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martedì 7 luglio 2015
Scuola: Genitori, “Bene la circolare su consenso informato. Rispettarla per garantire la centralità educativa dei genitori sancita dalla Costituzione”
"I NUOVI REATI AMBIENTALI" - Merc. 8/7 con il Sole 24 Ore la guida sulla nuova riforma
I nuovi reati ambientali
Sanzioni più severe per chi inquina
I delitti contro l'ambiente sono entrati dal 29 maggio nel Codice penale con la nuova riforma per i reati ambientali.
La legge 68/2015 infatti ridisegna la tutela penale dell'ambiente, inserendo specifici delitti nel Codice penale e introducendo un meccanismo di deflazione del contenzioso penale per molte contravvenzioni previste dal decreto legislativo 152/2006.
In materia ambientale finora il concetto di colpevolezza è stato messo in secondo piano, visto il predominio delle contravvenzioni; ne è derivata una sostanziale indifferenza nella distinzione tra dolo e colpa, rilevata solo ai fini della commisurazione della pena.
Ora il dolo entra da protagonista nel diritto penale ambientale con tutto quello che ne consegue, soprattutto in ordine alla necessità di provare che l'evento è stato previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua azione o omissione. Sarebbe stato più utile però, per una reale tutela, prevedere la non configurabilità del reato per chi si fosse attivato spontaneamente e prontamente per operazioni di bonifica, messa in sicurezza e riparazione.
Mercoledì 8 luglio con Il Sole 24 Ore verrà pubblicata le Guida pratica "I nuovi reati ambientali", un focus di 16 pagine per spiegare al meglio cosa prevede e implica per le imprese la nuova riforma per i reati ambientali, le novità in materia di sanzioni e punibilità, disastri ambientali, controlli e confische, termini di prescrizione degli ecoreati.
giovedì 2 luglio 2015
Forniture ‘senza’ IVA. Le preoccupazioni di ANFIT si trasformano in interpellanza parlamentare
A causa dell'allargamento dell'Unione a paesi fortemente competitivi per costo di manodopera e di energia e tassazione, oggi quello strumento si sta rivelando fortemente punitivo per le aziende italiane della filiera delle costruzioni. Penalizzate due volte: dai prezzi fortemente competitivi dei prodotti dell'Est e dall'assenza di IVA nelle fatture dei produttori est europei. Un vantaggio che può raggiungere il 22%.mercoledì 1 luglio 2015
Amministratori condominiali e corsi online: rispettato il decreto 140/14?
Questa la domanda che ci è stata posta da un consumatore. È bene dare risposta al quesito, anche perché il superamento di un corso di formazione iniziale è requisito indispensabile per poter assumere incarichi di amministratore condominiale (cfr. art. 71-bis disp. att. c.c.).
Cerchiamo di fare chiarezza. L'art. 5, primo comma, del d.m. n. 140/2014 recita:
"Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche".
Ed ancora, il quarto comma del medesimo articolo specifica che:
"L'inizio di ciascun corso, le modalita' di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata […]".
Ed infine, al quinto comma si afferma che:
"Il corso di formazione e di aggiornamento puo' essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico".
Svolto, dice la norma, il corso può essere svolto, ecc. ecc.
Un libro/dispensa si svolge? Un corso è un evento che si svolge nel tempo, un libro un oggetto che si legge. Dire che il corso è rappresentato da un libro o che il corso è rappresentato da una serie di dispense, può andare bene per far capire la qualità del testo e la sua utilità, ma utilizzare questo termine per far credere che tale corso sia uno tra quelli abilitanti ai sensi del d.m. n. 140/14, secondo noi è una furfanteria. D'altra parte quale comunicazione si può inviare al ministero? Che il corsista ha iniziato a leggere un libro? Oppure che il libro è messo a disposizione dei corsisti e che l'autore del libro è il formatore? Come può un libro durare almeno 72 ore? Suvvia! Meglio non scherzare.
Torniamo al quesito di fondo: può il corso di formazione iniziale per amministratori di condominio essere un libro con un eserciziario?
Sulla base di queste semplici considerazioni pare evidente che i corsi di formazione iniziale (ed al loro pari quelli di aggiornamento) non possono essere considerati alla stregua di dispense o libri.
