evidente, pertanto, che o la trattenuta per i neo-assunti non è dovuta perché non lo è nel settore privato o va restituita quando viene liquidato il TFR in ragione del rispetto del principio della parità retributiva.
Dopo questo ulteriore e decisivo chiarimento e in presenza delle prime sentenze positive del giudice del lavoro, tutti i precari e i neo-assunti dopo il 2001, entro dieci anni dall'invio della diffida che chiede l'interruzione e la restituzione della trattenuta possono chiedere la restituzione della trattenuta del 2,5% sullo stipendio per ognuna delle tredici mensilità. Può essere chiesto il credito vantato nei confronti dello Stato per gli ultimi dieci anni che ammonta per un docente delle scuole medie a 35€ mensili. Basta ricorrere in tribunale con Anief.
Il sindacato, infine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita, in assenza, a distanza di due anni, del decreto del governo annunciato dalla legge. Si tratta di recuperare 2.000€ lordi in media che fra 8 anni saranno prescritti.
lunedì 24 novembre 2014
Processato e assolto per aver ucciso un piccione
L'episodio risale al luglio 2010 sulle alture di Genova quando un artigiano di 42 anni, incaricato di installare reticelle su alcuni buchi di un palazzo dove solitamente si annidavano i piccioni, dapprima si è servito di un bastone per accertarsi che nessuno dei volatili rimanesse prigioniero e poi ha proceduto alla chiusura delle feritoie. Uno dei piccioni, però, si era rintanato in fondo al buco ed era rimasto prigioniero. Solo qualche giorno dopo un condomino aveva notato la presenza di un piccione morto e aveva chiamato i vigili urbani: era seguito il sequestro e la trasmissione degli atti in procura. L'artigiano era stato così indagato per "uccisione di animale senza necessità": un reato che prevede una pena da 4 mesi a 2 anni.
Il regolamento eIDAS 910/2014/UE. Impatto sulla normativa italiana.
domenica 23 novembre 2014
Morte da incidente stradale: anche la fidanzata non convivente può invocare un danno
E' giusto e corretto che chiunque dimostri una legame affettivo stabile e duraturo debba ottenere il risarcimento dei danno subito in conseguenza della morte del proprio "caro" a causa di un sinistro stradale. E' questo in sostanza il principio espresso nell'importante sentenza della Cassazione penale resa dalla quarta sezione penale, depositata il 10 novembre 2014 n. 46351.
Secondo i giudici di legittimità in tema di risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.
Il caso prende spunto dalla sentenza del 08/10/2012 della Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado - con la quale il Tribunale di Milano, in data 10/10/2011, condannava un imputato del reato di omicidio colposo, per avere cagionato, in concorso con altro, per colpa consistita nella violazione della disciplina in materia di circolazione stradale, la morte di un pedone – rideterminava l'ammontare della somma liquidata, a titolo di provvisionale, in favore della parte civile costituita.
Avverso la sentenza del Giudice di secondo grado ricorreva il responsabile civile deducendo ritenendo non risarcibile il danno subito dalla fidanzata non convivente della vittima dell'incidente stradale.
Gli ermellini, con un sintetico ma pur sempre lineare e corretto excursus circa la risarcibilità dei danni ai prossimi congiunti della vittima primaria ed in ordine alla nozione sviluppatasi nella giurisprudenza sul tema, ha riconosciuto la risarcibilità in astratto dei danni iure proprio patiti dalla fidanzata non convivente della vittima primaria, sottolineando che ai fini del diritto al risarcimento non rilevino rapporti di parentela o di affinità così come civilisticamente definiti, quanto piuttosto la sussistenza di un rapporto tra due soggetti, il quale risulti caratterizzato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti; con la conseguenza che, in tale prospettiva, i parametri costituzionali dovranno individuarsi non già negli artt. 29 e 30 Cost., quanto piuttosto nell'art. 2 Cost. il quale accorda rilievo alla sfera relazionale personale in quanto tale e non richiede necessariamente la ravvisabilità di un rapporto di coniugio tra due soggetti legati sul piano affettivo.
Anche se i giudici di Piazza Cavour hanno comunque annullato la sentenza della Corte d'Appello evidenziando come la sentenza impugnata risultasse carente sul piano del tessuto motivazionale, sia rispetto alla verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile, sia in riferimento alla quantificazione del danno in favore della medesima, valutazione non fondata su alcun conferente elemento di prova, la sentenza, per Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti" risulta essere alquanto significativa e rappresenta un importante precedente per coloro che abbiano sofferto per un legame spezzato prematuramente da un comportamento illecito, come nel caso di un incidente stradale con responsabilità di terzi.
venerdì 21 novembre 2014
Legge di Stabilità: il Governo esamina l’aumento esentasse del buono pasto. Edenred (Ticket Restaurant): “Se passa ci sarà integrazione di reddito per i lavoratori di 400 euro all’anno”
LEGANCE e L&B Partners Studio Legale Associato nel project finance per il revamping della centrale termoelettrica di Terni
martedì 18 novembre 2014
SCUOLA – Legge Stabilità, approvato emendamento che allarga assunzione a presidi e Ata: ascoltata l’Anief
La V Commissione della Camera approva un'importante modifica all'articolo 28 delle legge di Bilancio 2015 per permettere la stabilizzazione prevista dalla Buona Scuola non più limitata al corpo docente: accolta la richiesta presentata nei giorni scorsi dall'Anief in audizione a Montecitorio.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir): è un risultato rilevante, in linea con quanto avevamo chiesto come organizzazione sindacale attraverso i documenti presentati nei giorni scorsi in audizione a Montecitorio. Per completare l'opera, i parlamentari ora guardino con attenzione alle richieste di aumento di assunzioni e di inclusione nel piano di immissioni in ruolo dei docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto.