Chi vende questo genere di ibridi non dovrebbe chiamarli corsi, ma venderli con il proprio nome e soprattutto non affermare che sono sufficienti per iniziare l'attività di amministratore condominiale.
Abbiamo chiesto all'utente iscritto al nostro sito di fornirci maggiori informazioni sulla vendita del libro-corso per valutare se sussistano gli estremi per una segnalazione all'antitrust della pratica commerciale.
Alessandro Gallucci, legale Aduc
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Immigrazione e sanatoria 2012 -Il Ministero ci ripensa, dinieghi illegittimi: possibile il riesame delle domande
La questione e' partita da Brescia - quarta provincia per numero di domande di sanatoria ricevute (sul podio Milano, Roma e Napoli) - dove la percentuale di rigetti e' stata altissima: quasi l'80%. A livello nazionale, i dati statistici reperibili si fermano al numero di domande presentate (134.576 domande al 17 ottobre 2012 - 1) e al numero di domande accolte al 16 aprile 2013 (23.255 - 2 domande), non ci sono pero' dati ufficiali sulla chiusura della sanatoria.
Troppi rigetti, interpretazioni troppo restrittive della norma da parte delle Prefetture, e cosi' intervengono il Consiglio di Stato (parere n. 395/2015 del 1 aprile 2015) e il Ministero dell'Interno – Dipartimento delle libertà civile e l'immigrazione (circolare del 4 maggio 2015) (3) a cercare di porre rimedio.
La circolare rimette, infatti, " in gioco" tutte le domande di regolarizzazione rigettate per i seguenti motivi:
- quando e' stata fornita prova della permanenza in Italia tramite documentazione - proveniente da organismi pubblici – con data antecedente al 31 dicembre 2011;
- quando la certificazione non sia stata ritenuta proveniente da organismi pubblici.
La sanatoria 2012 prevedeva la possibilita' di regolarizzare i lavoratori extracomunitari clandestini occupati alle dipendenze da almeno tre mesi, "presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente", per i quali la prova della "presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici".
Il Ministero chiarisce due punti fondamentali:
1) ai fini dell'accoglimento della domanda non e' necessario provare la presenza in Italia con documentazione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 2011 ma il requisito e' soddisfatto anche se la prova della presenza in Italia e' relativa a periodi precedenti (esempio, certificato medico del novembre 2011, o del gennaio 2010);
2) la prova della presenza in Italia fornita con certificazione medica rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale o da medici convenzionati e' sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.
In merito al secondo punto, alcune Prefetture non ritenevano idonee le certificazioni mediche rilasciate dal SSN o da medici convenzionati sul presupposto che lo straniero irregolare non e' iscritto al servizio sanitario nazionale e quindi il medico avrebbe operato in regime privatistico, da libero professionista, pur essendo magari ospedaliero.
Il Consiglio di Stato ha richiamato a ragionevolezza le Prefetture, sottolineando la funzione della sanatoria, che in quanto tale deve dare la piu' ampia possibilita' di regolarizzazione: "[...] si tratta dell'attuazione di una direttiva europea che specificamente invita gli Stati membri a un'applicazione estensiva e visto che anche il legislatore ha lasciato ampi spazi di interpretazione, deve essere interpretato considerando le grandi difficolta' degli stranieri presenti sul territorio dello Stato di intrattenere contatti con gli enti e con le strutture pubbliche, nel senso di dare un significato pratico e ampio per l'applicazione della sanatoria di emersione dal lavoro irregolare"
Chiedere ad un clandestino di provare la propria clandestinita' tramite documentazione pubblica e' chiaramente una contraddizione in termini.
Sia il parere del Consiglio di Stato che la circolare ministeriale si occupano, da ultimo, di un altro aspetto: eventuali uscite o reingressi in Italia successivi al 31 dicembre 2011 non sono ostativi all'accoglimento della domanda "fin quando sono effettuate in rispetto delle norme che regolano i rispettivi rapporti di lavoro per i quali si chiede la regolarizzazione (ferie ordinarie, brevi permessi previsti dai rispettivi contratti di categoria, giorni festivi o liberi)". Si presuppone quindi che una volta "fatto emergere" il rapporto di lavoro a nero, anche nelle more dell'accoglimento della domanda, il datore di lavoro applichi immediatamente la normativa lavoristica e i contratti collettivi.
***
Datori di lavoro e lavoratori, la cui domanda sia stata rigettata per i motivi indicati, potranno quindi chiedere il riesame in autotutela della propria pratica chiedendo che la domanda venga riesaminata e accolta sulla base della nuova interpretazione ministeriale.
La circolare infatti specifica che il riesame non verra' compiuto d'ufficio, ma avverra' solo su istanza di parte.
Resta un problema. A distanza di tre anni quale lavoratore clandestino la cui domanda sia stata rigettata continua a lavorare a nero per lo stesso datore di lavoro? E quindi che ne sara' delle istanze di riesame in autotutela presentate da chi non ha piu' contatti con quel datore di lavoro?
Anche qui, ragionevolezza e analogia vorrebbero che in questi casi venga rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione: ragionevolmente perche' altrimenti non avrebbe senso la circolare in esame; analogicamente perche' il d.l. 79/2013 (convertito con legge n. 99/2013) e precedenti circolari hanno stabilito che in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del perfezionamento della procedura al lavoratore venga rilasciato questo tipo di permesso.
1) http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_17_Emersione_2012_-_Report_conclusivo.pdf
(2) http://www.stranieriinitalia.it/speciale_regolarizzazione_2012-regolarizzazione._centomila_ancora_in_attesa_bocciato_uno_su_tre_16989.html
(3) http://www.aduc.it/generale/files/file/ministero%20interno%20circolare%20e%20parere%20cds.pdf
Emmanuela Bertucci, legale Aduc
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martedì 30 giugno 2015
R.C.Auto: attestato di rischio telematico al via, in attesa delle liberalizzazioni...
Per le polizze r.c.auto in scadenza da domani 1 Luglio 2015 gli attestati di rischio sono consegnati al contraente/assicurato esclusivamente per via telematica, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. In precedenza questa modalità era possibile solo come facoltà alternativa al classico invio cartaceo. L'obbligo si considera assolto con la messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'impresa di assicurazione, alla quale ogni contraente può accedere per visionare informazioni sulla propria posizione assicurativa. Ogni impresa può prevedere modalità di consegna alternative da attivarsi su richiesta del cliente (per esempio invio via e-mail).
Il primo anno di applicazione è in realtà una fase transitoria, necessaria per "costruire" la banca dati telematica degli attestati. Prima di tutto per tale periodo di tempo le imprese di assicurazione sono tenute ad avvisare i contraenti riguardo a questa novità, in occasione della comunicazione annuale relativa alla scadenza della polizza che ricordiamo deve essere inviata con un preavviso minimo di 30 giorni. Le informazioni devono riguardare le modalità di accesso alle aree riservate sul sito web della compagnia assicuratrice e le modalità di consegna telematica dell'attestato di rischio.
Fino a Giugno 2016 dev'essere inoltre data la possibilità ai contraenti di ricevere l'attestato di rischio con le modalità che loro preferiscono, senza addebito di costi aggiuntivi. Ciò anche riguardo a attestazioni relative a posizioni assicurative già scadute, non presenti nella banca dati.
E se cambia la compagnia assicuratrice?
Si ricorda che dal 2012 le polizze r.c.auto scadono annualmente senza rinnovo automatico, quindi è diventato più facile per l'assicurato cambiare compagnia assicuratrice. In questi casi, e già dallo stesso anno, era previsto il passaggio telematico degli attestati da una compagnia all'altra, con contatto diretto tra la vecchia e la nuova compagnia; col nuovo Regolamento il concetto viene ulteriormente ribadito, specificando che in caso di attivazione di un nuovo contratto NON sono ammesse modalità di trasmissione diverse, a prescindere dalle quelle utilizzate dalla compagnia per consegnare l'attestato all'assicurato (consegna che può avvenire con modalità alternative, come già detto, avendo scopi essenzialmente informativi).
Solo in casi particolari relativi alla mancanza dei dati e/o dell'attestato nella relativa banca dati, l'assicurato può essere coinvolto con richiesta di dichiarazioni e informazioni utili a ricostruire la posizione assicurativa, ma le compagnie hanno in ogni caso facoltà -e onere- di effettuare ricerche di documentazione utile anche allo scopo di verificare le dichiarazioni del contraente.