Sul piano di assunzioni previste dalla Buona Scuola la Commissione Bilancio della Camera dà ragione all'Anief e allarga le immissioni in ruolo, da attuare entro settembre 2015, anche ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario: l'emendamento, riformulato, a prima firma dell'onorevole Maria Coscia (Pd), prevede infatti che la stabilizzazione non sia più limitata ai docenti.
In attesa di prendere visione della riformulazione dell'emendamento approvato, l'Anief non può che esprimere soddisfazione. "Questa modifica all'impianto normativo originario della Legge di Stabilità – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – ci rende particolarmente soddisfatti. Perché ricalca quanto avevamo chiesto come organizzazione sindacale attraverso i documenti presentati nei giorni scorsi in audizione a Montecitorio".
Anche perché nel 2010 ad avviare la causa alla Corte di Giustizia europea contro l'abuso di precariato furono proprio alcuni lavoratori appartenenti agli Ata della scuola, attraverso la procedura di infrazione n. 2124, il cui apporto al funzionamento delle scuole è divenuto negli anni sempre più rilevante. Quando, tra una settimana, l'Italia verrà, con ogni probabilità, condannata per inosservanza della direttiva UE 1999/70/CE ad assumere a titolo definitivo, tramite successive sentenze dei tribunali, quei dipendenti che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio, farà riferimento a tutti i lavoratori della scuola: docenti, Ata e dirigenti.
"E a proposito di dirigenti scolastici – continua il sindacalista Anief-Confedir – va ricordato che anche con le ultime assunzioni effettuate ad inizio anno scolastico, ad oggi rimangono scoperte oltre 1.400 presidenze. Affidate nell'anno in corso a dirigenti in forza ad altri istituti, che già devono rendere conto di sei-sette plessi a testa. E con la sciagurata prospettiva che dal 1° settembre 2015 vengano cancellati, sempre in base all'articolo 28 della Legge di Stabilità, migliaia di esoneri e semiesoneri ai docenti che fungono da responsabili di sede, proprio a causa dell'assenza perenne del dirigente scolastico impegnato in altri istituti".
Il sindacato, a questo punto, si appella al Parlamento perché mantenga in vita l'emendamento approvato sull'integrazione del personale dirigente e Ata nel piano di assunzioni della Buona Scuola. E auspica, nel contempo, che possa essere allargato l'iniziale tetto delle 148mila assunzioni previste. Ed infine che l'Aula della Camera approvi l'altro emendamento caldeggiato dall'Anief che permetterebbe di assumere, in caso di graduatorie provinciali esaurite, anche dalla seconda fascia d'Istituto.
Approfondimenti:
Leggi tutti gli emendamenti al seguente link
Scarica gli emendamenti agli articoli 3, 21 e 28
Leggi il comunicato Anief sui tagli al Miur
Legge di stabilità: in Parlamento, presentati diversi emendamenti su richiesta dell'Anief
Legge Stabilità e Buona Scuola, c'è un buco inspiegabile: la mancata assunzione di 17mila Ata
La tutela dell’ambiente tra diritto e procedura penale
21-22 novembre, ore 9.00
Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano
via Festa del Perdono 7
Il convegno - promosso dal dipartimento di Scienze giuridiche "C. Beccaria" e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale - riunisce studiosi, docenti e operatori della giustizia per un confronto sui principali problemi legati alla tutela dell'ambiente e alla frammentarietà legislativa con cui il tema è oggi affrontato a livello sia interno che internazionale.
L'apertura dei lavori è affidata a Emilio Dolcini, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche,
e Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano e della Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale.
lunedì 17 novembre 2014
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SUL CASO DEL TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA DI TIRANO E SONDALO: INCERTEZZA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE
Milano 17 novembre. Lo scorso 10 novembre è stata depositata la sentenza n. 23924/14 della Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla natura del servizio di teleriscaldamento a biomassa nel caso della società TCVVV spa che gestisce il teleriscaldamento nei Comuni di Tirano e Sondalo. La sentenza ha rigettato il ricorso della società, dichiarando che nella vertenza la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Si ricorda che il Consiglio di Stato in due diverse occasioni ha qualificato l'attività di teleriscaldamento svolta da TCVVV e da altra impresa operante nell'hinterland milanese quale Servizio Pubblico Locale, mentre il TAR della Lombardia ha ritenuto detta attività quale SPL con riguardo agli impianti di Tirano e Sondalo, e ha definito come attività economico privata quella esercitata dalla Società Milanofiori nel Comune di Assago.
La Corte di Cassazione, nonostante i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dell'Autorità Antitrust, che riconosceva il servizio concorrenziale soprattutto per le piccole/medie reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa, con la sua pronuncia non ha chiarito nel caso di specie se il servizio di teleriscaldamento sia di natura pubblica o meno.
"Questa sentenza rappresenta l'effetto dell'assenza di una legge quadro che definisce compiutamente la natura giuridica del servizio. La mancanza di chiarezza e certezza di diritto pregiudica lo sviluppo del comparto e disincentiva gli imprenditori che intendano investire in questo tipo di progetto territoriale; ciò è in netto contrasto con l'orientamento della Direttiva europea sull'efficienza energetica che invita gli Stati Membri a promuovere questo tipo di tecnologia per ridurre i consumi di energia primaria" commenta Hanspeter Fuchs, vicepresidente FIPER.
L'auspicio è che il lavoro che sta portando avanti l'AEEGSI in riferimento all'art. 17 del d.lgs. 102/2014 sulla promozione del teleriscaldamento, sia da stimolo per il Ministero dello Sviluppo Economico a definire "l'indirizzo" e quindi una legge quadro per un effettivo sviluppo del settore.
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