Per quanto riguarda invece la dematerializzazione del contrassegno assicurativo si dovrà attendere almeno fino ad Ottobre 2015 quando dovrebbe essere pronto il sistema di rilevamento a distanza delle violazioni in termini di obblighi rc auto. Dal 18 Ottobre 2015, secondo quanto specifica l'ANIA (2) dovrebbe essere possibile non esporre più il tagliandino (contrassegno assicurativo) sull'auto.
Tutto ciò in attesa di ulteriori novità in ambito r.c.auto, contenute nella bozza del disegno di legge "concorrenza" (3), che dovrebbe riprendere normative precedentemente arenate inerenti il valore di prova della scatola nera da montare sull'auto, una serie di sconti obbligatori e altre novità sulle procedure di risarcimento.
Per approfondimenti sul tema si veda la scheda aggiornata R.C.Auto, i contratti e le regole: http://sosonline.aduc.it/scheda/auto+contratti+regole_10896.php
(1) Regolamento IVASS del 19/5/2015 sostitutivo del Regolamento Isvap 4/2006: http://sosonline.aduc.it/normativa/provvedimento+ivass+19+2015+attestati+rischio_23181.php
(2) www.ania.it/export/sites/default/it/sala-stampa/rassegna-stampa/2015/Vecchio-contrassegno-addio-Insurance-Review-20.04.2015.pdf - La novità è disciplinata dal DM Min.sviluppo economico n.110/2013 in attuazione del Dl 179/2012
(3) DDL AC3012 attualmente alla Camera dei Deputati
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo
Dopo 17 anni sale soglia detassata buoni pasto. Edenred: uno stipendio in più per i lavoratori
Alla vigilia dell'entrata in vigore della norma (1 luglio) che aumenta a 7 euro la soglia di detassazione per i soli buoni pasto elettronici, dal leader del mercato arrivano i primi dati reali sulle risposte delle aziende e le previsioni sui cambiamenti per il mercato e per i lavoratori.
Dopo 17 anni torna a salire la soglia di detassazione per i buoni pasto, utilizzati oggi da circa 2,3 milioni di lavoratori in circa 150mila esercizi convenzionati, per un totale di oltre 500 ml di transazioni annue. Dal 1 luglio il valore esentasse dei soli buoni pasto elettronici passerà, quindi, da 5,29 a 7 euro, allineandosi così progressivamente al costo della vita, come accade in altri Paesi europei.
Pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge, Edenred, inventore del Ticket Restaurant® e leader nel mercato italiano, registra già un sensibile aumento delle richieste di buoni pasto digitali.
"Rispetto ad un anno fa – spiega Andrea Keller, Amministratore Delegato di Edenred Italia – abbiamo l'85% in più di volumi derivanti da card elettroniche e da soluzioni mobile. Ciò significa che le aziende italiane hanno capito il potenziale insito negli incentivi introdotti a dicembre con la Legge di Stabilità e reputano il buono pasto uno strumento di welfare utile per contribuire al benessere, alla produttività e al potere d'acquisto dei propri dipendenti".La riforma offre alle aziende l'opportunità di investire fino a 500 milioni di euro supplementari sul potere di acquisto dei propri dipendenti.
Avere a disposizione 1,71 euro in più al giorno equivale infatti a circa 400 € in più all'anno di reddito netto disponibile per ogni lavoratore beneficiario.
Se poi si moltiplica il valore del buono pasto per 220 giorni lavorativi, 2 milioni e 300mila dipendenti possono accedere ad un potere d'acquisto fino a 1.500 euro all'anno, spendibili nella filiera dei prodotti alimentari di immediato consumo a sostegno del commercio di prossimità del nostro Paese.
"Nel giro di tre anni – conclude Keller - i buoni pasto digitali, che oggi hanno una quota di mercato del 15-20%, saranno la metà di quelli in circolazione. Questa riforma contribuisce, inoltre, alla digitalizzazione della rete degli esercenti aprendo nuove opportunità per il pagamento elettronico. La nostra rete di terminali elettronici si estende del 30% all'anno e ha raggiunto circa 35mila POS capaci di accettare anche il pagamento tramite carta di debito, credito o bancomat. Si tratta oggi della rete di accettazione più diffusa del mercato".Anche i lavoratori, infine, si dicono consapevoli dei benefici che possono scaturire da questa forma di welfare aziendale: da una recente indagine commissionata da Edenred all'istituto di ricerca Ipsos, infatti, emerge che più del 70% degli italiani è convinto che i buoni pasto sostengano i consumi e aumentino il potere d'acquisto.
mercoledì 24 giugno 2015
Treni. I diritti dei passeggeri
2) Ritardo all'arrivo. E' previsto un indennizzo del 25 % del prezzo del biglietto e della prenotazione in caso di ritardo dal 60 al 119o minuto e del 50% per ritardi dal 120o minuto. Il risarcimento e' effettuato entro un mese dalla richiesta e puo' essere in denaro o bonus.
Per sapere se si ha diritto agli indennizzi ci si puo' rivolgere alle agenzie di viaggio o ai sistemi informativi del societa' ferroviaria (Trenitalia, NTV, ecc.).
Comunque, occorre fare domanda di rimborso per i ritardi; i moduli possono essere reperiti nelle maggiori stazioni o si puo' spedire una lettera alla sociata' ferroviaria allegando il biglietto.
(1) Per approfondimenti: http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
martedì 23 giugno 2015
Strisce blu, niente multa se si supera il limite di tempo
Ora, grazie ad un quesito formulato dal Comune di Lecce, il Ministero ha risposto con un atto ufficiale (una nota appunto, e non un comunicato stampa): in caso di sforamento del limite di tempo si è di fronte ad inadempimento contrattuale, e non a violazione del Codice della Strada. Pertanto, l'ente gestore delle strisce blu dovrà limitarsi ad esigere il pagamento della sosta residua - solo laddove espressamente prevista dalla delibera della Giunta comunale che ha istituito le strisce blu, è possibile che venga richiesta anche una penale.
Attenzione, però, questo principio vale esclusivamente per il parcheggio a tempo indeterminato, o comunque dove non sono fissati limiti massimi di sosta (ad esempio, per conseguire l'alternanza dei veicoli). In questo caso, se si viola il tempo massimo di sosta per ciascun veicolo (ad es., se la segnaletica riporta "Massimo 30 minuti"), la multa è legittima.
Nel caso invece non vi sia stata alcuna violazione del tempo massimo, ma solo l'omesso pagamento dell'intera tariffa, la multa potrà essere impugnata al Prefetto entro 60 giorni, oppure al Giudice di pace entro 30 giorni. Si consiglia anche di allegare la nota del Ministero (1).
Qui il nostro modulo e le istruzioni (2) per fare ricorso.
Chi invece ha già pagato la multa entro 60 giorni dalla notifica del verbale, non sarà più possibile fare ricorso.
Leggi anche la nota tecnica di approfondimento dell'Anci (3).
(1) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/Nota-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti.pdf
(2) http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
(3) http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2015/NotaAnci.pdf
giovedì 18 giugno 2015
Nasce IL FAMILIARISTA - Primo Portale dedicato al Diritto di Famiglia
ilfamiliarista.it è il nuovo portale tematico sul diritto di famiglia dedicato ai professionisti legali che vogliono risposte chiare ed esaustive in materia.
Anche i temi più complessi e delicati diventano chiari e facilmente risolvibili grazie a "la Bussola", il potente sistema di navigazione firmato Giuffrè nato dall'unione di un accurato lavoro autorale e alta tecnologia.
Milano, 18 Giugno 2015 – ilfamiliarista.it è il nuovo portale tematico Giuffrè studiato per avvocati, magistrati e notai specializzati in diritto di famiglia. Un sito d'informazione e approfondimento interdisciplinare pensato per offrire preziosi strumenti di lavoro anche a psicologi e assistenti sociali. ilfamiliarista.it è ad oggi l'unico portale in materia in grado di garantire un aggiornamento puntuale e costante dei contenuti sia a livello di giurisprudenza italiana che europea.
Analogamente ad altri portali tematici Giuffrè, l'Editore ha affidato la direzione del sito ad un Comitato scientifico presieduto, in questo caso, dalla Dott.ssa Laura Cosmai (Magistrato di Milano), dal Prof. Avv. Alberto Figone (Avvocato e Professore all'Università di Genova), da Alessandro Simeone (Avvocato in Milano) e, infine, dalla Dott.ssa Vera Tagliaferri (Notaio in Cremona). Il comitato centrale è affiancato da redazioni scientifiche locali presenti su tutto il territorio nazionale, presso le quali collaborano i maggiori opinion leader in materia.
Il sito si struttura secondo il format editoriale, già collaudato, degli altri portali tematici Giuffrè.
Garantisce massimo aggiornamento per mezzo di:
- News, veri e propri Flash per un veloce aggiornamento sulle più recenti novità in materia.
- Casi e Sentenze di Merito, rubrica che offre una rassegna delle decisioni e delle massime dei fori italiani più recenti difficilmente reperibili in Rete
- Giurisprudenza Sovranazionale, imprescindibile per chi si occupa di diritto di famiglia, offre l'anteprima delle massime e delle sentenze del Tribunale dell'Unione Europea, Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo su argomenti d'interesse e particolarmente significativi.
Nel novero di rubriche e strumenti messi a disposizione da ilfamiliarista trovano posto anche:
- contenuti di approfondimento d'autore (focus, giurisprudenza commentata e interviste video ad autori di spicco )
- quesiti operativi, sezione interattiva dove è possibile ricevere da un team di esperti risposte concrete e pareri autorevoli alle domande scaturite dall'applicazione della norma giuridica e dalla pratica quotidiana.
- Banca Dati Famiglia, una selezione completa ed accurata di tutti i contenuti (normativi, giurisprudenziali e di prassi) indispensabili per garantire una ricerca efficace e un'analisi completa.
La ricchezza di contenuti e strumenti è apprezzabile al suo massimo grazie a La Bussola, l'innovativo e collaudato sistema di navigazione per parole, sinonimi e correlazioni che offre 160 schede d'autore sugli argomenti più importanti e complessi in materia.
Con ilfamiliarista continua l'impegno di Giuffrè Editore nell'evoluzione dal cartaceo al digitale con prodotti e servizi innovativi pensati per migliorare la qualità della vita professionale dei Clienti.
A spiegarci la filosofia del progetto è l'Ing. Antonio Giuffrè, Direttore Generale della casa editrice.
"La produzione di contenuti di qualità resta la chiave vincente di un Editore a condizione di renderli fruibili nella forma e con le modalità che oggi il mercato esige. Ribadiamo il nostro impegno in tal senso anche con il Familiarista, offrendo ai nostri clienti contenuti di qualità accessibili 24 ore su 24 e in mobilità, confezionati secondo un mix vincente: l'esclusivo sistema di navigazione "La Bussola" che, sommato all'autorevolezza delle nostre Redazioni e alla completezza della Banca Dati, consente un accesso rapido a tutto ciò che serve per affrontare al meglio delicati contenziosi e controversie e, al tempo stesso, un aggiornamento puntuale e costante su tutte le novità e le principali tendenze giurisprudenziali ".
martedì 9 giugno 2015
Rom, Tribunale civile di Roma: illegale campo della Barbuta. Amnesty: autorità italiane non tutelano i diritti dei rom
Con un'ordinanza di grande rilievo verso l'obiettivo di porre fine alla discriminazione nei confronti dei rom, la sezione civile del Tribunale di Roma ha stabilito che il Comune di Roma ha agito in modo illegale trasferendo forzatamente un gruppo di famiglie rom nel campo etnicamente segregato della Barbuta, alla periferia della capitale.
La decisione, resa nota oggi a Roma nel corso di una conferenza stampa dalle associazioni che ricorsero contro il campo della Barbuta, riconosce che far vivere i rom nel campo monoetnico della Barbuta costituisce trattamento discriminatorio. Secondo Amnesty International, l'ordinanza dovrebbe rappresentare il primo passo per porre fine alla segregazione abitativa subita dai rom in tutta Italia.
"Aver obbligato i rom a vivere in un campo segregato situato in una zona remota e inaccessibile non solo li ha spinti ai margini della società ma ora si è anche rivelato illegale" - ha dichiarato Elisa De Pieri, ricercatrice sull'Italia presso il Segretariato Internazionale di Amnesty International.
"C'è voluta l'ordinanza di un tribunale per scuotere le istituzioni italiane, fin troppo compiacenti verso sé stesse per il modo in cui trattano i rom. Ma questo dev'essere solo l'inizio di un processo che smantelli un sistema basato sulla discriminazione, secondo il quale se un rom ha necessità di un alloggio basta trasferirlo in un campo. L'Italia deve garantire che i rom bisognosi di assistenza abitativa non siano messi di fronte all'unica opzione di un campo etnicamente segregato" - ha aggiunto De Pieri.
Il campo della Barbuta, una serie di prefabbricati in un'area recintata, era stato costruito nei pressi dell'aeroporto di Ciampino ricorrendo ai poteri garantiti dalla "Emergenza nomadi" dichiarata dal governo italiano nel 2008. Nonostante nel 2011 una sentenza avesse dichiarato lo stato d'emergenza illegittimo, annullando tutte le misure e le decisioni che ne erano derivate, il Comune di Roma aveva completato il campo e aveva proceduto ad assegnare le unità abitative esclusivamente a famiglie rom, comprese molte famiglie sgomberate dal campo di Tor de' Cenci.
Amnesty International chiede ora al Comune di Roma e al governo italiano (anch'esso parte della causa) di agire rapidamente per dare piena attuazione all'ordinanza del tribunale civile di Roma e porre immediatamente fine al trattamento discriminatorio nei confronti delle famiglie attualmente residenti alla Barbuta e in altri campi.
Come minimo, nessun nuovo campo dovrebbe essere progettato e costruito mentre dovrebbe essere avviato un meccanismo di autentica consultazione con tutte le famiglie rom che si trovano attualmente nei campi segregati e nei centri di Roma, per identificare una serie di soluzioni abitative alternative sostenibili, non discriminatorie e adeguate, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.
"L'ordinanza del tribunale civile di Roma sottolinea il requisito giuridico che tutte le persone devono aver accesso a un alloggio adeguato a prescindere dalla loro etnia. Tutti i rom e le famiglie rom che necessitano di un alloggio adeguato dovrebbero essere messi nelle condizioni di poterlo ricevere, anche attraverso il sistema dell'assegnazione delle case popolari" - ha affermato De Pieri.
"Per troppo tempo le autorità locali hanno discriminato le famiglie rom in modo palese e le istituzioni nazionali non hanno alzato un dito per fermarle. Ora le une e le altre devono agire insieme per garantire il superamento dei campi, coinvolgendo le comunità rom e proponendo loro alternative adeguate" - ha sottolineato De Pieri.
"L'ordinanza del tribunale civile di Roma costituisce dunque un importante passo avanti ma è solo il primo. L'Italia finora non ha contrastato le azioni discriminatorie delle autorità locali e questo atteggiamento, che emerge chiaramente dall'ordinanza, deve cessare. Sollecitiamo la Commissione europea a considerare questa ordinanza come un'importante opportunità per avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il trattamento discriminatorio subito dai rom nell'accesso a un alloggio adeguato, in violazione delle norme anti-discriminazione dell'Unione europea" - ha concluso De Pieri.
Roma, 9 giugno 2015
Ulteriori informazioni
Amnesty International ha preso parte alla campagna, insieme a organizzazioni non governative italiane e internazionali, per fermare la costruzione del campo della Barbuta e il trasferimento delle famiglie rom. L'organizzazione per i diritti umani è intervenuta con un amicus curiae a sostegno dell'azione giudiziaria promossa nel 2012 dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione e dall'Associazione 21 luglio contro il Comune di Roma.
venerdì 5 giugno 2015
Frendy Energy. Il nuovo Decreto Legge premia ancora una volta il mini-idroelettrico
Il D.L., infatti, consente agli impianti dove l'acqua è già derivata di accedere direttamente alle tariffe incentivanti senza che vi sia la necessità di passare per i registri.
"Sembra chiaro che si intenda spingere gli imprenditori a innovare nel mondo del mini-idro che piace agli agricoltori, ai cittadini e alle autorità tutte - commenta Rinaldo Denti, Presidente e Fondatore di Frendy Energy - dal momento che non ha nessun impatto sull'ambiente ed è portatore di soli vantaggi per la collettività".
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